PRONTUARIO PESCA L.R.T. N 7/2005 E REG. N 54R/2005 GESTIONE DELLE RISORSE ITTICHE E REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE

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PRONTUARIO PESCA L.R.T. N 7/2005 E REG. N 54R/2005 GESTIONE DELLE RISORSE ITTICHE E REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DESCRIZIONE Esercitare la pesca senza essere munito di licenza. Art. 15 L.R.T. n 54/80 Art. 6 Art. 19 c. 1 Regione Toscana Esercitare la pesca senza essere in grado di esibire la licenza di pesca pur essendone munito, purchè entro 10 (dieci) giorni dalla contestazione ne dimostri il possesso alla sul cui territorio è avvenuta l infrazione. Cagionare danno alla fauna ittica attraverso scarichi inquinanti, o uso di sostanze nocive. (Inviare rapporto alla provincia affinché i responsabili risarciscano i costi per la ricostruzione del patrimonio ittiofaunistico e per l eventuale ripristino del corpo idrico.) L.R.T n 7/05 Art.15 Art. 1 Art. 19 c. 2 Art. 19 c. 3 30,00 10,00 da 300,00 a 900,00 300,00 Introduzione, nei corpi idrici della Regione, fauna ittica estranea a quella autoctona senza la prescritta autorizzazione. L.R.T n 7/05 Art. 14 c. 1 Art. 19 c. 4 + da 10,00 a 20,00 per ciascun immesso Detenzione e il commercio di specie ittiche allo stato fresco a partire dal terzo giorno da quando ne sia vietata la pesca. Art. 18 c. 1 Art. 19 c. 5 6.66 per ciascun immesso Detenzione e il commercio di specie ittiche allo stato fresco quando siano di misura inferiore a quella consentita. Art. 18 c. 1 L.R.T n 7/05 Art. 19 c. 5 Detenzione ed il commercio di specie ittiche allo stato fresco catturate e uccise con mezzi non leciti. Art. 18 c. 1 Art. 19 c. 5 salmonidi con l uso di più di una canna ovvero munita di più di un amo. ACQUE A SALMONIDI L.R.T. n 7/05 Art. 2 c. 1 lett. A L.R.T. n 7/05 Polizia le Pistoia ultimo aggiornamento Marzo 2006 1

salmonidi con l uso di moschiera e della camoliera, corredate da più di tre ami. Art. 2 c. 1 lett. C - Pasturazione - Usare come esca uova di pesci - Detenere e/o usare sul luogo di pesca larve di mosca carnaria. Art. 2 c. 2 Esercitare la pesca da natante nelle acque fluviali classificate a salmonidi, salvo l individuazione dei corpi idrici dove è consentita a sensi dell art. 5 c. 1 della L.R.T. n 7/05 Art. 4 c. 2 Esercitare la pesca dell anguilla, del pesce gatto, del siluro e del gambero in orario non consentito nelle acque a salmonidi. ciprinidi con un numero di canne superiore a 3 (a persona). Art. 5 c. 3 lett. B ACQUE A CIPRINIDI Art. 2 c. 2 lett. B ciprinidi con 3 canne (a persona) in uno spazio superiore a mt. 10 (dieci) Art. 2 c. 2 lett. B ciprinidi con canna armata con più di 2 (due) ami semplici o multipli. Art. 2 c. 2 lett. B ciprinidi con l uso della bilancia, con lato massimo della rete superiore a mt. 1.50 e/o maglie di lato inferiore a cm. 1 (uno). Art. 2 c. 3 lett. C Pesca con bilancia a scorrere. Art. 2 c. 4 Pesca con bilancia in corpi idrici di larghezza inferiore a mt. 6 (sei) Art. 2 c. 4 Polizia le Pistoia ultimo aggiornamento Marzo 2006 2

ACQUE DI FOCE O SALMASTRE Esercitare la pesca nelle acque di foce o salmastre e negli specchi lacustri o artificiali di rilevante superficie con l uso di tirlindana munita di più di 3 (tre) ami, semplici o multipli, ovvero della bilancia con lato della rete superiore a mt. 5 (cinque), e/o maglie di lato inferiore a cm. 1 (uno). Art. 2 c. 5 DIVIETI GENERALI Usare nella bilancia, nel periodo di pesca in cui è consentita la pesca al crognolo o latterino, una toppa centrale di lato superiore a mt. 3 (tre) e/o con maglie diverse mm. 6 (sei) di lato. Art. 2 c. 6 Esercitare la pesca al di fuori dei periodi indicati dall allegato A del Regolamento di attuazione n 54/R del 22.08.05. Esercitare la pesca a distanza inferiore a metri 15 (quindici) dal pescatore primo occupante dal posto di pesca, ovvero a meno di metri 30 (trenta) in caso di pesca con bilancella o pesca da natante Art. 3 c. 2 Esercitare la pesca turbando terzi, almeno fino a che questo ultimo non abbia terminato le relative operazioni. Art. 3 c. 3 Esercitare dal pesca in orari non consenti (vedi limitazioni diverse per tipi di acque art. 5 ). Art. 5 c. 1 Detenere durante la pesca notturna, specie diverse da quelle per cui è consentita la pesca, ad eccezione di quelle usate a fine di esca. Art. 5 c. 4 Esercitare la pesca superando i seguenti limiti per giornata di pesca: - salmonidi 6 capi - persico trota 6 capi; - persico reale 5 capi; - luccio 5 capi; - orata 5 capi; - spigola 5 capi; - ombrina 5 capi; - cheppia 3 capi (i limiti di cui sopra sono derogabili in corpi idrici sottoposti a forme di gestione convenzionata). Art. 21 c. 1 lett. C Art. 6 c. 1 Art. 19 c. 7 da 10,00 a 20,00 per ogni 6,66 per ogni Polizia le Pistoia ultimo aggiornamento Marzo 2006 3

Esercitare la pesca alle seguenti specie ittiche aventi lunghezze inferiori a: - salmonidi cm 22 - persico trota cm 30; - persico reale cm 20; - luccio cm 40; - tinca cm 30; - anguilla cm 30; - carpa cm 35; - barbo cm 18; - storione cm 60, - orata cm 25; - spigola cm 30; - ombrina cm 25; - cefalo o muggine cm 20; - passera o rombo cm 25. Art. 21 c. 1 lett. C Art. 6 c. 1 Art. 19 c. 7 da 10,00 a 20,00 per ogni 6,66 per ogni (ATTENZIONE : APPLICA ANCHE LA DETENZIONE DI SPECIE ITTICHE DI MISURA INFERIORE, IN VIOLAZIONE DELL 18 C.1, SANZ. PREV. 19 C.5, vedi pagina 1) Esercitare la pesca alle seguenti specie ittiche durante il periodo: - salmonidi dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente l ultima domenica di febbraio - persico trota dal primo maggio al trenta giugno - persico reale dal primo aprile al 30 giugno - luccio dal primo gennaio al primo aprile - tinca dal 15 maggio al 30 giugno - carpa dal 15 maggio al 30 giugno - cheppia dal primo maggio al 30 giugno. Art. 21 c. 1 lett. C Art. 6 c. 1 Art. 19 c. 7 da 10,00 a 20,00 per ogni 6,66 per ogni (ATTENZIONE: NEL CASO DI PESCA IN ACQUE A SALMONIDI, IN PERIODO NON CONSENTITO APPLICA L ORDINANZA PROVINCIALE) Esercitare la pesca del gambero italico, del gobione, dello scazzone, del ghiozzo, dello spinarello, del cobite e del nono (verificare l applicazione L.R. 56/2000*) Art. 21 c. 1 lett. C DPGRT 54R/05 Art. 6 c. 3 Art. 19 c. 7 da 10,00 a 20,00 per ogni 6,66 per ogni *La cattura, l'uccisione e detenzione delle le specie animali protette di cui all allegato B L.R. 56/00: scazzone,nono, spinarello, ghiozzo di ruscello, ecc. L.R.T n 56/2000 Art. c. 1 L.R.T. n 56/2000 Art. 17 c. 1 da 258,00 a 1.549,00 per ogni 516,00 per ogni o Ente parco Disporre reti da posta ad una distanza inferiore a mt. 30 (trenta) da scale di monta, prese di acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d acqua. Art. 7 c. 1 Polizia le Pistoia ultimo aggiornamento Marzo 2006 4

Esercitare la pesca con le mani. Art. 7 c. 2 lett. A Esercitare la pesca subacquea. Art. 7 c. 2 lett. B Esercitare la pesca con l uso di sorgenti luminose per attirare la fauna. Art. 7 c. 2 lett. C Esercitare la pesca mediante prosciugamento Art. 7 c. 2 lett. D Esercitare la pesca con materiale esplodente. (N.B. valutare applicazione sanzione penale). Art. 7 c. 2 lett. E + C.N.R. Tribunale Esercitare la pesca con la corrente elettrica. Art. 7 c. 2 lett. F Esercitare la pesca e la pasturazione con sangue o con attivanti chimici, ovvero con sostanze che li contengano. Art. 7 c. 2 lett. G Esercitare la pesca mediante sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica, nonché la raccolta ed il commercio degli esemplari storditi o uccisi. (N.B. valutare applicazione altre leggi : D.Lgs. n 22/97; D.Lgs. n 152/99 e art. 674 del C.P.) Esercitare la pesca mediante ancorette a lancio e strappo. Art. 7 c. 2 lett. H + eventuale sequestro Penale e C.N.R. Tribunale Art. 7 c. 2 lett. I Abbandonare sul luogo di pesca ami innescati, fili, pesci o quant altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa anche estetica dei luoghi. (N.B. valutare l applicazione del D.Lgs. n 22/97). Art. 7 c. 3 Polizia le Pistoia ultimo aggiornamento Marzo 2006 5

Esercitare l attività di carp fishing in zone diverse da quelle espressamente individuate dalla e segnalate con appositi cartelli, e in orari non consentiti. Art. 21 c. lett B) Art. 5 c. 3 lett. c Inosservanza delle disposizioni in materia di tabellazione. Art. 21 c. 1 lett. H Art. 19 c. 9 Mantenere le tabelle di segnalazione in cattivo stato di conservazione da parte dei gestori dei corpi idrici. Ammettere nella Z.R.S. un numero di pescatori superiore a quello riportato in convenzione. Svolgere nelle Z.R.S. raduni di pesca e gare agonistiche (salvo deroga). Art. 9 Art. 21 c. 1 lett H Art. 9 c. 4 Art. 19 c. 9 ZONE A REGOLAMENTO SPECIFICO Art. 10 c. 4 lett. A Segnalare la Z.R.S. con tabelle diverse da quelle recanti la seguente dicitura: zone a regolamento specifico-pesca consentita agli autorizzati, ovvero con caratteristiche difformi da quelle riportate nei paragrafi inerenti la tabellazione Esercitare la pesca all interno della Z.R..S in difformità con il regolamento della stessa. DPGRT 54R/05 Art. 10 c. 5 Art. 21 c. 1 lett. H Art. 10 c. 6 Art. 9 Art. 5 c. 1 lett. F Art. 19 c. 9 Art. 10 c. 4 ZONE DI FREGA Esercitare la pesca all interno di Zone di Frega durante il periodo di validità. Art. 21 c. 1 lett. B/D Art. 11 c. 3 Creare sommovimenti del fondo all interno della zona di frega durante il periodo di validità. Art. 21 c. 1 lett. B/D Art. 11 c. 3 Esercitare la pesca all interno di Zone di Protezione (aree assoggettate a divieto totale di pesca). ZONE DI PROTEZIONE Art. 12 c. 3 Polizia le Pistoia ultimo aggiornamento Marzo 2006 6

Esercitare la pesca all interno di Zone di Protezione (aree assoggettate a divieto parziale di pesca) nei confronti di specie, taglie minime e tempi non consentiti. Art. 12 c. 3 Esercitare la pesca all interno di Zone di Protezione (area assoggettata a divieto parziale di pesca) con modi di pesca non consentiti. Art. 12 c. 3 Segnalare l area sottoposta a Campo di Gara, con tabelle diverse a quelle recanti la seguente dicitura: Campo di Gara, ovvero con caratteristiche difformi da quelle riportate nei paragrafi inerenti la tabellazione. CAMPI DI GARA Art. 21 c. 1 lett. H Art. 13 c. 4 Art. 9 Art. 19 c. 9 Esercitare la pesca all interno del campo gara il giorno dello svolgimento delle prove sino il termine delle stesse da parte di non partecipanti alla manifestazione. (il periodo di effettiva chiusura alla libera pesca è indicato in cartelli aggiuntivi alle tabelle e sono collocati a cura del soggetto organizzatore della prova). Art. 13 c. 5 Esercitare la pesca, durante una gara, anche se regolarmente iscritto, sprovvisto di licenza di pesca. (solo in gare effettuate su corsi e laghi classificati acque pubbliche). Art. 15 Art. 14 c. 5 Art. 19 c. 1 Regione Toscana L.R.T. n 54/80 Art. 6 Violazione delle disposizioni di legge e regolamenti commesse dai soggetti preposti alla vigilanza. Art. 19 c. 10 Il doppio della sanzione prevista per l art. violato ATTENZIONE: AI SEN DELL 19, C.8, LE VIOLAZIONI DELLE DISPOZIONI DI CUI ALL 21 C.1 LETT.A : IN CASO DI USO DI MEZZI VIETATI SU SPECIE VIETATE O DI MISURA VIETATA, LA SANZIONE E RADDOPPIATA Il pagamento della sanzione va effettuato sul c/c n 14028518 intestato a Amministrazione le di Pistoia Servzio Tesoreria. Nella causale va indicato S.P.V. n del Polizia le di Pistoia - L.R.T. n 7/2005. Polizia le Pistoia ultimo aggiornamento Marzo 2006 7

LICENZA DI PESCA La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale ( c/c 26730507 intestato a Regione Toscana - Tesoreria Regionale- Tassa per l esercizio della pesca ) in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente ad un documento di identità valido. La licenza di pesca dilettantistica non è richiesta ai minori di anni 12 se accompagnati da un maggiorenne Gli effetti della licenza di pesca decorrono dal versamento della tassa di concessione. La licenza di pesca rilasciata da altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale. TIPI DI LICENZA DI PESCA A) Durata annuale Pesca professionale e dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con tirlindana, mazzachera e bilancia 50,00; B) Durata annuale Pesca dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con tirlindana, mazzachera e bilancia 35,00; C) Durata 15 giorni Pesca dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con tirlindana, mazzachera e bilancia 10,00; D) Durata giornaliera Pesca sportiva nell ambito di manifestazioni agonistiche 1,00. Polizia le Pistoia ultimo aggiornamento Marzo 2006 8