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C O L L E G I O N A Z I O N A L E C A P I T A N I L. C. E M. ENTE CON PERSONALITÀ GIURIDICA ASSICURAZIONE TITOLO PROFESSIONALE MARITTIMO CON COLLEGIO NAZIONALE CAPITANI L.C. & M. Il Collegio Nazionale Capitani L.C. & M. dovendo allinearsi per trasparenza alle nuove norme vigenti, dal 1 Gennaio 2012; invita tutti i Delegati e Contraenti (nuovi e prossimi rinnovi dell'assicurazione per il Titolo Professionale) di prendere buona visione dei seguenti moduli (letti, confermati e firmati) prima di sottoscrivere la Polizza inserita in e-mail nel nostro sito: www.collegionazionalecapitani.it alla voce Assicurazione Patente. a) Modulo raccolta dati; b) modello unico informativa pre-contrattuale ex art.49 regolamento ISVAP 5/2006; c) informativa ai sensi dell'art. 13 D.LGS. 196/2003; d) norme che regolano il contratto in genere; e) altre informazioni sempre inerenti alla Polizza per l'assicurazione del Titolo Professionale che sono inserite nel nostro giornale bimestrale Vita e Mare. Vi invitiamo a leggerli e prenderne buona visione. Invitiamo tutti i Delegati delle Delegazioni Nazionali ad attenersi alle nuove norme. Tutti i moduli devono essere letti, confermati e sottoscritti dal Contraente Assicurato. Copie dei moduli firmati devono essere restituiti via e-mail al Collegio Nazionale Capitani L.C. & M.: info@collegionazionalecapitani.it e/o via fax al n 0039 010.2472630. Il personale navigante deve prenderne visione attraverso il sito mediante lo stesso inviarli alla e-mail della Delegazione e/o direttamente alla e-mail e/o al fax del Collegio Nazionale. V I C O D E L L A G N E L L O 2 / 2 8 1 6 1 2 4 G E N O V A T E L 0 1 0. 2 4 7. 2 7. 4 6 F A X 0 1 0. 2 4 7. 2 6. 3 0 T E L E G R. C O L L E G I O M A R E G E N O V A E-mail: info@collegionazionalecapitani.it www.collegionazionalecapitani.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL ART.13 D.LGS. 196/2003 Ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 ed in relazione ai dati personali che La riguardano e di cui ALTA BROKER S.r.l. in qualità di Titolare del Trattamento, è entrato o entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 1) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento: è diretto all espletamento da parte degli operatori di ALTA BROKER S.r.l. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi e di erogazione dei servizi ad essi inerenti, ivi compresa la gestione dei sinistri; attività tutte attinenti esclusivamente all esercizio dell attività di brokeraggio assicurativo. I dati potranno essere trattati, inoltre, per la prevenzione e/o l individuazione ed il perseguimento delle frodi assicurative, nonché per l adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie impartiti da Autorità di vigilanza e controllo (di seguito Finalità Assicurative ). Può anche essere diretto all espletamento da parte di ALTA BROKER S.r.l. di finalità di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati, di indagini di mercato ed altre iniziative (di seguito Finalità Commerciali e di Marketing ). 2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento: è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni indicati all art. 4, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 196/03: raccolta; registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, raffronto, interconnessione; selezione, estrazione, consultazione, comunicazione; blocco, cancellazione e distruzione; è effettuato con o senza l ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è svolto dall organizzazione del Titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Responsabile, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta, in modo particolare, di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione sinistri. 3) CONFERIMENTO DEI DATI La raccolta dei dati può avvenire presso l interessato, per via telematica, attraverso il portale internet www.altabroker.it, ovvero presso la sede di ALTA BROKER S.r.l. ove è effettuato il trattamento. Il conferimento di dati personali comuni (i.e. qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale), dati sensibili (i.e. i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)e, se dal caso, dati giudiziari (i.e. i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato), è strettamente necessario per le Finalità Assicurative di cui al punto 1-A. Tale consenso diventa facoltativo per le Finalità Commerciali e di Marketing di cui al punto 1-B. 4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI L eventuale rifiuto da parte dell interessato di conferire i dati personali, relativamente alle Finalità Assicurative di cui al punto 1-A comporta l impossibilità di proseguire il rapporto. L eventuale rifiuto al conferimento dei dati, per le Finalità Commerciali e di Marketing di cui al punto 1-B, non comporta alcuna conseguenza sui rapporti in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione di promozione commerciale di prodotti assicurativi e servizi di ALTA BROKER S.r.l. nei confronti dell interessato. 5) COMUNICAZIONE DEI DATI I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1-A e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia; legali, periti ed autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione dei sinistri; società di servizi informatici o di archiviazione; Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici e altre sedi ALTA BROKER S.r.l. nel mondo. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali; l elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l ufficio del Responsabile ossia presso il rappresentante legale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell interessato, mediante richiesta scritta al Responsabile al numero di fax 0108939119, oppure all indirizzo e-mail info@altabroker.it, ai sensi dell art. 7 del D. Lgs. 196/03. 6) DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali non sono soggetti a diffusione. 7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL ESTERO I dati personali possono essere trasferiti esclusivamente verso le sedi ALTA BROKER S.r.l. presenti sia in Paesi dell Unione Europea sia in Paesi terzi rispetto all Unione Europea nell ambito delle finalità di cui al punto 1-A e 1-B. 8) DIRITTI DELL INTERESSATO L art. 7 del D.Lgs. 196/03 conferisce all interessato l esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere da ALTA BROKER S.r.l. la conferma dell esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili, del rappresentante designato e dei soggetti o delle categorie di soggetto cui i dati possono essere comunicati. L interessato ha, inoltre, diritto di ottenere l aggiornamento, la rettificazione e l integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. L esercizio dei diritti dell interessato può essere espletato in ogni momento, secondo quanto stabilito dall art. 8 del D. Lgs. 196/03. 9) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento è ALTA BROKER S.r.l., con sede in Genova, Piazza della Vittoria 9/10. Responsabile designato del trattamento è il rappresentante legale pro tempore, domiciliato per la carica presso l indirizzo sopra indicato. LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO data ------------------------------------------------------

C O L L E G I O N A Z I O N A L E C A P I T A N I L. C. E M. ENTE CON PERSONALITÀ GIURIDICA SEZIONE A (ex modello 7A) MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006 COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. 19s. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente -in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile -gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta; c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacitàdi individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall 'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza; e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: l. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all 'impresa di assicurazione oppure ali 'intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto l; 3. Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. LETTO COFERMATO E SOTTOSCRITTO data / FIRMA LEGGIBILE

C O L L E G I O N A Z I O N A L E C A P I T A N I L. C. E M. ENTE CON PERSONALITÀ GIURIDICA DEFINIZIONI Contraente: COLLEGIO NAZIONALE CAPITANI LUNGO CORSO E MACCHINA; Assicurati: tutti gli Associati al Collegio come esplicitato nelle Condizioni; Contratto: contratto di assicurazione; Parti: il Contraente e la Società; Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione; Premio: il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio connesso alle garanzie prestate; Sinistro: la controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione; Società: DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.a NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE ARTICOLO 1) DECORRENZA,PAGAMENTO DEL PREMIO,DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO. Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio della polizza, se il Contraente ha pagato il premio o la prima rata stabilita dal contratto, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando che la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto ed pagamento ed esigere il pagamento dei premi scaduti. Il contratto ha durata annuale, senza tacito rinnovo. ARTICOLO 2) ANTICIPATA RISOLUZIONE O VARIAZIONE DEL CONTRATTO RECESSO. In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute. Dopo ogni denuncia di sinistro che rientri in garanzia e fino al 30 giorno dalla definizione dello stesso, la Società potrà recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata rimborsando al Contraente la quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. Il pagamento dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro ed il rilascio della relativa quietanza,non potranno essere interpretati come rinuncia della Società a valersi della facoltà di recesso. Analogamente, entro 30 giorni della proposta di risarcimento avanzata dalla Società, la Contraente avrà diritto di recesso ma le rate di premio pagate o comunque scadute resteranno acquisite dalla Società ARTICOLO 3) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO, AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, come pure la mancata comunicazione dei mutamenti che aggravano il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 e 1898 Cod.Civ. V I C O D E L L A G N E L L O 2 / 2 8 1 6 1 2 4 G E N O V A T E L 0 1 0. 2 4 7. 2 7. 4 6 F A X 0 1 0. 2 4 7. 2 6. 3 0 T E L E G R. C O L L E G I O M A R E G E N O V A E-mail: info@collegionazionalecapitani.it www.collegionazionalecapitani.it

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, cosi come l'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo semprechè tali omissioni, incomplete od inesatte dichiarazioni del contraente/assicurato non siano frutto di dolo dei loro legali rappresentanti. ARTICOLO 4) REGOLAZIONE PREMIO. Il premio annuo, che comunque costituisce il minimo dovuto, è calcolato sul numero di 533 Associati al Contraente che hanno aderito alla polizza, come da elenco iniziale, ed è soggetto a regolazione in aumento con le seguenti modalità: a cadenza trimestrale, il Contraente dovrà comunicare alla Società, mediante supporto informatico i nominativi degli Associati al Contraente che successivamente hanno aderito alla polizza: al termine dell'annualità assicurativa la Società, sulla base delle risultanze delle suddette comunicazioni, provvederà ad emettere apposita appendice, conteggiando per ciascun Assicurato subentrato il premio lordo per ogni trimestre di copertura che dovrà essere regolata entro il mese successivo. In caso di rinnovo il premio annuo per l'annualità successiva verrà pertanto determinato in base all'ultima regolazione effettuata, fermo restando il premio minimo di cui al comma precedente. ARTICOLO 5) COMUNICAZIONI. La disdetta del contratto da parte del Contraente va inviata con lettera raccomandata direttamente alla Direzione Generale della Società con un preavviso di 30 giorni. Tutte le altre comunicazioni cui il Contraente o l'assicurato sono tenuti, saranno inviate all'intermediario come da successivo articolo. Nessuna condizione potrà essere modificata o aggiunta al Contratto senza la preventiva ratifica scritta da parte della Direzione Generale. Si precisa tuttavia che nei casi di Assicurati che operano per conto di società commerciali può sussistere copertura assicurativa denominata "P. & I. ; in questi casi la copertura assicurativa potrà operare solo in eccedenza di quanto garantito dal "P. & I." stesso. ARTTCOLO 6) ALTRE ASSICURAZIONI. Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.) ARTICOLO 7) FORO COMPETENTE. Per ogni controversia riguardante l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente l'autorità Giudiziaria del luogo ove il contratto è stato stipulato. ARTICOLO 8) TASSE ED IMPOSTE. Le tasse di bollo, tasse e imposte dipendenti del presente contratto sono a carico dell'assicurato, anche se il loro pagamento è stato anticipato della Società. ARTICOLO 9) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO. Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. ARTICOLO 10) RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE. I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge. ARTICOLO 10 BIS - CLAUSOLA INTERMEDIARIO. E' convenuto che i rapporti fra Contraente e Compagnia saranno intrattenuti tramite la ALTA BROKER SRL che è delegata dalle parti all'incasso dei premi e dei risarcimenti dei sinistri di cui curerà l'inoltro agli aventi diritto e che nella veste di intermediario, non di agente, sarà responsabile del corretto e puntuale espletamento delle sue funzioni ma non di atti e di omissioni delle parti. Ogni comunicazione e/o pagamento che il Broker riceverà formalmente da una delle parti sarà considerato come contestualmente ricevuto dall'altra parte.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE GARANTITE E DEL TITOLO PROFESSIONALE. PREMESSA Si precisa che sono assicurati tutti gli Associati al Collegio Nazionale Capitani di Lungo Corso e Macchina, aventi titolo professionale in base al quale sono imbarcati su navi Italiane o Estere quali Comandanti,Direttori di Macchina, Ufficiali di Coperta e di Macchina, Ispettori Armatoriali o in base al quale prestano Servizio di Pilotaggio o di Rimorchio. Si precisa che possono essere associati al Collegio, e quindi assicurati,anche i Padroni Marittimi e i Meccanici Navali e tutti gli associati al Collegio in possesso della Patente Nautica vela/motore senza limite e della Patente Nautica per navi da diporto imbarcati quali Comandanti, Direttori di Macchina, Ufficiali di Coperta e di Macchina su imbarcazioni/navi a motore/vela immatricolate in Italia o all'estero, pari o superiori a dieci metri di lunghezza e munite di ruolo equipaggio, inclusi gli associati imbarcati su imbarcazioni adibite alla navigazione su acque interne italiane e svizzere. La presente Polizza è stipulala dalla Contraente per conto delle persone assicurate che aderiscono al presente Contratto, tutte nominativamente indicate nell'allegato uno di Polizza e per le quali risulti pagato il relativo premio. Si precisa che in corso di Polizza possono essere nominativamente notificati nuovi associati al Collegio che rientrano automaticamente in copertura dal momento della notifica ed il cui premio sarà pagabile come da precedente Articolo 4. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizioni che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità delle garanzie e quindi non di data antecedente l'effetto della presente Polizza. La garanzia vale altresì per le richieste presentate per la prima volta all'assicurato entro 365 giorni dalla data di cessazione del Contratto, semprechè il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo dl validità della Polizza. L'Assicurato e la Contraente dichiarano, e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione. SPECIFICA PILOTI. Qualora, a seguito di sinistro marittimo, il pilota fosse riconosciuto responsabile dalla Amministrazione Marittima o dalla Corte di Giustizia, sia autonomamente intervenute, che su sollecitazione di terzi danneggiati, verrà riconosciuto un supplemento di indennità con il massimale per sinistro di 3.000,00. ARTICOLO 11) SPESE GARANTITE. La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di euro 75.000,00 per sinistro ed illimitato per anno, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti dell'assicurato,conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. Vi rientrano le seguenti spese: per l'intervento di un legale; per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; di giustizia; liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; conseguenti ad una transazione autorizzata dalla società; di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; di indagini per la ricerca di prove a difesa; per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità Giudiziaria; degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri. Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura: le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative; le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di euro 2.000,00; l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente,entro il limite massimo di euro 30.000,00. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo

anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente. ARTICOLO 12)AMBITO DELL'ASSICURAZTONE. A) DIFESA PROFESSIONE La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'assicurato, qualora a causa di eventi connessi nell'espletamento delle sue funzioni: a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; b) sia sottoposto a procedimento giudiziario o amministrativo per asseriti fatti colposi o per contravvenzione; c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato del titolo professionale adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un sinistro marittimo,fluviale, lacustre, portuale anche se derivante da inquinamento. B) SOSPENSIONE O REVOCA DELLA PATENTE Inoltre, la garanzia prevede a favore dell'assicurato: d) la copertura, mediante la corresponsione a rate mensili posticipate della diaria convenuta in polizza, pari a 150,00 per un periodo massimo di 365 giorni, del rischio del ritiro temporaneo della patente in esecuzione dì provvedimento dell'autorità Italiana che sia conseguenza diretta ed esclusiva dell'incidente di cui sopra; e) la copertura, mediante corresponsione dl un importo di 54.000,00, del rischio della revoca della patente in esecuzione di provvedimento dell'autorità Italiana che sia conseguenza diretta ed esclusiva dell'incidente di cui sopra. Nel caso in cui dopo la pronuncia di sospensione intervenga un provvedimento di revoca, la Società provvederà a corrispondere unicamente un importo pari alla differenza tra la somma di 54.000,00 e quanto erogato. ARTICOLO 13) ESCLUSIONI. L'assicurazione non è operante nei seguenti casi: a) Assicurato con titolo professionale idoneo ma scaduto,salvo che venga comunque rinnovato dalle competenti autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato esito sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso; b) Assicurato non abilitato a qualche specifica attività professionale a norma delle disposizioni in vigore; c) Assicurato che effettui navigazioni non in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della Licenza di Navigazione; d) Sinistro causato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope in violazione delle disposizioni vigenti; e) Sinistro occorso durante la partecipazione a gare o competizioni sportive; f) Sinistro conseguente a disastro ecologico atomico, radioattivo; g) imputazioni derivanti da infrazioni volontarie delle leggi in genere; h) mancato rinnovo del titolo professionale, revoca o annullamento per sopravvenuti difetti fisici o requisiti morali nonché per raggiunti limiti di età. ARTTCOLO 14) ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE Le garanzie riguardano i sinistri che insorgono in qualsiasi acqua navigabile del mondo o che pertanto possono essere assoggettati a giurisdizioni nazionali diverse fermo restando che le disposizioni relative alla sospensione o revoca del titolo professionale sono esclusivamente di natura Amministrativa Italiana. Per le spese rimborsate dall'assicurato all'estero i rimborsi verranno effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni dell'ufficio Italiano Cambi. ARTICOLO 15) INSORGENZA DEL SINISTRO, OPERATIVITA' DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 365 giorni dalla cessazione dell'assicurazione.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ARTICOLO 16) DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. A richiesta la della Società, l'assicurato dovrà produrre fotocopia della licenza di navigazione e della patente. Il diritto dell'assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla Società oltre un anno dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione ai sensi dell'art.2952, 2 comma del Codice Civile. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della società la notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficio Giudiziario,tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'assicurato può indicare alla Società un legale residente nella località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia, al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacazione, domiciliazione e di duplicazione di attività. La scelta del legale fatta dell'assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interesse con la Società. La Società avvertirà l'assicurato di questo suo diritto. ARTICOLO 17) DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO IN CASO DI RITIRO DELLA PATENTE L'Assicurato è tenuto a comunicare per iscritto alla Società non oltre trenta giorni dal fatto o dal momento cui sia venuto a conoscenza dell'instaurarsi di un procedimento penale a suo carico e di qualsiasi altro evento che possa azionare le presenti garanzie. La garanzia non è operante per i sinistri che, pur se avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione, vengano denunciati alla Società decorsi sei mesi dalla cassazione non seguita dal rinnovo della polizza. ARTICOLO 18) DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO In caso di divergenza di opinione fra l'assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo o comunque più favorevole all'assicurato, di un giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del tribunale competente, ai sensi dell'articolo 8. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'assicurato, questi potrà procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto. ARTICOLO 19) RECUPERO SOMME Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari. Letto, approvato e sottoscritto. Data -------/------/-------- ------------------------------------------------- Firma

C O L L E G I O N A Z I O N A L E C A P I T A N I L. C. E M. Gentile Cliente, la preghiamo di fornirci i Suoi dati aggiornati: ENTE CON PERSONALITA GIURIDICA MODULO RACCOLTA DATI NOME COGNOME / RAGIONE SOCIALE: INDIRIZZO COMPLETO: CAP CITTA PROVINCIA: CODICE FISCALE / PARTITA IVA: TELEFONO CELLULARE: TELEFONO FISSO: TELEFAX: E-MAIL PRINCIPALE: EMAIL SECONDARIA: METODO PREFERITO COMUNICAZIONI: ( ) EMAIL ( ) SMS ( ) TELEFAX ( ) POSTA LUMACA SECONDO METODO PREFERITO: ( ) EMAIL ( ) SMS ( ) TELEFAX ( ) POSTA LUMACA NOTE: In particolare acconsente che i Suoi dati siano (segnare con una crocetta): - utilizzati per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing : SI ( ) NO ( ) - comunicati a soggetti terzi per iniziative promozionali e ricerche di mercato: SI ( ) NO ( ) - diffusi a soggetti terzi per iniziative promozionali e ricerche di mercato: SI ( ) NO ( ) Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 che abroga la precedente legge 675/96, Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Dichiaro altresì di aver ricevuto nota informativa completa circa il trattamento dei miei dati personali. LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO Data FIRMA LEGGIBILE