Regolamento Accessi e Passi Carrabili

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PROVINCIA DI ROMA Regolamento Accessi e Passi Carrabili Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 22/01/2004 Aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 165 del 28/12/2006 Aggiornato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 04/02/2014

ART. 1 Ambito normativo 1. Le autorizzazioni e le concessioni concernenti gli accessi e passi carrabili sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel presente regolamento secondo le vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al D.Lgs 285/92 (Codice della Strada), al D.P.R. 495/92 e succ. mod., al T.U.E.L. 267/2000, allo statuto della Provincia di Roma, al D.Lgs del 15/11/1993 n. 507. ART. 2 Definizioni 1. Autorizzazione: provvedimento necessario per l apertura di un accesso su di una strada provinciale o all interno di un Centro abitato con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. 2. Concessione: atto amministrativo che autorizza l occupazione del suolo, stabilisce i diritti e gli obblighi del concessionario e determina il canone. 3. Nulla osta: parere tecnico preventivo al rilascio dell autorizzazione da parte del Comune all interno del centro abitato con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. 4. Occupazione permanente: occupazione del suolo di durata non inferiore all anno. 5. Occupazione temporanea: occupazione del suolo di durata inferiore all anno. 6. Accesso: a) immissione di una strada privata su una strada ad uso pubblico; b) immissione per veicoli da un area privata laterale alla strada di uso pubblico. 7. Passo carrabile: diritto del titolare della concessione a richiedere che venga precluso alla sosta lo spazio antistante l accesso, sito all interno di un Centro abitato con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. ART. 3 Autorizzazione Concessione 1. Chiunque voglia costruire un accesso deve, a norma del presente Regolamento, essere autorizzato dall Amministrazione Provinciale. 2. Chiunque occupi con un accesso in modo permanente beni del demanio o del patrimonio indisponibile della Provincia deve ottenere la concessione. Il provvedimento di concessione viene rilasciato contestualmente all autorizzazione all apertura dell accesso carrabile. 2

3. L autorizzazione/concessione per il passo carrabile deve essere rilasciata dall Amministrazione Comunale competente. ART. 4 Istanza 1. La domanda per richiedere l autorizzazione/concessione all apertura di un accesso deve essere redatta su carta resa legale come da modulo predisposto dall Amministrazione Provinciale - ed essere sottoscritta dal privato o dal rappresentante legale della Società. 2. Alla domanda debbono essere allegati la ricevuta attestante il versamento per i diritti di segreteria ed istruttoria, gli elaborati tecnici e le prescrizioni richieste dall Amministrazione Provinciale. ART. 5 Rilascio dell autorizzazione/concessione 1. L autorizzazione/concessione è rilasciata o negata entro 90 giorni dalla ricezione dell istanza attestata dal timbro datario dell Ufficio protocollo del Servizio interessato. I dinieghi devono essere motivati. 2. L autorizzazione/concessione può essere negata per cause di pubblico interesse e comunque in tutti i casi in cui la realizzazione rechi serio intralcio e pericolo alla circolazione stradale. 3. L autorizzazione/concessione non è rilasciata se la domanda risulti incompleta, errata o priva degli allegati di cui all articolo precedente. Art. 6 Contenuto dell autorizzazione/concessione 1. L autorizzazione/concessione consente l occupazione del suolo pubblico per un massimo di anni 29. 2. L autorizzazione/concessione deve contenere le indicazioni relative: Data e fine occupazione; Modalità di occupazione; Ammontare del canone, modalità e termini di pagamento. 3. La concessione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l obbligo del concessionario di ripristinare le condizioni iniziali al termine della concessione se non diversamente indicato dall Amministrazione e di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all occupazione con facoltà inoltre da parte della provincia di revocarla con atto motivato. 3

4. La concessione deve essere rilasciata nel rispetto della legge vigente. ART. 7 Targhette di identificazione 1. All atto del rilascio della concessione, a spese del titolare, sarà fornita dall Amministrazione Provinciale una targhetta identificativa da apporre in corrispondenza dell opera realizzata, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati: - Amministrazione rilasciante; - Soggetto titolare; - Numero della concessione e data di rilascio; - Strada interessata, progressiva Km.ca e lato. 2. E fatto obbligo al titolare mantenere in piena efficienza la targhetta identificativa. ART. 8 Subconcessione 1. E vietata a pena di nullità la subconcessione o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della concessione tranne nel caso di successione nella proprietà o in un altro diritto reale di godimento su un bene immobile dotato di accesso, sempre che l occupazione strumentale rimanga inalterata. 2. Nei casi previsti dal precedente comma, il trasferimento della concessione è consentito con l obbligo di comunicazione all Amministrazione entro dieci giorni decorrenti dalla data di formalizzazione della successione di cui sopra con l indicazione dei dati identificativi del nuovo titolare. ART. 9 Decadenza della concessione 1. Sono cause di decadenza della concessione: la morte o la sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l estinzione della persona giuridica, salvo i casi di cui all art 8; la mancata occupazione entro sessanta giorni. Il termine decorre dalla data iniziale dell occupazione, fissata nell atto di concessione. 2. La dichiarazione di decadenza è notificata secondo le procedure di legge, con l indicazione dell autorità cui è possibile ricorrere e del termine di presentazione del ricorso. 4

ART. 10 Revoca della concessione 1. La concessione deve essere revocata nelle ipotesi in cui: vi sia il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche amministrative, previa diffida a rimuovere la violazione; sia accertato che il concessionario, recando danno e pregiudizio all Amministrazione Provinciale, ha modificato le modalità dell occupazione; pur avendo comunicato il concessionario al Servizio competente le modifiche da apportare alla concessione, le nuove modalità dell occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada; si verifichi il mancato versamento del canone dovuto, ove il ritardo è superiore a 60 giorni. 2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal trentesimo giorno dopo la sua notifica, nel caso di cui alla lettera a) e dal sessantesimo giorno nelle altre ipotesi. 3. Per la fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all art. 7 della legge 241/90 e succ. mod. ART. 11 Rinuncia della concessione 1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax all Amministrazione Provinciale almeno 15 gg prima della data fissata per il termine dell occupazione. ART. 12 Rinnovo 1. Trenta giorni prima della scadenza della concessione, il titolare può richiedere il rinnovo qualora non risultino modificate le modalità di occupazione della sede stradale. CANONE E TARIFFA ART. 13 Canone 1. Il canone è dovuto per anno solare, ad eccezione sia del primo anno per il quale è corrisposto in dodicesimi, dal mese di rilascio della concessione a Dicembre, sia dell ultimo anno per il quale è corrisposto dal mese di Gennaio al termine della concessione. 5

2. La superficie da tassare degli accessi si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. ART. 14 Tariffa 1. La tariffa base generale annuale è di 20.00 per metro lineare, intendendosi un metro lineare convenzionale. 2. La tariffa complessiva dovuta per il singolo accesso è individuata applicando alla tariffa i parametri disciplinati nell allegato A. ART. 15 Pagamento 1. Il canone deve essere pagato entro il settimo giorno dalla comunicazione di cui all art. 6. Il rilascio della concessione è subordinato al suddetto pagamento. 2. L Amministrazione provvederà entro il mese di Gennaio ad avvertire il singolo concessionario dell imminenza della scadenza, dell importo da liquidare e dei termini di pagamento. 1. Sono esenti dal canone: ART. 16 Esenzione le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno come oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell art. 87 e dei commi 1 e 2 dell art. 111 bis D.P.R. 22/12/1986 n. 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all art. 11 dello stesso decreto n. 460; gli accessi destinati a soggetti portatori di handicap; gli accessi privi di un opera visibile, di un manufatto insistente su suolo pubblico o su suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio (c.d. a raso ); 6

i passi pedonali ad eccezione di quelli contraddistinti da un manufatto, da una modifica del piano stradale, da elementi architettonici o, comunque, da qualsiasi opera visibile richiesta da privati su suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, sorta precedentemente alla realizzazione dell opera stessa; questi ultimi sono soggetti alla corresponsione del canone con una riduzione del 50%. ART. 17 Accessi abusivi 1. Chiunque mantiene in esercizio accessi privi di autorizzazione/concessione, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall art. 22 comma 11 del C.d.S.. 2. La violazione importa la sanzione accessoria dell obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell autore della violazione. 3. In caso di occupazione abusiva, il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore. 4. Il concessionario che abbia posto in essere l occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell atto concessorio è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall art. 22 comma 11 del C.d.S. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione alle disposizioni impartite, la concessione è revocata con le modalità di cui all art. 10 del presente regolamento. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell obbligo per l autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese. PRESCRIZIONI TECNICHE ART. 18 Costruzione 1. Gli accessi debbono essere costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l accesso dei veicoli alla proprietà privata. ART. 19 Localizzazione e Visibilità 1. Le caratteristiche della localizzazione degli accessi ed i parametri di visibilità degli stessi dovranno rispettare le prescrizioni impartite dall art. 45 del D.P.R. 495/92 e succ. mod. 7

2. Per la dimostrazione della visibilità richiesta per l apertura di accessi e passi carrabili viene adottata la formula e/o i grafici descritti nel D.M. 5/11/2001, disciplinante le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade. ART. 20 Distanza 1. Saranno consentiti solo gli accessi realizzati a distanza non inferiore a quella prevista dall art. 45 del D.P.R. 495/92 e succ. mod. ART. 21 Accessi temporanei 1. E consentita l apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto. Per gli accessi temporanei, il canone minimo dovuto è comunque calcolato su base annuale. ART. 22 Manutenzione 1. La manutenzione dell accesso è obbligatoria sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese del concessionario. 2. Gli accessi devono essere mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. 3. Il concessionario deve altresì garantire la visibilità della strada eliminando ogni tipo di sterpaglia ed arbusti per una lunghezza di circa 5 mt per ogni lato. 4. Il concessionario è tenuto a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall Amministrazione Provinciale. ART. 23 Distributori di carburante e categorie speciali 1. Per quanto riguarda la realizzazione o il mantenimento degli accessi relativi ad impianti di distribuzione di carburanti, si applicano le distanze minime derivanti dal coordinamento tra il C.d.S. vigente, la Circolare del Ministero LL.PP. n. 8599 dell 11.1.60 attuativa del previgente C.d.S. il D.lgs 32/98, la L.R. n. 8/2001, nonchè le normative e le circolari ANAS emanate a chiarimento della circolare del Ministero LL.PP. n. 8599 dell 11.1.1960, fatte salve maggiori distanze derivanti dall applicazione del precedente art. 18. 2. Per gli accessi caratterizzati da notevole importanza, in relazione: alla larghezza (non inferiore a m. 3), alla destinazione d uso (attività industriali, commerciali e di 8

servizi, nonchè complessi residenziali) ed alle immissioni di veicoli (non inferiore a 40 veicoli/giorno), si applicano le disposizioni di cui al comma precedente. ART. 24 Norme di rinvio 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni in materia presenti nel codice della strada, nonché al regolamento di attuazione. Art. 25 Norme finali 1. Il presente Regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio Provinciale, sarà pubblicato per 15 giorni all albo pretorio ed entrerà in vigore il 16 giorno dalla pubblicazione. 2. L adozione di questo regolamento annulla tutte le disposizioni in materia contenute in precedenti delibere dell Amministrazione. 9

Allegato A Tariffa base (Tb) = 20,00 /m lineare convenzionale PARAMETRI Categoria strada Moltiplicatore (Ka) Categoria A 1,00 Categoria B 0,50 La classificazione delle strade in cat. A e cat. B è prevista in apposita determinazione dirigenziale. Tipologia accesso Moltiplicatore (Kb) Accesso ad unico fabbricato di 0,50 civile abitazione Accesso a 2 o più fabbricati di 0,75 civile abitazione Accesso a piccole attività 2 commerciali, artigianali e di servizi ( presenza di aree di parcheggio con superficie 200 mq.) Accesso a centri commerciali ed 5 equiparati, imprese industriali ( presenza di aree di parcheggio con superficie > 200 mq.) Accesso a Distributori Carburante 5 Calcolo del canone concessorio: Canone = Tb x Ka x Kb x L Ove: Tb = tariffa base Ka = moltiplicatore categoria strade Kb = moltiplicatore tipologia accesso L = larghezza dell accesso espressa in metri lineari 10