Edizione n 2. del 2014 Sicurezza & Formazione sui Luoghi di Lavoro



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Edizione n 2 del 2014 Sicurezza & Formazione sui Luoghi di Lavoro

Lieti di Presentarci: L associazione CSA Training nel ringraziarla del tempo dedicato è lieta di presentarsi e descriversi: La struttura nel campo specifico vanta un esperienza pregressa decennale nei settori della formazione e servizi di consulenza nei settori Sicurezza. Una realtà dinamica ma solidamente strutturata che, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante in un contesto di forte concorrenza. Creata sulle basi dell esperienza dei professionisti che la costituiscono vuole porsi come principale scopo quello di divenire parte integrante e strumento di conoscenza per comprendere a pieno ogni aspetto delle disposizioni in materia di Prevenzione, Protezione, Sicurezza sul lavoro. L assoluta certezza di voler creare servizi completi facendo tesoro delle precedenti esperienze, e l attenta analisi di un sistema in cui tutti fanno tutto, hanno permesso di focalizzare i reali deficit presenti nel settore della formazione, tutela, qualità ed ambiente. Pienamente cosciente della fine dell era dello sciacallaggio formativo, ove si avvicendavano figure non esperte che proponeva servizi non validi, la CSA Training si propone come una dinamica realtà in grado di porsi sul mercato come interlocutore per condurre brillantemente a buon fine il progetto Sicurezza. Operando nel pieno delle capacità acquisite, l organico docenza vanta delle figure importanti quali Esperto Formatore sulla Sicurezza sul Lavoro, ed in costante aggiornamento per restare sempre al passo con le nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la CSA Training non si pone solo una meta da raggiungere, ma un obiettivo : diffondere la cultura della Sicurezza sul Lavoro. La voglia di lavorare bene proprio su questo obiettivo, ossia sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, formando ed informando i protagonisti di questo grosso settore, sia datori di lavoro che lavoratori, insieme al ns. spirito giovane ed intraprendente, si uniscono in una unica direzione: la volontà e possibilità di fornire servizi completi a 360 ai ns. clienti, i quali possano contare oltre che su figure e supporti qualificati anche su un appoggio robusto e costante sul quale riporre fiducia piena. Uno degli obiettivi che si è prefissata, è assistere il Cliente affiancandolo nello svolgimento dei progetti proposti, formando in itinere i vari protagonisti e figure coinvolte nella quotidianità della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. L associazione CSA Training è un centro ACCREDITATO di alta Formazione UGL, con la finalità di offrire al mercato corsi di formazione riconosciuti e validi secondo i criteri e le disposizioni emanate. Nelle pagine che seguono una breve descrizione e specifica dei servizi che la CSA Training svolge : Inoltre svolge servizi nell ambito professionale svolti come supporto continuativo ad Imprese ed Aziende ( che spaziano tra i vari settori quali esercizi pubblici, imprese di servizi, attività varie ) dislocate sul territorio locale e oltre. Credendo veramente nella diffusione positiva ed attiva della cultura della Sicurezza per lavorare in sicurezza auspichiamo ad un futuro prospero di buoni propositi da parte di tutti gli operatori del settore, che pensino alla Sicurezza sui luoghi di lavoro come un investimento e non come una spesa. 2

Ci auguriamo di operare secondo le Vs. aspettative, diversamente siamo aperti a saggi suggerimenti mirati alla Vs. soddisfazione e al nostro miglioramento. Dalla nascita della Csa Training abbiamo fatto degli importanti passi, abbiamo acquisito Clienti, gli stessi ci hanno fatto acquisire altri clienti con la loro pubblicità, abbiamo investito su servizi mirati a soddisfare la richiesta degli stessi. Nel rinnovarle i più sentiti Ringraziamenti, per la Vs. attenzione, siamo lieti di augurarvi un buon lavoro, se vorrete in nostra compagnia potrete contare su un supporto che possa aiutarvi sulle problematiche che la Sicurezza sul Lavoro comporta. Le domande/quesiti che ci verranno posti non possono che farci piacere, essere interpellati e rispondere a ciò vorrà dire che già dai primi contatti abbiamo dimostrato la nostra serietà e professionalità; questo porta soddisfazione al nostro staff e rafforza il nostro impegno a migliorare giornalmente il nostro bagaglio di professionalità. Dove ci Trovi: Uffici Amministrazione: via: Passo Ceraolo, 6 98070 Torrenova (ME) Tel.: +39 0941 526117 - +39 0941 785337 +39 3495424522 Fax: +39 1782709134 Sede distaccate: Assoro (EN) Tel.: +39 0935 1976193 - Fax: +39 1782709134 Catanzaro (CZ) Tel.: +39 0961 1956197 Fax: +39 1782709134 + di 20 CSA Point e-mail: info@csatraining.it web: www.csatraining.it Assistenza & Consulenza a domicilio Formazione a 360 3

Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro dal 1 di Gennaio 2009 il nuovo TESTO UNICO sulla SICUREZZA del LAVORO è entrato in vigore. Tutte le Aziende che hanno Rapporti di Lavoro in Corso, sono tenute al rispetto delle norme previste ad attuare un sistema di gestione sulla sicurezza. Per risolvere le problematiche legate al T.U. (d.lgs 123/07 D.LGS N 81 del 9/4/08) È necessario pertanto applicare correttamente le norme, sui rischi e gestire gli adempimenti connessi alle attività. Quali ATTIVITA, AZIENDE debbono e cosa fare sulla Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro? TUTTE le Attività In presenza di lavoratori ( anche un solo dipendente che sia assunto part-time, socio lavoratore, collaboratore, volontario, azienda familiare, lavoratore sub-ordinato, ecc. ) DVR, o procedura Standardizzata, Corso RSPP datore di Lavoro o nomina RSPP esterno, addestramento ANTINCENDIO, corso PRIMO SOCCORSO ( queste ultime due figure non possono mai mancare e se l attività svolge dei turni ogni turno va coperto da entrambe le figure ), Corso RLS, Formazione generale e Specifica al/ai Lavoratore/i art. 37, Sorveglianza Sanitaria e Visita medica, Nomine, Informazione Lavoratori art. 36. Mentre in più nello specifico: HACCP: Bar, Ristoranti, Paninerie, Tabacchino Edicola e/o simili che vendono al banco caramelle, cioccolato ecc, Salumerie, Macellerie, Rivendita mangimi e tutte quelle attività fisse o mobili che trattano nella vendita o lavorazione alimenti di ogni genere. Agricoltura, Artigiani, Meccanici, Carrozzieri, Gommisti: Formazione ed Informazione ai Lavoratori,Formazione specifica per l uso di attrezzature, DVR, RSPP DL, Antincendio, Primo Soccorso, Rls, Verifica di Messa a terra Imprese Edili: Abilitazioni specifiche in base al loro utilizzo. Tipo: Primo Ingresso in cantiere, Operatore macchina movimento terra, ( escavatori, pale caricatrici, ecc.), Carrelli elevatori, Piattaforme elevabili, Gru, Macchine Agricole., Movimentazione carichi, rischio Rumore, rischio Vibrazioni, Inquinamento, Spazi Confinati, Ponteggi, Pimus, Pos, designazione e corso PREPOSTO. Aziende di Qualsiasi genere che facciano uso di attrezzature e/o macchinari specifici: esempio Alimentare che faccia uso di sollevatore deve svolgere all operatore specifica abilitazione all uso del carrello elevatore o transpallet, Vista la svariata tipologia di Servizi nel settore, per quelli non presenti nel documento si prega contattarci 4

Cod. 1-FON-P1 Formazione a costo zero (sfruttando il contributo obbligatorio) Non sprecare la quota dello 0,30% dei contributi versati all Inps, ma destinalo alla formazione gratuita per la tua azienda. Oggi puoi finanziare completamente e a fondo perduto ogni intervento formativo grazie ai fondi interprofessionali paritetici. L adesione a un fondo non comporta alcuna spesa per le imprese. Ed è possibile in qualsiasi momento, senza alcuna penale, rinunciarvi. Tutte le aziende hanno a disposizione la possibilità di formare - in modo completamente gratuito - i propri dipendenti. Tutti i mesi, con il pagamento dei contributi obbligatori, le aziende versano una quota - corrispondente allo 0,30% della retribuzione dei lavoratori - all'inps come "contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria". Da alcuni anni, è possibile per le aziende scegliere a chi destinare lo "0,30%", se all'inps oppure ai Fondi Interprofessionali. Se si fa questa seconda scelta, senza nessun onere aggiuntivo e senza nessun vincolo è possibile richiedere di ricevere - in cambio - formazione in modo del tutto gratuito. Cosa sono i Fondi Paritetici Interprofessionali? I Fondi Interprofessionali (legge 388 del 2000) sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni sindacali e finalizzati alla promozione di attività di formazione rivolte ai lavoratori occupati. Sono autorizzati a raccogliere lo 0,30% versato all INPS e a ridistribuirlo. Destinando lo 0,30% a un Fondo Interprofessionale, l azienda avrà la garanzia che quanto versato le possa ritornare in azioni formative in piena sintonia con le proprie strategie aziendali. L adesione a un fondo non comporta alcun costo ulteriore per le imprese e in qualsiasi momento è possibile cambiare Fondo o rinunciare all'iscrizione. Quali sono i vantaggi? L adesione è libera e gratuita. Aderire a un Fondo Interprofessionale comporta numerosi vantaggi, tra cui: Ridurre i costi aziendali sostenuti per la formazione; Partecipare attivamente a iniziative formative; Soddisfare le proprie esigenze formative; Come beneficiare di questa opportunità nel modo più semplice ed efficace? Il modo più semplice è quello di affidare tutta l'attività a un servizio esterno che gestisca sia la procedura di finanziamento e sia l'erogazione dei percorsi formativi. Cosa offre la CSA Training? Penseremo noi a tutti gli aspetti burocratici: istruzione della pratica, presentazione della domanda, gestione del finanziamento,ec; Aiuteremo l'impresa a scegliere le migliori opportunità e coerenti con i propri fabbisogni; Grazie a diversi Fondi Interprofessionali, aumentiamo le probabilità dell'azienda ; Siamo sempre disponibili a rispondere a domande e fornire risposte alle diverse e specifiche problematiche; Disponiamo oltre che di formazione tradizionale in aula - anche di percorsi di formazione in modalità e-learning. 5

Per beneficiare della riduzione del premio INAIL mediante il modulo OT24 le aziende devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. La dichiarazione dell azienda è soggetta a controllo a campione da parte INAIL per verificare la veridicità di quanto dichiarato. La riduzione è concessa solo dopo l accertamento dei requisiti di regolarità contributiva. Il modello OT24 INAIL per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (D.M. 12/12/2000 e s.m.i.) può essere presentato dopo il primo biennio di attività. Il nuovo modulo è relativo agli interventi effettuati nel corso dell anno precedente e la relativa domanda va effettuata entro il 28/2 dell anno in corso. Lo sconto ottenibile tramite modello OT24 INAIL sui premi è il seguente ( i numeri indicano il numero lavoratori): fino a 10: 30% da 11 a 50: 23% da 51 a 100: 18% da 101 a 200: 15% da 201 a 500: 12% oltre 500: 7% 6

Cod. APP-P1 L Apprendistato ha l'obiettivo di favorire e rilanciare l'occupazione giovanile in tutti i settori di attività attraverso la specifica complementarietà tra la fase di formazione esterna all'azienda ( formazione off the job ) e l'attività lavorativa ( formazione on the job ), in modo da far acquisire all'apprendista le capacità tecniche per diventare lavoratore qualificato. Apprendistato part-time? Il rapporto a tempo parziale (part-time) è compatibile con il contratto di apprendistato qualora la peculiare applicazione dell orario non sia di ostacolo al raggiungimento delle finalità formative tipiche di tale contratto. Pertanto, come stabilito dalla circolare Ministeriale n. 46/2001 del 30 Aprile 2001, occorre valutare caso per caso se la durata della prestazione lavorativa sia tale da garantire il conseguimento della qualificazione professionale e il soddisfacimento dell esigenza formativa. Si ritiene che rapporti di lavoro a tempo parziale non inferiori a 20 ore settimanali possano garantire il raggiungimento delle finalità formative, ferma restando la non possibilità di riproporzionare sulla base dell orario di lavoro svolto, il percorso formativo. A tale orientamento riconduce anche la risposta data dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale per l Attività Ispettiva ad un istanza di Interpello avanzata da Confartigianato Imprese Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo in merito alla disciplina dell apprendistato part-time che specifica, inoltre, che le 120 ore previste dall art.16 della L. n. 196/97 rappresentano la soglia minima di attività formativa da svolgere all interno del rapporto di apprendistato e che, anche in conformità al principio di non discriminazione tra lavoro part-time e lavoro a tempo pieno, espresso nel secondo comma dell art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000, il periodo di attività formativa non possa essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro. DURATA 1 Fascia: E rivolta ad apprendisti in obbligo formativo (Decreto Interministeriale 16/05/2001 n.52). La durata del corso per i giovani apprendisti interessati a questa fascia, è di 240 ore per ogni anno di apprendistato. 2 Fascia: Per apprendisti non più in obbligo formativo (età superiore ai 18 anni), privi di titoli di studio superiori o di qualifica professionale. La durata del corso è di 120 ore per ogni anno di durata dell apprendistato. 3 Fascia: Per apprendisti in possesso di qualifica, diploma o laurea. La durata dei corsi è prevista dalla legge che regola l'apprendistato. OBIETTIVI DEL CORSO Fornire ai partecipanti la conoscenza completa del processo edile ed approfondire materie utili per migliorare la professionalità sul lavoro dell'apprendista e la sensibilizzazione in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i.. FORMAZIONE TUTOR AZIENDALE Su ogni attività formativa sono previste 8 ore di formazione per il tutor. Apprendisti Per gli apprendisti si prevedono le seguenti attività: - moduli per la formazione delle competenze trasversali -1, 2 e 3 annualità, - moduli per la formazione delle competenze tecnico professionali 1, 2 e 3 annualità. Tutor aziendali Per i Tutor aziendali proponiamo i corsi con le seguenti modalità:. Destinatari: coloro che già risultano incaricati come tutor di uno o più apprendisti oppure a dipendenti di aziende che potrebbero assumere a breve uno o più apprendisti. In particolare ricordiamo che per le aziende che intendono dichiarare capacità formativa (totale o parziale) è indispensabile che ci sia almeno un tutor aziendale che abbia frequentato il corso prima della data di assunzione degli apprendisti. 7

Cod. 45-CS1 Le Aziende che operano nel settore alimentare e in generale tutte quelle nelle quali i lavoratori sono a contatto con cibi e bevande hanno necessità di certificare il proprio adeguamento alla Normativa HACCP. La certificazione HACCP dimostra - ufficialmente - il rispetto di quanto previsto dalle Leggi in materia di igiene alimentare, sia a carattere nazionale sia a carattere europeo. In cosa consiste l HACCP? Obiettivo è dimostrare l adozione di misure di prevenzione rischi per la sicurezza alimentare. I rischi per l igiene e la sicurezza di alimenti e bevande possono essere diversi e di diversa natura. Pertanto l HACCP prevede, innanzitutto, un attenta valutazione dei rischi (chimici, biologici, fisici) che possano eventualmente compromettere la salubrità degli alimenti e, successivamente: identificazione dei punti critici di controllo identificazione dei limiti delle misure di prevenzione Monitoraggio adozione delle azioni correttive redazione del Manuale HACCP formazione specifica per i lavoratori Il Manuale HACCP per l autocontrollo alimentare La normativa inerente la sicurezza e l igiene degli alimenti prevede l autocontrollo alimentare, attività che spetta agli operatori del settore alimentare (OSA). Ovvero gli OSA hanno piena autonomia nel controllo delle condizioni igienico sanitarie degli alimenti e nella pianificazione degli interventi da attuare. Il Manuale di autocontrollo HACCP è lo strumento in grado di aiutare gli operatori nell organizzazione razionale dei controlli e delle pianificazioni al fine di ridurre al minimo i rischi inerenti, ad esempio, la contaminazione degli alimenti. Gli alimenti non devono solo essere sicuri e conformi alle regole generali sull igiene ma devono mantenere anche alti standard di qualità: di conservazione, organolettica e nutrizionale. L obiettivo principale dell HACCP autocontrollo alimentare è garantire la sicurezza degli alimenti in tutte le fasi della catena alimentare, dalla produzione primaria alla distribuzione. Chi deve redigere il Manuale La redazione del Manuale deve essere effettuata dal titolare dell azienda, che potrà usufruire della collaborazione di un consulente esperto, in quanto la redazione del Manuale HACCP non è un attività che può essere inventata sul momento o improvvisata. Scadenza : La redazione va fatta all inizio dell attività e non va aggiornata se non occorrono modifiche alcune durante lo svolgimento dell attività lavorativa. Quali: consulenti, liberi professionisti, imprenditori che desiderano avviare un attività dove si è a contatto con alimenti e bevande (Bar, ristoranti, Alberghi, Campeggi, Farmacie, Tabaccherie, ecc). Segue. 8

ESEMPIO: Autocontrollo HACCP pastigliacci per tabaccai. La tabaccheria non è notoriamente un esercizio nel quale si usa abitualmente manipolare o vendere alimenti. La tabaccheria è invece un attività nella quale generi alimentari sono invece trattati e per questo motivo, ogni titolare responsabile di un tale esercizio è soggetto a quanto previsto dalla normativa europea sull autocontrollo alimentare, ovviamente a quanto ripreso dalla normativa italiana. Al D. Lgs 155/97 e al Reg. CE 852/2004 per citarne i due maggiormente citati, cruciali, fondamentali. L autocontrollo per i tabaccai è quindi indispensabile, la categoria deve dotarsi di un manuale HACCP sul quale approntare il proprio piano di autocontrollo del rischio, dei rischi per la salubrità e l igiene dei prodotti trattati. Gli alimenti venduti nelle tabaccherie sono generalmente definiti dalla normativa corrente pastigliacci. Rientrano in tale definizione, in tale categoria, confetti, caramelli, cioccolate, gomme, biscotti preconfezionati, bibite in lattina e tetrapak che non superino in quantità i 500ml. La possibilità dei tabaccai di vendere tali prodotti e l obbligo derivante da tali possibilità riguardante la normativa HACCP è inscritto nelle Linee guida applicative del regolamento CE N. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull igiene dei prodotti alimentari, un aggiornamento del 2006 del decreto europeo sopraccitato, chiave nella sicurezza alimentare. Inoltre il Manuale varia a seconda anche della tipologia di attività. Come nel caso della redazione del Manuale di rintracciabilità. Cod. 45-CS1 Corsi haccp per alimentaristi e responsabili dell'industria alimentare. I corsi sono rivolti sia al personale qualificato che manipola alimenti e bevande, sia al personale che non manipola alimenti e bevande. Di regola il datore di lavoro è tenuto a svolgere il ruolo di responsabile dell'industria alimentare mentre gli operatori il corso come addetto qualificato che manipola alimenti e bevande. 1) Corso di formazione per i responsabili dell'industria alimentare. 2) Corso formazione addetti industria alimentare (che non manipolano alimenti e bevande) 3) Corso formazione personale qualificato (che manipola alimenti e bevande) Scadenza delle attestazioni/validità delle attestazioni = 3 anni Sanzioni per violazione delle norme di igiene alimentare La sanzione pecuniaria prevista per il titolare che non predispone un sistema di autocontrollo HACCP può andare dai 1000 ai 6000 euro. 9

Cod. 1-DVR1 Il Documento di valutazione dei rischi è una analisi dei rischi sui luoghi di lavoro. Il Decreto Legislativo 81/08 (modificato e integrato dal più recente D.Lgs 106/09) sottolinea ancora una volta (come già avveniva nel D.Lgs 626/94) la necessità di redigere un Documento di valutazione dei rischi. Visita ed ispezione preliminare in Azienda; Studio della Pratica; Verifica Documentale azienda; Redazione Docum. Valutazione Rischio art.29 T.U.; Valutazione Idoneità DPI; Valutazione impianti/macchinari, mansioni,dipendenti; Implementazione procedure sistema gestione Sicurezza; Elaborazione procedure di sicurezza; Implementaz. procedure emergenze art. 43 T.U.; Piano di Miglioramento; Piano di Evacuazione ; MODELLI DI GESTIONE: Modulo per Incarico per le misure di Prevenzione Incendi - Registro Presenze delle Attività - Avviso Elezioni RLS Piano di Formazione ed Informazione - Convocaz. Riunione Periodica - Verbalizzaz. Riunione Periodica Moduli Richiami Mod.Rilievo Non Conformità - Modulo per Elenco Attrezzature - Modello di Indagine Conoscitiva Richiamo mancato utilizzo D.P.I. - Modulo per scheda manutenzione. Chi è obbligato? Tutti i titolari di attività che abbiano almeno un dipendente in quanto il D.Lgs.81/08 stabilisce che ogni datore di lavoro è obbligato a redigere il DVR della propria attività per individuare e valutare i rischi, programmare il piano di miglioramento e attuare le procedure di sicurezza. Attenzione : viene considerato datore di lavoro anche chi commissiona un lavoro nella propria attività ad un altro lavoratore autonomo; es.: un lavoratore autonomo edile senza dipendenti apra un cantiere di lavoro e in questo cantiere deve entrarci un altro lavoratore autonomo elettricista per effettuare dei lavori, il primo ossia l edile sarà tenuto a redigere il DVR. L'articolo 17 del decreto sancisce l'obbligo da parte del datore di lavoro di individuare quali siano i rischi cui i propri lavoratori vanno incontro. L'analisi riguardante tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori deve essere globale e documentata nonchè finalizzata all'individuazione di adeguate misure di prevenzione. La sintesi dell'analisi dei rischi deve essere oggetto di un documento unico di valutazione dei rischi. La redazione del Documento di valutazione dei Rischi (DVR) deve seguire criteri precisi e deve possedere dei requisiti specifici. In particolare (art. 28 del D.Lgs. 81/08) deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. Una volta individuati i rischi è necessario indicare quali siano le misure di prevenzione e di protezione attuate e i dispositivi di protezione individuali adottati, oltre ad un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Tali misure devono essere giustificate ed è necessario indicare quali siano le procedure da eseguire per la loro attuazione ed i ruoli dell'organizzazione aziendale assegnati unicamente a personale in possesso di adeguate competenze e poteri. Segue. 10

DVR L'individuazione di rischi specifici richiede la redazione e relazioni inerenti a ognuno di essi. In queste valutazioni dovranno essere riportate le informazioni riguardanti la valutazione dei singoli rischi, la classe dei lavoratori esposti ed i valori di esposizione determinati. Esempi valutazione rischi specifici: Importante sottolineare che la valutazione e il DVR devono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità descritte (art. 28 del D.Lgs 81/08), in occasione di modifiche del processo produttivo o dell organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere quindi aggiornate. Valutazione del Rumore - Valutazione delle Vibrazioni - Valutazione delle Radiazioni Ionizzanti Valutazione delle Radiazioni Ottiche - Valutazione delle Radiazioni Non Ionizzanti - Valutazione delle Polveri e dell'amianto - Valutazione delle Sostanze Chimiche - Valutazione delle Sostanze Biologiche Sanzioni! sanzioni ai sensi dall'art. 55 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009. Le sanzioni sono: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500,00 a 6.400,00 per l'omessa redazione del D.V.R. Ammenda da 2.000,00 a 4.000,00 per l'incompleta redazione del DVR ovvero omessa indicazione di quanto previsto dall'art 28 lettere: b) misure di prevenzione e protezione e DPI; c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità. Ammenda da Euro 1.000,00 a Euro 2.000,00 per l'incompleta redazione del DVR ovvero omessa indicazione dì quanto previsto dall'art. 28 lettere): a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; f) individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Scadenza : Il DVR va redatto ad assunzione avvenuta anche di un singolo dipendente e non va modificato se non per aggiornamento di parte o tutta l attività lavorativa, numero dipendenti, inserimento di nuova attrezzatura. 11

Cod. 1-DVR4 ai sensi dell art. 29 d.lgs 81/2008 DECRETO-LEGGE 12 05-2012, n. 57 Tali procedure sostituiranno la cosiddetta autocertificazione della valutazione dei rischi, utilizzabile non oltre il 31-05 -2013. A partire da questa data essa infatti dovrà essere sostituita almeno con un D.V.R. (Documento Valutazione Rischi) redatto secondo quanto previsto dalle procedure standardizzate. Cosa è il DVR standardizzato o Procedure Standardizzate? È un modello per effettuare la stesura del D.V.R. al fine di: - Individuare e valutare i rischi - Indicare le adeguate misure di prevenzione e protezione - Elaborare il programma delle misure volte a garantire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nel tempo Chi è obbligato? Tutti i datori di lavoro di aziende che occupano fino a 10 lavoratori con le limitazioni previste dall art.31 (*) ATTENZIONE! Dopo un attenta valutazione della tipologia di lavorazione perché non tutte le attività rientrano.? Possono essere applicate anche dalle aziende fino a 50 lavoratori con le limitazioni previste dall art. 31 Chi non può applicarle? 1. Aziende fino a 10 lavoratori le cui attività sono quelle previste dall art. 31, comma 6, lettere a),b),c),d) nonché Chi può applicarle? 2. Aziende fino a 50 lavoratori le cui attività sono quelle previste dall articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) 3. Aziende che occupano fino a 50 lavoratori le cui attività espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all esposizione ad amianto 4. Aziende che occupano più di 50 lavoratori. Sanzioni! in caso di mancata rilevazione del rischio accertata da un organo di controllo, il Titolare sarà sanzionabile per la mancata valutazione dei rischi con un'ammenda 2.500 a 6.400 Euro. (Art. 55 comma 1 lettera a DLgs 81/2008 SMI. Scadenza : Il DVR va redatto ad assunzione avvenuta anche di un singolo dipendente e non va modificato se non per aggiornamento di parte o tutta l attività lavorativa, numero dipendenti, inserimento di nuova attrezzatura. Cod. 2-DUVRI Lo stabilisce L art 26 del D.lgs. 81/08 che recita : Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi ( i cosiddetti rischi interferenti ndr. ) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento ( il DUVRI appunto ndr.) è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data Chi è obbligato? Con le disposizioni varate in materia di sicurezza sul lavoro e in particolar modo per la sicurezza dei cantieri edili, la regia del datore di lavoro committente si estende anche alle attività affidate a ditte esterne da parte dell'azienda madre. Spetta, infatti, a quest ultimo, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, promuovere la cooperazione e il coordinamento delle varie attività svolte in azienda da soggetti terzi, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenti (il cosiddetto DUVRI) e garantendo la gestione delle relative misure per garantire la sicurezza sul lavoro. 12

Cod. 80-PC1 Redazione Il POS, è il piano operativo di sicurezza che tutte le imprese devono presentare prima di entrare in un cantiere edile, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro. E' quindi un documento, redatto dal datore di lavoro, in cui devono essere riportate le informazioni relative a quello specifico cantiere e valutati i rischi a cui sono sottoposti gli addetti dell'impresa. Il POS non deve quindi costituire unicamente un adempimento amministrativo, (in mancanza del quale la ditta operatrice viene sanzionata), ma soprattutto un documento essenziale ed indispensabile al fine di prevenire, limitare e ridurre al minimo i rischi ed in grado di fornire una serie di elementi indicativi di comportamento e indirizzo sulla sicurezza. Tale documento, contrariamente al piano di sicurezza e coordinamento, (che in alcuni casi non è obbligatorio redigere), deve essere sempre redatto da tutte le imprese che entrano in un cantiere temporaneo o mobile per svolgere il proprio lavoro e deve essere presente in cantiere. Si parla di piano operativo (POS) in presenza del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui è un'integrazione; quando non c'è il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Piano Operativo viene definito Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS). Chi è obbligato? Ogni datore di lavoro di impresa esecutrice ai sensi dell Art. 17 del D.L. gs. 81/08 e s.m. in riferimento al singolo cantiere Esempio : un impresa ( o lavoratore autonomo )che si occupa di impianti elettrici che entra in un cantiere di altra impresa, è tenuta a redigere il POS Il POS non deve essere una ripetizione del PSC (piano sicurezza e coordinamento), né tantomeno deve essere il documento di valutazione dei rischi aziendali o una raccolta generica di schede lavorative. Nel POS vanno definite dettagliatamente tutte le informazioni relative alla organizzazione della sicurezza dell azienda, alle macchine, alle attrezzature dell impresa ed alle relative procedure operative. Nel POS vanno analizzati ed elencati i rischi connessi al processo tecnologico applicato allo specifico cantiere e le relative misure di sicurezza da applicare. Nei casi di subappalto, deve essere coerente con quello dell impresa aggiudicatrice, che è tenuta a trasmettere il suo POS alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, prima dell inizio dei lavori. Vi saranno quindi tanti POS quante sono le imprese operanti nel cantiere. Se esiste una impresa appaltatrice principale con vari subappalti, vi saranno un POS principale e (vari) POS in serie rispetto a quello principale ed in parallelo tra di loro. Ciascuno di tali POS farà riferimento al PSC, per la parte di lavori di sua competenza 13

Cod. RSPP-DL Corso Datore di lavoro che svolge il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) Il corso ha lo scopo di ottemperare all obbligo, imposto al datore di lavoro dall art. 34, comma 2, del D.Lgs. 81/08, di frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo tra lo Stato, le regioni. Ai sensi dell art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, si definisce datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Chi può svolgere il compito di RSPP? Ai sensi dell art. 34, comma 1, del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro, può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. N.B.: In caso non voglia svolgerlo direttamente può nominare un professionista esterno. Destinatari: Il corso si rivolge a tutti i datori di lavoro, di qualsiasi tipologia di azienda, che intendono svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, fatta eccezione per i datori di lavoro delle aziende di cui all articolo 31, comma 6, del D.Lgs. 81/08. Chi è obbligato? Ogni Datore di lavoro. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del preposto D.Lgs. 81/08 Art. 55 comma 1, lett. b) Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell articolo 34 comma 2. Il datore di lavoro, non può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nei casi di cui all articolo 31, comma 6, del D.Lgs. 81/08, il quale sancisce che: L istituzione del servizio di prevenzione e protezione all interno dell azienda, ovvero dell unità produttiva, é comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all articolo 2 del D.Lgs. 334/99 e successive modificazioni, soggette all obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. 230/95, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; Segue. 14

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Durata? Il corso di datore di lavoro ha una durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Aggiornamento: Ai sensi dell art. 34, comma 3, del D.Lgs. 81/08, Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP é altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell accordo di cui al comma 2. L obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all articolo 3 del D.M. 16/01/1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell articolo 95 del D.Lgs. 626/94. Obblighi legislativi Art. 34, comma 2 D.Lgs. 81/08 Art. 34, comma 3 D.Lgs. 81/08. Validità? 5 anni. R.S.P.P. Pubbliche Amministrazioni? Nelle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell ubicazione e dell ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. Cod. 416-CRS3 R.S.P.P. - Livello di rischio MEDIO. Durata: 32 ore Il corso è conforme al D. Lgs. 106/2009 ed a quanto stabilito nel Provvedimento Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 pubblicato in GU n. 8 del 11/01/2012. A chi è rivolto: Datori di Lavoro la cui impresa rientra nelle seguenti macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007: A) Agricoltura, silvicoltura e pesca. Coltivazioni agricole e produzioni di prodotti animali, caccia e servizi connessi. Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali. Pesca e acquacoltura. H) Trasporto e magazzinaggio. Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte. Trasporto marittimo e per vie d'acqua. Trasporto aereo. magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti. Servizi postali e attività di corriere. Q88) Sanità e assistenza sociale. Assistenza sociale non residenziale. O) Amministrazione Pubblica e Difesa. Assicurazione sociale obbligatoria. P) Istruzione. Cod. 416-CRS3 Aggiornamento R.S.P.P. - Livello di rischio MEDIO. Segue. 15

Cod. 416-CRS1 R.S.P.P. - Livello di rischio BASSO. Durata: 16 ore Il corso è conforme al D. Lgs. 106/2009 ed a quanto stabilito nel Provvedimento Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 pubblicato in GU n. 8 del 11/01/2012. A chi è rivolto: Datori di Lavoro la cui impresa rientra nelle seguenti macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007: G) Commercio all'ingrosso e al dettaglio. Riparazione di autoveicoli e motocicli. Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli. Commercio all'ingresso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli. Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli. I) Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione. Alloggio. Attività dei servizi di ristorazione. K) Attività finanziare e assicurative. Attività di servizi finanziari escluse le assicurazioni e i fondi pensione. Assicurazioni, riassicurazioni e fondi, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie. Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative. L) Attività immobiliare. Attività immobiliari. M) Attività professionali, scientifiche e tecniche. Attività legali e contabilità. Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale. Attività degli studi di architettura e di ingegneria. Collaudi ed analisi tecniche. Ricerca scientifica e sviluppo. Pubblicità e ricerche di mercato. Altre attività professionali, scientifiche e tecniche. Servizi veterinari. Attività di noleggio e leasing operativo. Attività di ricerca, selezione e fornitura di personale. Attività di servizi delle agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse. Servizi di vigilanza ed investigazione. Attività di servizi per edifici e paesaggio. Attività di supporto per le funzioni d'ufficio ed altri servizi di supporto alle imprese. J) Servizi di informazione e comunicazione. Attività editoriali. Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore. Attività di programmazione e trasmissione. Telecomunicazioni. Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse. Attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici. R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento. Attività creative, artistiche e di intrattenimento. Biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali. Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco. Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento. S) Altre attività di servizi. Organizzazioni associative. Riparazioni computer e di beni per uso personale e per la casa. Altre attività di servizi per la persona. T) Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico. Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze. U) Organizzazioni ed organismi extraterritoriali. Cod. 416-CRS3 Aggiornamento R.S.P.P. - Livello di rischio BASSO. Segue. 16

Cod. 416-CRS5 R.S.P.P. - Livello di rischio ALTO. Durata: 48 ore Il corso è conforme al D. Lgs. 106/2009 ed a quanto stabilito nel Provvedimento Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 pubblicato in GU n. 8 del 11/01/2012. A chi è rivolto: Datori di Lavoro la cui impresa rientra nelle seguenti macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007: B) Estrazione di minerali da cave e miniere. Estrazione di carbone, esclusa torba. Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale. Estrazione di minerali metalliferi. Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere. Attività di servizi di supporto all'estrazione. C) Attività Manifatturiere. Industrie alimentarie e delle bevande. Industrie tessili e abbigliamento, conciarie, cucito. Industrie del legno. Industrie della carta, dell'editoria, della stampa. Industrie in genere. Industrie confezionamento articoli. Industrie dei minerali non metalliferi. Produzione e lavorazione metalli. Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici. Fabbricazione macchine apparecchi elettrici, elettronici. Autoveicoli. Mobili. Raffinerie - trattamento combustibili nucleari. Industrie chimiche, fibre. Gomma, plastica. D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata. E) Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento. Smaltimento rifiuti. F) Costruzioni. Costruzione di edifici. Ingegneria civile. Lavori di costruzione specializzati. Q86) Sanità e assistenza sociale. Cod. 416-CRS3 Aggiornamento R.S.P.P. - Livello di rischio ALTO. Moduli A B C + Macrosettori per la specifica consultare il NS. Sito web. Al termine dello studio e dell'apprendimento, il partecipante dovrà sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento, attraverso appositi test di verifica finale. Il superamento con esito positivo del test, verrà rilasciato attestato. 17

Cod. 411-RLS Il corso ha una durata minima di 32 ore. Il corso fornisce le conoscenze tecnico normative di base per lo svolgimento del ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in accordo a quanto previsto dall art. 50, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare. Per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si intende la persona eletta o designata per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; A chi è rivolto il corso? Essendo facoltà dei lavoratori il corso è rivolto ad ogni tipologia di attività Una intera Sezione (la VII) del titolo I del D.L.vo 81/08 è dedicata al tema Consultazione e partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori e prevede, all art. 47, che: in tutte la aziende, o unità produttive, può essere eletto o designato il RLS. nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall art. 48 nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente nei confronti dell'rls: Il datore di lavoro deve provvedere alla formazione dell'rls con corso di formazione. documento valutazione rischi: consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati, consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; Obblighi dei lavoratori nei confronti dell'rls e del datore di lavoro: segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi segnalare qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; Periodicità dell aggiornamento Obbligo aggiornamento RLS è periodico, quindi deve essere effettuato da ciascun RLS una volta l anno dalla data di ultima formazione. Naturalmente obbligo aggiornamento RLS deve essere seguito solo dai RLS che già hanno effettuato il corso base di 32 ore e sono in possesso del regolare attestato di formazione. Cod. 412-RLS-A AGGIORNAMENTO RLS - Durata 4 ore periodico almeno annuale per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori. Cod. 413-RLS-A AGGIORNAMENTO RLS - Durata 8 ore periodico almeno annuale per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Obblighi e sanzioni per l inadempimento Si ricorda che la sanzione per l inadempimento degli obblighi di formazione dell'rls di cui all' art. 37 comma 10 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) consiste nell arresto da due a quattro mesi del datore di lavoro/dirigente o nell ammenda da 1.200 a 5.200 euro. 18

Ogni azienda secondo la normativa di legge deve nominare in organico un addetto antincendio. Una persona adeguatamente formata da adeguato corso antincendio che avrà il compito di prevenire gli incendi, monitorare le misure di emergenza, e reagire nella nascita improvvisa di un focolaio. In ogni azienda la formazione antincendio è obbligatoria, prevista e voluta dalla normativa, come elemento fondamentale per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute dei lavoratori. Le strutture adibite ad accogliere i lavoratori devono rispettare norme antincendio precise. Il D.Lgs 81 del 2008 attribuisce al datore di lavoro l'obbligo di provvedere agli adempimenti necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori. Tra questi obblighi anche la formazione dell'addetto antincendio con un corso specifico. A chi è rivolto il corso? Tutte le attività Il Datore di lavoro può autonominarsi o nominare un lavoratore se ha fino a 5 lavoratori, mentre se ha più di 5 lavoratori non può autonominarsi e deve nominare un lavoratore per adempiere a questo compito, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 81/08, per l'attuazione delle misure di prevenzione ed evacuazione. La Formazione va effettuata in base alla classificazione della sua attività sulla base del rischio di incendio. N.B.: Il dipendente non può rifiutare la nomina se non per giustificato motivo. Il numero degli addetti alla sicurezza antincendio nell azienda viene stabilito dalla valutazione del rischio contenuta all interno della normativa che fa riferimento al D.Lgs.81/08. Docenti? Esperto FSL - Istruttore di Sicurezza Antincendio Iscrizioni: Presso NS. la segreteria Le sanzioni: per l'inadempimento degli obblighi di formazione per i lavoratori incaricati dell attività di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell emergenza consistono nell'arresto del datore di lavoro e il dirigente da due a quattro mesi o nell'ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55 comma 5, lettera c, D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009). Al termine dello studio e dell'apprendimento, il partecipante dovrà sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento, attraverso appositi test di verifica finale. Il superamento con esito positivo del test, verrà rilasciato attestato. Segue. 19

Classificazione rischio incendio aziende prevista dalla normativa Il secondo ma non meno rilevante testo è il D.M. 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro. È in questo decreto che è stata effettuata la corrente suddivisione del rischio incendio in azienda in basso, medio, elevato. Seguendo i criteri dettati dalla normativa antincendio è possibile quindi classificare i luoghi di lavoro in diverse categorie di rischio: - Livello di rischio elevato - Livello di rischio medio - Livello di rischio baso Cod. 200-CAB1 Il corso prevede una preparazione, comprensiva solo di una parte teorica Durata 4 ore Destinatari? Gli addetti alla squadra di emergenza antincendio rischio basso Note: luoghi di lavoro a rischio di incendio basso: nei quali sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione delle stesso è da ritenersi limitata. Cod. 200-CAM2 Il corso comprende una parte teorica ed una parte pratica. Durata 8 ore Destinatari? Gli addetti alla squadra di emergenza antincendio rischio MEDIO Note: luoghi di lavoro a rischio di incendio medio: nei quali sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Cod. 200-CAA3 Il corso comprende una parte teorica ed una parte pratica. Durata 16 ore Destinatari? Gli addetti alla squadra di emergenza antincendio rischio ALTO Note: Il Rischio ALTO viene effettuato in collaborazione diretta con i Vigili del Fuoco. Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato; nei quali per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. 20

Aggiornamento Corso ANTINCENDIO PERIODICITA' 30 mesi AGGIORNAMENTO CORSO ANTINCENDIO la circolare prot. n. 12653 del 23/02/2011 del Ministero dell' Interno- Dipartimento VV.F.- Direzione Centrale per la formazione ribadisce, ai sensi del D.Lgs 81/2008, l' obbligatorietà dell' aggiornamento periodico per i corsi in qualità di addetto antincendio e gestione delle emergenze e ne indica, contestualmente, gli argomenti e la durata. I CORSI DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO previsti dall' art. 37 - comma 9 del D. Lgs. 81/2008, sono ragionevolmente consigliati con SCADENZA ENTRO 30 MESI. E' opportuno inoltre segnalare che l' Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell' articolo 37, comma 2, del D. Lgs 81/08, non si applica ai lavoratori incaricati dell' attività di addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Aggiornamento: Cod. 200-CAB1 Il corso prevede l Aggiornamento, solo di una parte teorica. Cod. 200-CAM2 Il corso prevede l Aggiornamento, solo di una parte pratica. Cod. 200-CAA3 Il corso prevede l Aggiornamento, solo di una parte pratica. Note: Il Rischio ALTO viene effettuato in collaborazione diretta con i Vigili del Fuoco. 21

Cod. 210-CPS1 Aziende di gruppo A B C Il Decreto Legislativo 81/08, definito anche Testo Unico sulla Sicurezza, impone alle aziende l'obbligo di nominare alcune figure che hanno lo scopo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tra queste, rientra anche l'addetto al servizio di Primo Soccorso, figura che entra in azione nel caso in cui si verifichi un infortunio o un malore improvviso di un lavoratore o un visitatore, nell'attesa che intervenga una figura sanitaria di PRONTO SOCCORSO. Il corso è studiato per consentire a dipendenti designati dai datori di lavoro, o al datore di lavoro stesso, di poter svolgere tutte quelle funzioni di primo soccorso previste dal Testo Unico della Sicurezza - art. 45. e D.M.388/03. N.B.: Un dipendente non può rifiutare la nomina se non per giustificato motivo. Art. 43 comma 3 D.Lgs. 81/08. A chi è rivolto il corso? Tutte le attività Il Datore di lavoro può autonominarsi o nominare un lavoratore se ha fino a 5 lavoratori, mentre se ha più di 5 lavoratori non può autonominarsi e deve nominare un lavoratore per adempiere a questo compito, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 81/08, per l'attuazione delle misure di Primo Soccorso. La Formazione va effettuata in base all appartenenza al gruppo A, B o C. N.B.: Il dipendente non può rifiutare la nomina se non per giustificato motivo. Il numero degli addetti al primo soccorso nell azienda vengono stabiliti dalla valutazione del rischio contenuta all interno della normativa che fa riferimento al DM 388/03, contenuto nel D.Lgs.81/08. Aggiornamento: E' soggetto ad un aggiornamento ripetuto con cadenza triennale di 4 ore di pratica. DOCENTI: Personale medico o infermieristico (come previsto dal D.M. 388/03). Al termine dello studio e dell'apprendimento, il partecipante dovrà sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento, attraverso appositi test di verifica finale. Il superamento con esito positivo del test, verrà rilasciato attestato. SANZIONI? Per la mancata formazione dovuta, ovvero la mancata adozione dei provvedimenti necessari in materia di Primo Soccorso e di assistenza medica di emergenza, i datori di lavoro e/o dirigenti sono punibili con l ' arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da 750 a 4.000. Art 18 comma 1 lett. B e Art. 45 (D.lgs 81/08) Segue. 22

TIPOLOGIA DI AZIENDE Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi: Cod. 211-CPS3 Gruppo A: Corso/Formazione PRIMO SOCCORSO TIPO DI CORSO : DURATA: Gruppo A (16 ore) I) Aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro; III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. Cod. 212-CPS4 Gruppo B - C: DURATA: Gruppo B/C (12 ore) Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Aggiornamento CORSO PRIMO SOCCORSO La legge prevede una cadenza minima triennale per almeno la parte pratica,come recita l'articolo 3 decreto 388 del 15 luglio 2003 (g.u. 27 del 3-2-2004)"La formazione dei lavoratori designati andra' ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita' di intervento pratico. " Cod. 213-CPS5 Aggiornamento Gruppo A - triennale DURATA: 6 ore Cod. 214-CPS6 Aggiornamento Gruppo B/C - triennale DURATA: 4 ore 23

Cod. 267-CP1 Il corso di formazione per preposti è conforme a quanto richiesto dall art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 5 dell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Il corso si propone di fornire la formazione obbligatoria ai Responsabili di funzione, servizio, area o settore, ai capireparto, capisquadra, capisala, capiturno, capocantieri etc., e più in generale a tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto, con o senza investitura formale (quindi anche di fatto), in quanto in posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire. Tali soggetti devono organizzare o sovrintendere l attività dei lavoratori e necessitano quindi di una formazione specifica che li metta in condizione di poter comprendere adeguatamente il proprio ruolo, i propri obblighi e responsabilità in materia di salute e sicurezza del lavoro. Il preposto affianca il datore di lavoro e si intende soprattutto colui che svolge, in prima persona, funzioni di CONTROLLO e SORVEGLIANZA con poteri, e di conseguenza, responsabilità più contenute rispetto al datore di lavoro o al Responsabile S.P.P. N.B.: Si ricorda che il preposto dovrà partecipare, oltre al presente corso, anche alla formazione sulla sicurezza prevista per i lavoratori, in conformità all'accordo Stato Regioni del 21/12/2012, per lo specifico codice ATECO: Il corso è rivolto ai preposti. L'art.2 C.1 lettera e) del D.Lgs. 81/08, definisce il preposto "la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovraintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa A chi è rivolto il corso? Alla persona che in virtù dell esperienza maturata all interno dell attività lavorativa, conosce in modo approfondito il ciclo lavorativo con i relativi rischi e pericoli. Durata? 8 ore. Attestato di frequenza e Verifica: A seguito del completamento del percorso formativo con superamento con esito positivo del test, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. SCADENZA/AGGIORNAMENTO : ENTRO 5 ANNI DALLA DATA DI RILASCIO Al termine dello studio e dell'apprendimento, il partecipante dovrà sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento, attraverso appositi test di verifica finale. Il superamento con esito positivo del test, verrà rilasciato attestato. Obblighi e sanzioni per l inadempimento Si ricorda che la sanzione per l inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento, di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, consiste nell arresto da due a quattro mesi del datore di lavoro/dirigente o nell ammenda da 1.200 a 5.200 euro. Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi l'eventuale importo sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non formati. 24

Cod. 269-CD1 L art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs 81/08, definisce dirigente la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa. L art. 37 del D. Lgs. 81/08 (cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza) prevede una specifica formazione per i dirigenti, specificatamente normata dall accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, sancito il 21/12/2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11/01/2011. Chi è il Dirigente e quali sono i suoi obblighi? La definizione di Dirigente è indicata all'art. 2 comma 1 lett d) del D.Lgs. 81/08 dalla quale emerge che si tratta di "colui che organizza e dirige le attività. Il dirigente è, negli ambienti di lavoro di cui è responsabile, l'alter ego del datore di lavoro, per le parti della gestione di propria competenza specifica, che rappresenta e con il quale collabora nell'attività organizzativa interna, attuando le sue direttive generali e dirigendo il lavoro degli altri dipendenti. La definizione è integrata da quella dei contratti collettivi a cui la giurisprudenza assegna un ruolo vincolante. Gli obblighi cui è chiamato ad adempiere il Dirigente, in base alla attribuzioni e competente conferite, sono riportati in via generale all'art. 18 comma 1 D.Lgs. 81/08. Durata? 16 ore. Cod. 292-CR1 Il D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro) entrato in vigore il 1 gennaio 2009, ha definito gli obblighi di valutazione e gestione del rischio rumore, dando attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). Gli obblighi del datore di lavoro In base all'articolo 190, ogni datore di lavoro deve provvedere alla valutazione del rischio rumore presente nella propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti a rischio ed i relativi luoghi di lavoro e attuare se necessario gli interventi preventivi e protettivi previsti dal decreto legge. In adempimento alla nuova legge 'il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione' (art. 192). 25

Cod. 274-CV1 L art. 177 del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di dare un adeguata formazione ai Lavoratori che utilizzano attrezzature dotate di videoterminale. Volendo specificare cosa si intende per "videoterminale", l'art. 173 del decreto in oggetto afferma che si tratta di uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato. Lo stesso articolo definisce lavoratore, colui che all'interno dell'azienda utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali senza contare le interruzioni e le pause giornaliere. A chi è rivolto il corso? Il corso è rivolto ai Professionisti e Consulenti, Datori di Lavoro, RSPP, ASPP, Dirigenti & Preposti, RLS ed in particolar modo ai Lavoratori che utilizzano durante la propria attività lavorativa videoterminali (Personal Computer / Pc) a tutti i Lavoratori, indipendentemente dal settore produttivo, che utilizzino attrezzature dotate di videoterminale in modo sistematico per almeno 4 ore giornaliere consecutive. Durata? 8 ore Riferimenti normativi? Il corso è strutturato in modo da ottemperare quanto indicato dall art. 73 del D.Lgs. 81/08, ovvero: 1. Nell ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37. Al termine dello studio e dell'apprendimento, il partecipante dovrà sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento, attraverso appositi test di verifica finale. Il superamento con esito positivo del test, verrà rilasciato attestato. Cod. 278-CMC1 Il corso si rivolge agli addetti alla movimentazione manuale dei carichi che devono essere adeguatamente informati, formati sui rischi di contrarre patologie del rachide e sulle misure di prevenzione e protezione da applicare durante la loro attività. Le lavorazioni che possono comportare rischi per l'apparato muscolo-scheletrico sono presenti in tutti i cicli produttivi più diffusi: basti pensare ai trasporti, al settore manifatturiero, alle costruzioni, al settore metalmeccanico, alla lavorazione del legno ecc. Durata? 8 ore; Il corso è rivolto agli operatori esposti a questo fattore di rischio. Il corso serve ad adempiere agli obblighi formativi previsti dagli artt. 36, 37 e 169 del D.Lgs. 81/2008. Al termine dello studio e dell'apprendimento, il partecipante dovrà sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento, attraverso appositi test di verifica finale. Il superamento con esito positivo del test, verrà rilasciato attestato. 26

Corso di formazione per operatori addetti alla guida di automezzi per il movimento terra. L art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 impone che gli incaricati dell uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (di cui all articolo 71, comma 7 del medesimo decreto) ricevano una formazione adeguata e specifica. Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi suddetti, definendo un percorso che fornisce, ai lavoratori incaricati, le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro delle diverse tipologie di macchina. Corsi conformi all'accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 Si tratta dell'uso delle attrezzature di lavoro e poichè le macchine movimento terra sono classificate come attrezzature che richiedono conoscenza e reponsabilità particolari, il Datore di Lavoro deve far sì che tutti gli addetti ricevano specifica formazione ed "istruzione necessaria in rapporto alla sicurezza". A chi è rivolto il corso? Il Corso è rivolto a tutti gli operatori che in azienda utilizzano macchine movimento terra quali: escavatori, pale, terne. Lo scopo del corso macchine movimento terra ed escavatori è di approfondire le conoscenze e le capacità dell'operatore, in modo da permettere un utilizzo responsabile del mezzo operativo, durante lo svolgimento delle fasi di scavo e trasporto, comprendendone le potenzialità di utilizzo, le caratteristiche tecniche ed i limiti, oltre che gestendo le necessarie verifiche di manutenzione. Scadenza : entro 5 anni dalla data di rilascio La tabella seguente mostra le ore totali da seguire in funzione del tipo di mezzo meccanico: Cod. 227-CMT1 Modulo 1 - Escavatori idraulici 10 ore Cod. 227-CMT2 Modulo 2 - Pale caricatrici frontali 10 ore Cod. 227-CMT5 Modulo 3 - Terne 10 ore Cod. 227-CMT2 Modulo 4 - Escavatori a fune 10 ore Cod. 227-CMT8 Addetto Operatore AUTORIBALTABILE A CINGOLI. Durata 10 ore Si può fare un solo corso completo con un notevole risparmio economico aumentando la durata delle ore Cod. 227-CMT9 Modulo 5 Per tre tipologie di macchine: - Escavatori idraulici, Terne, Pale caricatrici frontali. Durata 16 ore Cod. 227-CMT9 Modulo 6 Per tre tipologie di macchine: - Autoribaltabile, Terne, Pale caricatrici frontali. Durata 16 ore Nota importante: l abilitazione all utilizzo è subordinato al possesso della patente B e ad un adeguato periodo di addestramento ed affiancamento del lavoratore, da tenersi presso l azienda in cui esso si trova ad operare. Al termine dello studio e dell'apprendimento, il partecipante dovrà sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento, attraverso appositi test di verifica finale. Il superamento con esito positivo del test, verrà rilasciato attestato/patentino. 27

Si intende per Trattori agricoli o forestali qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocita' massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione e' costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Normativa di riferimento: Allegato VIII, Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008) Destinatari: Quei lavoratori addetti alla conduzione di tale attrezzatura. Durata del corso: dipende dalla tipologia di trattore in dotazione al lavoratore, in particolare: Cod. 227-CMT5 Corso per trattori gommati 8 ore; Cod. 227-CMT5 Corso per trattori cingolati 8 ore; Cod. 227-CMT5 Corso per trattori cingolati e gommati 13 ore. Al termine dello studio e dell'apprendimento, il partecipante dovrà sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento, attraverso appositi test di verifica finale. Il superamento con esito positivo del test, verrà rilasciato attestato/patentino. Aggiornamento: La conferenza Stato-Regioni prevede L aggiornamento entro 5 anni. durata minima di 4 ore 28

La Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha approvato l intesa sull Accordo previsto dall art. 73, comma 5, che prevede: sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti minimi di validità della formazione. Chi è obbligato? Il D. Lgs. 81/2008 impone l'obbligo, da parte dei Datori di Lavoro, di informare e formare adeguatamente e specificatamente i lavoratori adibiti all'utilizzo del Carrello Elevatore. Significa elevare il grado di consapevolezza di ciascuno di essi circa i rischi tecnici del Carrello, circa i rischi strutturali della sede lavorativa e di tutte le misure applicate per la tutela della sicurezza e della salute. Cod. 200-CAB1 Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5 rispetto all asse longitudinale del carrello; Cod. 200-CAB1 Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile; Cod. 200-CAB1 Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi: attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile Durata del corso: 12 ore La durata dei corsi è di dodici ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva; AGGIORNAMENTO: 4 ore entro 5 anni dalla data di rilascio. Al termine dello studio e dell'apprendimento, il partecipante dovrà sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento, attraverso appositi test di verifica finale. Il superamento con esito positivo del test, verrà rilasciato un attestato/patentino. Nota importante: l abilitazione all utilizzo del carrello elevatore è subordinata al possesso della patente B e ad un adeguato periodo di addestramento ed affiancamento del lavoratore, da tenersi presso l azienda in cui esso si trova ad operare. SANZIONI D.Lgs. 81/08 Art. 87 comma 2, lett. c) Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8. 29

Cod. 236-CPS1 L obbligo all abilitazione per l uso delle attrezzature deriva dall accordo Stato/Regioni del 22/02/2012, pubblicato il 12/03/2012 nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 60, che riguarda L individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione in attuazione dell articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81. L accordo entra in vigore dal 13/03/2013. Per ottenere l abilitazione l operatore deve frequentare un apposito corso. A chi è rivolto il corso? LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI POMPE PER CALCESTRUZZO. Il corso si propone di fornire agli utilizzatori la formazione e l addestramento necessari ad ottenere l abilitazione al fine di condurre (utilizzare) le Pompe per Calcestruzzo definite come: macchina mobile destinata al pompaggio del calcestruzzo liquido. La pompa per calcestruzzo con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nell Accordo Stato Regioni del 22.02.2012, richiede il possesso, da parte dell operatore, di una ulteriore abilitazione. DURATA: 14 ore (1+6+7) + verifica teorica (circa 1 ora) + verifica pratica (circa 1 ora) obbligatorie il cui superamento è vincolante al rilascio dell attestato. Aggiornamento: L abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni, previa verifica della partecipazione al corso di aggiornamento. Il corso di aggiornamento ha la durata minima di 4 ore. Al termine dello studio e dell'apprendimento, il partecipante dovrà sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento, attraverso appositi test di verifica finale. Il superamento con esito positivo del test, verrà rilasciato attestato. 30