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PROTOCOLLO DI INTESA, MONITORAGGIO E VIGILANZA COLLABORATIVA SUI SERVIZI DI SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE tra l AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (di seguito anche «l Autorità»), nella persona del Presidente, Dott. Raffaele Cantone, e il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (di seguito anche «MIPAAF»), nella persona del Ministro p.t., Dott.Maurizio Martina, l AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (di seguito anche «AGEA»), nella persona del Direttore, dott. Antonio Stefano Sernia, la CONSIP S.p.A., nella persona del Presidente, dott. Luigi Ferrara; PREMESSO CHE: - l articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha ridefinito le funzioni dell Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) stabilendo, tra l altro, al comma 2 che sono trasferiti alla medesima Autorità anche i compiti e le funzioni svolti dall Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 1

- l articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dispone che l Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal medesimo decreto legislativo, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dal suo ambito di applicazione, al fine di garantire l osservanza dei principi di cui all articolo 2 del medesimo decreto legislativo e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara; - il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali esercita la vigilanza sull Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in base all art. 2 del D.Lgs. 27/05/1999, n. 165. Ad AGEA, con l art. 14, commi 9 e 10 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, sono stati trasferiti i compiti di coordinamento e gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (di seguito SIAN), mentre il Ministero ne ha conservato i poteri di indirizzo e monitoraggio. Pertanto il Ministero ha interesse a promuovere la stipula di un protocollo di intesa, monitoraggio e vigilanza collaborativa con l ANAC, affinchè siano garantiti la legalità ed il buon andamento nella procedura ad evidenza pubblica per l affidamento da parte di AGEA, avvalendosi di CONSIP Spa, dei servizi di gestione e sviluppo del SIAN, di cui all art. 1, comma 6 bis del D.L 51/2015; - «l Agenzia per le erogazioni in agricoltura» (AGEA), istituita con decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero, come Organismo di Coordinamento di cui all art. 4 del Reg. CEE n. 729/70 e successive modificazioni ed integrazioni responsabile nei confronti della U.E. degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA sezione garanzia. In particolare, AGEA, nella qualità di organismo di coordinamento, promuove l applicazione armonizzata della normativa comunitaria e a tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi anche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 729/70, delle relative norme di attuazione e successive modificazioni e integrazioni (art. 5, comma 1 Dlgs 165/99); - che l art. 5, comma 4 del citato decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165 prevede che per l esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza, l AGEA e gli altri Organismi Pagatori, si avvalgano, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN); 2

- ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, ed in particolare l art. 14, commi 9 e 10, concernenti il trasferimento all AGEA dei compiti per l esercizio delle funzioni di cui all art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, l AGEA è responsabile del coordinamento e della gestione del SIAN; - CONSIP S.p.A. svolge, ai sensi dell art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, tra le altre, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti e di centrale di committenza; - il D.L 51/2015, convertito in legge 2 luglio 2015, n. 91, prevede all art. 1, comma 6-bis, che al fine di garantire l'efficiente qualità dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle quote latte e all'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC), alla cessazione della partecipazione del socio privato alla società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'agea provvede, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente, o tramite società interamente pubblica nel rispetto delle normative europee in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal fine della società CONSIP Spa, attraverso modalità tali da assicurare comunque la piena operatività del sistema al momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza pubblica è svolta attraverso modalità tali da garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali della predetta società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo n. 99 del 2004 esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'AGEA provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ; - l articolo 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell Autorità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, dispone che le stazioni appaltanti possono chiedere all Autorità di svolgere un attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell esecuzione dell appalto; - l attività di vigilanza esercitata ai sensi dell articolo 4 del citato Regolamento è volta a rafforzare e assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore; 3

- le citate norme del Regolamento di vigilanza dell ANAC individuano quattro ipotesi in cui la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti: a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori. TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE Articolo 1 (Premesse) 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa (di seguito «Protocollo»). Articolo 2 (Finalità) 1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell attività di vigilanza collaborativa anche preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa del Codice dei Contratti Pubblici, all individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell esecuzione dell appalto. 2. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare in ogni caso la tempestiva attivazione della procedura di cui all art. 1, comma 6 bis del d.l. n. 51/2015 e dei connessi adempimenti, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di approvvigionamento di AGEA per la quale Consip svolge attività di centrale di committenza. Articolo 3 (Oggetto) 1. L attività che l Autorità porrà in essere riguarda la procedura ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che, ai sensi del comma 6 bis dell art. 1 del D.L. 51/2015, la società CONSIP S.P.A. porrà in 4

essere, ferme restando le ulteriori forme di possibile collaborazione di cui al comma 1 del seguente art. 6. Articolo 4 (Procedimento di verifica) 1. Formano oggetto di verifica preventiva tutti gli atti della procedura di affidamento, ivi incluso gli schemi contrattuali secondo la seguente elencazione indicativa: determina a contrarre o provvedimento equivalente bandi di gara o lettere di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura ristretta/negoziata; disciplinari di gara; capitolati; schemi di contratto; provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice/ dell Autorità che presiede la gara; verbali del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse; provvedimenti di aggiudicazione, provvisoria e definitiva. 2. L Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell attività collaborativa. 3. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità: gli atti di cui al precedente comma 1 sono trasmessi all Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte di CONSIP e/o AGEA per quanto di rispettiva competenza; a seguito della trasmissione, l ANAC esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni; qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell Autorità, l ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette a CONSIP. In tale ipotesi, CONSIP: a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato; b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all Autorità e assume gli atti di propria competenza. Articolo 5 5

(Procedimento di verifica sulla fase esecutiva) 1. In relazione alla fase esecutiva, AGEA potrà segnalare all Autorità particolari o ricorrenti criticità tali da determinare un possibile avvio di attività di vigilanza speciale o ordinaria. Articolo 6 (Ulteriori forme di collaborazione) 1. Il MIPAAF e AGEA, anche al di fuori dell intervento di cui al precedente art. 3, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo e/o di particolari gravi e comprovate esigenze, può promuovere una verifica preventiva di documentazione ed atti di gara e/o di altri atti e/o provvedimenti pur non rientranti nell ambito del presente protocollo. 2. CONSIP S.p.A. si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa all affidamento di cui al citato art. 3 la seguente clausola: AGEA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell impresa con funzioni specifiche relative all affidamento alla stipula e all esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp ; Resta ferma la facoltà di CONSIP/AGEA di introdurre la suddetta clausola anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici. Articolo 7 (Durata) 1. Il presente Protocollo ha durata di 2 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Roma, 15 marzo 2016 Il Presidente dell Autorità nazionale anticorruzione Dott. Raffaele Cantone Il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Dott. Maurizio Martina 6

Il Direttore dell Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura Dott. Antonio Stefano Sernia Il Presidente di CONSIP S.p.A. Dott. Luigi Ferrara 7