REGOLAMENTO (UE) N. 298/2014 DELLA COMMISSIONE

Documenti analoghi
(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 21 maggio 2013 (22.05) (OR. en) 9600/13 DENLEG 42 AGRI 312

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 luglio 2016 (OR. en)

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D021995/02.

REGOLAMENTO (UE) N. 724/2013 DELLA COMMISSIONE

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

REGOLAMENTO (UE) N. 438/2013 DELLA COMMISSIONE

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1443/2006 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2013 DELLA COMMISSIONE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D008677/02.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D027417/02.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2011/3/UE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 600/2005 DELLA COMMISSIONE

E 450 (i) DIFOSFATO DISODICO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014310/03.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 13 gennaio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 ottobre 2016 (OR. en)

DIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE

E 343 (i) FOSFATO DI MAGNESIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 6 agosto 2012 (07.08) (OR. en) 13082/12 DENLEG 76 AGRI 531 NOTA DI TRASMISSIONE

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1183/2012 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 marzo 2015 (OR. en)

E 340 (i) FOSFATO MONOPOTASSICO

E 452 (i) POLIFOSFATO DI SODIO

REGOLAMENTO (UE) N. 1274/2013 DELLA COMMISSIONE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D013132/03.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014311/03.

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

REGOLAMENTO (UE) N. 957/2010 DELLA COMMISSIONE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D38040/01.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 novembre 2015 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048570/03.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 agosto 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 novembre 2015 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 301/14 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2065 DELLA COMMISSIONE. del 17 novembre 2015

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D043371/02.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta Ufficiale N. 223 del 24 Settembre 2005

DIRETTIVA 2005/87/CE DELLA COMMISSIONE

DECISIONI. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 gennaio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 dicembre 2014 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048142/02.

Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

Articolo 1 Il testo dell'allegato della direttiva 96/77/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 18 gennaio 2011 (19.01) (OR. it) 5421/11 DENLEG 4

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Regolamento (CE) N. 3259/94

REGOLAMENTO (CE) N. 1895/2005 DELLA COMMISSIONE

Art All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze:

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 38/3

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea COMMISSIONE

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

REGOLAMENTO (CE) N. 162/2007 DELLA COMMISSIONE

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla revisione dello statuto del comitato economico e finanziario

Ministero della Salute

REGOLAMENTO (UE) N. 493/2012 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 618/2012 DELLA COMMISSIONE

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048144/02.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Workshop dei Laboratori Nazionali di Riferimento per Metalli Pesanti negli Alimenti e nei Mangimi e Additivi nei Mangimi

Jens NYMAND-CHRISTENSEN, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Data: 20 novembre 2013

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1255/2014 DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2009/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTI. (Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) N. 1375/2013 DELLA COMMISSIONE

Transcript:

L 89/36 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 25.3.2014 REGOLAMENTO (UE) N. 298/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 marzo 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il diidrogenodifosfato da utilizzare come agente lievitante e regolatore di acidità (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 14 e l'articolo 30, paragrafo 5, visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ( 2 ), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, considerando quanto segue: cui al regolamento (UE) n. 231/2012, possono essere usati in alternativa al fosfato di sodio e alluminio (E 541), riducendo in tal modo il tenore di alluminio degli alimenti trasformati. I suddetti difosfati hanno un retrogusto astringente e possono contribuire al tenore totale di sodio degli alimenti. (6) È opportuno stabilire specifiche per il di-idrogenodifosfato nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, poiché la sostanza può essere usata come alternativa agli altri difosfati al fine di ridurre il retrogusto astringente e di evitare di aumentare il tenore di sodio di un alimento. Andrebbe pertanto autorizzato l'uso del diidrogenodifosfato nelle categorie 6.2.1: Farine, solo farina autolievitante; 6.5: Noodles; 6.6: Pastelle; 7.1: Pane e panini e 7.2: Prodotti da forno fini. Il numero E 450 (ix) dovrebbe essere assegnato al di-idrogenodifosfato. (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso. (2) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ( 3 ) stabilisce specifiche per gli additivi alimentari di cui agli allegati II e III al regolamento (CE) n. 1333/2008. (3) L'elenco UE e le specifiche possono essere aggiornati in applicazione della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o in seguito a una domanda. (4) Una domanda di autorizzazione per l'uso del di-idrogenodifosfato come agente lievitante e regolatore di acidità in alcune categorie di alimenti è stata presentata il 7 aprile 2011 ed è stata comunicata agli Stati membri. (5) L'acido fosforico, i fosfati, difosfati, trifosfati e polifosfati (E 338-452) sono autorizzati per l'impiego nei prodotti da forno fini come agenti lievitanti. I difosfati (E 450), di ( 1 ) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16. ( 2 ) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1. ( 3 ) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1). (7) Sostanze simili, con contenuto uguale o superiore di magnesio rispetto al di-idrogenodifosfato, sali mono- e dibasici dell'acido ortofosforico (E343i; E343ii) sono già autorizzate per l'uso nelle stesse categorie di alimenti. L'iscrizione del di-idrogenodifosfato come difosfato alternativo nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 e il suo successivo utilizzo nei prodotti alimentari non darà luogo a un aumento dei quantitativi assunti di fosforo o. Pertanto, la definizione della specifica e la specifica autorizzazione all'impiego del di-idrogenodifosfato (E 450 (ix)) come agente lievitante e regolatore di acidità non sono considerate preoccupanti per la sicurezza. (8) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'autorità europea per la sicurezza alimentare, eccetto quando l'aggiornamento in questione non ha un potenziale effetto sulla salute umana. Poiché l'iscrizione del di-idrogenodifosfato nell'allegato del regolamento (CE) n. 231/2012 e l'autorizzazione dell'uso del di-idrogenodifosfato (E 450 (ix)) come agente lievitante non si considerano preoccupanti per la sicurezza non è necessario chiedere il parere dell'autorità europea per la sicurezza alimentare. (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.

25.3.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 89/37 (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento. Articolo 2 L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

L 89/38 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 25.3.2014 ALLEGATO I L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato come segue: 1) La tabella di cui alla parte C, lettera 1), è sostituita dalla seguente tabella: «Numero E Denominazione E 338 Acido fosforico E 339 Fosfati di sodio E 340 Fosfati di potassio E 341 Fosfati di calcio E 343 Fosfati E 450 Difosfati ( 1 ) E 451 Trifosfati E 452 Polifosfati ( 1 ) E 450 (ix) non è compreso» 2) L'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato: a) Nella categoria 06.2.1 «Farine», è inserita la seguente voce dopo la voce E 338-452: 15 000 (4)(81) Solo farina autolievitante b) Nella categoria 06.5 «Noodles», è inserita la seguente voce dopo la voce E 338-452: 2 000 (4)(81) c) Nella categoria 06.6 «Pastelle», è inserita la seguente voce dopo la voce E 338-452: 12 000 (4)(81) d) Nella categoria 07.1 «Pane e panini», è inserita la seguente voce dopo la voce E 338-452: 15 000 (4)(81) Solo impasto per pizza (congelato o refrigerato) e tortilla»

25.3.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 89/39 e) Nella categoria 07.2 «Prodotti da forno fini», è inserita la seguente voce dopo la voce E 338-452: 15 000 (4)(81)

L 89/40 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 25.3.2014 ALLEGATO II Nell'allegato al regolamento (UE) n. 231/2012, la voce seguente è inserita dopo le specifiche relative all'additivo alimentare E 450 (vii): «E 450 (ix) DI-IDROGENODIFOSFATO DI MAGNESIO Sinonimi Definizione Pirofosfato acido, di-idrogeno pirofosfato di monomagnesio, difosfato, pirofosfato Il di idrogenodifosfato è il sale acido dell'acido difosforico. È fabbricato mediante l'aggiunta di una lenta dispersione acquosa di idrossido in acido fosforico, fino a raggiungere un rapporto molare pari a circa 1: 2 tra Mg e P. Durante la reazione la temperatura viene mantenuta inferiore a 60 C. Alla miscela di reazione è aggiunto lo 0,1 % circa di perossido di idrogeno e la sospensione è poi riscaldata e macinata. EINECS 244-016-8 Denominazione chimica Di-idrogenodifosfato di monomagnesio Formula chimica MgH 2 P 2 O 7 Peso molecolare 200,25 Tenore Descrizione Contenuto di P 2 O 5 uguale o superiore al 68,0 % e uguale o inferiore al 70,5 %, espresso come P 2 O 5 Contenuto di Mg uguale o superiore a 18,0 % e uguale o inferiore a 20,5 %, espresso come MgO Cristalli o polvere bianchi Identificazione Solubilità Dimensioni particelle: delle Leggermente solubile in acqua, praticamente insolubile in etanolo La dimensione media delle particelle varia tra 10 e 50 μm Purezza Perdita alla combustione Fluoruro Alluminio Arsenico Cadmio Piombo Non più del 12 % (800 C, 0,5 ore) Non più di 20 mg/kg (espressi come fluoro) Non più di 50 mg/kg Non più di 1 mg/kg Non più di 1 mg/kg Non più di 1 mg/kg»