RISOLUZIONE N. 104/E

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RISOLUZIONE N. 104/E Direzione Centrale Normativa Roma, 11 ottobre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 IVA Rimborso da parte del gestore del servizio idrico delle passività pregresse per l ammortamento dei mutui accesi dal Comune per investimenti nel settore idrico Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del DPR n. 633 del 1973, è stato esposto il seguente QUESITO Il Comune di che fa parte dell Autorità d Ambito Territoriale Ottimale X (AATO) riferisce che la gestione del servizio idrico integrato per il territorio del sub-ambito Y è stata affidata alla società ALFA S.r.l. Con l approvazione del piano tariffario relativo al servizio in argomento è stato stabilito il pagamento, da parte della suddetta società nei confronti dei Comuni partecipanti all AATO e dei precedenti gestori del servizio, di somme a titolo di ristoro per gli investimenti da questi effettuati nel settore idrico nonché di rimborso delle passività pregresse per l ammortamento dei mutui accesi per investimenti nel settore idrico.

2 Ciò premesso, l ente istante chiede di conoscere il trattamento tributario, ai fini IVA, delle somme da esso percepite a titolo di rimborso degli oneri connessi all ammortamento delle passività pregresse. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Il Comune istante è del parere che le somme che la società che gestisce il servizio versa allo stesso a titolo di rimborso di passività pregresse, intese come rate di ammortamento dei mutui accesi dal medesimo Comune, debbano essere da questo fatturate assoggettandole ad IVA con aliquota ordinaria del 20 per cento, ricorrendo i presupposti applicativi del tributo. A sostegno della propria tesi l interpellante richiama la nozione di attività economica di cui all art. 9 della Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112, in forza della quale ritiene di acquisire la soggettività passiva agli effetti dell IVA in tutta l operazione complessivamente considerata. Ad avviso dell istante, inoltre, le passività pregresse, considerate ai fini del calcolo della tariffa e quindi poste a carico degli utenti, si configurano quali corrispettivi erogati nell ambito di un rapporto obbligatorio e non come mera movimentazione finanziaria. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Ai fini della soluzione del quesito rappresentato occorre esaminare, in via preliminare, la disciplina in materia di servizio idrico integrato ed individuare, poi, le sue concrete modalità di attuazione.

3 Al riguardo, per quanto concerne la fattispecie in esame occorre innanzitutto fare riferimento all art. 148, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui l Autorità d ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche. Inoltre, l art. 151 del d. lgs. n. 152 del 2006 prevede che i rapporti fra Autorità d ambito e gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni predisposte dall Autorità d ambito per l affidamento del servizio stesso. Il successivo art. 153, comma 1, del citato decreto legislativo dispone che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali sono affidate in concessione d uso gratuita al gestore del servizio, che ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione. Il comma 2 dello stesso articolo 153 stabilisce che le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto di eventuali contributi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi e che di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa. In forza della convenzione stipulata tra l Autorità d Ambito Territoriale Ottimale X ed il gestore del servizio idrico integrato ALFA S.r.l. per l affidamento del servizio di cui trattasi, i Comuni ed i loro consorzi e società concedono in uso al gestore per tutta la durata dell affidamento, i beni, le opere e gli impianti necessari all erogazione del servizio (art. 16). La medesima convenzione prevede che il gestore assume gli oneri connessi all ammortamento delle passività pregresse relative al servizio idrico integrato assunte dagli Enti Locali entro il 31.12.2006 (art. 15).

4 L art. 3 del piano tariffario 2009-2038, allegato alla suddetta convenzione, sulla base dell art. 153, comma 2, del d. lgs. n. 152 del 2006 prevede il rimborso da parte del gestore delle rate di ammortamento ancora in essere accese dalle gestioni preesistenti al servizio idrico integrato. Il medesimo articolo 3 stabilisce, tra l altro, che le passività così individuate sono considerate ai fini del calcolo della tariffa e sono rimborsate alle gestioni preesistenti secondo il piano indicato nell allegato 3 alla convenzione Elenco delle passività pregresse. Tale allegato individua la componente di costo per passività pregresse annualmente imputabile al bilancio del gestore in quanto direttamente correlata alla corrispondente quota di ricavo da tariffa. Da quanto sopra rappresentato emerge che il gestore del servizio idrico integrato, anche in forza della convenzione stipulata con l AATO X, è tenuto a versare al Comune istante l importo corrispondente al debito residuo relativo ai mutui dallo stesso contratti per finanziare le opere destinate all espletamento del servizio idrico. In altri termini, dall analisi delle disposizioni di legge e della citata convenzione emerge che il soggetto gestore è obbligato, tra l altro, a subentrare al Comune nel pagamento delle c.d. passività pregresse. Tanto premesso, per stabilire il corretto trattamento IVA di tali somme occorre verificare la sussistenza dei presupposti necessari per collocare la fattispecie nel campo di applicazione dell IVA. Al riguardo, con riferimento al requisito oggettivo, l art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, definisce, tra l altro, come prestazioni di servizi, quelle prestazioni di servizi derivanti in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Nella fattispecie in esame, quindi, la circostanza che il Comune conceda in uso al gestore per tutta la durata dell affidamento i beni, le opere e gli impianti necessari

5 all erogazione del servizio (seppure in virtù di un obbligo di legge) configura ai fini fiscali una prestazione di servizi ai sensi del citato art. 3 del DPR n. 633 del 1972. Inoltre, in merito al profilo soggettivo, si osserva che l attività posta in essere dal Comune, che consiste nel mettere a disposizione del gestore del servizio idrico integrato le infrastrutture necessarie per l espletamento del servizio, consentendone il relativo sfruttamento economico per il periodo della convenzione di affidamento del servizio stesso, si configura quale esercizio di un attività economicamente rilevante ai fini IVA ai sensi dell art. 4 del citato DPR n. 633 del 1972 in quanto si ricollega direttamente alla pregressa gestione del servizio idrico realizzata dal Comune in forma commerciale. In relazione alla sussistenza del presupposto soggettivo si richiama, altresì, la risoluzione n. 122/E del 6 maggio 2009, avente ad oggetto l affidamento di un servizio pubblico locale e delle infrastrutture destinate all erogazione dello stesso, con la quale sono stati forniti chiarimenti, tra l altro, relativamente alla soggettività passiva ai fini IVA del Comune affidante e, in particolare, con riferimento alla nozione di attività economica intesa come sfruttamento di un bene. Le suesposte considerazioni, pertanto, evidenziano che il caso di specie rientra nel campo di applicazione dell IVA. Infine, per quanto riguarda, il corrispettivo dell operazione occorre fare riferimento all art. 13 del DPR n. 633 del 1972 che, in effetti, individua tutti gli elementi necessari a definire la base imponibile. In proposito, infatti, assume rilievo la circostanza che il soggetto gestore in virtù dell art. 15 della convenzione citata assume gli oneri connessi all ammortamento delle passività pregresse relative al servizio idrico. Per le anzidette motivazioni, quindi, si concorda con la soluzione proposta dal Comune istante secondo cui le somme incassate a titolo di passività pregresse assumono la natura di corrispettivo ai fini IVA e, come tali, devono essere assoggettate al tributo con aliquota ordinaria del 20 per cento.

6 Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici. IL DIRETTORE CENTRALE