n. 7/8 - luglio/agosto 2010



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n. 7/8 - luglio/agosto 2010 A cura di Roberto Battaglia Segretario SPI-CGIL Emilia Romagna Roberta Lorenzoni Dipartimento previdenza SPI-CGIL Emilia Romagna Argomenti Pensione di reversibilità: requisiti per il diritto Nuovi limiti di reddito per l assegno al nucleo familiare Verifica invalidità civili Pensione di reversibilità La pensione ai superstiti consiste in una prestazione di natura economica e previdenziale erogata in favore dei superstiti di pensionato/a o di assicurato/a deceduti. La concessione avviene in base a requisiti diversi a seconda del beneficiario e quando questi requisiti vengono a mancare decade il diritto alla pensione. Dall agosto 1995, data di entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale n.335, le regole sono le stesse per tutte le forme previdenziali pubbliche, tranne pochissime eccezioni. Ciò significa che si applicano a lavoratori e pensionati del settore privato, lavoratori dipendenti e pensionati del settore pubblico, lavoratori e pensionati delle gestioni speciali autonome (artigiani, commercianti, CD/CM). La pensione ai superstiti può essere di reversibilità se il defunto era titolare di pensione diretta (di vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità); indiretta se il defunto non era titolare di pensione, ma aveva maturato specifici requisiti contributivi. Requisiti contributivi del deceduto assicurato Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato i requisiti previsti dalla precedente normativa per la pensione di vecchiaia (780 contributi settimanali) o i requisiti richiesti per la pensione di invalidità (260 contributi settimanali, di cui 156 versati nel quinquennio precedente la data del decesso). Ai superstiti del titolare di assegno di invalidità spetta la pensione indiretta a condizione che siano perfezionati i requisiti suddetti, considerando come anzianità contributiva anche il periodo di godimento dell assegno.

2 Pensione ai superstiti privilegiata Qualora la morte del lavoratore dipenda da cause di servizio che non abbiano dato luogo alla liquidazione di una rendita dell assicurazione contro gli infortunio e le malattie professionali (INAIL) o a trattamenti avente carattere continuativo previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, i superstiti dell assicurato hanno diritto, in deroga ai requisiti contributivi generali, alla pensione ai superstiti privilegiata indiretta per inabilità Pensione ai superstiti supplementare I superstiti di lavoratore non pensionato hanno diritto alla pensione supplementare indiretta quando: non possono conseguire la pensione indiretta autonoma in mancanza dei contributi generalmente richiesti, né la pensione indiretta privilegiata; abbiano conseguito, comunque, il diritto a una pensione ai superstiti a carico di una forma di previdenza obbligatoria alla quale il lavoratore era stato iscritto, sostitutivo dell Assicurazione generale IVS o che ne comporti l esclusione o l esonero. Esempio: lavoratore deceduto con 16 anni di lavoro come dipendente pubblico, con 3 anni di contribuzione, versata antecedentemente e di cui non ha chiesto la ricongiunzione, come artigiano: i superstiti avranno diritto alla pensione indiretta autonoma come lavoratore pubblico e alla pensione supplementare per i 3 anni di contribuzione da artigiano. Indennità per morte e indennità una tantum Nel sistema retributivo e misto, spetta l indennità per morte se non sussiste il diritto alla pensione ai superstiti e se il deceduto aveva un anno di contribuzione versato nel quinquennio antecedente la data della morte. L importo minimo è di 22,31 euro e quello massimo è di 66,93 euro. La domanda va presentata entro un anno dal decesso. Nel sistema contributivo, spetta l indennità una tantum quando non sussiste il diritto alla pensione ai superstiti, né il diritto ad una rendita per infortunio o malattia professionale ed i superstiti siano titolari di reddito non superiore a quello previsto per l assegno sociale (per il 2010 reddito personale annuo pari a 5.349,89 euro).

3 Requisiti soggettivi (dei superstiti) Hanno diritto alla pensione ai superstiti: il coniuge se separato consensualmente, la pensione è concessa in ogni caso; se separato per colpa, la pensione può essere concessa solo se il richiedente è titolare di assegno alimentare. Questa la posizione di INPS e INPDAP, mentre la Corte di Cassazione - sezione lavoro - ha sostenuto con sentenza del 2009 che spetta sempre. se divorziato, può ottenere la pensione se è titolare di assegno di divorzio, non si è risposato e vi sia contribuzione, versata a favore del deceduto, prima della sentenza di divorzio. Nel caso che il deceduto dopo il divorzio abbia contratto nuovo matrimonio, il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al Tribunale, che terrà conto della durata dei rispettivi matrimoni, ma anche delle condizioni economiche delle parti. L ente previdenziale procede alla ripartizione della prestazione tra gli aventi diritto, che abbiano presentato domanda, sulla base di quanto stabilito dal Giudice. In caso di decesso o di successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato titolare di una quota di pensione ha diritto all intera pensione di reversibilità. Hanno inoltre diritto alla pensione ai superstiti: I figli legittimi, legittimati, adottati, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del deceduto che, alla data del decesso, siano: minorenni (fino a 18 anni); maggiorenni inabili, a carico del lavoratore e/o pensionato alla data del decesso. Il figlio inabile che svolge attività lavorativa con funzione occupazionale/terapeutica presso laboratori protetti mantiene il diritto alla pensione ai superstiti. Da normativa in vigore dal 2008, è stabilito che l orario di lavoro non deve essere superiore alle 25 ore settimanali e deve essere assunto con contratto di formazione e lavoro, o con contratto di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di lunga durata maggiorenni studenti di scuola media o professionale fino a 21 anni, a carico del deceduto e che non prestino attività lavorativa; maggiorenni studenti universitari per la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni e alle medesime condizioni di cui al punto precedente.

4 I figli studenti non perdono la qualifica prevalente di studente se successivamente svolgono un lavoro precario e saltuario con un piccolo reddito (sentenza Corte Costituzionale del 1999, mai applicata dagli enti previdenziali). I figli nati postumi, entro il trecentesimo giorno dalla data del decesso. I figli coniugati, anche se non inabili, che risultano alla data della morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo. I nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data della morte dei medesimi. Sono considerati a carico del deceduto i figli: maggiorenni studenti in possesso di un reddito annuo non superiore al trattamento minimo maggiorato del 30% (per il 2010 pari a 7.790,39 euro); maggiorenni inabili in possesso di un reddito non superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali (per il 2010 pari a 15.154,24 euro); maggiorenni inabili, titolari di assegno di accompagnamento, in possesso di un reddito annuo non superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali maggiorato dell importo dell indennità (per il 2010 pari a 20.919,88 euro per l INPS e 20.823,64 per l INPDAP). Devono essere presi in considerazione solo i redditi assoggettabili ad IRPEF. In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata: ai genitori ultrasessantacinquenni, non pensionati che risultano alla data della morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo; in mancanza anche dei genitori, ai fratelli celibi o alle sorelle nubili se inabili, non pensionati, che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo. Presentazione della domanda e decorrenza della pensione La domanda va presentata agli enti previdenziali su appositi modelli, allegando la documentazione richiesta. La pensione ai superstiti decorre dal 1 giorno del mese successivo a quello del decesso dell assicurato o del pensionato, qualunque sia la data di presentazione della domanda. Se la domanda viene presentata dopo 10 anni dal decesso, la decorrenza rimane quella dianzi detta, ma gli arretrati della pensione sono corrisposti nel limite della prescrizione decennale. La domanda vale anche come richiesta di ratei di pensione maturati e non riscossi dal deceduto. Per accorciare i tempi di liquidazione e per il controllo della pratica, è bene presentare la domanda attraverso il Patronato INCA CGIL

5 Determinazione dell importo L importo della pensione è determinato in base alla seguente tabella: RICHIEDENTE PERCENTUALE della pensione reversibile * Solo il coniuge 60% Solo un figlio 70% Coniuge e un figlio 80% (vale anche per 2 figli soli) Coniuge e due figli 100% (vale anche per 3 o più figli) Un genitore 15% (vale anche per 1 fratello o sorella) Due genitori 30% (vale anche per 2 fratelli o sorelle) Tre fratelli o sorelle 45% Quattro fratelli o sorelle 60% Cinque fratelli o sorelle 75% Sei fratelli o sorelle 90% Oltre 6 fratelli o sorelle 100% * L aliquota si applica anche sulla parte di integrazione al minimo qualora, in funzione dei redditi posseduti, la pensione di cui era titolare il deceduto ovvero la pensione spettante ad assicurato deceduto abbia titolo a detta integrazione. Incumulabilità con i redditi del beneficiario La pensione ai superstiti liquidata a decorrere dal 1.9.1995 viene ridotta se il titolare possiede altri redditi, come da seguente tabella: AMMONTARE DEI REDDITI Fino ad un reddito non superiore a 3 volte il trattamento minino del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo mensile in vigore al 1 gennaio (per il 2010 17.977,83 euro) Reddito superiore a 3 volte ma inferiore a 4 volte il trattamento minimo annuo di cui sopra (per il 2010 + di 17.977,83 euro e fino a 23.970,44 euro) Reddito superiore a 4 volte ma inferiore a 5 volte il trattamento minimo annuo di cui sopra (per il 2010 + di 23.970,44 euro e fino a 29.963,05 euro) Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo di cui sopra (per il 2010 + di 29.963,05 euro) PERCENTUALE DI RIDUZIONE Nessuna 25% dell importo della pensione 40% dell importo della pensione 50% dell importo della pensione

6 Sia all atto della domanda di pensione che negli anni successivi deve essere presentata una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nello stesso anno, al fine di determinare l esatta misura della riduzione da operare sulla pensione. In presenza di redditi di poco superiore al limite per ciascuna fascia di reddito, è prevista una norma di salvaguardia per cui il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che sarebbe spettato allo stesso soggetto se avesse avuto un reddito pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente. L incumulabilità non si applica in presenza di contitolari. Pensione ai superstiti, assegno sociale e pensione sociale Se il titolare di un assegno sociale o di una pensione sociale diventa titolare di pensione ai superstiti, perde contestualmente il diritto alla prestazione assistenziale, la quale, di conseguenza, viene revocata dalla data di decorrenza della reversibilità, anche se a carico da Ente diverso dall INPS. Vi sono particolarità diverse se l assegno o la pensione sociale deriva da invalidità civile. Cause di cessazione Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi:»»per il coniuge qualora contragga nuovo matrimonio. In tal caso, al coniuge superstite viene revocata la reversibilità e, a domanda, gli viene liquidato un assegno una tantum pari a due annualità (26 mensilità) della pensione nell importo spettante alla data del nuovo matrimonio;»»per i figli minori al compimento del 18 anno di età;»»per i figli studenti di scuola media o professionale quando prestino attività lavorativa, o interrompano o terminino gli studi e comunque al compimento del 21 anno di età;»»per i figli studenti universitari quando prestino attività lavorativa, o interrompano gli studi o terminino gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26 anno di età;»»per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità;»»per i genitori qualora conseguano altra pensione;»»per i fratelli e sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità;»»per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli. Particolarità vi sono per i figli studenti che interrompono poi riprendono gli studi. Rivolgersi all INCA per maggiori informazioni. La cessazione della contitolarità di uno o più soggetti determina la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, con calcolo della pensione dalla decorrenza originaria, più gli incrementi perequativi e di legge intervenuti successivamente, in base alle aliquote di pertinenza dei restanti contitolari.

7 Prestazioni accessorie Il titolare di pensione ai superstiti può aver diritto, in presenza dei requisiti richiesti, all integrazione al trattamento minimo, all assegno per il nucleo familiare (anche in caso in cui il nucleo familiare sia composto solo dal coniuge superstite inabile) o alle quote di maggiorazione per i carichi familiari. Nuovi limiti di reddito per l assegno al nucleo familiare A decorrere dal 1 luglio 2010 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell assegno per il nucleo familiare. L incremento, in base ai calcoli effettuati dall ISTAT, è risultato pari allo 0,7%. Pertanto, dal 1 luglio 2010 sono stati rivalutati i limiti di reddito di tutte le tabelle, limiti che resteranno in vigore fino al 30/6/2011. Rammentiamo che i redditi da considerare sono quelli percepiti nell anno 2009. Riportiamo di seguito alcune tabelle riassuntive quelle che maggiormente riguardano i pensionati con i limiti di reddito ed il valore dell assegno mensile. Fonte INPS Tabella 19 NUCLEI FAMILIARI ORFANILI (composti da maggiorenni inabili) * Vedova/o inabile, titolare di reversibilità a carico del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti Fino a 25.625,88 euro importo assegno. 52,91 Da 25.625,89 a 28.745,98 euro importo assegno. 19,59 Oltre 28.745,99 euro nessun assegno Tabella 21/A -NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI (solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote in cui non siano presenti componenti inabili) * Coppia di coniugi senza figli: Fino a 12.485,63 euro importo assegno. 46,48 Da 12.458,64 a 15.606,37 euro importo assegno. 36,15 Da 15.606,38 a 18.727,09 euro importo assegno. 25,82 Da 18.727,10 a 21.846,59 euro importo assegno. 10,33 Oltre 21.846,60 euro nessun assegno Tabella 21/C NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI (solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote in cui sia presente un coniuge inabile) * Copppia di coniugi, senza figli, di cui uno inabile: Fino a 22.887,86 euro importo assegno. 51,13 Da 22.887,87 a 26.006,14 euro importo assegno. 39,77 Da 26.006,15 a 29.127,46 euro importo assegno. 28,40 Da 29.127,47 a 32.247,57 euro importo assegno. 11,36 Oltre 32.247,58 euro nessun assegno * limiti validi dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2011 (redditi di riferimento anno 2009)

8 Verifiche Invalidi Civili Tutte le sedi INPS territoriali hanno ricevuto dalla Sede Centrale l elenco degli invalidi civili, titolari di prestazioni assistenziali, che devono essere sottoposti alle verifiche straordinarie previste da alcuni provvedimenti legislativi adottati dal Governo, da ultimo quello contenuto nel decreto legge n. 78 del 2010, in via di conversione in Parlamento. Sono interessati a tali verifiche, a campione, i beneficiari di prestazioni di invalidità civile, sordità e cecità civile. Il campione comprende: titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione, di età compresa tra i 18 ed i 67 anni compiuti, la cui prestazione è stata riconosciuta in data anteriore al 1 aprile 2007 titolari di assegno mensile, di età compresa tra i 45 ed i 60 anni compiuti, la cui prestazione è stata riconosciuta in data anteriore al 1 aprile 2007. Sono esclusi dalle verifiche straordinarie (e si tratterà di appurare se ciò corrisponderà al vero): i titolari delle prestazioni assistenziali sostitutive riconosciute agli invalidi civili e ai sordi civili ultrasessantacinquenni; i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti. La Sede regionale INPS provvede ad inviare rapidamente alle ASL le liste delle verifiche da effettuare, chiedendo alle stesse il sollecito inoltro dei fascicoli sanitari dei soggetti compresi nelle liste ai Centri Medico-legali delle sedi territoriali. La documentazione inviata dalle ASL viene esaminata da apposita Commissione medica costituita presso il Centro medico legale, la quale, esaminata la documentazione, potrà: escludere il soggetto da ulteriori verifiche (quindi, conferma); definire agli atti lo stato invalidante, senza convocazione a visita; alla rettifica del verbale che ha dato origine alla prestazione in essere. I soggetti non esclusi secondo i criteri sopra richiamati, saranno invitati a produrre documentazione (se ritenuta insufficiente quella pervenuta) o a presentarsi alla visita. Tutte queste informazioni, ed altre ancora, sono contenute nella circolare INPS n. 76 del 22 giugno 2010. Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici del Patronato INCA/CGIL e alle sedi dello SPI-CGIL