Limitazioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità A.C reversibilità

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1 Autore: Titolo: Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) Riferimenti: Servizio Studi - Dipartimento lavoro Limitazioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità A.C Elementi per l'istruttoria legislativa AC N. 1847/XVI Serie: Progetti di legge Numero: 423 Data: 19/01/2011 Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato 19 gennaio 2011 n. 423/0 Limitazioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità A.C Elementi per l istruttoria legislativa Numero del progetto di legge 1847 Titolo Modifica all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità Iniziativa Parlamentare Iter al Senato Numero di articoli 1 Date: presentazione o trasmissione alla Camera 29 ottobre 2008 assegnazione 26 gennaio 2009 Commissione competente Sede Pareri previsti No XI Commissione Lavoro Referente I Affari Costituzionali e V Bilancio Contenuto La proposta di legge C (Brigantini ed altri), composta di un solo articolo, introduce il quinto comma all articolo 13 del R.D.L. 636/1939, al fine di prevedere la sospensione dell erogazione della pensione di reversibilità nel caso in cui il coniuge deceduto abbia più di 50 anni e il superstite meno di 40 anni. Condizione della sospensione del trattamento pensionistico è la mancanza di figli. La sospensione opera fino al compimento, da parte del coniuge superstite, di un età anagrafica pari a quella che aveva il coniuge al momento del decesso (se deceduto prima di aver compiuto 60 anni) o fino al compimento dei 60 anni (se il coniuge era deceduto dopo aver compiuto 60 anni).

2 Relazioni allegate Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la proposta di legge è tesa ad arginare il fenomeno dei cosiddetti «matrimoni di comodo», che incidono pesantemente sui conti pubblici in quanto gli enti previdenziali si trovano costretti a pagare pensioni di reversibilità per periodi di tempo molto lunghi e, a nostro avviso, non giustificati. Necessità dell intervento con legge L intervento con legge si rende necessario in quanto la materia oggetto della proposta di legge in esame è attualmente regolata da fonti di rango primario Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite Le norme contenute nella proposta di legge in esame sono riconducibili alle materie di legislazione esclusiva statale ordinamento civile e penale, di cui all articolo 117, comma 2, lettera l), Cost. e previdenza sociale, di cui all articolo 117, comma 2, lettera o), Cost. Rispetto degli altri princìpi costituzionali La proposta di legge va valutata alla luce dell ampia giurisprudenza costituzionale formatasi in relazione a norme volte a limitare i benefici previdenziali del coniuge superstite. In particolare si ricordano: la sentenza n. 587 del 1988, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni che escludevano il diritto alla pensione di reversibilità in presenza di una determinata differenza di età (20 e 25 anni) tra i coniugi; la sentenza n. 123 del 1990, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni che subordinavano il diritto alla pensione di reversibilità ad una certa durata del matrimonio; la sentenza n. 189 del 1991, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma che escludeva, in via generale, il diritto alla pensione di riversibilità per il coniuge quando il lavoratore pensionato ha contratto matrimonio dopo il compimento del 72 anno d'età ed il matrimonio non è durato almeno 2 anni; la sentenza n. 450 del 1991, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionaledi due norme che non consentivano al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui erano state contratte le ferite o malattie dalle quali era derivata la morte del militare o del civile, fosse durato, senza che sia nata prole ancorchè postuma, meno di un anno; la sentenza n. 1 del 1992, che ha dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma analoga a quella del punto precedente; la sentenza n. 187 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma che escludeva il diritto alla pensione di reversibilitàin favore del coniuge che avesse contratto matrimonio successivamente al pensionamento dell assicurato; la sentenza n. 447 del 2001, che ha dichiarato l illegittimità costituzionale di una norma volta a prevedere che la pensione di reversibilità non spettasse nel caso di matrimonio successivo alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell iscritto.

3 Incidenza sull ordinamento giuridico Attribuzione di poteri normativi Non è prevista l attribuzione di poteri normativi. Coordinamento con la normativa vigente Il coordinamento con la normativa vigente è efficacemente assicurato dal ricorso alla tecnica della novella (del R.D.L. 636/1939). Collegamento con lavori legislativi in corso Si fa presente che la Camera dei deputati ha approvato (e trasmesso al Senato) le proposte di legge C (Lo Presti), volta ad escludere dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, nonché dal diritto all indennità una tantum, con effetto retroattivo, per i familiari superstiti condannati, con sentenza passato in giudicato, per omicidio del pensionato o dell iscritto. Formulazione del testo Il testo non appare chiaro laddove, nel prevedere l inapplicabilità della sospensione nel caso in cui siano presenti figli, non specifica se questi ultimi debbano essere della coppia oppure possano essere anche di uno solo dei due coniugi. Inoltre, andrebbe chiarito se la sopravvenienza di figli successivamente al decesso del coniuge comporti la revoca della sospensione del trattamento di reversibilità. Andrebbe meglio chiarito, inoltre, che la sospensione del trattamento di reversibilità fino al compimento del 60 anno di età da parte del coniuge superstite vale unicamente nel caso in cui il coniuge sia deceduto successivamente al compimento del 60 anno di età. Il provvedimento non indica, poi, quale sia il soggetto competente a disporre la sospensione del trattamento pensionistico di reversibilità. Si osserva, infine, che la proposta di legge non riguarda anche i casi di decesso del coniuge prima del compimento del 50 anno di età (al riguardo si consideri, in particolare, il caso di talune categorie di lavoratori del settore militare o dello spettacolo, che possono maturare il diritto a pensione prima dei 50 anni: in tali casi il coniuge superstite continuerebbe a maturare immediatamente il proprio diritto al trattamento di reversibilità, a prescindere dalla sua età anagrafica). Quadro della normativa vigente 1. La pensione indiretta o di reversibilità. In caso di morte del lavoratore subordinato, ai familiari superstiti è riconosciuto il diritto ad un trattamento pensionistico a titolo proprio, a condizione che siano a carico del lavoratore stesso al momento del decesso (si presumono a carico il coniuge e i figli minori, mentre è necessaria la prova per gli altri familiari). La sua funzione è di assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei superstiti del lavoratore alla morte di quest'ultimo. La pensione ai superstiti gestita dall'inps può essere:

4 una pensione di reversibilità, se il defunto era già titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità del vecchio ordinamento, inabilità); una pensione indiretta, se il defunto alla data del decesso aveva almeno 15 anni di contributi oppure era assicurato da almeno 5 anni di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente. La pensione di reversibilità è stata istituita con R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (articoli 1 e 13) con effetto dal 1 gennaio 1945 e successivamente disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 503/1992, dall articolo 1, comma 41, della L. 335/1995, da varie disposizioni contenute nella L. 662/1996, dall articolo 1 del D.L. 346/2000 e dall articolo 73 della L. 388/2000. In materia sono intervenute anche numerose sentenze della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, nonché varie disposizioni attuative adottate da parte dell INPS. A mero titolo esemplificativo, si possono ricordare le seguenti sentenze dei due organismi: Cass., sent. 457/2000, sul riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità al coniuge divorziato; Cass., sent.2471/2003, sulla ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato; Corte Cost., sent. 461/2000, sul riconoscimento del diritto al trattamento di pensione al coniuge separato ma non convivente more uxorio ; Corte Cost., sent. 180/1999 sull equiparazione dei discendenti legittimati al diritto del trattamento. Per quanto riguarda l INPS, le principali circolari cui fare riferimento sono la circolare n. 211 del 6 ottobre 1998, n. 38 del 20 febbraio 1996, n. 82 del 28 marzo 1997, n. 28 del 9 febbraio 2000 e n. 132 del 27 giugno La pensione di reversibilità spetta: al coniuge, anche se separato o divorziato, a condizione che abbia beneficiato di un assegno di mantenimento e non si sia risposato; ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minori, studenti o inabili e a suo carico; ai nipoti minori che erano a carico del parente defunto. In mancanza dei soggetti richiamati, la pensione ai superstiti spetta anche ai genitori e ai fratelli e alle sorelle inabili e a carico. La pensione ai superstiti spetta nella misura del 60% al coniuge, dell 80% al coniuge con un figlio, del 100% al coniuge con due o più figli. La percentuale complessivamente spettante ai superstiti non può superare il 100%. Le percentuali spettanti sono di importo diverso nel caso in cui abbiano diritto alla pensione soltanto i figli, i fratelli o le sorelle, o i genitori. 2. L indennità una tantum Nell'ipotesi in cui non sussista il diritto alla pensione di reversibilità, al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli minori, studenti o inabili, spetta un indennità una tantum, disciplinata dall articolo 13 dalla L. 218/1952. Essa è calcolata in maniera proporzionale alla misura dei contributi versati a favore del lavoratore defunto, a condizione che nei 5 anni antecedenti la data della morte risulti accreditato in favore del defunto stesso almeno un anno di contribuzione. Successivamente, l articolo 1, comma 20, della L. 335/1995, ha riconosciuto, in caso di pensione di vecchiaia calcolata esclusivamente con il sistema contributivo, nel caso in cui non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, che ai medesimi superstiti (a condizione che non possano far valere i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta e che non abbiano diritto a rendite INAIL per infortuni o malattie professionali, in conseguenza della morte dell'assicurato, nonché si trovino in specifiche condizioni reddituali), competa un indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti.

5 L articolo 1, comma 41 della L. 335/1995 ha altresì armonizzato le aliquote per le pensioni di reversibilità liquidate nel settore privato e in quello pubblico. Con il D.M. 13 gennaio 2003, è stato stabilito che il riconoscimento dell'indennità di cui al richiamato articolo 1, comma 20, spetti ai superstiti dei soggetti assicurati il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo. Si ricorda, infine, che la circolare INPS n. 104 del 16 giugno 2003 ha indicato i destinatari della prestazione ed ha fornito chiarimenti in ordine alle condizioni per percepire l'indennità e al calcolo per la determinazione dell'importo della stessa. DIPARTIMENTO LAVORO 06/ st_lavoro]@camera.it I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. File: LA0417_0.dot

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