Cessione e pignoramento degli stipendi



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Viale Berlinguer, 8 48124 Ravenna RA - Tel. 0544.516111 Fax 0544.407733 Reg. Imprese/RA, C.F. e P.IVA 00431550391 Albo Società Cooperative Sez. Mutualità prevalente n. A116117 Sito web: www.confartigianato.ra.it e-mail: info@confartigianato.ra.it Prot Ravenna, lì 15 giugno 2011 Cessione e pignoramento degli stipendi Cessione del quinto La cessione del quinto dello stipendio è una particolare forma di prestito personale, il cui rimborso avviene attraverso l addebito della rata sulla busta paga o pensione. Dal 1 gennaio 2005 per i dipendenti è possibile contrarre prestiti da estinguersi con cessioni di quote dello stipendio entro il limite di 1/5 dello stesso, con obbligo di garantire il rischio con la stipula di una assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego nel caso di cessazione o riduzione dello stipendio. Le condizioni che devono sussistere per la cessione del quinto sono: 1. Le cessione non sia superiore al quinto; 2. Abbia durata non superiore a 10 anni; 3. I dipendenti siano addetti a servizi di carattere permanente; 4. Siano muniti di stipendio o salario fisso continuativo; 5. Per i lavoratori a tempo determinato la durata non può eccedere il periodo di tempo che intercorre dal momento della stipula fino alla fine del contratto a termine; 6. Il TFR è cedibile per intero; Pignoramento o sequestrabilità Gli stipendi e i salari possono essere oggetto di sequestro o pignoramento nei seguenti casi: 1. Per causa di alimenti dovuti per legge, fino a concorrenza di un terzo dell ammontare di tali somme, al netto delle ritenute; 2. Per debiti verso lo Stato, altri enti, aziende e imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto di lavoro, fino al massimo di 1/5 dell ammontare di tali somme, al netto delle ritenute; 3. Per tributi dovuti allo Stato, alla province, al Comuni fino a concorrenza di 1/5 dell ammontare di tali somme, al netto delle ritenute; Nell ipotesi di concorso simultaneo delle cause indicate nei punti 2 e 3 il pignoramento non può eccedere comunque il quinto. Qualora concorrano anche le cause di cui al punto 1, il pignoramento non può colpire una quota maggiore della metà degli stipendi.

Cumulo tra cessione e pignoramento 1. Pignoramento seguito da cessione In presenza di un pignoramento, la cessione della retribuzione fermo restando il limite del quinto non può eccedere la differenza tra 2/5 della retribuzione (al netto delle trattenute) e la quota colpita da pignoramento. Esempio: Se lo stipendio è pari a 100 ed è intervenuto un pignoramento pari a 20 (1/5), la quota di retribuzione cedibile è pari alla differenza tra 40 (2/5 di 100) e la quota pignorata (20), ossia sarà pari a 20. 2. Cessione seguita da pignoramento Qualora un lavoratore abbia effettuato una cessione dello stipendio, i successivi pignoramenti sono consentiti solo per la differenza tra la metà dello stipendio e la quota già ceduta dal lavoratore. Esempio: se lo stipendio è pari a 100 e vi è stata una cessione pari a 20 (1/5), il pignoramento potrà essere eseguito non oltre la differenza tra la metà dello stipendio (50) e la quota ceduta (20), ossia non oltre 30, ma sempre fermi i limiti della norma e pertanto si potrà arrivare a 30 solo nel caso di crediti alimentari ovvero nel caso di concorso tra crediti alimentari e crediti di altra natura.

Pignoramenti: adempimenti del sostituto d imposta e chiarimenti dell Agenzia delle Entrate La norma - Con provvedimento del 3.3.2010, il direttore dell Agenzia delle entrate ha emanato le disposizioni che regolano l effettuazione delle ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall art. 15, comma 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102. Gli adempimenti del sostituto d imposta - In caso di pagamento eseguito mediante pignoramenti presso terzi (nel nostro caso la ditta), quest ultimo (di seguito terzo erogatore), ove rivesta la qualifica di sostituto di imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del DPR 600/1973, opera, all atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dal creditore pignoratizio. Il terzo non è tenuto a svolgere indagini per verificare se le somme devono o meno subire la ritenuta. Sarà, pertanto, onere del creditore dimostrare che le stesse attengono ad ipotesi per le quali la ritenuta non deve essere operata, restando inteso che altrimenti il terzo provvederà ad applicarla (A.E. C irc. 2.3.2011, n. 8) Il terzo erogatore non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del DPR 600/1973 e successive modificazioni e integrazioni (lavoro dipendente, assimilato, autonomo, provvigioni, compensi dovuti dal condominio all appaltatore, interessi su redditi di capitali, ecc.), nell articolo 11, commi 5, 6 e 7, della L. 413/1991, nonché nell articolo 33, comma 4, del DPR 42/1988. L obbligo di effettuare la ritenuta da parte del terzo erogatore sorge quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: 1. deve trattarsi di una somma per la quale deve essere operata una ritenuta alla fonte (IRPEF), ai sensi delle richiamate disposizioni (la ritenuta non deve essere operata nei confronti dei soggetti IRES); 2. il creditore pignoratizio deve essere un soggetto Irpef (pertanto si escludono le società); 3. il terzo erogatore deve rivestire la qualifica di sostituto di imposta in base a quanto previsto dagli artt. 23 e seguenti del DPR 600/1973; deve, cioè, rientrare fra i soggetti cui la legge tassativamente conferisce l obbligo di pagare le imposte in luogo d altri, per fatti e situazioni a questi riferibili.

Esempi 1. Professionista che vanta un credito nei confronti di un suo cliente (persona fisica non imprenditore) e che instaura un giudizio per la soddisfazione di tale credito. Se la sentenza di condanna del cliente esita in una esecuzione forzata comportando il pignoramento delle somme giacenti su un conto corrente acceso dal cliente inadempiente presso un istituto di credito, la banca (terzo esecutato), rivestendo la qualità di sostituto di imposta in base alle richiamate disposizioni, è tenuto ad effettuare le ritenute sulle somme assegnate al professionista (creditore pignoratizio), anche se, in mancanza di esecuzione forzata, non sarebbe stato operato il prelievo alla fonte da parte del cliente (debitore), in quanto persona fisica non imprenditore. 2. se il dipendente (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del datore di lavoro (debitore) al pagamento di retribuzioni arretrate, ottiene il pignoramento delle somme giacenti su un conto corrente bancario del datore di lavoro, l istituto bancario (terzo erogatore) sarà tenuto ad effettuare la ritenuta del 20 per cento all atto del pagamento delle somme in favore del dipendente, trattandosi di redditi di lavoro dipendente, per i quali, a norma dell art. 23 del DPR 600/73, è previsto il prelievo alla fonte. 3. Se il locatore di un immobile (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del locatario (debitore) al pagamento di pigioni di affitto arretrate, riesce a pignorare lo stipendio dell inquilino presso il suo datore di lavoro (terzo erogatore), quest ultimo non deve effettuare alcuna ritenuta, in quanto i redditi di fabbricato non rientrano tra quelli che, ai sensi delle disposizioni enunciate, devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte. Il dato deve, comunque essere indicato nel modello 770 quadro SY 4. La ritenuta non deve essere operata se le somme siano erogate dal terzo a titolo di risarcimento di un danno emergente, che abbia, cioè, provocato una lesione effettiva e immediata al patrimonio del creditore pignoratizio (art. 6, co. 2, del Tuir). 5. Se nella somma da corrispondere pari a 100 euro, sono compresi compensi per prestazioni di lavoro autonomo pari a 70 euro, imposta sul valore aggiunto pari a 14 euro (20per cento di 70) e spese anticipate dal professionista in nome e per conto del cliente pari a 16 euro, la ritenuta deve essere effettuata solo sui compensi, pari a 70 euro, in quanto le restanti somme non scontano prelievo fiscale. 6. Se nella somma da corrispondere, pari a 100 euro, sono compresi compensi per prestazioni di lavoro autonomo pari a 70 euro, imposta sul valore aggiunto pari a 14 euro e interessi moratori o dilatori pari a 16 euro, le ritenute devono essere applicate sui compensi, pari a 70 euro, e altresì sugli interessi, pari a 16 euro, posto che questi ultimi, a mente dell art. 6, comma 2, del Tuir, costituiscono redditi della stessa natura di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati 7. Nell ipotesi in cui un professionista vanti un credito nei confronti di un suo cliente e instauri un giudizio per la soddisfazione di tale credito. Se la sentenza di condanna del cliente esita in una esecuzione forzata comportando il pignoramento di una quota dello stipendio del cliente presso il suo datore di lavoro, quest ultimo (terzo erogatore) sarà tenuto ad effettuare una duplice ritenuta alla fonte: quella relativa al reddito di lavoro dipendente in forza dell art. 23 del DPR n. 600/1973 e quella di cui all articolo 21, comma 15, della L. n. 449 del 1997, come modificato dall art. 15, comma 2, del DL n. 78 del 2009.

Adempimenti del terzo erogatore/ditta A fronte dei pagamenti effettuati, il terzo erogatore è tenuto ai seguenti adempimenti: a) versare la ritenuta operata ai sensi dell articolo 1 utilizzando l apposito codice tributo (1049, ris. AE 18/2010), entro il giorno 16 del mese successivo a quello di applicazione della ritenuta; b) comunicare al debitore l ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio nonché le ritenute effettuate (non è previsto un termine; l A.E. precisa che deve essere effettuata nei termini utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi); c) certificare al creditore pignoratizio l ammontare delle somme erogate e delle ritenute (entro il consueto termine del 28 febbraio e in forma libera); d) indicare nella dichiarazione dei sostituti (modello 770), i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. L adempimento deve essere effettuato anche se non sono state operate ritenute. Adempimenti del creditore pignoratizio - Il creditore pignoratizio è tenuto a indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d imposta o a imposta sostitutiva. La tassazione definitiva delle somme è affidata al creditore pignoratizio, anche nel caso in cui le somme erogate configurino redditi soggetti a tassazione separata, o soggetti a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. (A.E. circ. 8/2011) - Se le somme erogate costituiscono redditi di lavoro dipendente o assimilati, qualora il creditore pignoratizio (lavoratore dipendente o collaboratore) intenda chiedere al proprio attuale datore di lavoro di tenerne conto in sede di conguaglio, ai sensi dell art. 23, comma 4, del DPR n. 600/1973, il terzo erogatore (ad es. la banca del datore di lavoro inadempiente) dovrà consegnare la predetta certificazione entro 12 giorni dalla richiesta da parte del creditore pignoratizio (meglio 730!). Adempimenti del debitore - Il debitore tenuto alla presentazione della dichiarazione del modello 770, deve indicare i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto del debito.il debitore non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, di cui agli articoli 23, 24 e 29, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alle somme corrisposte dal terzo erogatore, anche se dovesse trattarsi di redditi di lavoro dipendente, poiché questi importi devono essere inseriti dal creditore pignoratizio (percettore delle somme) nella propria dichiarazione dei redditi.

ASSEGNO AL CONIUGE La disposizione non coinvolge l eventuale provvedimento giudiziario riguardante la corresponsione dell assegno periodico al coniuge separato/divorziato del dipendente, per effetto di quanto disposto dagli artt. 10, 50 e 51 del Tuir. Su tale emolumento onere deducibile per il dipendente corrisposto al soggetto terzo (coniuge del dipendente) si applicano le ritenute fiscali con le regole del lavoro dipendente (a tale soggetto dovrà quindi essere rilasciato il CUD). Il sostituto dovrà, a sua volta, certificare le relative somme sul modello 770 semplificato. Gli assegni destinati al mantenimento dei figli non costituiscono reddito. Pertanto, qualora il provvedimento del giudice non distingua la quota dell assegno destinata al mantenimento dei figli, l assegno si considera destinato al coniuge per la metà del suo ammontare (art. 3 del DPR 42/1998 circ. A.E. 8/2011) Il Responsabile del Srvizio Libri Paga Michele Ianiri