COMUNICAZIONE n 8 RCAuto 14.12.2012



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COMMISSIONE AUTO COMUNICAZIONE n 8 RCAuto 14.12.2012 c.a. c.a. Spett.le MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Direzione Auto Dr. Davide ZAMBON D.ssa Claudia PRCIC Ufficio Relazioni Agenti D.ssa Antonella BIANCHI Oggetto : Dichiarazione del Contraente in emissione Affare Nuovo e Regime Bersani Riteniamo necessario ed urgente segnalare che le cd. Dichiarazioni del Contraente in fase di e- missione di affare nuovo sono, oltreché poco comprensibili, in diversi casi errate o incomplete, impedendo, in alcuni casi, la giusta attribuzione dei parametri della tariffa. Vediamo come : 1. Una polizza erroneamente messa in regime Bersani (beneficio di cui all art. 134 comma 4bis C.d.A.) viene penalizzata di 61 punti, equivalenti, in termini di premio, ad una maggiorazione del 53,66% : invece di costare 1.000 verrebbe a costare, erroneamente, 1.536. 2. Una polizza erroneamente messa in classe 1 in regime Bersani (beneficio di cui all art. 134 comma 4bis C.d.A.), invece che in classe 14 no-bersani, viene a beneficiare di una riduzione di premio di 60 punti, equivalenti, in termini di premio, ad una riduzione del 34,46% : invece di costare 1.000 costa 655. Non entriamo nel merito delle conseguenze. Ricordiamo soltanto che l art. 47 del Regolam. 5 ISVAP recita diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità. Fatta questa premessa, riteniamo opportuno riportare qui soltanto alcune, prime, osservazioni : Nell allegato 1, il punto 4 applica il regime Bersani (penalizzato) al Contraente, invece di applicare le risultanze dell attestato del veicolo rubato etc. Vedi Condiz. Speciali 2.2 NuovaPrimaGlobal. Nell allegato 1, il punto 4 applica il regime Bersani al famigliare, invece di applicare la classe 14. Nell allegato 1, il punto 5 applica il regime Bersani al Contraente, in caso di veicolo ritrovato o invenduto, invece di applicare le risultanze dell ultimo attestato del veicolo ritrovato o invenduto, senza la penalizzazione dei 61 punti (cfr sopra). Vedi allegato 2 pag. 2210 Norme Assuntive. Nell allegato 3, i punti 3 e 4 non specificano che si tratta di veicoli appartenenti a settori tariffari diversi. In quanto, se appartenenti allo stesso settore tariffario, bisogna applicare, invece della classe 8 o 10, le risultanze dell ultimo attestato del veicolo rubato/venduto/demolito Vedi allegato 4 pag. 21 Norme Tariffarie. Segnaliamo inoltre che nel menù a tendina delle Dichiarazioni del Contraente (allegato 5) non è previsto il caso di veicolo proveniente dall estero, presente, invece a pag. 2208 Norme Assuntive (allegato 6). Le quali, però, non riportano la valorizzazione anche degli anni assicurati in Italia, valorizzazione concordata con la Direzione Auto il 15 luglio 2010 ed il 22 agosto 2011. A questo proposito il MAGAP aveva diramato l Informativa n 72 del 25.08.2011 (allegato 7). Segnaliamo inoltre che le FAQ Sc. 2.1.7 (allegato 8) non prevedono il beneficio Bersani (di cui all art. 134 comma 4bis C.d.A.) per il famigliare convivente di uno solo dei comproprietari, mentre l ISVAP lo prevede (allegati 9 e 10). In quanto alle Norme Assuntive, pagg. 3450-51 (allegato 11) : il penultimo punto della pag. 3450 va integrato con la frase L attestato viene utilizzato per la prima volta per assicurare un Segreteria : Via Edolo 26-20125 MILANO - Tel 02.6696008 Fax 02.67490116 - e-mail : segreteria@magap.eu

veicolo diverso da quello riportato nel documento come per le persone giuridiche, altrimenti un attestato potrebbe essere utilizzato più volte senza l intervento della Bersani ; nel primo punto della pag. 3451 (portabilità K su veicolo già assicurato) devono essere esclusi i famigliari, in ossequio al Regolam. 4/Provv. 2590. Nella FAQ 2.6 (allegato 12) si afferma che, in caso di stipulazione di nuova polizza, a seguito di risoluzione di contratto per furto/vendita/demolizione di un veicolo cointestato a più proprietari, se il nuovo veicolo è intestato ad uno solo di essi, si applica il regime Bersani. Ciò in netto contrasto con quanto riportato nelle CGA Cond. Spec. F/2.2, e nonostante l affermazione che non ci sia più un veicolo di riferimento. Nelle CGA, inoltre, si afferma che il nuovo veicolo usufruisce della classe di merito anche se è intestato ad un famigliare convivente. Manca il riferimento alla classe CU, che dev essere la 14, come da FAQ 1.2 e 2.4. Nella FAQ 2.7 (allegato 13) si afferma È possibile applicare la legge Bersani utilizzando l attestato di rischio del veicolo di riferimento a condizione che i comproprietari del veicolo di nuova proprietà risultino essere famigliari conviventi; tale veicolo di riferimento può essere lo stesso veicolo alienato da A ovvero in contrasto con la legge Bersani (art.134 C.d.A.) e con la FAQ 2.11. Da un quesito/risposta SNA/ISVAP, emerge chiaramente la necessità che esista un veicolo di riferimento (allegato 14). Per i motocicli precedentemente assicurati con formula franchigia, ritorniamo a chiedere l applicazione integrale del Regolam. 4 ISVAP anche per la classe interna, come per la CU. A questo proposito, rileviamo un contrasto tra quanto riportato nelle Norme Tariffarie a pag. 40, in vigore, e quanto riportato nelle Norme Assuntive a pag. 2213 (allegato 15). Attenzione : in alcuni casi la ns. normativa prevede una disparità tra la classe interna e la CU. Questa circostanza non viene recepita nel Menù a tendina, né può essere modificata la CU sul sistema operativo. Il problema è che si è indotti ad affidarsi al sistema operativo. Alcuni esempi : Veicolo ereditato da un unico erede ; Veicolo di provenienza estera con dichiarazione precedente assicuratore ; Veicolo sostituito da veicolo intestato a famigliare convivente ; Etc. etc. In attesa di un Vs. pronto riscontro, cogliamo l occasione per porgere i più cordiali saluti. IL RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE Allegati : 1- Dichiaraz. Contraente in Regime Bersani 2- Pag. 2210 Norme Assuntive Veicolo Ritrovato o Invenduto 3- Dichiaraz. Contraente Valorizzaz. Precedenti Guida 4- Pag. 21 Norme Tariffarie Valorizzaz. Precedenti Guida 5- Menù Dichiarazioni su Sigma 6- Pag. 2208 Norme Assuntive Veicolo Provenienza Estero 7- Informativa MAGAP n 72 del 25.08.2012 8- FAQ 2.1.7 Bersani a Famigliare di tutti i comproprietari 9- Quesito ISVAP per BERSANI a Convivente di Comproprietario 10- Risposta ISVAP a Quesito per BERSANI a Convivente di 11- Pagg. 3450-51 Norme Assuntive Dichiaraz. Contraente 12- FAQ 2.6 Bersani dopo contratto risolto 13- FAQ 2.7 - Bersani su veicolo venduto/demolito 14- SNA/ISVAP Pass. Propr. tra famigliari & necessità veicolo riferimento 15- Reg. 4 ISVAP, pag. 40 Norme Tariffarie, pag. 2213 Norme Assuntive 16- SIGMA - Menù a Tendina 2

ALLEGATO n 1 Punto 4 : In caso di furto etc. il Contraente non entra in Bersani e il famigliare, invece, deve entrare in K14 04.12.2012 Punto 5 : In caso di veicolo recuperato o non venduto, il Contraente non entra in Bersani, ma usufruisce della classe dell ultimo attestato valido (Norme Assuntive pag. 2210)

ALLEGATO n 2 - VEICOLO RITROVATO O INVENDUTO

ALLEGATO n 3 04.12.2012

NON VIENE SPECIFICATO CHE I 2 VEICOLI (vecchio e nuovo) DEVONO APPARTENERE A SETTORI TARIFFARI DIVERSI ( vedi Norme Tariffarie pag. 21)

ALLEGATO n 4

COMMISSIONE AUTO MENÙ a TENDINA su SIGMA 04.12.2012 DICHIARAZIONI A TENDINA SU SIGMA NELLE VARIE TIPOLOGIE DI EMISSIONE Cod. SAG? LEGENDA NOTE NESSUNA DICHIARAZIONE ATTESTATO / K18 01 PRIMA IMMATRICOLAZIONE AL P.R.A. K14 03 PRIMA ASSICURAZIONE DOPO VOLTURA AL P.R.A. K14 04 PRECEDENTE ASS. CON POLIZZA TEMPORANEA ATTESTATO / K13 16? PRECEDENTE ASS. CON SOC. IN LIQUID. COATTA ATTESTATO / K13 06 PRECEDENTE ASS. CON POL. SCADUTA > 1 ANNO < 5 ATTESTATO / K18 07 PRECEDENTE ASS. CON FORMA <> BONUS MALUS ATTESTATO / K13 12 PRECEDENTI GUIDA ASSICURATO 0 SIN. 6 ANNI K8 13 PRECEDENTI GUIDA ASSICURATO 0 SIN. 3 ANNI K10 16? PRECEDENTE CONTRATTO ANNULLATO ANTE SCADE ATTESTATO / K13 17 PREC. GUIDA VEIC. <> SETTORE 0 SINISTRI 6 ANNI K8 20 PREC. GUIDA VEIC. <> SETTORE 0 SINISTRI 3 ANNI K10 21 1. ASSIC. SCAD. ATTESTATO <= 12 MESI ATTESTATO BERSANI 22 1. ASSIC. SCAD. ATTESTATO > 12 MESI <= 5 ANNI ATTESTATO BERSANI 23 1. ASSIC. DOPO. SOSP. SCAD. ATTESTATO (>12 <= 5) ATTESTATO BERSANI 24 1. ASSIC. DOPO SOTTRAZIONE/ESPORTAZ./DEMOLIZ. ATTESTATO BERSANI 26 CONTR. RISOLTO ATTESTATO SCADUTO < 5 ANNI ATTESTATO / K13 27 POL. SOSPESA SCAD. ATTESTATO > 12 MESI <= 5 ANNI ATTESTATO / K13 28 UTILIZZO ATTESTATO PER VEIC. GIÀ ASSICURATO ATTESTATO / K13 ATTESTATO SCADUTO DA NON PIÙ DI 12 MESI K13 1 ASSIC. CESSAZIONE RISCHIO PERSONA FISICA K14 1 ASSIC. CESSAZIONE RISCHIO PERSONA GIURIDICA K14 N.B. Alcune di queste descrizioni hanno dei sotto-capitoli. per LA COMMISSIONE AUTO Segreteria : Via Edolo 26-20125 MILANO - Tel 02.6696008 Fax 02.67490116 - e-mail : segreteria@magap.eu

ALLEGATO n 6 PROVENIENZA ESTERO

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ALLEGATO n 8 Bersani al Famigliare di un solo Comproprietario

FEDERAZIONE UNIONE AGENTI MILANO COMMISSIONE AUTO Alla cortese attenzione della Dott.ssa Elena BELLIZZI I S V A P Fax 06.42133206 Roma, lì 15 febb 2010 Oggetto : Applicazione D.Lgs 40/07 Cara Dottoressa, come Gruppo Agenti abbiamo la necessità di avere una risposta certa ai quesiti seguenti, al fine di erogare un corretto servizio ai ns. Associati : Quando il veicolo di riferimento appartiene a più comproprietari non conviventi : 1. è possibile applicare il Regime Bersani ad un ulteriore veicolo della stessa tipologia, di nuova proprietà di uno solo dei comproprietari? e, per estensione : 2. è possibile applicare il Regime Bersani ad un ulteriore veicolo della stessa tipologia, di nuova proprietà di un famigliare convivente di uno solo dei comproprietari? In attesa di un Vs. cenno di risposta, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti. Silvio LEONELLI Commissione Auto - U.A.M. I miei recapiti : Tel / Fax 06.5882136-5817656 e-mail : silvio.leonelli@tiscali.it Segreteria : Via Edolo 26-20125 MILANO - Tel 02.6696008 Fax 02.67490116 - e-mail : unioneagentimilano@gmail.com

ALLEGATO n 11

Regolam. ISVAP n 4 modificato da Provv. 2590 (08.02.2008) : 5. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all estero di un veicolo di proprietà precedentemente assicurato, qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, l assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo purché in corso di validità 5.

ALLEGATO n 12 FAQ - SCHEDA N. 2.6 In caso di passaggio di proprietà dello stesso veicolo da una pluralità di proprietari ad uno solo di essi, è possibile applicare la legge Bersani? A seguito del passaggio di proprietà, il proprietario (unico) del veicolo non può dichiarare di assicurare lo stesso per la prima volta dopo una voltura (in quanto il veicolo era già stato assicurato dallo stesso soggetto in qualità di comproprietario). Non è pertanto possibile applicare la legge Bersani. In questo caso (mutamento parziale della proprietà) è infatti possibile effettuare la sostituzione di polizza con mantenimento, sullo stesso contratto, della classe di merito CU e della classe interna a favore di quest ultimo. In caso di variazione del veicolo assicurato (es. demolizione del veicolo assicurato di proprietà di A e B ed acquisto di un nuovo veicolo di proprietà di B) l assicurato può richiedere in alternativa: la sostituzione del contratto (mantenendo quindi la classe di merito in corso; ciò vale sia per la classe interna della Compagnia che per la classe CU) la risoluzione del contratto in corso e la stipulazione di una nuova polizza, dichiarando di assicurare il veicolo per la prima volta dopo l immatricolazione o una voltura (in questo caso è possibile applicare la legge Bersani, utilizzando l attestato di rischio di un altro veicolo di riferimento, che può essere lo stesso veicolo demolito). CONDIZIONI DI POLIZZA AUTOVETTURE Condizione Speciale F Bonus/Malus 2.2. IN SOSTITUZIONE DI UN ALTRA AUTOVETTURA CHE SIA STATA OGGETTO DI FURTO/ RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà di un autovettura, che venga sostituita da un altra autovettura di nuova proprietà, o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale - a patto che anche in tal caso il veicolo venga sostituito da un altra autovettura di nuova proprietà si procede come di seguito indicato purché l Attestazione sia scaduta da meno di cinque anni : Autovettura già assicurata presso MILANO ASSICURAZIONI con Condizioni Generali di Assicurazione Nuova 1a Global Qualora la precedente autovettura fosse già assicurata presso MILANO ASSICURAZIONI con Condizioni Generali di Assicurazione Nuova 1a Global il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall Attestazione rilasciata per l autovettura precedente purché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente. FAQ - SCHEDA N. 1.2 E possibile effettuare una sostituzione di polizza con mantenimento della classe di merito in corso a favore di un famigliare convivente? Il coniuge in comunione legale dei beni può mantenere anche la classe CU? Qualora il veicolo assicurato presso la nostra Compagnia preveda le condizioni contrattuali del prodotto Nuova 1a GLOBAL, nei casi alienazione /demolizione/distruzione /esportazione definitiva /furto /consegna in conto vendita, il famigliare convivente può mantenere valido il contratto in corso, conservando quindi la classe di merito della Compagnia (classe CU=14).

ALLEGATO n 13 Bersani su veicolo venduto/demolito SCHEDA N. 2.7 In caso di passaggio di proprietà del veicolo da un proprietario ad una pluralità di proprietari, è possibile applicare la legge Bersani? In questo caso non è più possibile effettuare la sostituzione di polizza con mantenimento della classe di merito interna in corso. L Isvap, nella Circolare 555D (Art. 8) e nel successivo Reg. Isvap n.4/2006, ha infatti esplicitamente previsto il mantenimento della classe di merito (stabilendo così in sostanza che esiste identità di proprietario) solo nel caso di mutamento parziale della proprietà di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi. Sia in caso di passaggio di proprietà dello stesso veicolo da uno a più soggetti che in caso di variazione del veicolo assicurato, non essendo possibile effettuare la sostituzione di polizza, è necessario stipulare un nuovo contratto (il contraente deve dichiarare di assicurare il veicolo per la prima volta dopo l immatricolazione o una voltura). All atto della stipulazione del nuovo contratto, fermi tutti i presupposti previsti, è possibile applicare la legge Bersani ai fini del conseguimento della classe di merito (con l utilizzo di un attestato di rischio di un altro veicolo di riferimento ). Esempio: 1. Alienazione del veicolo assicurato di proprietà di A ed acquisto di un veicolo di proprietà di A e B. È possibile applicare la legge Bersani utilizzando l attestato di rischio del veicolo di riferimento a condizione che i comproprietari del veicolo di nuova proprietà risultino essere famigliari conviventi; tale veicolo di riferimento può essere lo stesso veicolo alienato da A ovvero un altro veicolo appartenente ad A e/o B (o ad un loro famigliare convivente). 2. Demolizione del veicolo assicurato di proprietà di A ed acquisto di un nuovo veicolo di proprietà di B e C. È possibile applicare la legge Bersani utilizzando l attestato di rischio di un veicolo di riferimento a condizione che i comproprietari (B e C) del veicolo di nuova proprietà risultino essere famigliari conviventi; tale veicolo di riferimento può essere lo stesso veicolo demolito da A (in questo caso però tutti i soggetti A, B e C - devono risultare famigliari conviventi ) ovvero un altro veicolo appartenente a B e/o C (o ad un loro famigliare convivente). Codice delle Assicurazioni Articolo 134 comma 4bis L impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato. SCHEDA N. 2.11 A seguito di passaggio di proprietà a favore di un famigliare convivente, è possibile utilizzare l attestato di rischio del veicolo di riferimento per assicurare lo stesso veicolo riportato su tale documento? In caso di passaggio di proprietà (es. acquisto del veicolo da parte di un famigliare convivente dell alienante), l acquirente, dichiarando di assicurare il veicolo per la prima volta dopo una voltura, non può utilizzare l attestato di rischio del veicolo stesso. Ai fini dell applicazione della legge Bersani, il veicolo di nuova proprietà appartenente al famigliare convivente dell alienante ed il veicolo di riferimento (indicato nell attestato di rischio) devono essere diversi.

ALLEGATO n 12 Moto provenienza Franchigia REGOLAMENTO ISVAP n 4 09.08.2006 modificato da Provv. 2590 08.02.2008 - Allegato 2 Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale 1. Per i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) o della classe di merito CIP, l individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati. In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA (di acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14. Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio dell impresa: a. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale : TABELLA 1 Anni senza sinistri Classe di merito 5 9 4 10 3 11 2 12 1 13 0 14 N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile) DALLE NORME TARIFFARIE 01.12.2012 DALLE NORME ASSUNTIVE

ALLEGATO n 12 EDIZIONE 20.07.2011 1

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