PROFILI GENERALI DELLA TUTELA PREVIDENZIALE DEGLI SPORTIVI



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PROFILI GENERALI DELLA TUTELA PREVIDENZIALE DEGLI SPORTIVI di Leonardo Carbone (*) SOMMARIO: 1. - Caratteri generali della previdenza degli sportivi. 2. - La gestione delle risorse finanziarie. 3. - Le norme in materia di tutela previdenziale degli sportivi. 4.- Ambito di operatività della tutela Enpals per gli sportivi. 5. - Gli sportivi non professionisti 6. - I calciatori dilettanti. 7.- La nuova disciplina dell attività sportiva dilettantistica (riflessi previdenziali, fiscali, lavoristici). 8. - Rapporti di lavoro sportivo e rapporto previdenziale. 9. - La disciplina del d.lgs. 30.4.1997, n.166. 10. - Limitazioni nella tutela previdenziale ed assistenziale degli sportivi. 11. - La tutela previdenziale dei calciatori stranieri (comunitari ed extracomunitari). 12. - Circolarità dei calciatori e riflessi previdenziali. 13. - Ricongiunzione e totalizzazione: nozione e differenze. 14. - La nuova totalizzazione del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006. 1

1. Caratteri generali della previdenza degli sportivi. All inizio degli anni settanta l allargamento della platea dei soggetti rientranti nell ambito di una tutela previdenziale ai fini pensionistici, si era ormai completata a seguito della estensione della tutela previdenziale anche ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti); mancava una tutela previdenziale per gli sportivi. Tale lacuna nei confronti degli sportivi non era, peraltro, più giustificabile, atteso che l ordinamento aveva ormai realizzato un sistema di sicurezza sociale esteso a tutti i lavoratori subordinati ed autonomi ( e non solo), al fine di assicurare a tutti i cittadini in condizione di bisogno i mezzi necessari per vivere. L inerzia del legislatore nell assicurare agli sportivi una tutela previdenziale terminò con la legge n.366 del 1973, che ha esteso anche agli sportivi (sia pure limitatamente ad alcune categorie di sportivi) la tutela previdenziale. La tutela previdenziale degli sportivi professionisti trova indubbio fondamento nell art.38, comma 2, Cost., il quale nell attribuire ai lavoratori il diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, non opera alcuna distinzione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi: la garanzia costituzionale non può certo incontrare limiti in dipendenza della natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, l'esigenza di tutela degli sportivi professionisti avendo, a tal proposito, lo stesso incontestabile fondamento materiale, etico, sociale e giuridico che ha la corrispondente tutela degli altri lavoratori. In ordine alla previdenza degli sportivi, occorre evidenziare come gli sportivi siano passati da una fase di disinteresse nei confronti della propria previdenza, alla considerazione via via più matura ed attenta dell importanza di questo aspetto della propria condizione professionale. Gli sportivi hanno sempre difeso rigorosamente la peculiarità della loro professione, e quindi la peculiarità e specificità della loro previdenza, in ragione anche della carriera professionale più breve di tali lavoratori rispetto agli altri. Ed infatti, la tutela previdenziale per gli sportivi (professionisti) e per alcune figure professionali operanti nel mondo dello sport come verrà meglio illustrato in seguito ha trovato una prima tutela (anche se limitata) nella legge 14 giungo 1973 n.366, con la quale è stata attribuita 2

all Enpals la tutela di quella particolare forma di spettacolo che è lo sport; in tal modo l attività sportiva è stata inquadrata, ai fini previdenziali, nel settore dello spettacolo 1. L Enpals, è un ente di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il regime previdenziale dell Enpals è un regime previdenziale sostitutivo ( e non esonerativo) dell assicurazione generale obbligatoria, ed opera in alternativa a quest ultimo, che ha una competenza generale residuale. In generale il presupposto della costituzione del rapporto giuridico previdenziale, inteso nel senso di rapporto intercorrente tra gli enti previdenziali e i soggetti protetti ed avente come contenuto il diritto di questi ultimi alle prestazioni previdenziali, è in linea generale, lo svolgimento di fatto di una attività lavorativa, intesa sia come lavoro subordinato che come lavoro autonomo e professionale (l attività lavorativa è configurata, quindi, come presupposto necessario del rapporto previdenziale). Anche con riferimento al regime previdenziale degli sportivi, ciò che assume giuridico rilievo all effetto della costituzione del rapporto assicurativo previdenziale, è l effettiva prestazione di attività sportiva (oltre che ad altre particolari condizioni, come riportate nei successivi paragrafi). Verificatesi le condizioni previste dalla legge (esercizio attività sportiva e condizioni particolari ), il rapporto giuridico previdenziale sorge automaticamente: l assicurazione sociale si instaura ope legis, senza bisogno di una specifica manifestazione di volontà da parte dei soggetti interessati. Eventuali comportamenti richiesti dalla legge allo sportivo, o alla società sportiva (come ad esempio, domanda iscrizione all ente, comunicazioni reddituali, versamenti contributi), rientrano nella sfera di manifestazione di conoscenza o di ricognizione o di conferma, senza peraltro avere valore costitutivo. La costituzione del rapporto giuridico previdenziale, che ha il suo fondamento nell interesse pubblico e la sua base positiva nell art.38 cost., attraverso la quale si realizza la garanzia costituzionale, non può dunque derivare né dipendere dalla volontà dei soggetti protetti o dall ente previdenziale. Dal fatto che il rapporto giuridico previdenziale degli sportivi si instaura ope legis deriva l ulteriore conseguenza della sua autonomia dall attività sportiva; in altri termini, sebbene il primo sorga sul presupposto della seconda, lo stesso rimane, però, giuridicamente indipendente rispetto a questa ultima. Il rapporto previdenziale è, quindi, distinto ed autonomo rispetto al rapporto di 1 Cfr. M.T. Spadafora, Diritto del lavoro sportivo, Torino, 2004, 173; A. Guadagnino, La previdenza dei calciatori, in Informazione previdenziale, 1997, 661; L.Carbone, La previdenza degli sportivi professionisti, Foro it., 2002, I, 118; L. Siniscalchi, Profili previdenziali del lavoro sportivo: la legge 23 marzo 1981 n.91, in Dir. lav., 1988, I, 289; M. Cinelli, Sull inquadramento a fini previdenziali del lavoro sportivo, Giust. Civ., 1995, I, 1385 3

lavoro, inteso (nella specie) nel senso di attività sportiva, perché i due rapporti sono tra loro distinti per diversità degli elementi essenziali, nonché in quanto l attività sportiva costituisce il presupposto di fatto, e soltanto questo, della costituzione automatica del rapporto previdenziale. Il reperimento dei mezzi necessari alla realizzazione della previdenza degli sportivi avviene mediante l imposizione dell obbligo del pagamento dei contributi previdenziali sia alle società sportive che agli stessi sportivi (sia pure in misura ridotta) 2. L obbligo del pagamento dei contributi previdenziali all ente previdenziale di categoria (Enpals) sorge immediatamente al verificarsi delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge. Sono inifluenti sulla insorgenza dell obbligazione contributiva (da calcolarsi in misura percentuale sul compenso corrisposto allo sportivo) sia la domanda di iscrizione all ente da parte della società sportiva che eventuali comportamenti imposti dalla legge ai soggetti protetti. In ordine agli eventi, al verificarsi dei quali l ente previdenziale (Enpals) interviene, la posizione degli sportivi non si differenzia da quella degli altri lavoratori. Infatti, i rischi sociali, in ordine ai quali la legge ricollega la tutela previdenziale, sono l età (biologica o lavorativa), l invalidità, l inabilità, la morte. 2. La gestione delle risorse finanziarie. La previdenza in generale può essere gestita secondo due principiali sistemi: a capitalizzazione o a ripartizione. Con il sistema a capitalizzazione si ha l accantonamento dei contributi versati in fondi di riserva ed il pagamento delle prestazioni con i frutti derivanti dall accantonamento; la contribuzione è prelevata oggi in vista della erogazione delle pensioni, e, quindi, dei bisogni di domani. Tale sistema ha il grave inconveniente di entrare in crisi in periodi di accentuata svalutazione monetaria. Con il sistema a ripartizione, invece, si ha l utilizzazione dei contributi riscossi in ciascun periodo per l erogazione delle prestazioni dovute in tale periodo; l onere delle prestazioni da corrispondere in un dato periodo viene ripartito fra tutti gli iscritti alla gestione previdenziale. In tale sistema la contribuzione è prelevata oggi per sopperire all erogazione delle pensioni e quindi ai bisogni di oggi. 2 A. Guadagnino, Gli obblighi contributivi delle società di calcio e la tutela previdenziale dei calciatori, Padova, 1998. 4

La previdenza degli sportivi ha adottato il sistema finanziario a ripartizione. Sul punto occorre evidenziare che l eventuale adozione del sistema c.d. contributivo non andrebbe ad influire sul sistema a ripartizione, atteso che il sistema contributivo (di cui alla l.n.335 del 1995) influisce solo sui criteri di calcolo della pensione, ma non sul sistema finanziario a ripartizione. 3. Le norme in materia di tutela previdenziale degli sportivi. La Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, istituita con contratto collettivo 28.8.1934, assume la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals), con l entrata in vigore del d.lgvo C.P.S. del 16.7.1947, n.708. Con l emanazione del d.p.r. 31 dicembre 1971 n.1420, la tutela previdenziale del settore è stata ulteriormente perfezionata. Tale decreto ha infatti stabilito condizioni assicurative e contributive di maggior favore per le categorie artistiche e tecniche dei lavoratori dello spettacolo, in ragione della saltuarietà e brevità dell attività lavorativa, nonché della natura delle retribuzioni o compensi percepiti da tali lavoratori. Il quadro delineato è stato poi ulteriormente arricchito con l attribuzione all Enpals della tutela assicurativa di quella particolare forma di spettacolo costituita dallo sport (l.14 giugno 1973, n.366). Detta assicurazione, istituita in un primo tempo per i soli giocatori e allenatori di calcio, è stata successivamente estesa con la l. 23 marzo 1981 n.91 a tutti gli sportivi professionisti. Più di recente, in linea con il processo di armonizzazione dei regimi previdenziali sostitutivi intrapreso con la l.23 ottobre 1992 n.421, ed in attuazione dei principi contenuti nell art.2, commi 22 e 23, della l.8 agosto 1995 n.335, il legislatore delegato ha provveduto ad armonizzare al regime generale dell Inps, sia il regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo iscritti all Enpals (d.lgs. 30 aprile 1997, n.182), sia quello per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l Enpals (d.lgs. 30 aprile 1997, n.166; l. 27 dicembre 2002, n.289, art.43, comma 1; d.p.r. 24 novembre 2003, n.357, art.9) 5

Le assicurazioni pensionistiche nei confronti degli sportivi professionisti sono gestite dall Enpals come Fondo speciale autonomo, con un proprio bilancio che costituisce allegato al bilancio generale dell ente medesimo (art.2, l.366/73) 3. 4. Ambito di operatività della tutela Enpals per gli sportivi. Numerosi sono i soggetti che operano nell ambito dell ordinamento sportivo 4 : oltre agli atleti 5, altre figure sono protagoniste del mondo dello sport, rendendo possibile lo svolgimento 3 Per la gestione ed il controllo di tale Fondo, l art.5 della l. n.366/73 (ora abrogato - congiuntamente all art.9 della l.n.91 del 1981 - dall art.9 del d.p.r. 24 novembre 2003, n.357, per effetto di quanto disposto dall art.43, comma 1, della l. 27 dicembre 2002, n.289) disponeva che, fermo restando le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo dell Enpals, per il Fondo speciale è costituito un Comitato di vigilanza di cui fanno parte, tra l altro: due rappresentati delle società sportive; due rappresentanti dei giocatori di calcio; un rappresentante degli allenatori di calcio. Lo stesso art.5 prevedeva che la nomina dei suindicati rappresentanti avvenisse su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. La partecipazione delle categorie interessate al Comitato di Vigilanza è importante, solo ove si consideri che spettano al Comitato di Vigilanza (art.6 l.366/73) : vigilare sulle regolarità della affluenza dei contributi dovuti al Fondo speciale e sulla regolare liquidazione delle prestazioni; fare proposte al Comitato Esecutivo dell Ente per gli investimenti delle attività del Fondo in base alle direttive di massima stabilite dal Consiglio di Amministrazione; decidere definitivamente, in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato Esecutivo dell Ente, sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico del Fondo; formulare tempestivamente le previsioni sull andamento del Fondo, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l equilibrio; dare pareri sulle questioni relative alla applicazione delle norme che regolano l attività del Fondo, che gli vengono sottoposte dal Ministero del lavoro e dall Enpals; dare parere sulla misura dei contributi. 4 Cfr., sull ordinamento sportivo in generale, M.T. Spadafora, Diritto del lavoro sportivo, Giappichelli, Torino, 2004. In particolare a pagina 33 si afferma che il rapporto di lavoro subordinato dello sportivo professionista è destinatario di una specifica disciplina che secondo una relazione di species a genus si innesta in quella generale dettata dalle norme del diritto del lavoro in parte adattandola alle proprie esigenze e in parte discostandosene. Del resto non si può ignorare che la configurazione dell attività sportiva come attività lavorativa comporta l applicazione alla stessa di tutti i principi e norme costituzionali in materia di lavoro: il lavoro subordinato professionistico trova la sua specifica disciplina nella legge n.91 del 1981, nonché, laddove non incompatibili o non espressamente escluse, in tutte le altre norme dettate per il lavoro subordinato in generale. Cfr. M. De Cristofaro, Legge 23 marzo 1981 n.91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, in Nuove leggi civ. comm., 1982, 580. 5 Lo status di atleta si acquista nel momento in cui chi pratica uno sport, entra a far parte dell ordinamento sportivo medinate l iscrizione presso la federazione dello sport praticato (c.d. cartellinamento); con il tesseramento presso la federazione l atleta acquista il relativo status, e cioè diventa titolare di una serie di diritti ed obblighi nei confronti degli altri atleti, dell associazione sportiva, della federazione di appartenenza, ed in generale nei confronti di tutti i soggetti dell ordinamento sportivo. Sulla natura giuridica del tesseramento degli atleti come atto amministrativo, Cass., sez. un., 9 maggio 1986 n.3091, in Riv. dir. sport., 1986, 192;Cons. Stato 30 settembre 1995 n.1050, Foro it., 1996, III, 275; G. Vidiri, Il caso Maradona: la giustizia sportiva e quella ordinaria a confronto, in Foro it., 1991, III, 337; G. Vidiri, Le federazioni sportive nazionali tra vecchia e nuova disciplina, in Foro it., 2000, 1479. 6

dell evento sportivo (es., giudici, arbitri 6, ufficiali di gara). Non tutti i soggetti che concorrono allo svolgimento dell evento sportivo, sono, però soggetti rientranti nell ambito di operatività dell Enpals. Con l art.1 della legge 14.6.1973 n.366, l assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall Enpals per i lavoratori dello spettacolo, è stata estesa ai giocatori di calcio vincolati da contratto 7 con società sportive affiliate alla FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio), e che svolgono la loro attività in campionati di serie A,B,C, oppure, in caso di diversa riorganizzazione dei campionati, in quelli corrispondenti. La stessa assicurazione, in base all art.1, comma 2, della l.366/73 è estesa agli allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla FIGC e che svolgono professionalmente la loro attività in campionati di divisione nazionale ed agli allenatori federali che operano direttamente alle dipendenze della FIGC. L assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti è stata estesa, poi, ad opera del combinato disposto degli art.2 e 9 della l. 23.3.1981 n.91, agli sportivi professionisti (così titola l art.2 della l.91/81), legge che definisce sportivi professionisti gli atleti 8, gli allenatori 9, i direttori tecnicosportivi 10 ed i preparatori atletici, che esercitano l attività sportiva a titolo onerosa con carattere di 6 Gli arbitri svolgono la loro attività gratuitamente salvo il rimborso spese ed eventuale indennità. Gli arbitri non sono pubblici ufficiali in ragione della rilevanza strettamente privatistica dei conflitti che sono chiamati a conporre. In dottrina, M.Sanino, Diritto sportivo, Padova, 2002, pag.61. 7 Cfr. Cass. 8 giugno 1995 n.6439, Foro it., Rep.1998, voce Sport, n.58, in cui si afferma che il rapporto contrattuale intercorso tra professionista sportivo (nella specie, direttore tecnico) e la società destinataria delle prestazioni ove manchi un contratto tipo redatto d intesa tra la competente federazione sportiva nazionale e i rappresentanti delle categorie interessate, come previsto dalla disciplina in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti integra i requisiti di un rapporto di lavoro subordinato e non di un lavoro subordinato (di tipo) sportivo; Trib. Napoli 27 ottobre 1994, Foro it., Rep. 1995, voce Sport, n.55. 8 L atleta è lo sportivo che scambia prestazioni agonistiche con retribuzione, cioè colui che, nell ambito di una pratica sportiva agonistica trae il proprio sostentamento dall attività sportiva ; in tal senso, la Figc definisce professionista solo il giocatore che pratica l attività sportiva come lavoro primario. 9 Le normative federali indicano sia gli allenatori, che i preparatori atletici, con la qualifica di tecnici, vale a dire coloro ai quali sono affidati compiti e funzioni di tipo tecnico sportivo. In particolare l allenatore deve provvedere alla istruzione e allenamento degli atleti, mentre il preparatore atletico è abilitato alla preparazione fisico-atletica degli atleti. Gli allenatori, in particolare, sono quei soggetti che in base alle norme della federazione, svolgono compiti di selezione, allenamento ed istruzione degli atleti, mentre i preparatori atletici provvedono alla cura della formazione atletica dello sportivo. 10 Per il regolamento del settore tecnico della Figc i direttori tecnici sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria e compete loro collaborare agli indirizzi tecnici di tutte le squadre della società per la quale sono tesserati e di partecipare alla loro attuazione, d intesa con i tecnici responsabili di ciascuna squadra. Infatti il regolamento della Figc redatto nella riunione del consiglio federale dell 8.6.1991 così definisce il direttore sportivo: E direttore sportivo, indipendentemente dalla denominazione, la persona fisica che svolge, per conto delle società sportive professionistiche, attività concernenti l assetto organizzativo della società, ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento dei calciatori e/o la stipulazione delle cessioni dei contratti secondo le norme dettate dalla Figc. Il Direttore sportivo, quindi, è al pari degli allenatori e dei giocatori, uno sportivo professionista, come tale soggetto alla specifica disciplina dell ordinamento di settore. 7

continuità nell ambito delle discipline regolamentate dal CONI, e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell attività dilettantistica da quella professionistica 11. Ne consegue che restano fuori dall ambito di operatività della legge in questione, le attività sportive non regolamentate dal CONI e tra queste anche quelle per le quali le federazioni non abbiano provveduto a tracciare il discrimine tra dilettantismo e professionismo 5. Gli sportivi non professionisti. Gli sportivi non professionisti, e comunque gli sportivi che sono fuori dall ambito di operatività degli artt. 2 e 9 della l.23.3.1981, n.91 (ad esempio, gli sportivi che esercitano l attività sportiva nell ambito di una disciplina non regolamentata dal CONI), non rientrano nell ambito di tutela previdenziale erogata dall Enpals. Gli sportivi non professionisti, infatti, non possono rientrare né nella gestione separata prevista dall art.9 l.n.91 del 1981 per la tutela pensionistica degli sportivi professionisti, né nella tutela pensionistica generale erogata dall Enpals per i lavoratori dello spettacolo, attesa la elencazione tassativa delle categorie di lavoratori soggetti alla iscrizione obbligatoria all Enpals ai sensi dell art.3 del d.lgs. C.P.S. 16.7.1947, n.708. Né gli sportivi non professionisti in generale, possono farsi rientrare nella categoria di soggetti previsti dall art.3 del citato d.lgs.cps n.708 del 1947, quali gli addetti agli impianti sportivi e gli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti spettacolo, stante la loro estraneità dai compiti svolti da quest ultima categoria. Nel nostro ordinamento previdenziale manca una norma specifica che disciplina gli aspetti previdenziali della prestazione dello sportivo non professionista; di conseguenza, in caso di Diversa è la posizione per i c.d. agenti dei calciatori per i quali il Consiglio Nazionale Forense, nel mese di ottobre 2005 (Italia oggi del 6.10.2005) ha stabilito la incompatibilità con l iscrizione all albo professionale forense dell agente del calciatore iscritto nell albo degli agenti dei calciatori; e ciò in quanto l attività del procuratore (o agente del calciatore) ha natura commerciale e dunque è incompatibile con l esercizio della professione forense. L avvocato, comunque, può svolgere l attività professionale forense nell interesse dei calciatori osservando l ordinamento professionale. 11 Ad oggi le Federazioni che hanno istituito al proprio interno il settore professionistico, sono le seguenti: - Federazione ciclistica italiana; - Federazione italiana gioco calcio; - Federazione italiana golf; - Federazione motociclistica italiana; - Federazione italiana pallacanestro; - Federazione pugilistica italiana. 8

sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, occorre fare riferimento alla tutela previdenziale residuale spettante all Inps: lo sportivo professionista è assicurato presso l Enpals mentre l impiegato amministrativo della società sportiva è assicurato presso l Inps. E ciò in quanto, il problema della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro degli sportivi non professionisti esclusi dall ambito di operatività della l.n.91 del 1981, va risolto ricorrendo alle norme generali dell ordinamento giuridico. Nel caso di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società sportiva e lo sportivo non professionista, il regime previdenziale è quello dell Inps, atteso che quest ultimo ha una competenza generale residuale. Per la tutela pensionistica dei calciatori dilettanti, si rinvia al successivo paragrafo. 6. I calciatori dilettanti. Ai fini della tutela previdenziale (ma non solo) assume particolare importanza la distinzione tra atleti professionisti ed atleti dilettanti 12. Per gli atleti professionisti lo svolgimento dell attività sportiva costituisce oggetto di un rapporto di lavoro; gli atleti dilettanti, invece, svolgono l attività sportiva per divertimento o svago, senza alcun fine di lucro ed obbligo contrattuale, e senza retribuzione, anche se per prassi costante gli atleti dilettanti ricevono rimborsi spese e premi in genere, che garantiscono un trattamento economico vicino a quello dell atleta professionista 13 (atleta professionista, invece, è colui che fa dello sport la sua principale attività al fine di conseguire un guadagno). I calciatori che svolgono attività sportiva per società associate nella Lega Nazionale Dilettanti (LND), sono esclusi da ogni tutela pensionistica 14 (si rinvia, comunque, per la tutela previdenziale dei calciatori dilettanti al successivo paragrafo ). Ed infatti, sia l art.9 della l.n.91 del 1981 (riferito solo agli sportivi professionisti), che l art.1 della l.n.366 del 1973 (che riporta una elencazione tassativa delle categorie di lavoratori soggetti alla iscrizione all Enpals), escludono i calciatori dilettanti (ed i calciatori non professionisti) dalla tutela previdenziale ivi prevista. 12 J.Tognon, Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti, in www.giuslavoristi.it. 13 Sulla posizione della percezione da parte dell atleta dilettante di compensi monetari, Trib. Milano 3 aprile 1989, in Foro it., 1989, I, 2951. La distinzione tra atleti professionisti e dilettanti è rimessa alle rispettive federazioni. 14 Sul tema, A. Guadagnino, Il trattamento previdenziale dei calciatori non professionisti, in Inf. Previdenziale, 2003, 418. 9

Del resto, il rapporto che lega il calciatore dilettante ad una società associata alla Lega Nazionale Dilettanti non può, in linea di principio essere qualificato rapporto di lavoro 15. Mancando un rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) non può sorgere alcun rapporto giuridico previdenziale. E le stesse norme della F.I.G.C. (artt. 29 e 94 ter delle Norme Organizzative Interne : N.O.I.F.) escludono per i calciatori non professionisti, e quindi anche per i dilettanti, ogni forma di lavoro, sia essa autonomo che subordinato (è escluso ogni forma di retribuzione per l esercizio della pratica sportiva a livello dilettantistico, salvo alcuni rimborsi spese peraltro espressamente limitati nell importo che non possono qualificarsi retribuzione) 16. Né le norme federali depongono nel senso di poter ricondurre nell alveo del lavoro il rapporto tra un calciatore dilettante (o non professionista) e la società di appartenenza 17. I compensi e i gettoni di presenza corrisposti da una federazione nazionale sportiva dilettantistica in favore di collaboratori coordinati e continuativi, non beneficiano del regime fiscale agevolato previsto dall art.69, comma 2, del Tuir, e sono pertanto assoggettati a tassazione ordinaria. L Agenzia delle Entrate, infatti, con risoluzione 3 giugno 2005, n.74 18 ha affermato che i compensi in questione non sono inquadrabili nell art.67, comma 1, lett.m) del Tuir, e quindi non 15 Cfr. E. Indraccolo, La natura del rapporto tra calciatore e società sportiva militante in campionati nazionali dilettantistici, in Corti Marchigiane, 2005, 3, 743; G. Martinelli, Lavoro autonomo e subordinato nell attività sportiva dilettantistica, in Riv. dir.sportivo, 1993, 17; G. Giugni, La qualificazione di atleta professionista, in Riv. dir. sport, 1986, 166; G.Lener, Una legge per lo sport?, Foro it., 1981, V, 298; P. Vidiri, La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato, in Giust. Civ., 1993, II, 209; M. De Cristofaro, Legge 23 marzo 1981 n.91, in Nuove leggi civili commentate, 1982, 575; A. Mercuri, Sport, in Novissimo Dig. It., Appendice, Torino, 1987, 512. 16 Spadafora, Diritto del lavoro sportivo, Giappichelli, Torino, 2004, pag.62 ritiene che ai rapporti di lavoro degli sportivi dilettanti è legittimo ritenere che, se pure non trovi applicazione la legge n.81/91, troveranno applicazione le norme di diritto comune e, ricorrendo i requisiti di cui all art.2094 c.c., la normativa dettata in linea generale per ogni rapporto di lavoro subordinato, ivi comprese le norme interne e comunitarie, che non consentono alcuna discriminazione tra lavoratori in ragione della loro nazionalità. Sul tema, Trib. Pescara 18 ottobre 2001, in Foro it., 2002, I, 897, afferma che la distinzione tra professionismo e dilettantismo nella prestazione sportiva si mostra, pertanto, priva di ogni rilievo, non comprendendosi per quale via potrebbe mai legittimarsi una discriminazione del dilettante. 17 Naturalmente, nulla vieta al calciatore di agire in giudizio per l accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata. In tal caso, è necessario, però, fornire la prova della sussistenza di tutte le caratteristiche del lavoro subordinato. Nel caso di accertamento giudiziale - di un rapporto di lavoro subordinato tra calciatore dilettante ( o calciatore non professionista) e società, l ente previdenziale presso cui va assicurato è l Inps e non l Enpals. Per la natura di rapporto di lavoro subordinato tra un calciatore ed una società di calcio dilettantistica anche in caso di violazione delle norme federali,, in giurisprudenza, Trib. Ancona 4.7.2001, in Corti Marchigiane, 2005, 739; Trib. Grosseto 11.9.2003 n.518 (in cui si afferma la sussistenza di un contratto di lavoro sportivo retribuito, vietato dalle norme federali, ma non per questo nullo nell ordinamento giuridico statale). In dottrina, G. Napoletano, La nuova disciplina dell organizzazione sportiva italiana: prime considerazioni sul decreto legislativo 23.7.1999 n.242, di riordino del CONI, in Riv. dir. sportivo, 1999, 622; A. De Silvestri, Potestà genitoriale e tesseramento minorile, in Riv. dir. sportivo, 1991, 309. 18 In Guida al lavoro n.25 del 17 giugno 2005, pag.80 ed in Dir. e Pratica Lav., 2005, 26, 1464. Sul tema, B. Massara, Federazioni sportive dilettantistiche: tassazione compensi co.co.co., in Guida al Lavoro 2005, n.25 del 17 giugno 2005, pag.80. 10

sono soggetti al regime tributario agevolato (ma alla tassazione ordinaria), per le seguenti motivazioni: 1. non sono riconducibili ai compensi per prestazione rese nell esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica (previsti dal primo periodo dell art.67), in quanto non finalizzati alla concreta realizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche; 2. non sono riconducibili ai compensi per co.co.co. aventi natura amministrativa-gestionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (previsti dal secondo periodo dell art.67), in quanto la federazione committente, non rientra nelle categorie giuridiche delle società e associazioni sportive dilettantistiche. 7. La nuova disciplina dell attività sportiva dilettantistica (riflessi previdenziali, fiscali, lavoristici). Il settore sportivo dilettantistico con l. 27.12.2002 n. 289, come modificato dall art.6 del d.ll. 30.6.2005, conv. in legge con modificazioni, dalla l. 17.8.2005 n.168,ha ricevuto nuove regole che interessano gli aspetti previdenziali, fiscale e lavoristico 19. Per gli aspetti previdenziali,l art.51 della l 289/2002 ha esteso agli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associative e agli enti di promozione sportiva, l assicurazione obbligatoria per i casi di infortuni avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente. L art.4, comma 205, della l.350/2003 ha stabilito che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze (entro un anno dall entrata in vigore della legge) sono stabiliti le modalità tecniche per l iscrizione all assicurazione obbligatoria presso l ente pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1.4.1978 n.250, nonché i termini, la natura, l entità delle prestazioni ed i relativi premi assicurativi. L art.6, comma 4, della l.17.8.2005 n.168 (conversione in legge del d.l. n.115 del 2005), che ha sostituito il comma 2 bis dell art.51 della l.27.12.2002 n.289, ha statuito nuove modalità, stabilendo che con decreto ministeriale, dopo avere sentito le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1.8.2005 ed entro il 31.12.2006, sono stabilite le nuove modalità tecniche per l iscrizione all assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura,l entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi 19 F. Paltrinieri, Nuove disposizioni per l attività sportiva dilettantistica, in Dir. e pratica Lav., 2003, 23, 1508. 11

(l obbligo assicurativo antinfortunistico per gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, viene quindi sospeso dal 1 luglio 2005 al 31 dicembre 2006). A decorrere dall entrata in vigore della l.n.168/2005, sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17.12.2004 (in GU. n.97 del 28.4.2005). Sempre con riferimento agli aspetti previdenziali, l art.90, comma 3, della l.n.289/2002 ricomprende i redditi provenienti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, tra i redditi diversi di cui all art.81, comma 1, lettera m) del Tuir. Pertanto la nuova configurazione di tali redditi come non rientranti tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, preclude la possibilità di imporre i contributi previdenziali della gestione separata Inps alle società e associazioni sportive dilettantistiche per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale 20. L Inail ha chiarito 21 che a seguito dell esclusione ad opera dell art.90, comma 3, l.n.289/2002, dal 1 gennaio 2003, dai redditi di collaborazione coordinata e continuativa, dei compensi erogati ai lavoratori che intrattengono con società ed associazioni sportive dilettantistiche rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, anche per questi lavoratori non sono più dovuti i premi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Ne consegue che i collaboratori coordinati e continuativi che ricevono indennità per attività amministrativo-gestionale esercitate per conto di associazioni o di società sportive dilettantistiche (quali ad esempio, le attività di segreteria o di contabilità svolte con l ausilio di personal computer), non sono più da assicurare contro gli infortuni sul lavoro. In ordine alle modalità di svolgimento dell attività sportiva dilettantistica, il comma 17 dell art.90 l.289/2002, prevede che le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare 20 Circ. Inps n.42 del 26.2.2003. Con tale circolare l Inps precisa come in precedenza il legislatore aveva classificato redditi diversi, ad esempio, i compensi erogati per l esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva (art.37 l.342/2000). 21 Circ. Inail 19.3.2003 in Dir. e Pratica Lav., 2003, 14, 912.. Con delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 9.6.2003 n.4 (in Dir. e pratica lav., 2003, n.25) si sofferma sulla materia, affermando come l esclusione dalla tutela assicurativa dei lavoratori parasubordinati in questione si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela di cui agli artt. 3 e 38 Cost. nonché con i presupposti dell assicurazione sociale gestitata dall Inail. E ciò in quanto la ricorrenza della tutela assicurativa, non dovrebbe essere rimessa alla identificazione della natura del reddito percepito dai soggetti, dal momento che i destinatari di tale tutela son identificati esclusivamente dal TU n.1124/65 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre, qualora l attività di carattere amministrativo gestionale svolta nell ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa fosse prestata in favore di committenti diversi dalle associazioni sportive dilettantistiche, la stessa sarebbe soggetta all obblig assicurativo. 12

nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica, e possono assumere una delle seguenti forme : a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10.2.2000 n.361; c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. E previsto (comma 18 art.90 l.289/2002) che con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell art.17, comma 2, l.n.400/1988, nel rispetto delle disposizioni dell ordinamento generale e dell ordinamento sportivo, sono individuati : - i contenuti dello statuto e dell atto costitutivo delle società o delle associazioni sportive dilettantistiche; - le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del Coni o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, anche su base regionale; - i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all ordinamento sportivo. E stata istituita (comma 20) presso il Coni il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni: associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica; associazione sportiva con personalità giuridica; società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali. L uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive (commi 24-25); le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell attività didattica e delle attività sportive della scuola, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l istituto scolastico o in comuni confinanti. Per quanto riguarda il fisco, il comma 1 dell art.90 l.289/2002 prevede che le disposizioni della l.398/1991 e le altre disposizioni riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di 13

lucro. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni direttamente connessi allo svolgimento dell attività sportiva, sono soggetti all imposta di registro in misura fissa (comma 5, art.90 cit.). E previsto (comma 8 art.90) altresì, che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario. I dipendenti pubblici possono (comma 23, art.90 cit.) prestare la propria attività, nell ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall orario di lavoro, purchè a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all amministrazione di appartenenza; ai medesimi soggetti vengono riconosciute esclusivamente le indennità ed i rimborsi di cui all art.81, comma 1, lett.m) del dpr n.917/86. Viene estesa, poi, come già evidenziato, l applicazione dell art.81, comma 1, lettera m), cit. ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi all associazione, purchè non abbiano natura libero-professionale. Sale inoltre a 7.500,00 euro (dai 10 milioni precedenti) la fascia reddituale esonerata dalla tassazione corrisposta dall associazione ai collaboratori 22. Per quanto riguarda le società dilettantistiche, l art.7 della l.27.7.2004, n.186, che ha convertito in legge il d.l. n.136/2004, ha specificato che le agevolazioni fiscali per le società e associazioni sportive sono previste soltanto se riconosciute dal CONI. In pratica, la disciplina dell art.90 della l.n.289 del 2002 è applicabile alle società dilettantistiche, soltanto se le società sportive abbiano ottenuto il riconoscimento del Coni, quale garante dell unicità dell ordinamento sportivo nazionale 23 22 Sul trattamento fiscale dei compensi erogati a sportivi dilettanti ed ai soggetti che svolgono collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale nei confronti delle associazioni o società sportive dilettantistiche, Gi.B., Compensi erogati da associazioni sportive dilettantistiche e 770, in Guida al lavoro, 2004, 35, del 3 settembre 2004, pag. 33. 23 Cfr., A.Succi, Sport dilettante, bonus non per tutti, in Italia oggi del 30.7.2004. 14

8. Rapporto di lavoro sportivo e rapporto previdenziale. Per la costituzione del singolo rapporto di lavoro è richiesto, a pena di nullità, la stipula di un contratto 24 in forma scritta da depositare (onere cui può provvedere anche direttamente il lavoratore) presso la Federazione sportiva nazionale per l approvazione. Il controllo delle federazioni sportive è limitato alla sola regolarità formale del contratto ed alla sua corrispondenza al modello concordato con i rappresentanti delle due parti contraenti; l approvazione da parte della Federazione del contratto costituisce una condicio iuris che condiziona il perfezionamento della fattispecie contrattuale e, quindi, la produzione degli effetti voluti dalle parti, sicchè in sua mancanza è negata qualsiasi efficacia al vincolo contrattuale 25. L art.4 della l.n.91 del 1981 sottrae il contratto di lavoro sportivo alla disciplina generale del contratto a termine, stabilendo che le parti possono apporre al rapporto di lavoro sportivo un termine non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. Eventuali termini superiori sono da ritenersi nulli e vengono sostituiti di diritto dal termine massimo. Occorre evidenziare che la legge sul lavoro sportivo stabilisce che possono stipulare contratti con atleti professionisti solo le società sportive costituite nella forma di società per azione o di società a responsabilità limitata (art.10 l.n.81/91), senza ricorrere alla normativa sul collocamento (l art.4 della l.n.81/91 prevede che il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta dello sportivo professionista) 26. La legge sul lavoro sportivo (art.4, comma 8, l.n.91/81) esclude i rapporti di lavoro con gli sportivi professionisti dal campo di applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti di cui alla l.n.604/66 ed art.18 l.n.300/70, con possibilità per le parti di recedere liberamente dal contratto con il solo limite del preavviso, salvo il recesso immediato per giusta causa. Ne consegue che nei rapporti di lavoro a tempo determinato, le parti possono liberamente recedere dal contratto con il 24 Ai sensi dell art.5 della l.n.91/81 le parti possono apporre al rapporto di lavoro sportivo un termine non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto (con la possibilità di successivi contratti a termine senza le limitazioni stabilite dal d.lgs. n.368/2001), con possibilità di cessione del contratto ai sensi dell art.1406 e segg. cod. civ.. 25 Conf. Cass. 12 ottobre 1999, n.11462, Foro it., Rep.2001, voce Sport, n.42, ed in Riv. Dir. Sport, 1999, 530, con nota di Vidiri. 26 Per quanto riguarda l applicabilità della normativa sul collocamento obbligatorio alle società sportive professioniste che intrattengono con gli atleti contratti di lavoro subordinato, disciplinati in toto dalla legge n.91 del 1981, per la parte in cui gli stessi debbono essere computati nella base di calcolo per la determinazione della quota di riserva, in senso dubitativo, cfr. EUFRANIO MASSI, Atleti professionisti e collocamento obbligatorio: computo nella quota di riserva, in Diritto e Pratica Lavoro 2002, 39, 2556. Sui criteri distintivi del lavoro subordinato rispetto a quello autonomo nell ambito del lavoro sportivo, Cass. 18 giungo 1998 n.6114, in Foro it., Rep.1998, voce Lavoro (rapporto) n. 568; Cass. 20 giungo 1997 n.5520, in Riv. it. Dir. lav., 1997, II, 701. 15

solo limite del preavviso, salvo il recesso immediato per giusta causa. Nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, invece, trova applicazione l art.2119 cod. civ., in base al quale le parti possono recedere unilateralmente dal rapporto prima del termine esclusivamente in presenza di una giusta causa. In ordine alla tipologia del rapporto di lavoro tra sportivi professionisti e società sportive, occorre evidenziare come la prestazione di lavoro a titolo oneroso dell atleta costituisce oggetto di un contratto di lavoro subordinato. Tuttavia, va ritenuta la sussistenza di un contratto di lavoro autonomo, in presenza di alcune particolari condizioni (art.3 l.n.91 del 1981), quali : - attività svolta nell ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; - atleta contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; - prestazione pur continuativa ma non superiore a otto ore settimanali oppure a cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno. Ove non ricorrano le suesposte condizioni, al rapporto di lavoro con l atleta professionista deve essere riconosciuta natura subordinata. La norma di cui al comma precedente, però, trova applicazione limitatamente agli atleti, e non anche nei confronti degli altri appartenenti alla categoria di prestatori di lavoro in questione (allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici), per i quali il giudizio sulla natura subordinata o meno del rapporto va formulato sulla base delle modalità concrete di svolgimento del rapporto 27 (tali soggetti, però, anche nel caso di rapporto di lavoro autonomo, devono essere assicurati presso l Enpals nel Fondo speciale sportivi professionisti). Occorre, comunque, ribadire che l obbligo assicurativo dei datori di lavoro, ai sensi dell art.9 della l.23 marzo 1981 n.91, sussiste solo rispetto agli sportivi professionisti lavoratori subordinati e non anche rispetto agli stessi sportivi aventi un rapporto di lavoro autonomo, ancorché caratterizzato da onerosità e continuità della prestazione, per i quali l assicurazione obbligatoria riveste i caratteri di specialità e grava esclusivamente sugli stessi lavoratori 28. Occorre, però, 27 Conf. Cass. 28 dicembre 1996, n.11540, Foro it., Rep.1996, voce Sport, n.35. 28 Conf. Cass. 25 luglio 2001, n.10159, in Foro it., 2002, I, 118, con nota di L.Carbone (fattispecie relativa a maestri della federazione italiana tennis). 16

evidenziare, che nel caso di rapporto autonomo la società è tenuta al versamento dei contributi i quali, però, sono a totale carico dello sportivo professionista assicurato (art.9 l.n.91/1981). La costituzione del rapporto giuridico previdenziale, attraverso la quale si manifesta e si realizza la garanzia di cui all art.38 Cost., non deriva né dipende dalla volontà dei soggetti protetti o dall ente pubblico previdenziale. Verificatesi le condizioni previste dalla legge il rapporto previdenziale sorge automaticamente: l assicurazione sociale si instaura ope legis, senza bisogno di una specifica manifestazione di volontà da parte dei soggetti interessati. In tale sistema di insorgenza automatica ipso iure, è di tutta evidenza che eventuali comportamenti richiesti dalla legge alla società sportiva ( o allo sportivo professionista) rientrano nella sfera di manifestazione di conoscenza o di ricognizione o di conferma, senza peraltro avere valore costitutivo; da ciò ne consegue che la domanda di iscrizione all'enpals è irrilevante ai fini dell insorgenza del rapporto giuridico previdenziale. 9. - La disciplina del d.lgs. 30.4.1997, n.166. La previdenza degli sportivi professionisti non è sfuggita alla riforma in atto del sistema previdenziale italiano. 29 Ed infatti, in attuazione della delega conferita dall art.2, commi 22 e 23, lettera a), della l.8.8.1995 n.335, con d.lgs. 30.4.1997 n. 166 sono state dettate nuove norme in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l Enpals. Con il d.lgs. 30.4.1997, n.166, anche per gli sportivi professionisti iscritti all Enpals, è stato ridefinito il loro sistema previdenziale, allo scopo di garantire (agli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l Enpals) la tutela prevista dall art.38 Cost.., in quanto, come già in precedenza evidenziato, la tutela previdenziale degli sportivi professionisti trova 29 Sulla previdenza dei calciatori, L.CARBONE, La previdenza degli sportivi professionisti, Foro it., 2002, I, 119; A.GUADAGNINO, Gli obblighi contributivi delle società di calcio e la tutela previdenziale dei calciatori, APS Editore, 1998; L.SINISCALCHI, Profili previdenziali del lavoro sportivo: la legge 23 marzo 1981 n.91, in Il Dir.lav., 1988, I, 289. In tema di diritto sportivo, Il rapporto di lavoro sportivo, Maggioli editore, Rimini, 1989, atti del Convegno promosso dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro D.Napoletano, sezione Marche, svoltosi ad Ascoli Piceno il 19.12.1987; MENNEA, Il procuratore sportivo di calcio e le figure giuridiche ad essa assimilabile, in Impresa, n.2/1995, pag.283; MENNEA, Diritto sportivo, con elementi di diritto civile e tributario, Mediamix edizioni scientifiche, Milano, 1993; DURANTI, L attività sportiva come prestazione di lavoro, in Riv.it.dir.lav., 1983, I, 706; PICCARDO, Commento all art.2 della legge 23 marzo 1981 n.91, in Le nuove leggi civile commentate, 1982, 562; BIANCHI-D URSO-VIDIRI, La nuova disciplina del lavoro sportivo, in Riv. diritto sportivo, 1982, 8; MAZZOTTA, Una legge per lo sport? Il lavoro sportivo, Foro it., 1981, V, 302; 17

indubbio fondamento nell art.38, comma 2, Cost., il quale nell attribuire ai lavoratori il diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, non opera alcuna distinzione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi: la garanzia costituzionale non può certo incontrare limiti in dipendenza della natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, l'esigenza di tutela degli sportivi professionisti avendo, a tal proposito, lo stesso incontestabile fondamento materiale, etico, sociale e giuridico che ha la corrispondente tutela degli altri lavoratori. Con il citato d.lgs. n.166/97 sono stati definiti sia pure con applicazione graduale - nuovi criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l armonizzazione dell ordinamento pensionistico degli sportivi professionisti a quello dell assicurazione generale obbligatoria nel rispetto, però, della pluralità e peculiarità degli organismi assicurativi 30. Infatti il d.lgs. 30.4.1997, n.166 ha esteso agli sportivi professionisti tutta una serie di norme dettate in materia di assicurazione generale obbligatoria. In particolare con tale decreto è stato disposto che: - a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione, l aliquota contributiva (a carico dei lavoratori e delle società) è stabilita nella misura in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (art.1, commi 1 e 2); - agli sportivi professionisti viene esteso lo stesso regime di calcolo della pensione a secondo della anzianità contributiva maturata al 31.12.1995, così come previsto per gli iscritti al regime dell assicurazione generale obbligatoria. 10. - Limitazioni nella tutela previdenziale ed assistenziale degli sportivi. Permangono per gli sportivi professionisti limitazioni di tutela, che il recente d.lgs. 166/97 non ha eliminato, non essendo estesi agli sportivi professionisti quelle forme di protezione che l ordinamento pone nei confronti di tutti i lavoratori, subordinati o autonomi. 30 A. GUADAGNINO, La previdenza dei calciatori, in Inf. prev., 1997, 661 si pone il dubbio se tuttora permangono le ragioni che hanno indotto il legislatore del 1973 (ma anche quello del 1981) a dettare per questa categoria di lavoratori un differenziato regime previdenziale: in questa ottica una futura collocazione dei calciatori professionisti all interno dell assicurazione generale obbligatoria Ivs potrebbe costituire un eventualità meno remota che in passato. 18

Infatti, non si applicano le disposizioni concernenti il trattamento economico di malattia e la tutela economica per le lavoratrici madri (art.1, comma 3, l.366/73) 31 nonché la tutela delle prestazioni economiche per la tubercolosi; l assegno per il nucleo familiare; la tutela della disoccupazione involontaria; per la tutela contro gli infortuni e malattie professionale (si veda, ora, l art.6 del d.lgs. n.38 del 2000) 32 ; la tutela delle integrazioni salariali. Occorre, comunque, ricordare che, come norma transitoria e finale, l art.5 del d.lgs. 166/97 prevede che Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell assicurazione generale obbligatoria. 11. La tutela previdenziale dei calciatori stranieri (comunitari ed extracomunitari). Gli sportivi professionisti appartenenti ad uno Stato membro della CE hanno diritto di circolare liberamente ed esercitare la propria professione nel territorio italiano, instaurando un rapporto di lavoro subordinato secondo le regole ordinarie (art.48 Trattato CEE 25 marzo 1957). Per gli sportivi extracomunitari che intendano svolgere la loro attività presso società italiane, l ingresso nello Stato è consentito, indipendentemente dal rispetto delle quote annuali di ammissione degli stranieri, previa dichiarazione nominativa di assenso del CONI, su richiesta della società destinataria delle prestazioni sportive (l.n.91 del 1981). La dichiarazione nominativa sostituisce l autorizzazione al lavoro 33. Per gli sportivi professionisti stranieri, sia comunitari che extracomunitari, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, si applicano le norme comuni a tutti gli altri lavoratori. La problematica della pensione relativa ai giocatori stranieri che militano in Italia (e versano i contributi previdenziali all Enpals), invece, va affrontata distinguendo i calciatori extracomunitari da quelli provenienti dalla Comunità Europea 34. A) Calciatori comunitari. 31 Per tale categoria non sono, quindi, dovuti i contributi per le indennità economiche di malattia e maternità: circ. Enpals n.200 del 2 ottobre 1997. 32 L art.8 della l. 91/81 prevede espressamente che Le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell attività sportiva professionistica. 33 Dichiarazione nominativa, visto di ingresso e permesso di soggiorno, non possono essere rinnovati e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro. 34 Cfr. MENNEA, La sentenza Bosnam: effetti a lungo termine, cit.. La Corte di Giustizia CE, sez. V, 8 maggio 2003, C-438-00 ( in Guida al Lavoro 2003, n.23 del 6.6.2003, pag.35) ha confermato la libera circolazione degli sportivi professionisti. 19

Gli sportivi professionisti appartenenti ad uno Stato membro della Comunità europea hanno il diritto di circolare liberamente ad esercitare la propria professione nel territorio italiano, instaurando un rapporto di lavoro secondo le regole ordinarie. Per i calciatori provenienti da Federazioni che fanno parte dell Unione Europea, i contributi versati in Italia, non vengono trasferiti al paese di provenienza del calciatore ma vengono segnalati dall ente che ne fa richiesta per accertare il diritto alla pensione (in caso di richiesta da parte del calciatore). Per il calciatore che ha svolto attività lavorativa in Italia e nei paesi convenzionati o nei paesi dell Unione Europea, si applica il principio della totalizzazione ai fini pensionistici, con la conseguenza che: - il diritto alla pensione viene accertato sommando tutti i periodi di lavoro svolti dall interessato nei paesi che hanno stipulato convenzione o nei paesi UE; - l importo della pensione viene determinato da ogni paese in proporzione soltanto ai contributi versati nel paese stesso secondo il sistema del pro-rata. La totalizzazione ha lo scopo di accertare l esistenza del diritto alla pensione sommando i periodi contributivi italiani ed esteri, e non comporta il trasferimento di contributi dagli altri paesi ( o verso altri paesi). La totalizzazione è ammessa a condizione che il lavoratore abbia un periodo minimo di contributi nel paese che applica la convenzione. Se non c è questo periodo minimo, i contributi vengono utilizzati dall altro Stato. Per i regolamenti CEE questo periodo minimo è di 52 settimane. Per gli accordi bilaterali è stabilito in modo diverso da Stato a Stato. Il calciatore emigrante può maturare il diritto alla pensione nazionale (autonoma) senza ricorrere alla totalizzazione dei periodi assicurativi. Quando il diritto alla pensione si raggiunge con la totalizzazione dei contributi versati in Italia e negli altri paesi, il calcolo della pensione italiana viene effettuato pro-rata, cioè determinato in proporzione ai soli contributi versati nel Paese che liquida la pensione. Per poter comprendere meglio il sistema di calcolo, ecco un esempio. Un calciatore ha versato in Italia 14 anni di contributi ed in Germania 12 anni. Senza totalizzazione l interessato non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia italiana in quanto non raggiungerebbe il requisito contributivo minimo. L Enpals liquida, però, ugualmente la pensione perché nel complesso sono stati versati 26 anni. Ovviamente la pensione sarà calcolata solo sui 14 20