La tutela contro le discriminazioni. Francesca De Vittor, Diritto dell immigrazione

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La tutela contro le discriminazioni Francesca De Vittor, Diritto dell immigrazione

- PIDCP Il divieto di discriminazione come diritto dell uomo - art. 2: Ciascuno degli Stati parti al presente Patto si impegna a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente patto senza distinzione alcuna - Art. 26: Tutti gli individui sono eguali dinnanzi alla legge ed hanno diritto senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione - CEDU - art. 14: Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione - Protocollo 12: Il godimento di tutti i diritti previsti dalla legge deve essere assicurato senza alcuna discriminazione - art. 1 par. 2 Conv. Discriminazione razziale: La presente convenzione non si applica alle distinzioni, esclusioni, restrizioni o trattamenti preferenziali stabiliti da uno stato parte della Convenzione a seconda che si tratti dei propri cittadini o dei non cittadini legittima la distinzione tra cittadini e non, salvo che per la tutela dei diritti fondamentali (con alcune eccezioni per l azione politica, es. art. 16 CEDU)

Il divieto di discriminazione nell ordinamento comunitario Carta dei diritti fondamentali dell UE Art. 21: E vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l origine etnica o sociale. Le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l età o le tendenze sessuali Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Art. 2. Nozione di discriminazione Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215 1. Ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, cosi' come di seguito definite: a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. Art. 3. Ambito di applicazione: 2. Il presente decreto legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalita' e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, ne' qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti.

Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali In attuazione della direttiva comunitaria n. 2000/43 CE il Governo italiano, con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, ha costituito, nell ambito del Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull origine etnica. La missione di questo organismo e' quella di costituire un punto di riferimento istituzionale per il controllo dell operatività' degli strumenti di tutela, con l'obiettivo di porre le condizioni concrete per realizzare efficaci politiche di integrazione che garantiscano una convivenza pacifica improntata tanto alla tutela dei diritti inviolabili dell uomo quanto al rispetto della nostra cultura. La nuova normativa consente a chiunque si consideri vittima di una discriminazione, sia diretta che indiretta, o di una molestia fondata sul motivo della razza o dell origine etnica, di agire in giudizio per l'accertamento e la rimozione del comportamento discriminatorio. L azione può essere esercitata individualmente o, per delega, attraverso un associazione o ente operante nel campo della lotta alle discriminazioni. Per realizzare tale compito, l Ufficio per il contrasto delle discriminazioni razziali raccoglie, anche a mezzo di un contact center, le denunce delle vittime di possibili fenomeni discriminatori, fornendo loro un assistenza immediata e accompagnandole nel percorso giurisdizionale, qualora esse decidano di agire in giudizio per l accertamento e la repressione del comportamento lesivo.

Il razzismo non è un opinione: è un reato L. 654/1975: ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale Art. 3: E' punito: a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. si inaspriscono le sanzioni per fatti che già avrebbero costituto reati. In realtà la normativa colpisce solo gli atti più eclatanti L. 205/1993: estende la punibilità anche ad atti meno eclatanti Problemi: Definizione di razza e razzismo INADEGUATEZZA E INOPPORTUNITA DELLA RISPOSTA PENALISTICA ALLA DISCRIMINAZIONE (ma v. Cassazione penale sentenza 46783/05 del 21/12/2005)

La tutela civilistica L. 300/1970: divieto di discriminazione in ambiente di lavoro, relativo all assunzione e alla retribuzione (artt. 8, 15 e 16) L. 40/1998, artt. 43 e 44 : disciplina generale volta ad offrire riparazione del danno e rimozione degli effetti di qualsiasi atto discriminatorio si applica in ogni ambito, pubblico o privato e anche alle relazioni contrattuali a carattere individuale

TU (L. 40/1998) art. 43: Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi Comma 1: Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. 1. Discriminazioni dirette e indirette ( direttamente o indirettamente) 2. Rilievo di dolo o colpa, o responsabilità oggettiva ( lo scopo o l effetto) 3. Valore da attribuire al riferimento a diritti umani e libertà fondamentali art. 14 CEDU

TU (L. 40/1998) art. 43: Elencazione esemplificativa di atti discriminatori: Comma 2 In ogni caso compie un atto di discriminazione: a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente; b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

continua d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità; e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

TU (L. 40/1998) art. 44, Azione civile contro la discriminazione : 1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

TU (L. 40/1998) art. 44: Comma 2: La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del (pretore) tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio dell'istante. Comma 3: Il tribunale in composizione monocratica, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. Comma 4: Il tribunale in composizione monocratica, provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.

TU (L. 40/1998) art. 44: misure provvisorie Comma 5: Nei casi di urgenza il tribunale provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

TU (L. 40/1998) art. 44: Comma 6: Contro i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile. Comma 7: Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. Comma 8: Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.

TU (L. 40/1998) art. 44: Comma 9: l onere della prova Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile. Non c è inversione dell onere della prova, ma importante il valore dei dati statistici Art. 2729 cc: presunzioni semplici 1. Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti Art. 2697 cc: 1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento 2. Chi eccepisce l efficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l eccezione si fonda

TU (L. 40/1998) art. 44: Comma 10: la tutela collettiva Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Decisamente insufficiente e limitata

TU (L. 40/1998) art. 44: la sanzione Comma 11: Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefìci ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal tribunale in composizione monocratica, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni, o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. Unico elemento di carattere sanzionatorio

TU (L. 40/1998) art. 44: Comma 12: Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.