INTERVENTI ORDINARI 1) SPESE FUNERARIE

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INTERVENTI ORDINARI 1) SPESE FUNERARIE Sono ammesse a contributo le spese funerarie sostenute in occasione del decesso del dipendente, del coniuge, dei figli, dei genitori del dipendente, nonché dei genitori del coniuge, se quest ultimo è a carico del dipendente. Il contributo erogabile è pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 1.500. Le spese devono essere documentate con fatture e/o ricevute in copia, compilate in modo corretto (data di emissione, numero, partita I.V.A. o codice fiscale dell emittente, generalità del fruitore, importo identificabile in modo univoco). Per beneficiare del contributo, il dipendente deve essere intestatario o cointestatario della ricevuta o fattura. Il contributo va calcolato solo per la quota delle spese a carico dell istante. In caso di morte del dipendente il contributo può essere dato solo: - al coniuge, o ex coniuge; - al convivente come coniuge; - a un figlio. Nel caso di assenza dei soggetti di cui alle fattispecie sopra descritte: - ai genitori o ai fratelli. - autocertificazione dell avvenuto decesso, attestante anche il grado di parentela tra il dipendente ed il defunto, - certificato di stato famiglia nel caso di convivenza o relativa autocertificazione; - fattura delle spese funerarie sostenute. Per quanto concerne il decesso dei genitori del coniuge, è richiesta l autocertificazione attestante che il coniuge sia a carico del dipendente richiedente il contributo. 2) SPESE MEDICHE - Visite Mediche. - Prestazioni odontoiatriche (solo se è prevista la descrizione precisa degli interventi effettuati). - Protesi. - Terapie riabilitative. - Accertamenti diagnostici. E ammessa a contributo una somma pari al 50% dell intero ammontare delle spese sostenute, purché superiore a 50 fino al massimo di 3.000. Le spese devono essere documentate da copia di fatture e/o ricevute, compilate in modo corretto (data di emissione, numero, partita I.V.A. o codice fiscale dell emittente, generalità del fruitore, importo identificabile in modo univoco). Pag.- 1/8

Per le spese sostenute per terapie è necessario allegare anche la certificazione rilasciata dal medico curante o specialista di struttura sanitaria che ne dichiari la necessità, ne attesti l esigenza sanitaria, la durata e l eventuale ciclo terapeutico. Sono ammessi a contributo anche i ticket sanitari purché completi delle generalità del fruitore. Le spese sostenute per l acquisto di protesi (ad es. occhiali, lenti a contatto e relativo liquido) devono essere corredate dalla documentazione comprovante il tipo di correzione; nel caso specifico degli occhiali da vista e delle lenti a contatto il contributo complessivamente non sarà superiore a 400 nell anno di riferimento. Non sono ammesse a contributo: a) le visite o terapie, effettuate per scopi estetici, non riparatrici di danno; b) le visite per ottenere certificati sportivi, per patenti e attestazioni medico legali. - fatture o ricevute attestanti le spese sostenute complete delle generalità del fruitore delle prestazioni; - certificato medico attestante la necessità della prestazione. 3) MODIFICHE AUTOVETTURA PORTATORI DI HANDICAP Sono ammesse a contributo le spese sostenute dal dipendente per le modifiche apportate alla propria autovettura in relazione all handicap posseduto. Il contributo è erogato una volta ogni 4 anni e non può superare l'importo di 5.000. - fatture concernenti le modifiche effettuate; - certificazione medica attestante l handicap posseduto; tali requisiti possono essere autocertificati dai soggetti riconosciuti ai sensi dell art. 3 della l. 104/92. 4) MUTUO Nel caso in cui il dipendente in servizio ottenga un mutuo finanziario o previdenziale per l acquisto della prima abitazione, ubicata nel comune di residenza o nelle immediate vicinanze, si può intervenire con un contributo individuale pari al 50% della somma annua da restituire all istituto bancario o previdenziale, riferito alla sola quota interessi. Il contributo non può essere superiore a 1.000 l anno e non può protrarsi per oltre 5 anni (non necessariamente consecutivi). Tale contributo può essere erogato per un massimo di n. 5 volte nell ambito della vita lavorativa di ogni dipendente. Pag.- 2/8

Inoltre può essere erogato anche nel caso in cui il mutuo finanziario sia utilizzato per il ripristino, la ristrutturazione o la costruzione della prima casa di abitazione (quella di residenza). Nel caso in cui il dipendente in servizio ottenga un mutuo finanziario per l acquisto della prima casa, il contributo sarà erogato unicamente nel caso in cui non disponga di interi alloggi di sua proprietà o di proprietà di altro componente del nucleo familiare, ubicati nel comune di residenza o nelle immediate vicinanze. L intervento è comunque condizionato alla produzione di adeguata documentazione anche nel caso in cui per l unica finalità si siano accesi più interventi finanziari. Il contributo, nel caso il coniuge o il convivente come coniuge sia dipendente regionale, spetta ad uno solo dei dipendenti. - ricevute dei versamenti rateali per il mutuo attestanti le quote di interessi pagate; - solo per la richiesta del primo anno, copia del contratto di compravendita o delle spese sostenute per il ripristino dell immobile; è ammessa anche copia del contratto preliminare a condizione che il richiedente produca poi entro 6 mesi copia del contratto di compravendita; - certificazione attestante il reddito del nucleo familiare (Modd. 730 Unico - CUD in assenza di altri redditi relativo ai redditi dell anno precedente); - dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà con il quale il richiedente attesta che né lui né gli altri componenti del nucleo familiare sono singolarmente o congiuntamente proprietari di interi altri alloggi ubicati nel comune di residenza o nelle immediate vicinanze oltre a quello di residenza per il quale è stato acceso il mutuo. 5) CONTRIBUTI SCOLASTICI E previsto un contributo al dipendente in servizio per spese scolastiche proprie e dei figli, nelle seguenti misure: - 150 per la frequenza, nell'anno scolastico 2012/2013, della scuola elementare; - 300 per la frequenza, nell anno scolastico 2012/2013, della scuola media inferiore; - 500 per la frequenza nell anno scolastico 2012/2013, della scuola media superiore; - 700 per la frequenza nell anno accademico 2012/2013, dei corsi di laurea (anche breve). Il contributo viene erogato solo per la prima laurea, pertanto sono escluse le lauree successive o corsi di specializzazione post-laurea. - istanza. a) per le scuole elementari: Pag.- 3/8

- certificato di frequenza (o autocertificazione) per l anno scolastico 2012/2013. b) per le scuole medie inferiori e superiori: - certificato di frequenza (o autocertificazione) per l anno scolastico 2012/2013. c) per i corsi di laurea: - certificato di iscrizione (o autocertificazione) all anno accademico 2012/2013; - certificato o fotocopia, con dichiarazione dell'istante di conformità all originale, del libretto universitario attestante il superamento entro il 31 dicembre 2013 di almeno tre esami previsti dal piano di studi. Gli esami richiesti sono ridotti a due per il dipendente studente. Tale requisito non è previsto per gli iscritti al primo anno di corso. Per le scuole medie inferiori e superiori l erogazione del contributo non è vincolata alla promozione all anno successivo. Il contributo per spese scolastiche può essere percepito solo a condizione che per lo stesso anno scolastico di riferimento, al nucleo familiare del dipendente non sia stato erogato il buono scuola di cui all art. 4, comma 121, lettera e) della l.r. n. 1 del 5.1.2000. Nel caso di erogazione allo stesso titolo di contributi, ai quali non è possibile rinunciare, da parte di Istituzioni, Enti pubblici e privati, il contributo per spese scolastiche verrà ridotto della somma già percepita dall altro soggetto. Per i corsi universitari il contributo può essere concesso per un numero di annualità fino al doppio degli anni del corso legale di laurea. 6) SPESE PER LA RETTA DELL ASILO NIDO E ammesso a contributo il 60% della spesa sostenuta nell anno solare, fino ad un massimo di 2.500, per il pagamento delle spese sostenute per la frequenza del nido. - fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute. 7) SPESE PER LA SCUOLA MATERNA E ammesso a contributo il 60% della spesa sostenuta nell anno solare per il pagamento della retta della scuola materna (comprensiva di trasporto, vitto, iscrizione ed eventuali attività didattiche) fino ad un massimo di 700. Per chi inizia o finisce il ciclo della scuola materna il massimale è riferito ai mesi di frequenza. Pag.- 4/8

- fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute. 8) SPESE PER VACANZE SCOLASTICHE E ammesso a contributo il 50% della spesa sostenuta per l'affidamento dei figli di età compresa tra i quattro ed i quattordici anni di età compiuti presso le strutture pubbliche o private per le vacanze scolastiche nei mesi estivi, fino ad un massimo di 500. Solo nel caso di domanda riguardante più di un figlio il massimale è elevato a 1000 se il reddito familiare annuo non supera 45.000; in caso contrario il contributo sarà di 500. - istanza - fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute. 9) SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA E ammesso a contributo il 55% della spesa sostenuta per recarsi dall abitazione al luogo di lavoro con biglietti personalizzati od abbonamenti personalizzati fino ad un massimo di 400. Nel caso di abbonamento ferroviario saranno rimborsati solo abbonamenti di 2^ classe, (comprensivi di eventuali supplementi). Nel caso invece in cui il dipende opti per la 1^ classe, il rimborso andrà rapportato alla 2^ classe ferroviaria. - fotocopia dei biglietti e/o degli abbonamenti personalizzati, compresi gli eventuali tagliandini;. - autocertificazione per quanto riguarda il costo degli abbonamenti e dei biglietti. 10) CONTRIBUTO PER LATTE ALIMENTARE E ammesso a contributo il 50% della spesa sostenuta per l acquisto di latte alimentare per la crescita dell infante fino allo svezzamento (max 1 anno). L esigenza di utilizzo di tale latte deve essere indicata da certificazione medica. Il contributo massimo ammesso è di 200. Pag.- 5/8

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA - fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute; - certificazione medica attestante la necessità di tale spesa. INTERVENTI STRAORDINARI 1) DECESSO DEL DIPENDENTE Nel caso di morte del dipendente si interviene con un contributo nella misura di 2.600, senza limiti di reddito. Detto contributo è elevato nelle sotto elencate misure: - a 5.000 nel caso in cui il reddito familiare pro-capite non sia superiore a 31.000 al lordo delle imposte; - a 20.000 qualora il dipendente deceduto non abbia maturato diritto a pensione. Il contributo può essere concesso : - al coniuge, eccetto il caso di separazione legale; - al convivente come coniuge; - ai figli a carico. Il contributo, nel caso di concorso del coniuge, eccetto il caso di separazione legale, o del convivente come coniuge con uno o più figli a carico del dipendente defunto, è erogato per la metà al coniuge, eccetto il caso di separazione legale, od al convivente come coniuge e per metà ai figli a carico in parti uguali. Nel caso in cui non vi siano figli a carico il contributo è erogato interamente al coniuge, eccetto il caso di separazione legale, od al convivente come coniuge. Nell'ulteriore caso in cui non vi sia né il coniuge né il convivente come coniuge il contributo è erogato interamente ai figli a carico in parti uguali tra loro. Nel caso di assenza di tutti i soggetti di cui sopra il contributo viene erogato nell'ordine: 1. ai genitori, se conviventi; 2. ai fratelli, se conviventi. - certificato di morte o autocertificazione dell avvenuto decesso; - certificazione attestante il reddito del nucleo familiare (Modd. 730 Unico - CUD in assenza di altri redditi); - certificato o autocertificazione di stato famiglia, nelle fattispecie riguardanti la convivenza; - autocertificazione attestante la qualità di convivenza a carico, nelle fattispecie in cui occorre. Pag.- 6/8

2) RICOVERI ALL ESTERO PER INTERVENTI CHIRURGICI, CURE RIABILITATIVE, ACCERTAMENTI DI CARATTERE DIAGNOSTICO Qualora si rendesse necessario il ricovero all estero per intervento chirurgico ovvero per cure riabilitative o per accertamento di carattere diagnostico, si può intervenire con un contributo individuale a fondo perduto fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, a condizione che le prestazioni di cui sopra possano essere assicurate soltanto all estero per mancanza di idonee strutture sul territorio nazionale o quando queste, qualora esistano, non consentano l intervento o la cura nei tempi richiesti e per emergenze in cui è necessario un intervento sanitario immediato, verificatosi durante un soggiorno temporaneo all estero. La quota ammessa al contributo, che non potrà essere superiore a 6.000, comprende le spese di ricovero ospedaliero, le prestazioni per le cure e le spese di viaggio, comprese quelle dell accompagnatore (viaggio, vitto e alloggio) se indispensabile, su richiesta del medico. Le spese per l accompagnatore saranno sempre rimborsabili nel caso in cui il ricovero riguardi un minore d età. Sono escluse eventuali ulteriori spese accessorie o non direttamente attinenti alle terapie. Il contributo in ogni caso non potrà superare la differenza tra le spese effettivamente sostenute, coma sopra detto, e l entità del rimborso già ottenuto o in corso di liquidazione da parte della A.S.L. competente. Non sono ammesse al contributo le spese per i ricoveri o le terapie all estero non autorizzate dall A.S.L.. - certificazione sanitaria comprovante la necessità e/o l urgenza del ricovero all estero; - certificazione comprovante la necessità dell accompagnatore; - fatture delle spese sanitarie, di viaggio, vitto e di alloggio sostenute; - certificato comprovante il ricovero, le cure e le terapie effettuate; - autorizzazione dell'a.s.l.; - certificazione attestante il rimborso delle spese effettuato dalla A.S.L. o dichiarazione che non è stato effettuato alcun rimborso. 3) GRAVI SITUAZIONI FAMILIARI Nel caso in cui il dipendente in servizio venga a trovarsi in gravi situazioni familiari a causa di fatti e/o circostanze non espressamente indicati nelle altre fattispecie, (eventi familiari luttuosi, gravi situazioni sanitarie ed altri fatti indipendenti dalla condotta del richiedente) che comportano gravi danni economici al dipendente stesso ed al suo nucleo familiare, è possibile intervenire con l erogazione di un contributo individuale a fondo perduto nella misura massima di 6.000 nell arco dell anno e non ripetibili negli anni successivi alle medesime condizioni, stante il carattere di eccezionalità di tale contributo. Pag.- 7/8

L erogazione del contributo ed il suo preciso importo vengono determinati in relazione alla reale gravità, particolarità ed eccezionalità della situazione denunciata, dal danno economico subito e dall ammontare delle spese documentate, dall incidenza delle medesime sul reddito complessivo del nucleo familiare, valutata la composizione dello stesso. A tale scopo verrà costituita ogni anno con decreto del Segretario Generale una commissione formata dal Segretario Generale stesso (o suo delegato), dal dirigente del Servizio Risorse Umane e Sviluppo e da altro dirigente di Servizio del Consiglio Regionale nominato a rotazione tra gli stessi dirigenti. - documentazione comprovante la grave situazione economica in cui versa il richiedente, qualora si faccia riferimento nella richiesta a spese sostenute, copia delle fatture o delle ricevute; - certificazione attestante il reddito del nucleo familiare (Modd. 730 Unico - CUD in assenza di altri redditi di tutti gli appartenenti al nucleo familiare). RIPARTIZIONE DELLE RISORSE Qualora il fondo previsto dalla legge regionale n. 54/1976 non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, si effettuerà inizialmente un abbattimento, fino al raggiungimento della somma prevista dalla legge, fino alla percentuale del 10% su ogni singolo contributo degli interventi ordinari spettante ai dirigenti (compresi i dirigenti dei Gruppi consiliari e delle Segreterie dei componenti l UdP) ed ai giornalisti con contratto di Direttore, Vice-Direttore e Caporedattore. Qualora anche a seguito di questa operazione il fondo fosse ancora insufficiente a soddisfare tutte le richieste, si effettuerà un ulteriore abbattimento in percentuale su ogni singolo contributo degli interventi ordinari di tutti i dipendenti (compresi i dirigenti ed i giornalisti con contratto di Direttore, Vice-Direttore e Caporedattore), fino al raggiungimento della somma prevista dalla legge. Qualora il fondo previsto dalla l.r. n. 54/1976 fosse superiore alle richieste, si effettuerà una ridistribuzione in percentuale su ogni singolo contributo degli interventi ordinari, fino al raggiungimento della somma prevista dalla legge. Pag.- 8/8