REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE



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COMUNE DI GENONI PROVINCIA DI ORISTANO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 27 Settembre 2012 IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL 14 Ottobre 2012 Il Segretario Comunale D.ssa Anna Franca Atzori Il Sindaco Roberto Soddu 1

I N D I C E Art. 1 Oggetto e norme di riferimento pag. 3 Art. 2 Principi generali pag. 3 Art. 3 Ambito di applicazione pag. 3 Art. 4 Definizioni pag. 3 Art. 5 Finalità pag. 4 Art. 6 Informativa pag. 4 Art. 7 Trattamento dei dati personali pag. 4 Art. 8 Sicurezza dei dati pag. 5 Art. 9 Responsabile pag. 5 Art. 10 Nomina degli incaricati alla gestione dell impianto pag. 5 Art. 11 Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al C. D.S pag. 6 Art. 12 Istituti scolastici.. pag. 6 Art. 13 Deposito di rifiuti.. pag. 6 Art. 14 Accertamento di illeciti e indagini di di Autorità Giudiziaria o di Polizia pag. 6 Art. 15 Prescrizioni e sanzioni pag. 6 Art. 16 Entrata in vigore pag. 7 Allegato A pag. 8 Allegato B pag. 9 2

Articolo 1 Oggetto e norme di riferimento 1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di Genoni. 2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 Aprile 2010. 3. Vengono osservati i principi dal Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del Febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/195960 del 6 Agosto 2010. Articolo 2 Principi generali 1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità e proporzionalità: a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice sulla Privacy. b) Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per ridurre al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate rispettivamente mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l interessato solo in caso di necessità. c) Principio di proporzionalità: l attività di videosorveglianza deve corrispondere al grado di rischio concreto. La scelta delle modalità di ripresa e di dislocazione deve comportare un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. La proporzionalità va valutata, parimenti, in ogni fase e modalità del trattamento. Articolo 3 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante l impianto di videosorveglianza, dettagliato nell Allegato A, attivato nel territorio del Comune di Genoni e collegato alla sala di controllo ubicata all'interno del Municipio. 2. La Giunta potrà altresì deliberare variazioni in relazione all integrazione dell impianto sulla base di ulteriori esigenze di protezione e sicurezza, fermo restando che dovrà esserne data successiva comunicazione al Consiglio Comunale. Articolo 4 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per banca dati, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell area interessata ed i mezzi di trasporto; b) per trattamento, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l organizzazione, la conservazione, l elaborazione, la modificazione, la selezione, l estrazione, il raffronto, l utilizzo, l interconnessione, il blocco, la comunicazione, l eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati; c) per dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l impianto di videosorveglianza; d) per titolare, il Sindaco, in qualità di Rappresentante Legale dell Ente, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali; e) per responsabile, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali; 3

f) per incaricato, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; g) per interessato, la persona fisica, la persona giuridica, l Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali; h) per comunicazione, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i) per diffusione, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; l) per dato anonimo, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; m) per blocco, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento. Articolo 5 Finalità 1. Nel quadro delle competenze attribuite dalla legge al Comune, l attività di videosorveglianza persegue le seguenti finalità: a) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti; b) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell Amministrazione Comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento; c) monitoraggio del traffico veicolare, prevenzione e controllo delle infrazioni al Codice della Strada e del Regolamento di attuazione, compresa la rilevazione delle targhe ove il dispositivo sia omologato; d) acquisizione di prove. Articolo 6 Informativa 1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa minima, riportato nell Allegato B al presente Regolamento. 2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli. 3. Il Titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice. 4. L'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. Articolo 7 Trattamento dei dati personali 1. Il Responsabile di cui al successivo art. 9 rende nota l attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l eventuale incremento dimensionale degli impianti e l eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale. 2. Le registrazioni possono essere conservate fino a sette giorni successivi alla data di rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione relative a indagini di P.G. o a violazioni al C.d.S.. 3. Al termine del periodo di conservazione le registrazioni devono essere cancellate anche attraverso sovraregistrazione. 4. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull attività lavorativa dei dipendenti dell amministrazione comunale o di altri datori di lavoro, né per finalità statistiche, né di promozione turistica. 5. I dati acquisiti non potranno essere collegati ad altre banche dati di alcun genere. 4

6. È assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati, informazioni di qualsiasi natura di cui si è venuti a conoscenza nell utilizzo degli impianti. Articolo 8 Sicurezza 1. I dati raccolti devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini. 2. L impianto di videosorvaglianza deve essere dotato di caratteristiche tecniche che consentano il rispetto delle seguenti disposizioni: a) il sistema dovrà essere fornito di log e password di accesso; le password avranno durata annuale e alla scadenza dovrano essere sostituite. b) i soggetti titolari, responsabili e incaricati del trattamento, per l accesso al sistema, devono essere dotati di proprie credenziali di autenticazione che permettano di effettuare unicamente le operazioni di propria competenza a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno; c) il sistema deve essere configurato in modo che sia limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare le immagini in sincronia con la ripresa e registrate, e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione; d) il sistema deve essere configurato in modo tale da verificare l attività espletata da chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa; e) al termine del periodo di conservazione delle registrazioni, il sistema deve essere configurato in modo da assicurare la cancellazione automatica delle medesime; f) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo ai sensi dell art. 615-ter del codice penale; g) la trasmissione di immagini, relative alle registrazioni effettuate, tramite rete pubblica di comunicazione deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; h) i soggetti preposti alle operazioni di manutenzione possono accedere alle immagini solo nel caso ciò si renda indispensabile alle verifiche teniche e solo in presenza di soggetti dotati di autenticazione. Articolo 9 Responsabile 1. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Responsabile del Servizio Amministrativo. 2. Il Responsabile vigila sull utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità alle finalità di cui all art. 5 del presente regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia, ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 3. Ai fini dell esercizio dei diritti di cui all art. 7 del Codice, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati, presso l Ufficio Segreteria, secondo le modalità stabilite dalla legge. 4. La responsabilità della gestione dell impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza in vigore e il costante controllo sull uso delle immagini raccolte spettano al Responsabile del trattamento dei dati. Articolo 10 Nomina degli incaricati alla gestione dell impianto 1. Il Responsabile, designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell ambito dei dipendenti dell Ente. 2. Gli incaricati andranno nominati tra il personale del Corpo di Polizia Municipale. 3. La gestione dell impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale. 4. Con l atto di nomina, ai singoli incaricati, saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l utilizzo dei sistemi. 5. In ogni caso, prima dell utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento. 5

6. Nell ambito degli incaricati, verranno designati, con l atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l estrapolazione delle immagini. Articolo 11 Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al C. D.S 1. Per l utilizzo di apparecchiature eventualmente installate per rilevare violazioni al C.d.S. si fa riferimento al D. Lgs. 285/92 e s.m.i.. 2. Gli impianti di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui non risultino rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale. 3. Le riprese possono individuare unicamente gli elemeni previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento. 4. Le riprese possono essere utilizzate solo per accertare le violazioni al C.d.S. anche in fase di contestazione, ferma restando l accessibilità da parte degli aventi diritto. 5. Ai sensi del D.P.R. 250/99, in deroga alle disposizioni di cui all art. 7 comma 2, le immagini devono essere conservate per il tempo strettamente necessario alla definizione della contestazione e dell eventuale contenzioso, fatte salve eventuali esigenze per attività di P.G.. Articolo 12 Istituti scolastici 1. Al fine di tutelare gli edifici e i beni ivi compresi, presso gli Istituti scolastici è ammesso l utilizzo dell impianto di videosorveglianza circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate e attivando la registrazione al di fuori degli orari di lezione e di eventuali attività extrascolastiche. 2. Le riprese delle aree perimetrali esterne agli edifici devono essere delimitate alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti agli edifici. Articolo 13 Deposito di rifiuti 1. Al fine di contrastare il degrado urbano provocato dall abbandono indiscriminato di rifiuti, il sistema di videosorveglianza può essere utilizzato per controllare aree utilizzate abusivamente come discariche di materiali e di sostanze pericolose, nel caso il riscorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi risulti inefficace o inattuabile. 2. L impianto di videosorveglianza può essere utilizzato altresì per monitorare il rispetto delle disposizioni relative alle modalità, tipologia e deposito dei rifiuti la cui violazione è sanzionata amministrativamente ai sensi dell art.13 L. 689/81 e s.m.i.. Articolo 14 Accertamento di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia 1. Nel caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio comunale, il Sindaco, anche su richiesta di proprio incaricato, provvederà a disporre la conservazione delle registrazioni su supporto magnetico per metterle a disposizione degli Organi di Polizia e dell Autorità Giudiziaria. 2. Le apparecchiature e le registrazioni possono essere utilizzate anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di Organi di Polizia. Articolo 15 Prescrizioni e sanzioni 1. Le misure prescritte nel presente regolamento e nella normativa di riferimento devono essere osservate dal Titolare, dal Responsabile e dagli incaricati al trattamento. 2. L eventuale trattamento illecito o non corretto dei dati comporta: a) inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della relativa disciplina; b) adozione di provvedimenti di blocco o divieto del trattamento disposti dal Garante o dall A.G.; c) applicazione delle prescritte sanzioni amministrative o penali. 6

Articolo 16 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso. 7

Allegato A Regolamento videosorveglianza IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE DETTAGLIO PUNTI DI RILEVAMENTO Telecamera 1: Via Roma altezza muraglione; Telecamera 2: Piazza IV Novembre c/o Comune; Telecamera 3: Via Su Paddiu c/o Comune; Telecamera 4: Via S. Chiara c/o deposito comunale. 8

Allegato B Regolamento videosrveglianza INFORMATIVA 9