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Transcript:

Comune di Villa guardia UFFICIO COMMERCIO Informativa agli esercenti per l installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito. Con questo scritto l Ufficio intende fornire le informazioni essenziali che riguardano l installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito nei pubblici esercizi, al fine di permettere di esercitare l attività nel rispetto delle norme in vigore evitando di incorrere nelle sanzioni previste. In base alla normativa che regola l installazione dei videogiochi per il gioco lecito gli apparecchi sono suddivisi in 4 tipologie previste dall art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e precisamente: - al comma 6 lett. a, apparecchi con le seguenti caratteristiche (tipo new slot): sono automatici, semiautomatici ed elettronici si attivano solo con l introduzione di moneta metallica, ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono presenti insieme all elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di 4 secondi e distribuiscono vincite in denaro, ciascuna non superiore ai 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. - al comma 6 lett. b, apparecchi con le seguenti caratteristiche: si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi sarà emanato un regolamento che ne definirà le specifiche caratteristiche. - al comma 7, lett. a), apparecchi con le seguenti caratteristiche: sono elettromeccanici, privi di monitor, attivabili unicamente con l introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 euro, con essi il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie; il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. - il comma 7, lett. b) dell articolo 110 è stato abrogato dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - al comma 7, lett. c), apparecchi con le seguenti caratteristiche: sono basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all abilità del giocatore e il costo della partita può essere superiore a 50 cent/euro.

La normativa prevede limiti quantitativi per l installazione degli apparecchi per il gioco lecito,esclusivamente per gli apparecchi di cui al comma 6 dell articolo 110 TULPS. I limiti quantitativi sono i seguenti: Tipologia degli esercizi e numero massimo degli apparecchi installabili: - BAR ED ESERCIZI ASSIMILABILI N 1 ogni 15 mq. di superficie destinata alla somministrazione (max 2 fino a 50 mq., elevabile di un unità per ogni ulteriori 50 mq.fino ad un numero massimo di 4). - RISTORANTI, FAST FOOD, OSTERIE, TRATTORIE ED ESERCIZI ASSIMILABILI N 1 ogni 30 mq. di superficie destinata alla somministrazione (max 2 fino a 100 mq., elevabile di un unità per ogni ulteriori 100 mq. fino ad un numero massimo di 4). - CIRCOLI PRIVATI ED ASSOCIAZIONI AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE (si tiene conto dei limiti indicati per i bar o ristoranti a seconda che il circolo o associazione somministra bevande o alimenti con esclusivo riferimento all area destinata alla somministrazione). - SALE PUBBLICHE DA GIOCO N 1 ogni 10 mq. di superficie del locale. In tali casi il numero di apparecchi o congegni di cui all art. 110 comma 6, non può essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell esercizio stesso. E stata introdotta la possibilità di installare gli apparecchi per il gioco lecito, anche con vincita in denaro, nelle ATTIVITA COMMERCIALI E AREE APERTE AL PUBBLICO, purchè i titolari di dette attività risultino in possesso della relativa autorizzazione, della prescritta DIA di cui all art. 86 comma 3 TULPS e del nulla osta dell A.A.M.S. legge 388/2000. Nel caso di possesso di autorizzazione/i di tipologie diverse nel medesimo esercizio, si fa riferimento all attività commercialmente prevalente. L offerta di gioco tuttavia non può riguardare esclusivamente apparecchi del comma 6 (come previsto dall art. 3 c.3 del Decreto Direttoriale 27 ottobre 2003), infatti qualora si intenda installare un solo apparecchio di cui alla predetta tipologia, sussiste l obbligo di installare almeno un altro apparecchio di tipologia diversa (110 comma 7 lett. a o c o ad es. quelli meccanici ed elettromeccanici come il flipper, freccette, calcio balilla, biliardini ecc.). Occorre vi sia una separazione fisica tra gli apparecchi di cui al comma 6 e le altre tipologie, in quanto i primi non possono essere contigui alle altre tipologie di apparecchi (si suggerisce ad esempio di mettere gli apparecchi frontalmente oppure ad una certa distanza gli uni dagli altri ( ad esempio metri 2). E vietato installare gli apparecchi di cui al comma 6 dell art. 110: - nelle attività di somministrazione al servizio di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto.

Per installare presso i locali apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all art. 110, commi 6 e 7, è necessario presentare preventivamente una denuncia di inizio attività. L inizio dell attività va comunicato decorsi almeno 30 giorni dalla presentazione della DIA al Comune. Allo stesso regime autorizzatorio sono assoggettate l aggiunta, la sostituzione, il subentro e la rimozione degli apparecchi. (vedere comunque in tali casi la modulistica allegata). Si rammenta che la DIA presentata al Comune va esposta in modo visibile nei locali ove sono installati gli apparecchi. Negli esercizi in cui si effettuano giochi leciti deve essere esposta in modo visibile la TABELLA DEI GIOCHI VIETATI della Questura vidimata dall Ufficio Polizia locale. Si evidenzia che l omettere di esporre nei locali la tabella dei giochi proibiti è punito con l arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206,59 (art. 17/1 TULPS). Notizia di reato da inoltrare alla Procura della Repubblica competente. Presso l Ufficio comunale è in distribuzione (ed è altresì scaricabile dal sito internet del Comune) il modulo della DIA aggiornato secondo le disposizioni di legge attualmente in vigore. Si ricorda inoltre che: - a partire dal 1 maggio 2004 non sono più ammessi i cosiddetti videopoker, i quali devono essere obbligatoriamente rimossi dagli esercizi. - l installazione e l uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d azzardo sono vietati. Si considerano apparecchi per il gioco d azzardo, quelli che hanno insita la scommessa e che consentono vincite che dipendano dal caso di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati dal comma 6 dell art. 110 (fino a 100 euro), escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. - l uso di apparecchi e congegni da trattenimento o da gioco di abilità che consentono vincite in denaro è vietato ai minori di anni 18; - ogni apparecchio deve possedere un nulla osta di distribuzione (rilasciato al produttore od all importatore) ed un nulla osta di messa in esercizio (rilasciato al noleggiatore o al gestore); - con la presentazione della denuncia di inizio attività l interessato dichiara che sussistono tutti i presupposti e i requisiti per l esercizio dell attività, in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni non è ammessa la conformazione dell attività o la sanatoria ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato; - qualora sorgano dubbi sulla legalità degli apparecchi è meglio verificare presso l Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato se l apparecchio che si vuole installare rientra tra quelli ammessi (sul sito web: www.aams.it/intrattenimento oppure presso gli ispettorati compartimentali: www.aams.it/sedi oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.operatori@aams.it); SANZIONI

Si rammentano alcune delle principali sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di violazione della stessa nell ambito della materia in questione. 1. Chiunque gestendo apparecchi che erogano vincite in denaro, ne consente l uso ai minori di anni 18, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 e alla sanzione accessoria della chiusura dell esercizio per un periodo non superiore ai giorni 15. 2. Chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 per ciascun apparecchio non in regola. Alla stessa sanzione amministrativa soggiace chiunque corrisponda a fronte delle vincite, premi, in denaro o altra specie, diversi da quelli ammessi; 3. Chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni per i quali non siano stati rilasciati i previsti titoli autorizzatori (nulla osta e DIA), soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 ad 3.000,00 per ciascun apparecchio non in regola; 4. Nei casi in cui i titoli autorizzatori (nulla osta) non siano apposti su ogni apparecchio della tipologia 110 comma 6, ovvero gli apparecchi del comma 7 non siano dotati della targhetta NON RIMUOVIBILE O MODIFICABILE riportante il codice identificativo della macchina, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 ad 3.000,00 per ciascun apparecchio non in regola; Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i previsti titoli autorizzatori è disposta la confisca amministrativa dell apparecchio. Autorità competente a ricevere il rapporto e gli scritti difensivi per l inottemperanza del divieto di cui al punto n. 1 è il Prefetto territorialmente competente. Autorità competente a ricevere il rapporto e gli scritti difensivi per l inottemperanza dei divieti di cui ai punti 2,3 e 4 è il Direttore dell ufficio regionale dell A.A.M.S. competente per territorio. Qualora il trasgressore dei divieti di cui ai punti 2,3 e 4, sia titolare di licenza ai sensi dell art. 86 Tulps ovvero di autorizzazione ai sensi di legge, le licenze ed autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e in caso di reiterazione delle violazioni, le stesse sono revocate dal Sindaco competente, con ordinanza motivata. Il Questore, a fronte di violazioni di rilevante gravità, in relazione al numero degli apparecchi installati e alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza o autorizzazione per un periodo non superiore a 15 giorni, informandone l autorità competente al rilascio. Si coglie l occasione per rammentare che l AAMS con la circolare n. 2/COA/DG/2003 del 10.04.2003 ha precisato che tra gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici sono ricompresi ad esempio:

1. bigliardini e simili 2. flipper, gioco al gettone azionato da ruspe, gioco dei dardi e simili 3. calciobalilla e simili 4. motorette e cavallini a dondolo per bambini e simili Tali apparecchi non rientrano nelle fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell art. 110 TULPS ai fini del rilascio dei nulla osta da parte dell AAMS previsti dalla legislazione vigente. L Ufficio è comunque a disposizione per ogni chiarimento in merito alle suesposte problematiche. L Istruttore Amministrativo addetto all Ufficio Commercio Valentina MARTORANA