REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA SULLE ACQUE DEL LAGO DI VIVERONE

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REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA SULLE ACQUE DEL LAGO DI VIVERONE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 43 del 28.11.2007 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 49 del 26.09.2008 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 4 del 06.02.2013 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del

INDICE ARTICOLO 1 PRINCIPI E FINALITA 3 ARTICOLO 2 GESTIONE 3 ARTICOLO 3 AMBITO DI ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA 3 ARTICOLO 4 ESERCIZIO DELLA PESCA 3 ARTICOLO 5 MODALITA E DIVIETI DI PESCA 4 ARTICOLO 5 BIS PESCA ALLA CARPA CON METODO CARP FISHING. 5 ARTICOLO 6 PERIODI DI DIVIETO DI PESCA 7 ARTICOLO 7 USI CIVICI 8 ARTICOLO 8 VIGILANZA SULL ESERCIZIO DELLA PESCA 8 ARTICOLO 9 POTERI E COMPITI DEGLI AGENTI DI VIGILANZA 8 ARTICOLO 10 SANZIONI E TASSE 8 ARTICOLO 11 COMPETIZIONI SPORTIVE 9

Articolo 1 PRINCIPI E FINALITA In conformità con quanto stabilito dalle leggi Primarie in materia di pesca, il comune di Viverone persegue i seguenti obiettivi: a) garantire la salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna acquatica autoctona nel rispetto dell equilibrio biologico e della conservazione della biodiversità; b) provvedere alla tutela e, ove necessario, al ripristino degli ecosistemi acquatici; c) gestire e promuovere un esercizio dell attività alieutica compatibile con l ambiente quale fenomeno ricreativo e sociale; d) coinvolgere e responsabilizzare per una corretta fruizione degli ambienti acquatici il maggior numero di cittadini, in forma singola o associata; e) attuare le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla conservazione degli habitat acquatici naturali e seminaturali come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; f) promuovere e coordinare attività di valorizzazione e incremento della fauna ittica autoctona nel Lago di Viverone; g) sviluppare e diffondere la conoscenza della fauna acquatica, dell ambiente in cui vive e delle metodologie di pesca consentite; h) promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative con finalità legate ad attività di tutela ambientale, di divulgazione, di didattica, di fruizione turistica e ricreativa, riguardanti gli ecosistemi acquatici e l attività alieutica. Articolo 2 GESTIONE 1. Fatte salve le competenze regionali e provinciali, la gestione della pesca sul Lago di Viverone, ai sensi dell art.14 della Legge Regionale 29.12.2006 n 37, è eseguita dal Comune di Viverone in stretta collaborazione con i competenti uffici Provinciali. 2. Con regolare convenzione il Comune di Viverone, ai sensi dell art.4 della L.R. 37/2006, può, per la gestione e per la vigilanza sulla pesca, avvalersi della collaborazione di associazioni piscatorie locali. 3. In accordo con i competenti uffici provinciali il Comune di Viverone effettua l attività di ripopolamento nei limiti stabiliti dalla legge ( ai sensi dell art.17 della L.R. 37/2006). Le province entro il 31 ottobre di ogni anno approvano il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi. Articolo 3 AMBITO DI ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA La pesca sportiva è consentita su tutta la superficie del lago riconosciuta al Comune di Viverone per lo sfruttamento dei diritti di pesca. Essa può essere esercitata sia dalla barca sia dalla riva. Articolo 4 ESERCIZIO DELLA PESCA 1. Per esercitare la pesca sportiva occorre essere muniti della regolare licenza o permesso temporaneo di pesca e del buono pesca rilasciato dal Comune. Tutti i permessi sono validi e utilizzabili dal 1 gennaio dell anno in corso al 31 gennaio dell anno

successivo e scadono alle ore 24.00 del giorno di utilizzo. Prima dell inizio dell attività di pesca i buoni devono essere compilati in ogni loro parte e gli appositi tagliandi vanno riposti nelle apposite cassette di raccolta presenti sulle sponde del lago. Sono esentati dal pagamento del buono pesca comunale i minori che non abbiano compiuto il 12 anno di età. 2. In relazione all art. 2 lett. b) del presente regolamento si specifica che in caso di convenzione con una associazione piscatoria locale chi vorrà esercitare la pesca sportiva dovrà munirsi della tessera associativa. I proventi derivati dall affiliazione con dette associazioni saranno destinati al ripopolamento ittico del lago di Viverone. 3. La pesca sportiva/dilettantistica è esercitata senza scopo di lucro da chiunque sia in possesso di permesso temporaneo di pesca oppure della ricevuta di versamento delle tasse e sopratasse di cui all articolo 27 ex legge Reg. n 37/2006, che costituisce la licenza di pesca, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento di licenza di pesca dilettantistica. 4. La ricevuta di versamento di cui al comma C è esibita unitamente a un documento di identità valido. Articolo 5 MODALITA e DIVIETI DI PESCA 1. È vietato il rilascio nelle acque del lago di Viverone di esemplari appartenenti a specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuata ai sensi dell articolo 10, comma 5, lettera b. Legge.37/2006 2. È vietato immettere pesci in qualunque ambiente acquatico senza l autorizzazione della provincia competente per territorio. 3. È vietato l uso a strappo degli attrezzi con amo o ancoretta. S intende uso a strappo l esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l esca. 4. Non è consentito l uso contemporaneo di attrezzi professionali, fatta eccezione per la canna con o senza mulinello e la lenza da fondo o spaderna. E consentito l uso di due canne per pescatore ognuna dotata al massimo di due ami. 5. Non è consentito pescare durante la navigazione; la pesca è esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all arresto del natante gli attrezzi devono restare completamente smontati. E fatta eccezione per la pesca con TIRLINDANA. 6. L uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato. 7. È vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con l ausilio di qualsiasi fonte luminosa. 8. È vietata la pesca con sostanze esplodenti o tossiche. 9. È vietato gettare e infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. 10. È vietata la pesca con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento ad eccezione della pesca autorizzata dalla provincia, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.

11. È vietata la pesca subacquea. 12. È vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio. 13. È vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti lungo le rive e nel lago o nelle loro adiacenze. 14. È vietato collocare qualunque tipo di rete nelle acque del lago ad eccezione delle reti per la pesca professionale in uso ai soggetti autorizzati dal Comune. 15. E vietato l utilizzo di esche ittiche di specie alloctona 16. E vietata la pesca a fondo oltre i 100 metri dalla riva. 17. E vietato l uso del bilancino. 18. La pesca è consentita solamente a partire da un ora prima del sorgere del sole e termina un ora dopo il tramonto. 19. E vietata la pesca in orario notturno. In deroga è consentita la pesca senza limiti di della carpa con metodo Carp Fishing. La pesca alla carpa si esegue nel rispetto delle regole di cui al successivo articolo 5- bis. 20. E fatto obbligo di attenersi scrupolosamente alle norme di prelievo segnando ogni cattura trattenuta prima di riprendere la pesca. L elenco delle catture è giornaliero. 21. La pesca potrebbe essere vietata in giorni e zone, preventivamente segnalate, per lo svolgersi di particolari manifestazioni o iniziative. 22. E vietato pescare qualsiasi specie ittica da ponti, passerelle e pontili galleggianti e non, adibiti ad attracco barche, siti nel territorio comunale. Sono esclusi dal presente divieto i manufatti in calcestruzzo posti a protezione dei porti siti in località Porticciolo e Masseria. 23. E altresì vietato allestire accampamenti, montare tende lungo le passeggiate turistiche Lungo Lago. 24. Per quanto non contemplato si rimanda ai Regolamenti Provinciali e Regionali in materia di Pesca. Articolo 5 BIS PESCA ALLA CARPA CON METODO CARP FISHING. 1. A partire da un ora dopo il tramonto la pesca alla carpa è consentita solo con il metodo Carp-fishing, pesca e rilascio immediato. 2. Per l esercizio della pesca e la tutela della specie, il pescatore dovrà essere munito di attrezzatura idonea (Materassino, ampio guadino, disinfettante apposito per eventuali ferite). La carpa catturata anche in maniera accidentale dovrà essere rilasciata immediatamente senza danneggiare la stessa. 3. Sono vietate sacche di mantenimento, nasse o qualsiasi altro strumento per la detenzione del pesce, ad eccezione delle manifestazioni organizzate. 4. E consentito usare due canne armate di un solo amo con esca esterna ( non incalzata sullo stesso). 5. E consentito detenere e usare un massimo di Kg. 2 di pastura al giorno per pescatore.

Il giorno è inteso dalle ore di inizio pesca rilevabile dal buono pesca e per un massimo di ore 24. 6. E vietata la posa di esche oltre metri 100 dalla riva con le seguenti limitazioni: 1. La posa di esche sino a metri 100 dalla riva potrà essere effettuata dal tramonto del sole e sino al sorgere dello stesso 2..Dal sorgere del sole e sino al tramonto la pesca alla carpa con metodo Carp Fishing potrà essere effettuata esclusivamente con l uso della canna a lancio. E consentita solo la posa dell apposito segnalino. L uso della barca è consentito solo per la posa segnale e recupero del pesce. 7. Di notte e durante le manifestazioni (ENDURO) non è consentita la pratica del CARPFISHING se non nelle piazzole autorizzate dal Comune ed adibite a gara. 8. Chiunque pratichi la tecnica del Carp-fishing è tenuto a comportarsi secondo l etica di questa attività, nel rispetto dell ambiente, anche tenendo pulita la piazzola, non accendendo fuochi a terra e raccogliendo le deiezioni in appositi contenitori da asportare al fine del periodo di pesca. I segnali di posizionamento al termine delle sessioni di pesca dovranno essere rimossi. Le tende possono essere montate esclusivamente nelle piazzole di cui al comma 10 esclusivamente per la pratica della pesca carp-fishing. 9. Le strade comunali di accesso alle postazioni di pesca devono essere lasciate libere per il transito. E consentita l occupazione con auto esclusivamente per il carico/ scarico di attrezzature. 10. Le piazzole di cui al comma 7 comprese nel territorio del Comune di Viverone e Piverone ( fraz. Anzasco ) sono dislocate presso: COMUNE DI VIVERONE CAMPEGGIO IL SALICE LOCALITA MAGLIOLLE MOLO BIANCO (raggiungibile solo con imbarcazione) LOCALITA PRAJE FRAZ. COMUNA MINI GOLF VIA PRATI AL LAGO (nautica Ceria) FRAZ. MASSERIA LIDO NINFEA adiacente strada comunale FRAZ. MASSERIA GHIAIONE (con permesso del titolare) FRAZ. MASSERIA CAVALLI ( con permesso del titolare) CAMPING HAWAY FRAZ MASSERIA PONY (con permesso del titolare) FRAZ. MASSERIA VILLETTE (raggiungibile solo con imbarcazione) FRAZ. MASSERIA PUNTA CUNEO PUNTA BECCO ( con permesso del titolare e divieto di installare tende) CAMPEGGIO La Rocca - Lungo Lago COMUNE DI PIVERONE - Frazione Anzasco Maresco. Campeggio Plein Soleil ( con permesso del titolare ) 11. Alcune piazzole potranno essere chiuse all esercizio della pesca con apposita ordinanza del Sindaco nel periodo in cui avrà luogo la pesca di riproduzione del

Coregone presumibilmente dal 15 Dicembre al 15 Gennaio dell anno successivo. E comunque facoltà dell Amministrazione Comunale disporre la chiusura di una o più piazzole a tutela della pubblica incolumità. 12. Per ogni piazzola occupata con idoneo permessi di pesca, deve essere individuato un responsabile della piazzola, il quale dovrà rilasciare fotocopia di un documento di identità a richiesta del personale di vigilanza del Comune e Agenti ittici ambientali. 13. E tassativamente vietato l asporto di Carpe dal Lago di Viverone oltre le misure consentite e la successiva vendita a terzi. Articolo 6 PERIODI DI DIVIETO DI PESCA 1. E vietato l esercizio della pesca delle specie sotto indicate: a) alborella, dal 15 maggio al 15 giugno b) barbo dal 1 giugno al 30 giugno c) carpa dal 1 giugno al 30 giugno d) cavedano, dal 1 giugno al 30 giugno e) coregone dal 15 dicembre al 15 gennaio f) luccio dal 1 febbraio al 31 marzo g) pesce persico dal 25 aprile al 31 maggio h) tinca dal 1 giugno al 30 giugno i) trota nel lago dal 15 ottobre al 31 gennaio. Per tutte le altre specie ittiche i periodi di divieto sono consultabili nella legge regionale 37/2006 2. Le misure minime delle specie pescabili sono le seguenti: carpa da cm 35 minimo a cm 50 con un massimo di 1 cattura al giorno coregone cm 35 con un massimo di 8 catture al giorno luccio cm 60 possibile la cattura di un solo capo al giorno pesce persico reale cm 20 con un massimo dii 10 catture al giorno salmerino cm 22 con un massimo di 8 catture al giorno temolo cm 35 con un massimo di 1 cattura al giorno tinca cm 25 con un massimo di 3 catture al giorno 3. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall apice del muso all estremità della pinna caudale. 4. In tutte le acque del lago, ciascun pescatore non professionale, non può catturare, per ogni giornata di pesca, più di dieci capi complessivi di salmonidi, percidi e timallidi e non più di 5 chilogrammi di pesci di altre specie.

Articolo 7 USI CIVICI 1. L esercizio della pesca nelle acque soggette a diritto di uso civico si svolge in conformità a quanto disposto dall articolo 10 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) e dalle successive disposizioni in materia. Articolo 8 VIGILANZA SULL ESERCIZIO DELLA PESCA 1. La vigilanza sull applicazione delle leggi sulla pesca e l accertamento delle infrazioni relative è affidata agli agenti di vigilanza dipendenti delle province, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, al personale di vigilanza delle aree protette nazionali, regionali e provinciali oltre che a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria. 2. Le province possono affidare altresì la vigilanza ai seguenti soggetti con funzione di guardia ittica volontaria: a) a volontari, su richiesta delle organizzazioni piscatorie riconosciute e dei comitati di bacino; b) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell assetto ambientale). 3. Le guardie ittiche volontarie possiedono i requisiti previsti dall articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). 4. La provincia disciplina e coordina l attività di formazione, aggiornamento e vigilanza dei soggetti di cui al comma 2. Articolo 9 POTERI E COMPITI DEGLI AGENTI DI VIGILANZA 1. Per l esercizio della vigilanza, gli agenti di cui all articolo 6 hanno i seguenti poteri e compiti: a) chiedere l esibizione dei documenti attestanti la licenza di pesca, degli attrezzi e del pescato a persone trovate in esercizio di pesca; b) verificare la regolarità di lavori in alveo, opere o interventi nelle acque del lago. 2. Gli agenti di vigilanza, qualora accertino violazioni delle leggi della pesca, redigono verbale di contestazione immediata ai sensi delle norme vigenti e ne trasmettono copia all autorità amministrativa competente. 3. Le guardie ittiche volontarie, nell esercizio delle loro funzioni, assumono la qualifica ed esercitano i poteri che la legislazione vigente loro attribuisce. 4. I pesci detenuti in violazione alle norme della presente legge, se ancora vivi, devono essere reimmessi nel lago dal pescatore. Articolo 10 SANZIONI E TASSE 1. Si applicano le tariffe previste dal decreto legislativo 26 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell articolo 3

della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) per l esercizio della pesca nelle acque interne. 2. Il pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1 avviene secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali in materia. 3. Il versamento è valido per un periodo di trecentosessantacinque giorni decorrenti dal giorno del versamento stesso. 4. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti, sono disciplinate dall art. 26 della L.R. 37/2006 e s.m.i. Articolo 11 COMPETIZIONI SPORTIVE 1. Ogni competizione di pesca sportiva deve essere preventivamente autorizzata dal preposto Ufficio comunale competente.