Concordato con continuità aziendale

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Concordato con continuità aziendale Relatore Luisella Fontanella Dottore Commercialista Revisore Legale Esperta in Consulenza del Lavoro Milano, 28 marzo2014 Possibili soluzioni concordatarie Fino ad oggi due ipotesi tipiche un piano liquidatorio che prevedeva la liquidazione dell intero attivo concordatario un piano conservativo che prevedeva la continuità aziendale in seno alla stessa impresa sottoposta a procedura concorsuale. 2 1

La continuità aziendale La continuità aziendale si realizzava non attraverso la sola prosecuzione del business, ma mediante una sorta di continuità d impresa. La continuità indiretta era infatti considerata un ipotesi attuativa del concordato liquidatorio; e ciò indipendentemente dalla modalità di generazione della provvista destinata al soddisfacimento dei creditori concorsuali 3 La continuità aziendale lo stato di insolvenza, o di crisi, non riguarda necessariamente l esercizio dell impresa nel suo intero o per parte di essa, o le condizioni di esistenza della prosecuzione dell attività d impresa. Lo stato di insolvenza o di crisi riguarda la condizione del debitore. E il debitore che non è nelle condizioni di soddisfare le ragioni dei creditori, ma non l impresa che, a determinate condizioni, può avere ancora una sua ragione economica e che in quanto tale va salvaguardata. 4 2

La continuità aziendale. L art. 186-bis, al primo comma, definisce il concordato in continuità, come una modalità dell adempimento della proposta, rinviando in questo all art. 161, 2 comma, lett. e). Inoltre prevede tanto per la prosecuzione dell attività dell impresa in capo al debitore quanto per la cessione dell impresa in esercizio o il conferimento della stessa in capo a terzi soggetti, l applicazione delle regole contenute nel medesimo articolo. Sempre il primo comma considera l ipotesi che la continuità possa riguardare non necessariamente l intera azienda ma solo parte di essa, prevedendo la liquidazione dei beni non funzionali all esercizio d impresa 5 I rapporti di lavoro nelle procedure concorsuali art. 2119 c.c. art. 2112 c.c. Fonti normative legge n. 223 del 23 luglio 1991 legge n. 92/2012 D.L. n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012) direttiva 98/59/CE 6 3

L attuale legislazione Nel disciplinare la sorte del contratto di lavoro nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali, la legge 223/91, nell ipotesi della prosecuzione dell attività d impresa, ha escluso i licenziamenti, stabilendo che, nel caso di cessazione, i rapporti rimangano sospesiper un periodo massimo di dodici mesi con l intervento della cassa integrazione. Il secondo comma dell art. 3, poi, prevede che il primo periodo massimo di dodici mesi possa essere, ulteriormente, prorogato quando vi siano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell attività La legge ha quindi individuato le regole per consentire al lavoratore di mantenere la condizione di occupato per il periodo previsto, ma anche la tipizzazione delle ipotesi e dei motivi in presenza dei quali ricorre il licenziamento collettivo e la procedimentalizzazione delle scelte dell imprenditore nell individuazione dei lavoratori interessati 7 L attuale legislazione La finalità che il legislatore aveva inteso realizzare con l art. 3 della legge n. 223 del 1991, risiede nell intento di salvaguardare la professionalità acquisita dai lavoratori dell impresa in crisi ovvero insolvente, consentendo la continuità del rapporto, attraverso la garanzia del reddito, per permettere che venga tutelata anche l occupazione. 8 4

I rapporti di lavoro L art.2119 c.c. esclude esplicitamente che il concordato preventivo possa costituire giusta causa di licenziamento L art. 2112 c.c conferma che anche il caso di cessione o trasferimento di ramo d azienda non può costituire giusta causa di licenziamento Ai sensi dell art. 161 legge fallimentare, con il concordato preventivo viene proposto un piano di risanamento che dovrà prevedere delle nuove prospettive di sostenibilità dell iniziativa economica e, di conseguenza, definire l eventuale dismissione di attività non strategiche o non remunerative, con conseguente possibile evidenza di personale in esubero. Qualora sia prevista una ristrutturazione dell attività e, di conseguenza, emergano già in questa fase esuberinegli organici, dovrebbero essere definite le modalità, i tempi ed i costi per la cessazioni dei rapporti. 9 Cassa Integrazione nel concordato preventivo con continuità Il Ministero del Lavoro, in sede di interpello, ha fornito la corretta interpretazione dell art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, modificato dall art. 46 bis, comma 1, lett. h) D.L. n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012), concernente la disciplina della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, qualora sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell attività o di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali. Il Ministero risponde positivamente, affermando che il trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere concesso, ai sensi del novellato art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, anche ai lavoratori di imprese ammesse a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni. Si può ritenere, quindi, che, anche le aziende ammesse alla novellata procedura di concordato preventivo con continuità aziendale possano accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore delle maestranze che non sono impiegate nell attività produttiva. 10 5

Cassa Integrazione nel concordato preventivo con continuità Risulta invece esclusa, dalla predetta disposizione, la procedura prevista dall art. 67, comma 3, lett. d), L.F., in considerazione del piano di risanamento della situazione debitoria aziendale attestato esclusivamente da un professionista e non da un soggetto pubblico terzo. Non sono soggetti all azione revocatoria (omissis) d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile; 11 Cassa Integrazione nel concordato preventivo con continuità Nell interpello in oggetto, si legge, inoltre, che, in forza dell art. 2, comma 70, L. n. 92/2012, a decorrere dal 1 gennaio 2016 il citato art. 3 della L. n. 223/1991 si considera abrogato, determinando evidentemente l inapplicabilità del D.M. 4 dicembre 2012 che ha individuato i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze di CIGS presentate dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario Ne consegue che da tale data non sarà più possibile la concessione di CIGS in base alla suddetta disposizione normativa 12 6

La tutela per i dirigenti nelle procedure di mobilità Cgue - Sentenza 13 febbraio 2014 - Causa C-596/12 Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell Unione Europea ha stabilito che l esclusione dei dirigenti dalle procedure di mobilità non è in linea con la direttiva 98/59/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi dichiarando che l'italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti La direttiva 98/59 mira a rafforzare la tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi e a ravvicinare le disposizioni in vigore negli Stati membri ed è stata recepita dalla nostra legislazione attraverso la legge n.223/1991 che regola la procedura per la dichiarazione di mobilità. 13 I dirigenti nell ordinamento italiano L'articolo 2095 c.c distingue quattro categorie di lavoratori: dirigenti, quadri, impiegati, operai L ambito di applicazione della direttiva CE si estende a tutti i lavoratori senza eccezione; La legge 223/1991, invece, ammette a beneficiare delle garanzie da essa previste unicamente gli operai, gli impiegati e i quadri, escludendo i dirigenti non risultando, così, correttamente recepita 14 7

Le motivazioni La posizione del Governo italiano, nel corso del giudizio, è stata quella di una difesa della procedura ex legge n. 223/1991 sulla base del principio che per il personale dirigenziale è previsto un trattamento di miglior favore rispetto alla indennità di mobilità. La risposta della Corte a questa obiezione è stata che l'esclusione non trova in alcun modo giustificazione nel trattamento di miglior favore, in quanto lo scopo precipuo della procedura è quello di ridurre il numero degli esuberi, attraverso il confronto con le parti sindacali: i migliori trattamenti sociali di accompagnamento non sono sufficienti a superare la violazione dell'art. 1 della Direttiva del 1985, la quale non permette agli Stati membri di escludere alcuna categoria di lavoratori se non quelli espressamente menzionati 15 Il ruolo dell esperto in consulenza del lavoro Diventa di grande importanza la conoscenza della normativa del lavoro da parte del professionista incaricato o l auspicabile collaborazione preventiva dello stesso con altri professionisti esperti in materia di lavoro. Bisogna rendersi conto del fatto che la realizzazione di un Piano industriale non è materia di carattere solamente contabile. Anche altre sono le professionalità necessarie, in primis quelle attinenti al diritto del lavoro; esperti nei rapporti sindacali, possono essere messi in grado di assistere e coadiuvare la procedura solo se chiamati ad intervenire fin dalle prime fasi valutative e se saranno considerati, in seguito, utili all obiettivo di salvataggio dell impresa e non solo per l esecuzione corretta degli adempimenti 16 8