Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 22 aprile 2014 Comunicato per scritto il: SK2 14 21 24 giugno 2014 Decreto Seconda Camera penale Presidenza Pritzi Attuaria ad hoc Vecellio Nel reclamo penale di X., reclamante, patrocinato dall'avv. Carlo Nocita, Via Podgora 13, IT- 20122 Milano, contro il decreto di stralcio della Procura pubblica dei Grigioni del 31 marzo 2014, comunicato il 2 aprile 2014, in re della P r o c u r a p u b b l i c a d e i G r i g i o n i, Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, resistente, contro il reclamante, concernente infrazione grave alle norme della circolazione stradale,
il presidente della seconda Camera penale, presa conoscenza del reclamo del 10 aprile 2014 e degli atti di procedura trasmessi dalla Procura pubblica dei Grigioni, in costatazione ed in considerazione, che con decreto d'accusa del 16 gennaio 2014 (proc. VV.2013.4357/GT, act. PP.12), comunicato il 23 gennaio 2014 e preso in consegna dal destinatario il 31 gennaio 2014 (act. PP.16), la Procura pubblica dei Grigioni pronunciò X. colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione stradale ai sensi degli artt. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 2 (recte: cifra 2) LCStr, che la Procura pubblica lo punì con una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di CHF 80., sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni e con una multa di CHF 500., sostituibile in caso di mancato pagamento per colpa con una pena detentiva sostituiva di 5 giorni, che gli addebitarono le spese procedurali di CHF 120. di disborsi in contanti e di CHF 425. di tassa di giudizio, che quale motivazione la Procura pubblica ritenne che sabato 23 febbraio 2013 X. circolando sulla semi-autostrada A13, in direzione di Coira, alla guida del suo veicolo Mitsubishi J Pajero, targato N.1, all'altezza O.1, in territorio del Comune di San Vittore (GR), avrebbe superato la velocità massima segnalata di 80km/h di 43 km/h, dopo la deduzione del margine di tolleranza di 6 km/h e che l'imputato, per grave negligenza, non avrebbe controllato la sua velocità, che X. contro detto decreto di accusa sollevò opposizione tramite il suo patrocinatore con scritto del 10 febbraio 2014 (act. PP.13), che nella sua opposizione egli contestò di esser stato alla guida di tale automobile il giorno dell'avvenuta infrazione pur essendone proprietario poiché tale veicolo sarebbe stato concesso in uso ad altri componenti della sua famiglia e ad altri conoscenti e che tale infrazione non sarebbe mai stata notificata al domicilio dell'imputato, che tale opposizione porta la data del 10 febbraio 2014 (act. PP.13), fu consegnata alle poste italiane solo l'11 febbraio 2014 (data del timbro postale) e alla posta svizzera il 13 febbraio 2014 (act. PP.17) e presa in consegna dalla Procura pubblica in data 14 febbraio 2014 (act. PP.13), che la Procura pubblica annunciò all'opponente con scritto del 13 marzo 2014 (act. PP.18) di non entrare nel merito dell'opposizione, rispettivamente che pagina 2 7
stralcerebbe l'opposizione poiché tardiva, poiché consegnata alla posta svizzera soltanto il 13 febbraio 2014, perciò dopo il termine del 10 febbraio 2014 e che sarebbe quindi ritenuta nulla, che in seguito, in data 31 marzo 2014 la Procura pubblica emise un decreto di stralcio, comunicato il 2 aprile 2014 (act. PP.19) e preso in consegna dall'opponente in data 8 aprile 2014 (act. E.1), e stabilì di non entrare in merito all'opposizione datata 10 febbraio 2014 e trasmessa alla posta svizzera solo il 13 febbraio 2014 poiché non tempestiva, rinunciando a prelevare ulteriori spese e stabilendo che il decreto di accusa del 16 gennaio 2014, comunicato il 23 gennaio 2014, era cresciuto in giudicato, che ai sensi dell'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP in unione all'art. 22 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 (LACPP; CSC 350.100) contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni può essere interposto reclamo al Tribunale cantonale dei Grigioni, che X. presentava tramite il suo patrocinatore reclamo il 10 aprile 2014 (act. A.1) indirizzato al Tribunale cantonale e alla Procura pubblica, che il reclamante contestava nuovamente di esser stato alla guida dell'automobile Mitsubishi J Pajero targata N.1, poiché tale veicolo sarebbe stato concesso in uso ad altri suoi conoscenti e che dal documento fotografico non sarebbe stato possibile procedere ad alcun tipo di identificazione, che il reclamante si opponeva al decreto di condanna emesso dalla Procura pubblica e comunicato il 2 aprile 2014 e che l'opposizione al decreto penale d'accusa sarebbe stato anticipato via posta elettronica il 10 febbraio 2014 all'ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni e che l'ufficio avrebbe preso atto della tempestiva comunicazione inviata in data 10 febbraio 2014, che il reclamante sosteneva di non aver mai ricevuto l'infrazione e la relativa multa e che gli sarebbe quindi stata "preclusa la possibilità di risolvere stragiudizialmente la questione", chiedendo infine l'assoluzione dalla pena emanata, che la data del timbro postale italiano del reclamo è l'11 aprile 2014, ma che la busta è stata consegnata alla posta svizzera il 15 aprile 2014 (vedi estratto Track & Trace della posta svizzera per la spedizione N.2 ), che il termine di reclamo come espressamente indicato nel decreto di stralcio impugnato è di 10 giorni ai sensi dell'art. 396 cpv. 1 CPP, pagina 3 7
che nel presente caso il termine di reclamo è rispettato, e che ai sensi di quanto esposto il reclamo è ricevibile, che il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione, indicando in particolare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 CPP), che nel presente caso il reclamante non ha indicato quali punti del decreto impugnato andrebbero annullati e che non si è affatto confrontato con il decreto di stralcio della Procura pubblica del 31 marzo 2014 quale oggetto d'impugnazione, che il rappresentante legale ha richiesto esplicitamente solo l'assoluzione del reclamante rispettivamente l'annullamento del decreto di accusa, che pertanto le esigenze di motivazione ai sensi dell'art. 385 cpv. 1 CPP non sono rispettate ed il Tribunale cantonale non può entrare nel merito del reclamo poiché le censure del reclamante non concernono il decreto di stralcio impugnato, ma si riferiscono esclusivamente al decreto di accusa del 16 gennaio 2014, comunicato il 23 gennaio 2014, che ai sensi dell'art. 390 cpv. 2 CPP se il ricorso non è manifestamente inammissibile o infondato, chi dirige il procedimento invita le altre parti e la giurisdizione inferiore a presentare le loro osservazioni, che nel presente caso, considerata la manifesta inammissibilità del reclamo, il Tribunale ha rinunciato a far inoltrare alla Procura pubblica le proprie osservazioni, che anche se il Tribunale cantonale entrasse in merito al reclamo questo andrebbe respinto in quanto secondo seguenti considerazioni evidentemente infondato, che il decreto di accusa della Procura pubblica del 16 gennaio 2014, comunicato il 23 gennaio 2014 (act. PP.12) è stato notificato in modo corretto e contiene in particolar modo tutte le indicazioni ai sensi dell'art. 353 cpv. 1 CPP e che è stato notificato al reclamante, con domicilio in Italia, tramite invio postale e preso in consegna dal destinatario il 31 gennaio 2014 (act. PP.16), che questo modo di notifica è regolamentato esplicitamente dall'art. XII cifra 1 dell'accordo tra la Svizzera e l'italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'ap- pagina 4 7
plicazione, concluso il 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), secondo il quale qualsiasi atto processuale e provvedimento giudiziario in materia penale può essere indirizzato direttamente per via postale alle persone che si trovano sul territorio dell'altro Stato e che tale notifica per posta al reclamante anche ai sensi dell'art. 353 cpv. 3 CPP è quindi legittima, che il reclamante ha inoltrato il 10 febbraio 2014 (act. PP.13) opposizione contro tale decreto di accusa, scritto legale che è stato inoltrato alle poste italiane l'11 febbraio 2014 (timbro postale) e alla posta svizzera il 13 febbraio 2014 (act. PP.17) e preso in consegna dalla Procura pubblica in data 14 febbraio 2014 (act. PP.13), che ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 CPP che codifica l'osservanza ai termini, le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento, che di conseguenza il termine di 10 giorni ai sensi dell'art. 354 cpv. 1 CPP per l'inoltro dell'opposizione da parte del reclamante non è stato rispettato, poiché l'opposizione non è stata consegnata tempestivamente entro il 10 febbraio 2014 ad una sede competente giusta l'art. 91 cpv. 2 CPP, che anche l'anticipo via posta elettronica del reclamo del 10 febbraio 2014 all'ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni è irrilevante perché non adempie i presupposti legali dell'art. 91 cpv. 3 CPP e dell'art. 110 cpv. 2 CPP secondo il quale se la trasmissione avviene per via elettronica, le memorie e istanze devono recare una firma elettronica riconosciuta, che inoltre tenor gli artt. 4 segg. dell'ordinanza federale sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento del 18 giugno 2010 (OCE-PCPE; RS 272.1) gli atti scritti destinati a un'autorità vanno inviati all'indirizzo indicato sulla piattaforma di trasmissione riconosciuta da essa utilizzata, vanno trasmessi in formato PDF e con una firma elettronica riconosciuta (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_650/2011 del 27 gennaio 2012), che il decreto di stralcio della Procura pubblica del 31 marzo 2014 (act. PP.19) considera i presupposti legali elencati e che di conseguenza è giustificato (cfr. decreto del Tribunale cantonale SK2 13 53 del 13 novembre 2013, previsto per la pubblicazione), pagina 5 7
che anche se il Tribunale cantonale entrasse in merito, il reclamo si rivelerebbe comunque manifestamente infondato, che di conseguenza il reclamo, nella misura in cui è ammissibile, va respinto, che qualora un mezzo di ricorso sia evidentemente inammissibile o infondato, il presidente della camera competente decide in qualità di giudice unico (art. 18 cpv. 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 [LOG; CSC 173.000]), che, visto l'esito della procedura, giusta l'art. 428 cpv. 1 CPP le spese procedurali di CHF 500. vanno interamente a carico del reclamante, pagina 6 7
decreta: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese della procedura di reclamo di CHF 500. vanno a carico del reclamante. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a: pagina 7 7