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D. M. O. V. M. Provincia di Massa-Carrara SETTORE PIANIFICAZIONE RURALE E FORESTALE PROTEZIONE CIVILE - PROGRAMMAZIONE SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SERVIZIO TRASPORTI Dirigente: Dott. Gianluca Barbieri P.O. Trasporti: Dott.ssa Valeria Lombardi REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ESAMI PER L ACCERTAMENTO DELL IDONEITA ALL ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO E PER IL RILASCIO DEI RELATIVI ATTESTATI Approvato con DCP n. 43 del 07/09/2011 Via Democrazia, 17 54100 Massa (MS) Tel 0585/816.8318-8375 fax 0585/81.8352- g.barbieri@provincia.ms.it v.lombardi@provincia.ms.it

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ESAMI PER L ACCERTAMENTO DELL IDONEITA ALL ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO E PER IL RILASCIO DEI RELATIVI ATTESTATI. Art. 1. Natura e scopo del regolamento Art. 2. Soggetti interessati Art. 3. Requisiti e titoli richiesti per l ammissione agli esami di idoneità Art. 4. Modalità di presentazione della domanda di ammissione all'esame Art. 5. Istruttoria delle domande di ammissione all esame Art. 6. Esclusione dall esame e nullità delle prove Art. 7. Convocazione della seduta di esami Art. 8. Sessione d esame Art. 9. Commissione esaminatrice Art. 10. Compiti della Commissione Art. 11. Corresponsione dei gettoni di presenza Art. 12. Prove di esame Art. 13. Svolgimento delle prove d esame Art. 14. Mancato conseguimento dell idoneità Art. 15. Rilascio dell attestato di idoneità Art. 16. Revoca dell attestato di idoneità Art. 17. Deroga in materia di titoli di studio richiesti per l esame Art. 18. Norme finali e transitorie Art. 1.Natura e scopo del regolamento In attuazione di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1991 n.264 (Disciplina dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporti), dalla legge 4 gennaio 1994 n. 11, che ha recato modifiche alla legge n.264/91, dal Decreto Ministeriale 16 aprile 1996, n.338 (Regolamento per i programmi e le modalità di svolgimento degli esami previsti dall art. 5 della L. 264/91), dal Decreto Legislativo n. 112/98 (Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), dall Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14/02/2002, dai Decreti Ministeriali di attuazione della L.264/91, il presente regolamento disciplina le modalità di gestione dell'esame per il conseguimento dell'attestato d idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Art. 2. Soggetti interessati 1. Sono interessati i soggetti che intendono esercitare la professione di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della L. 264/91 e sue successive modificazioni 2. Ai fini del presente regolamento, per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, s intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A della L. 264/91, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato. 3. L attività di consulenza di cui al precedente punto 2 è esercitata da imprese o società autorizzate dalla provincia. 4. Per ottenere l autorizzazione all esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sopra specificata, è necessario conseguire l attestato di Idoneità professionale rilasciato dal Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Massa Carrara, previo superamento di un esame di idoneità. 5. L esame di idoneità non è richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club che siano in servizio da almeno 15 anni alla data di entrata in vigore della L. 264/91. Art. 3. Requisiti e titoli richiesti per l ammissione agli esami di idoneità 1. Sono ammessi a sostenere l'esame d idoneità professionale all esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 2

a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell Unione Europea stabilito in Italia; b) Aver conseguito la maggiore età; c) Non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l economia pubblica, l industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione; d) Non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione; e) Non essere stati interdetti o inabilitati; f) Essere in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato; 2. I requisiti per ottenere l ammissione all esame devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Art. 4. Modalità di presentazione della domanda di ammissione all'esame 1. Il candidato che intende sostenere l'esame per ottenere l attestato di idoneità professionale deve indirizzare alla Provincia di Massa Carrara Servizio Trasporti apposita domanda in bollo allegando la documentazione e/o specifiche dichiarazioni sostitutive come riportato nell apposito schema predisposto dal Settore ossia: a) Copia del diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato; b) Autocertificazione redatta in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa rispetto a quanto previsto dall art. 3 del presente regolamento; c) Versamento a favore dell Amministrazione Provinciale dei diritti di segreteria secondo l importo determinato con deliberazione della Giunta Provinciale che potrà essere aggiornato annualmente e che in nessun caso potrà essere rimborsato.. 2. Nella domanda va inoltre indicato l'indirizzo cui vanno fatte le comunicazioni che si riferiscono all'esame di idoneità professionale, in mancanza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata. 3. La domanda deve essere firmata in calce, a pena di esclusione dalle procedure di esame, e non necessita, ai fini e per gli effetti dell art. 39 del D.P.R. 445/2000, della autenticazione della firma. A tale scopo è necessario però allegare copia fotostatica fronte/retro non autenticata di un documento di identità valido, ai sensi dell art. 38 comma 3 del D.P.R. citato. 4. Tutta la modulistica necessaria sarà resa disponibile presso gli Uffici del Settore Trasporti competenti in materia e sul sito web della Provincia di Massa Carrara: www.provincia.ms.it. Art. 5. Istruttoria delle domande di ammissione all esame 1. Le domande di ammissione all'esame di idoneità professionale sono valutate d'ufficio dal Servizio Trasporti dell Amministrazione Provinciale, in ordine alla verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti morali e dei titoli prescritti. 2. In caso di documentazione incompleta, l'ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta, pena la non ammissione all'esame. 3. In caso di non ammissione all esame l ufficio ne dà comunicazione all interessato, con la medesima procedura prevista per la comunicazione dell ammissione di cui al successivo punto 5. 4. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'ufficio esclude il candidato dall'ammissione all'esame di abilitazione, con motivato parere, come previsto dal successivo art. 6. 3

5. L'ufficio comunica la data dell'esame agli ammessi a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare all'indirizzo indicato nella domanda dall'interessato, con data di spedizione anteriore di almeno 15 giorni rispetto al giorno fissato per l'esame. Art. 6. Esclusione dall esame e nullità delle prove 1. Sono causa di esclusione dall esame di idoneità: a) La presentazione della domanda fuori termini; b) La mancata indicazione dei requisiti d ammissione; c) La mancanza della firma in calce alla domanda; d) Il mancato versamento dei diritti di segreteria; e) La mancata indicazione delle generalità, della data e del luogo di nascita, del domicilio. Si configura eccezione ove alcuno degli elementi non dichiarati possa essere inequivocabilmente desunto dalla domanda stessa o dai documenti allegati. 2. L esclusione dall esame sarà comunicata con motivato parere a mezzo lettera raccomandata A.R. 3. La verifica ai sensi del D.P.R. 445/2000 della mancanza del possesso dei titoli autocertificati nella domanda, effettuata in qualsiasi momento della procedura abilitativa, è motivo di nullità delle prove d esame e di non rilascio dell attestato di idoneità professionale. Art. 7. Convocazione della seduta di esami Fissata la data di una seduta di esame, il Presidente della Commissione o un suo delegato, di cui al successivo art. 9, almeno 15 giorni prima della data stabilita invia ai candidati che hanno presentato richiesta, la convocazione, mediante lettera raccomandata A.R. o altro idoneo mezzo di comunicazione anche di natura informatica, in grado di fornire certezza della ricezione, precisando il luogo, il giorno e l ora in cui si svolgerà l esame. Art. 8. Sessione d esame 1. La sessione d esame è annuale, con diverse sedute, tra cui una preliminare nel corso della quale la Commissione fissa il calendario delle sedute medesime e delle prove di esame. 2. La sessione d esame verrà indetta con provvedimento del Dirigente del Servizio Trasporti e sarà pubblicata sul sito web della Provincia di Massa - Carrara. Con tale provvedimento saranno anche stabiliti i termini entro i quali i candidati dovranno presentare la domanda di ammissione. 3. Sempre nel corso della seduta preliminare la Commissione redige l elenco completo dei quesiti e delle risposte d esame. 4. Per ogni materia d esame, i quesiti presenti nell elenco preliminare devono essere almeno in numero di 100 (cento). 5. L elenco completo delle domande d esame e delle relative risposte, sarà messo a disposizione dei candidati almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per la prima seduta d esame (art. 5 comma 3 della L.264/91). 6. Nel corso della preparazione delle prove d esame, la Commissione si può riservare di escludere dall elenco completo quei quesiti che sono stati superati dall aggiornamento normativo o che in base ai precedenti contenziosi, sono risultati di non univoca interpretazione. 7. Le sedute dedicate alle prove d esame comprendono anche la correzione degli elaborati. Art. 9. Commissione esaminatrice 1. Con decreto del Presidente della Provincia è istituita un apposita Commissione per il riconoscimento dell idoneità professionale all esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, composta da: lo stesso Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia o un funzionario da lui delegato, cui compete la Presidenza; 4

un rappresentante del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti designato dal Direttore dell Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Massa Carrara; un esperto nelle materie d esame anche su designazione della Regione Toscana; un rappresentante del Corpo delle Capitanerie di Porto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Dirigente o Funzionario equiparato, in servizio presso uno degli uffici marittimi nell ambito territoriale della regione Toscana, designato dalla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara; un funzionario dell Amministrazione Provinciale in possesso di laurea in economia e commercio o laurea equipollente con qualifica professionale almeno di categoria D1; un rappresentante dell Automobile Club di Massa Carrara (Dirigente o Funzionario equiparato designato dal Direttore dello stesso Automobile Club di Massa Carrara); un dipendente dell Amministrazione Provinciale, preferibilmente appartenente al Servizio Trasporti, che svolga la funzione di Segretario. 2. La composizione della Commissione così come indicata al primo comma, potrà essere integrata con eventuali altri componenti esperti nel settore tenuto conto dell evoluzione e della complessità della normativa, su valutazione del Dirigente competente in materia. 3. I componenti della Commissione esaminatrice durano in carica 3 anni. Nella Commissione, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare. 4. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della stessa, che ne fissa l ordine del giorno. 5. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive, decade dall incarico. 6. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione di almeno quattro componenti della stessa, compreso il Presidente. 7. La commissione assume le decisioni a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 8. Il Segretario cura l istruttoria e la corrispondenza relative al funzionamento della Commissione, segue i lavori della Commissione, ne redige i verbali e cura la pubblicazione degli esiti degli esami. Art.10. Compiti della Commissione. In ogni sessione d esame la Commissione terrà le seguenti sedute ed espleterà i seguenti compiti: a) seduta preliminare in cui sarà stabilita la sede, la data o le date e l ora delle prove d esame. Presa d atto dell istruttoria eseguita dal competente Ufficio Provinciale in ordine alla regolarità delle domande d ammissione all esame presentate dagli aspiranti e redazione dell elenco completo delle domande d esame e delle relative risposte; b) seduta facoltativa in base a quanto discusso nella seduta preliminare con riguardo particolare all elenco dei quesiti d esame; c) seduta o sedute con la quale accertare, mediante i previsti esami, le condizioni per il riconoscimento dell idoneità dei candidati per il conseguimen d) to dell Attestato di Idoneità Professionale. Art.11. Corresponsione dei gettoni di presenza. 1. La provincia provvede alla corresponsione dei gettoni di presenza ai soli componenti esterni della Commissione per lo svolgimento di ogni sessione d esame. 2. Ai membri interni della Provincia e ai funzionari pubblici non spetta la corresponsione del gettone di presenza. 3. L importo dei gettoni è pari all importo dei gettoni di presenza erogati ai Consiglieri per la partecipazione ai Consigli provinciali. 4. Il gettone di presenza verrà corrisposto anche nel caso in cui la Commissione non possa svolgersi per mancanza del numero legale. 5

Art.12. Prove d esame. 1. L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata riguardanti le seguenti discipline: a) La circolazione stradale; b) Il trasporto di merci; c) La navigazione; d) Il P.R.A; e) Il regime tributario. 2. I quesiti sono in numero pari a 5 (cinque) per ciascuna delle 5 (cinque) discipline sopra elencate, per un totale di numero 25 (venticinque) quesiti. 3. La durata della prova è di due ore. 4. La prova s intende superata e pertanto l abilitazione sarà data ai candidati che rispondono in maniera esatta ad almeno 4 (quattro) quesiti per ogni disciplina formante oggetto del programma d esame. 5. Al termine di ogni seduta d esame la commissione formerà l elenco dei candidati che dovevano sostenere la prova, con l indicazione per ciascuno se assenti, idonei o non idonei e del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. 6. L elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o da altro Commissario, sarà affisso nel medesimo giorno nella sede delle prove d esame e pubblicato successivamente sul sito web dell Amministrazione Provinciale di Massa - Carrara. Art.13. Svolgimento delle prove d esame. 1. La prova scritta viene determinata dalla Commissione esaminatrice immediatamente prima dell inizio dello svolgimento dell esame mediante predisposizione di tre tracce. Ogni traccia deve contenere 25 (venticinque) domande, ossia 5 (cinque) domande per ciascuna delle 5 (cinque) materie d esame indicate al precedente articolo. 2. Ciascuna traccia, siglata da tutti i membri della Commissione e dal Segretario viene chiusa in una busta sigillata priva di segni di riconoscimento. 3. All ora stabilita per ciascuna prova il Presidente della Commissione o suo delegato procede all identificazione dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. 4. Il Presidente della Commissione invita quindi un candidato a sorteggiare la busta contenente il testo oggetto di prova. Sulla traccia scelta viene indicata la dicitura traccia prescelta ed è apposta la firma del candidato. Viene poi verificata la differenza tra la prova scelta e le altre due. Successivamente il Presidente o suo delegato insieme al Segretario e a un candidato, procedono alla loro fotocopiatura. 5. I candidati che si presenteranno a sorteggio avvenuto non saranno ammessi alla prova. 6. Durante lo svolgimento delle prove scritte non è consentito ai partecipanti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, utilizzare o tenere comunque accesi i telefoni cellulari e qualsiasi altro tipo di mezzo di comunicazione, consultare testi, utilizzare altri fogli al di fuori delle schede fornite. 7. Gli elaborati devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta timbrata dall ufficio e siglata da un membro della Commissione esaminatrice, fatte salve le eventuali modalità di espletamento su supporto informatico. 8. Il candidato dovrà barrare esclusivamente con un segno X la lettera V o F secondo che consideri quella proposizione vera o falsa. 9. La risposta verrà considerata errata anche nei seguenti casi: Utilizzo di altro segno diverso da X; Segno X mancante; Segno X apposto su entrambe le lettere V ed F ; Segno X apposto al di fuori delle caselle destinate alle risposte; 10. Il candidato che viola le disposizioni dei commi precedenti o che abbia copiato in tutto o in parte, lo svolgimento dell elaborato, è escluso dall esame. Qualora risulti che uno o più candidati abbiano copiato in tutto o in parte, l esclusione è disposta nei confronti di tutti i concorrenti coinvolti. 6

11. Al candidato, nel giorno fissato per la prova scritta, sono consegnate due buste: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. 12. Il candidato, dopo aver svolto la prova, senza apporvi sottoscrizioni né altro segno di riconoscimento, mette il foglio della scheda nella busta grande, scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, la busta piccola nella grande che richiude e consegna al Presidente della Commissione o a chi ne fa le veci. Il Presidente della Commissione o altro componente, appone la propria firma trasversalmente sulla busta. 13. Tutte le buste vengono poi riconsegnate alla Commissione. I risultati saranno resi noti dopo circa 30 (trenta) minuti dalla consegna dei questionari dell ultimo candidato e la Commissione resterà a disposizione per chiarimenti ed eventuali spiegazioni. 14. I candidati che non si presentano nel giorno, ora e luogo stabiliti per le prove d esame sono considerati rinunciatari alla selezione, anche se la mancata presentazione sia dipesa da causa di forza maggiore. 15. Di tutte le operazioni d esame e delle deliberazioni assunte dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare le singole prove, si redige apposito verbale sottoscritto da tutti i Commissari e dal Segretario. Art. 14. Mancato conseguimento dell idoneità 1. Per conseguire l idoneità il candidato dovrà superare la prova. 2. Qualora non risulti idoneo dovrà presentare nuovamente la domanda rispettando i termini e le modalità previste all art. 4. 3. In caso di mancato superamento dell esame in oggetto il candidato potrà ripresentare la domanda non prima di due mesi dalla data dell esame non superato. 4. Alla nuova domanda in bollo dovranno essere allegati la ricevuta dei bollettini dei nuovi versamenti delle tasse previste, mentre gli altri certificati richiesti dovranno essere prodotti solo se quelli allegati alla precedente domanda risultano scaduti di validità al momento della presentazione della nuova domanda. Art. 15. Rilascio dell attestato di idoneità 1. L attestato d idoneità professionale verrà rilasciato dal Dirigente del Servizio Trasporti, sulla base delle risultanze del verbale d esame a coloro che siano risultati idonei, previo assolvimento dell imposta di bollo. 2. L attestato è emesso in duplice originale, di cui il primo è consegnato al titolare del medesimo e il secondo è conservato agli atti. 3. Il Servizio Trasporti della Provincia provvederà ad evadere eventuali richieste di duplicati per smarrimento o deterioramento dell originale Attestato di idoneità Professionale. In questi casi dovrà essere presentata apposita domanda in bollo con allegata copia di apposita denuncia presentata alle competenti autorità e/o restituzione dell originale deteriorato. Art.16. Revoca dell attestato di idoneità 1. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l esame in difetto dei requisiti e titoli di cui al precedente art. 3, il Dirigente procederà, con proprio provvedimento, alla revoca dell attestato. Art. 17. Deroga in materia di titoli di studio richiesti per l esame 1. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare d impresa individuale l attività di consulenza automobilistica può essere proseguita provvisoriamente, per il periodo massimo di due anni prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell attestato di idoneità professionale di cui all art.5 della L.264/1991 (art.4, comma quarto, della L.11/1994). 7

2. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell amministratore in possesso di attestato di idoneità professionale, l attività di consulenza automobilistica, può essere proseguita provvisoriamente, per il periodo massimo di due anni prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell attestato di idoneità professionale (art. 4, comma quinto, della L. 11/1994). 3. I soggetti subentranti ai sensi dei commi precedenti (quarto e quinto dell art. 4 della L. 11/1994) nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all esame di cui all art. 5 della L. 264/1991 producendo in sostituzione del titolo di studio, un attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all art. 10, comma terzo, della medesima L. 264/1991, come sostituito dal primo comma dell art. 4 della L.11/1994. 4. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dei Trasporti, emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 11/94. 5. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, relative all ammissione all esame ai fini del conseguimento dell attestato di idoneità professionale, si applicano anche al socio e ai familiari del titolare che con idonea documentazione, dimostrino di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell impresa. Art. 18. Norme finali e transitorie 1. Il presente Regolamento si intende tacitamente aggiornato da eventuali normative future. 2. L elenco completo dei quesiti, con le relative fasi di elaborazioni e di aggiornamento, si intende sostituito tacitamente da un eventuale elenco nazionale messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri. 3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge in quanto applicabili. 8

Allegato 1 DISCIPLINE DEL PROGRAMMA DI ESAME (AI SENSI DEL D.M. 338/1996) A) LA CIRCOLAZIONE STRADALE: Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità Nozione veicolo Classificazione e caratteristiche dei veicoli Masse e sagome limiti Traino veicoli Norme costitutive e di equipaggiamento Accertamenti tecnici per la circolazione Destinazione ed uso dei veicoli Documento di circolazione ed immatricolazione Estratto dei documenti di circolazione e di guida Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici Guida dei veicoli Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell intestatario B) IL TRASPORTO DI MERCI: Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi Comitati dell albo e loro attribuzioni Iscrizioni nell albo, requisiti e condizioni Iscrizioni alle imprese estere Fusioni e trasformazioni Abilitazioni per trasporti speciali Variazioni dell albo Sospensione dall albo Cancellazione dall albo Sanzioni disciplinari Effetti delle condanne penali Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi Omissione di comunicazioni all albo Autorizzazioni Tariffe a forcella per i trasporti di merci Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi Trasporto merci in conto proprio Licenze Commissione per le licenze, esame e parere Elencazione delle cose trasportabili Revoca delle licenze Ricorsi Servizi di piazza e di noleggio Esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci Trasporti internazionali C) NAVIGAZIONE: Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa Navi e galleggianti Unità da diporto Costruzione delle imbarcazioni da diporto Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi 9

D) Il P.R.A.: Iscrizione e abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi Collaudo e rilascio certificato d uso dei motori Competenze del R.I.Na Iscrizione nei registri di imbarcazione e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione: iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione Noleggio e locazione Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori Regime fiscale ed assicurativo Esami per il conseguimento dell abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni Esami per il conseguimento dell abilitazione al comando di navi Esami per il conseguimento dell abilitazione alla condotta di motori Validità e revisione delle patenti nautiche Norme per l esercizio dello sci nautico Legge del P.R.A. Legge istitutiva I.E.T. Compilazione delle note Iscrizioni Trascrizioni Annotazioni Cancellazioni E) IL REGIME TRIBUTARIO: Le imposte dirette ed indirette in generale L IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo Fatturazione delle operazioni Fatturazione delle prestazioni professionali Ricevuta fiscale: forma e contenuti Il principio di territorialità dell imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie Registri contabilità IVA Dichiarazione annuale IVA Regimi speciali per la determinazione del reddito d impresa e dell IVA Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli 10