COMUNE DI GROSOTTO LINEE GUIDA PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI

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COMUNE DI GROSOTTO LINEE GUIDA PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 69 del 04/11/2015

INDICE Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione Articolo 2 - Gestione del servizio Articolo 3 - La figura del messo Articolo 4 - Responsabilità del messo Articolo 5 Il messo notificatore Articolo 6 - La relata di notifica Articolo 7 Il registro delle notificazioni Articolo 8 - Modalità di svolgimento della notificazione di un documento digitale Articolo 9 - Notifiche di atti della amministrazione comunale Articolo 10 - Notifiche per conto di altre amministrazioni Articolo 11 - Notificazione presso il domiciliatario Articolo 12 - Deposito atto nella casa comunale in busta sigillata Articolo 13 Rimborsi Articolo 14 - Modalità di pagamento Articolo 15 - Destinazione dei rimborsi Articolo 16 - Reciprocità ed eccezioni Articolo 17 - Disposizioni finali Pagina 2 di 10

Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione 1. Le presenti linee guida, in attuazione delle previsioni statutarie ed in conformità ai principi del decreto legislativo 267/2000 e successive integrazioni e modifiche, disciplina l organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio notifiche svolto dal comune di Grosotto. 2. Le presenti linee guida non si applicano al servizio di notifica eventualmente svolto per conto della amministrazione comunale da terzi sulla base di apposito contratto di servizio. 3. La materia e la procedura relativa è trattata dagli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile e per quanto riguarda alcune particolari forme di notificazione, dall'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (notificazioni in materia tributaria), dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 (per la notificazioni di atti a mezzo posta) e dalla legge 21 marzo 1983, n. 149 (per la notificazione all'estero limitatamente ai paesi che hanno sottoscritto la convenzione di Strasburgo). Articolo 2 - Gestione del servizio 1. Il servizio notifiche viene curato dai messi che provvedono, sotto la propria responsabilità e nell ambito dell organizzazione del proprio tempo di lavoro, a garantire la notifica degli atti entro le scadenze segnalate, nel rispetto dei principi fissati nel presente documento. 2. I messi del comune di Grosotto provvedono ad effettuare le notificazioni nell ambito del territorio comunale personalmente o, nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge, mediante il servizio postale. 3. L amministrazione comunale ricorre ai messi di altro ente locale solo qualora non sia possibile eseguire utilmente la notificazione mediante il servizio postale. Articolo 3 - La figura del messo 1. Il messo comunale ha competenza generale alla notifica degli atti delle P.A. individuate dall'art. 1 del D.lgs 165/2001. 2. Il messo è nominato con atto del Responsabile dell Area Amministrativa, in ottemperanza all art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, reso pubblico attraverso la pubblicazione all Albo Pretorio per un periodo di almeno 15 giorni. 3. Le notificazioni di infrazioni al codice della strada sono sicuramente validamente notificate da chi possiede la qualifica di messo comunale o perché inquadrato con detta qualifica o perché tale competenza gli è stata attribuita con atto di nomina dirigenziale, sia per la sua competenza generale, ai sensi della 265/1999, art. 10, sia perché espressamente previsto dall'art. 201 del C.D.S.. 4. Il messo, in particolare, è tenuto ad osservare gli obblighi di diligenza, lealtà ed imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa e ricopre l incarico pubblico ufficiale. 5. Nell'esercizio delle sue funzioni il messo, in base alla nozione dell'articolo 357 del codice penale, è considerato pubblico ufficiale e come tale, se da un lato gode delle particolari forme di garanzia per gli eventuali delitti compiuti nei suoi confronti ( articoli 336 e seguenti codice penale), dall'altro ha l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria i reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio e a causa delle sue funzioni ed è soggetto, in caso di omissione o violazione dei Pagina 3 di 10

doveri connessi alla qualifica rivestita, a particolari responsabilità penali (tipiche od aggravate rispetto ai reati comuni). Articolo 4 - Responsabilità del messo 1. Tra i delitti in cui può incorrere il messo in qualità di pubblico ufficiale si evidenziano, in particolare, quelli previsti dai sotto richiamati articoli del codice penale: articolo 323, abuso d'ufficio; articolo 324, interesse privato in atti d'ufficio; articolo 326, rivelazione od utilizzo di segreto d'ufficio; articolo 327, eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi e degli atti dell'autorità; articolo 328, rifiuto od omissione atti d'ufficio; articolo 361, omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale. 2. Il messo nel trattare i dati deve attenersi alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 e s.m.i). L'inosservanza di queste norme è, infatti, fonte di responsabilità e comporta il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile se si cagiona danno ad altri. Articolo 5 Il messo notificatore 1. La finanziaria 2007 (L. 296/2006) ai commi 158, 159 e 160 dell'articolo 1, introduce una nuova figura di notificatore con specifiche competenze per la notificazione delle ingiunzioni fiscali. Tali messi possono essere nominati tra il personale dipendente del Comune, previa partecipazione ad uno specifico corso con superamento di un esame finale, al fine di notificare gli atti inerenti il recupero delle entrate tributarie ed extratributarie del proprio ente. 2. La qualifica generica di messo notificatore non consente la notifica di tutti gli altri atti, interni ed esterni, se non nell unica ipotesi che lo stesso sia anche stato nominato messo comunale. 3. Possono essere nominati messi notificatori anche i dipendenti dei soggetti ai quali il Comune ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché i soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità. Articolo 6 - La relata di notifica 1. La relazione di notifica varia in base alla procedura di notifica posta in essere e, a seconda dei casi, deve indicare: la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità; l'ora della consegna, nel caso sia richiesto dalla parte interessata, ai sensi dell'articolo 47 delle norme di attuazione del codice di procedura civile; il luogo della consegna oppure le ricerche anche anagrafiche effettuate; Pagina 4 di 10

i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario. 2. La relazione è datata e sottoscritta dal messo. 3. La relazione di notifica costituisce atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso, in ordine all'attività svolta dal messo. 4. L'originale dell'atto notificato con la relata di notifica è poi restituito all'amministrazione richiedente. 5. Si deve sottolineare il fatto che il compito del messo si esaurisce con la consegna e la stesura della relata di notifica. Esula in modo assoluto dalle sue attribuzioni indagare circa la capacità giuridica o di intendere e volere del destinatario. Solo nel caso in cui la consegna avvenga in mani di persona diversa dal destinatario, il messo è tenuto a valutare l'idoneità del soggetto tenendo presente che la notifica non può essere effettuata in mani di persona con età inferiore ai 14 anni o palesemente incapace. Articolo 7 Il registro delle notificazioni 1. Ogni atto notificato dal messo deve essere trascritto in ordine cronologico in apposito registro, gestito con il software in dotazione al Comune di Grosotto. In detto registro, da tenere con cura, ordine e sempre aggiornato andranno annotati per ogni atto i seguenti dati: numero cronologico in ragione di anno; numero di protocollo generale assegnato; data dell'atto (giorno - mese - anno); provenienza (amministrazione ed ufficio richiedente); natura dell'atto (descrizione sommaria del contenuto dell'atto); destinatario (soggetto o soggetti a cui è destinato) data della notifica (giorno - mese - anno); nominativo della persona al quale è consegnato; annotazioni (eventuali annotazioni del messo circa irreperibilità, ecc.) la relata di notificazione eventuale pubblicazione 2. Gli atti emessi e notificati dall Area Tecnica (Concessioni edilizie, ecc.) possono essere registrate su un apposito registro separato dal registro informatico. Articolo 8 Modalità di svolgimento della notificazione di un documento digitale 1. La notificazione è effettuata a mezzo della P.E.C. solo se l indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi o è comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. 2. Il messo procede con le modalità previste dall art. 149bis del C.P.C., specificando nella relazioni di notificazione il numero del registro cronologico. 3. L art. 149bis è dettato per le notificazioni fatte dall ufficiale giudiziario, ma è comunque applicabile anche alle notifiche dei messi, in quanto compatibili. 4. Possono essere notificati con questa modalità i documenti digitali sottoscritti con firma digitale pervenuti alla PEC del Comune di Grosotto, trasmessi da altre pubbliche amministrazioni, oppure prodotti internamente. 5. Sono altresì notificabili ai sensi dell art. 149bis anche i documenti cartacei, debitamente sottoscritti. 6. In questa ipotesi la scansione del documento cartaceo è autenticata dal messo attraverso la firma digitale, e diviene a tutti gli effetti un documento digitale conforme all originale cartaceo. 7. Il messo trasmette il documento digitale sottoscritto con firma digitale all indirizzo PEC del destinatario, risultante da pubblici elenchi. Pagina 5 di 10

8. La notificazione si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento digitale nella casella di posta elettronica del destinatario. 9. Il messo redige la relazione di notificazione di cui all art. 148 del CPC, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, appositamente individuati. 10. La relazione contiene le informazioni di cui all art. 148, secondo comma, sostituito in luogo della consegna con l indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l atto è stato inviato. 11. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo, sono allegate le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi per via telematica. 12. Nel caso in cui l atto da notificatore è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede un indirizzo di P.E.C., il messo esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all originale digitale, che dovrà conservare per i 2 anni successivi. 13. La restituzione dell atto notificato e la relazione di notifica sono trasmessi al richiedente mediante P.E.C., posto che la richiesta di notifica sia pervenuta al protocollo informatico con modalità telematica (PEC). 14. Il documento da notificare può arrivare alla PEC del Comune di Grosotto, collegata al protocollo informatico, come scansione (copia immagine) di un originale cartaceo sottoscritto, come documento digitale firmato digitalmente, oppure con la firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 15. Nel caso in cui il documento debba essere notificato mediante consegna dell atto su supporto cartaceo, perché il destinatario non possiede un indirizzo di posta elettronica certificata, sarà apposta sull atto riprodotto in stampa la seguente dicitura: Documento cartaceo conforme al documento informatico trasmesso alla PEC del Comune di Grosotto e dovrà essere firmato dal messo. 16. Nel caso in cui il documento pervenuto alla PEC non è conforme a quanto indicato dal comma 14, il messo che lo dovrà notificare a mano, apporrà sul documento riprodotto in stampa la seguente dicitura: Documento informativo riprodotto in stampa così come è stato trasmesso dal richiedete la notifica. In questa ipotesi il messo non lo potrà autenticare con la propria sottoscrizione. Articolo 9 Notifiche di atti della amministrazione comunale 1. Per ottenere la notificazione di un atto colui che lo ha adottato o cui comunque è riconducibile provvede ad inviarlo all ufficio messi tempestivamente, mediante il sistema informatico, specificando: il destinatario/i destinatari dell atto; gli estremi dell atto da notificare; il numero di copie dell atto trasmesse; l eventuale termine di notifica in caso di scadenza. 2. Di norma, salvo che non venga richiesta la notifica d urgenza, i messi provvedono alla notifica entro il termine indicato o previsto da specifiche norme di Legge o, in mancanza di qualsiasi comunicazione in merito, entro i successivi 60 giorni dall arrivo degli atti all ufficio, compatibilmente con il numero degli atti da notificare. In ogni caso i messi dovranno garantire che la notifica degli atti avvenga entro termini tali da garantire la loro piena efficacia. 3. Gli atti trasmessi all ufficio messi non devono comunque contenere schemi di relazione di notifica difformi da quelli predisposti dal competente ufficio messi. Pagina 6 di 10

4. L ufficio messi, eseguita la notificazione richiesta, provvede alla tempestiva restituzione degli atti al richiedente mediante apposita nota di trasmissione. 5. Le note di trasmissione, in entrata ed in uscita, vengono protocollate e conservate nell ambito del protocollo informatico. Articolo 10 - Notifiche per conto di altre amministrazioni 1. Il comune di Grosotto, in applicazione dell articolo 10, comma primo, della legge 265/1999 e successive integrazioni e modifiche, provvede alla notifica di atti per conto di altre pubbliche amministrazioni utilizzando i propri messi comunali. 2. Le altre Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi del messo del Comune di Grosotto solo nel caso che non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o altre forme di notificazione previste dalla legge. Il messo accetterà solo gli atti accompagnati dalla prova della tentata notifica (ovviamente non andata a buon fine) tramite il servizio postale o con i propri addetti alla notifica, allo scopo di razionalizzare il flusso degli atti in entrata in rapporto alle risorse umane disponibili. Pertanto, gli atti non accompagnati dalla prova di della tentata notifica verranno restituiti al mittente, senza che di ciò questo comune possa essere chiamato a rispondere in caso di eventuali ritardi, scadenze di termini ed altro. 3. La notifica degli atti della amministrazione finanziaria indicati dall articolo 14 della legge 890/1982 e successive integrazioni e modifiche, può essere effettuata mediante il servizio postale, come previsto al comma secondo della predetta norma. 4. Di norma, salvo che le amministrazioni terze non richiedano la notifica d urgenza, i messi comunali provvedono alla notifica entro il termine indicato o previsto da specifiche norme di Legge o, in mancanza di qualsiasi comunicazione in merito, entro i successivi 60 giorni dall arrivo degli atti all ufficio. In ogni caso i messi dovranno garantire che la notifica degli atti avvenga entro termini tali da garantire la loro piena efficacia. Articolo 11 - Notificazione presso il domiciliatario 1. L'articolo 141 c.p.c. disciplina la notificazione degli atti presso il domiciliatario. E', pertanto, indispensabile per procedere a questa forma di notifica che il destinatario abbia eletto domicilio. 2. Per elezione di domicilio si intende un atto giuridico unilaterale con il quale una persona sceglie che il proprio domicilio per un determinato atto od affare e per tutti quelli conseguenti coincida con un luogo diverso dal domicilio generale (sede principale dei propri affari ed interessi) in base: ad un elemento oggettivo, ossia la presenza nel luogo degli affari ed interessi della persona; ad un elemento soggettivo, ossia l'intenzione di fissare nel luogo la sede stabile e principale dei propri affari. Il domicilio, inoltre, può essere volontario se liberamente espresso dal soggetto o necessario se imposto dalla legge come ad esempio nei casi previsti dall'articolo 45 c.c. (domicilio del minore, presso il genitore con il quale convive - interdetto presso il tutore, ecc.). 3. La notifica ai sensi dell'articolo 141 c.p.c. è obbligatoria quando l'elezione di domicilio è stata inserita in contratto, se così è stato espressamente dichiarato. 4. Il domicilio eletto o speciale non può mai sostituire integralmente il domicilio generale. 5. L'elezione ai sensi dell'articolo 47 c.c. deve essere fatta necessariamente in forma scritta; in caso contrario si considera come mai avvenuta. Non occorre tuttavia venga utilizzato un atto specifico, purché la volontà di elezione sia espressamente manifestata. 6. Da un punto di vista pratico, in base a quanto dispone la norma, si ritiene si possa procedere alla notifica ai sensi dell'articolo 141 c.p.c. quando il destinatario: ha eletto domicilio presso una persona, in tal caso è indispensabile che oltre al luogo sia identificata con esattezza anche la persona del domiciliatario non risultando, secondo certa Pagina 7 di 10

dottrina, possibile la notificazione a persona diversa (ad esempio famigliare del domiciliatario, ecc.). di contro alcuni ritengono legittima la consegna dell'atto ai sensi dell'articolo 139 c.p.c. con i limiti più sotto specificati. ha eletto domicilio presso un ufficio, in tal caso la norma individua quale domiciliatario il capo pro tempore dell'ufficio. 7. Nel procedere a questa forma di notifica occorre tenere presente: se la notifica non avviene in mani proprie del domiciliatario, ma in uno degli altri modi e luoghi indicati dall'articolo 139 c.p.c., in caso di contestazione spetta al notificante, e quindi al messo, dare prova che sussistono le condizioni di regolarità della notificazione (Corte Cassazione 7.5.1976, n. 1607); quando il domicilio viene eletto presso una persona che assume la veste di domiciliatario, l'elemento personale prevale su quello topografico e pertanto la notifica è da ritenere valida se la consegna è stata effettuata in mani proprie del domiciliatario anche se in luogo diverso dalla residenza di questo dove è stata eletto il domicilio, non potendosi dubitare che la notifica abbia raggiunto il suo scopo consistente nel porre in grado la persona presso la quale il domicilio è stato eletto di informare tempestivamente dell'avvenuta notifica chi con l'elezione lo ha designato quale destinatario (Corte cassazione 5.4.1976, n. 1177). Tale pronuncia non sembra però possa essere estesa anche al trasferimento della residenza del domiciliatario in sede diversa da quella in cui è stato eletto il domicilio, stante il divieto espresso contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 141 c.p.c. 8. Per evitare qualsiasi contestazione è comunque opportuno effettuare sempre la notifica al domiciliatario al domicilio eletto. 9. Il terzo comma dell'articolo 141 dispone che "La consegna, a norma dell'articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario". 10. Si ritiene che il rifiuto del domiciliatario a ricevere l'atto non ostacoli il perfezionamento della notifica ai sensi del secondo comma dell'articolo 138, in quanto la causa impedente (richiesta del domiciliatario) sembra riferita più al luogo (domicilio eletto) che agli effetti della notifica. 11. In ogni caso non compete al messo dissipare i dubbi interpretativi essendo sufficiente che lo stesso faccia menzione nella relazione del rifiuto del domiciliatario a ricevere l'atto. 12. Non si può procedere alla notifica nel domicilio eletto nei seguenti casi: se è richiesto dal domiciliatario o questi è morto; se il domiciliatario si è trasferito fuori dalla sede indicata nell'elezione di domicilio; se è cessato l'ufficio, in caso di elezione di domicilio presso un ufficio. 13. Anche nel caso di notificazione presso il domiciliatario l'atto è consegnato in busta che il messo provvede a sigillare con le modalità di cui è detto al Capitolo II, paragrafo 7 "Notificazione a persona diversa dal destinatario". Articolo 12 - Deposito atto nella casa comunale in busta sigillata 1. La Casa comunale conserva gli atti amministrativi, giudiziari o tributari a cittadini che non sono stati trovati in casa al momento della notifica da parte dei Messi o di altri Agenti Notificatori e provvede alla consegna degli atti depositati ai destinatari. 2. Se il Messo non ha trovato in casa nessuno che possa ricevere l'atto, rilascia un preavviso di atto da notificare, invitando il destinatario a ritirare personalmente l atto presso l Ufficio Messi comunali. 3. Nel caso in cui sia recapitato un preavviso di atto da notificare, il destinatario può ritirare personalmente l atto presso l Ufficio Messi, negli orari di apertura al pubblico, esibendo il preavviso e un valido documento d identità. Pagina 8 di 10

4. Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità momentanea o incapacità o rifiuto delle persone indicate nell art. 139 c.p.c., il messo comunale notifica l atto ai sensi dell art.140 c.p.c, deposita copia nella casa comunale dove la notificazione deva eseguirsi, affigge avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell abitazione o dell ufficio o dell azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. 5. Per gli atti di Equitalia, l agente notificatore che non trovi in casa nessuno che possa ricevere l'atto, invia un avviso di deposito con raccomandata A.R., con il quale si invita il destinatario a passare presso la Casa Comunale per ritirare un atto che lo riguarda. 6. Nel caso in cui sia pervenuto per raccomandata un avviso di deposito dell atto presso la Casa comunale il destinatario può: presentarsi personalmente alla Casa Comunale ed esibire l avviso di deposito e un valido documento d identità all operatore; delegare un altra persona al ritiro dell'atto. La persona delegata, munita di un proprio documento d identità, dovrà presentarsi con la delega sottoscritta dal destinatario e una fotocopia del suo documento d identità. In caso contrario non sarà possibile consegnare l atto. 7. La consegna dell'atto avviene, di norma, immediatamente. 8. Le richieste di consegna riguardanti atti depositati da più di un anno avviene mediamente entro cinque giorni lavorativi. 9. Il tempo massimo per il ritiro di un atto è di 10 anni. 10. Per le cartelle di pagamento di Equitalia, in caso di irreperibilità temporanea del destinatario, oltre al deposito nella casa comunale si provvede alla contestuale pubblicazione degli atti all Albo pretorio del Comune di Grosotto. 11. Per gli atti depositati presso la Casa Comunale dall Ufficiale Giudiziario si applicano i commi da 5 a 9 del presente articolo. Articolo 13 - Rimborsi 1. Per ciascuna notifica effettuata su richiesta di altre amministrazioni pubbliche è previsto in favore della amministrazione comunale un rimborso, che attualmente è di euro 5,88, così come determinato dal Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 03/10/2006, di concerto con il Ministro dell Interno, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall articolo 140 del Codice di Procedura Civile. Detta somma è aggiornata periodicamente in virtù di apposito decreto ministeriale. 2. La somma di cui al precedente comma compensa le spese vive affrontate dalla amministrazione comunale, quali le spese postali, nonché il costo orario del servizio prestato dai messi comunali. 3. Al fine di rendere il rimborso un reale corrispettivo del servizio i messi comunali sono tenuti a rilevare annualmente sia la quantità di atti notificati per conto di altre amministrazioni, sia le spese postali affrontate a questo fine, sia le ore dedicate. 4. Il rimborso di cui al presente articolo non è soggetto a imposta sul valore aggiunto. 5. Le pubbliche amministrazioni che, nonostante il ricevimento del sollecito, non hanno ancora provveduto al pagamento al Comune di Grosotto del compenso spettante per la notifica degli atti, si vedranno non garantito il servizio di notifica. 6. Sono, invece, a carico dei Comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali. 7. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello Stato, della Regione e della Provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i referendum. 8. La liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate viene Pagina 9 di 10

richiesto alle singole amministrazioni interessate allegando la documentazione giustificativa contestualmente alla restituzione della relazione di notifica. Art. 14 - Modalità di pagamento 1. Le amministrazioni richiedenti provvedono ai pagamenti previsti dal precedente articolo versando la somma dovuta presso la tesoreria comunale o sul conto corrente postale intestato a comune di Grosotto Via Roma 2 23034 Grosotto SO, avendo cura di indicare espressamente, nella parte causale, la formula Rimborso spese di notifica atti ed evidenziando il numero dell atto oggetto di notifica, entro 30 giorno dal ricevimento della relazione di notifica. 2. L ufficio messi provvede a trasmettere contestualmente all Area Economico-Finanziaria, per i successivi adempimenti di competenza, l elenco complessivo delle notificazioni effettuate per conto di altre pubbliche amministrazioni con indicazione del corrispettivo dovuto per ciascuna notifica effettuata. 3. Entro il mese di Febbraio di ciascun anno l ufficio messi provvede alla verifica delle somme non ancora riscosse e contestualmente trasmette una richiesta di sollecito di pagamento, che dovrà avvenire nei successivi 30 giorni. In caso di mancato pagamento si da applicazione a quanto indicato nel comma 5 del precedente art. 11. Art. 15 - Destinazione dei rimborsi 1. I rimborsi sono acquisiti al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti dell ente. 2. L attività di notifica per conto di altre amministrazioni, se esistano le condizioni finanziarie, può essere oggetto di contrattazione decentrata per il trattamento economico accessorio compatibilmente alle disposizioni dei CCNL Regioni e Autonomie Locali vigenti. Art. 16 - Reciprocità ed eccezioni 1. Il rimborso delle spese di notifica si applica nei confronti di tutte le amministrazioni che richiedano al comune di Grosotto la notificazione di atti e deve considerarsi esclusa ed inapplicabile qualsivoglia condizione di reciprocità richiesta e/o assunta dalle amministrazioni richiedenti. 2. Sono esentate dal pagamento le amministrazioni pubbliche con riguardo ai soli provvedimenti assunti nell esclusivo interesse del comune di Grosotto, in quanto destinatario di proventi, e per le notificazioni che devono per legge essere eseguite dai messi comunali in via esclusiva ed a pena di nullità, purché nella richiesta di notifica siano richiamate o citate le disposizioni di legge invocate. Art. 17 - Disposizioni finali 1. Le presenti linee guida entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. 2. Successivamente alla entrata in vigore, la giunta comunale può provvedere alla sua necessaria integrazione e modifica mediante apposita deliberazione. Pagina 10 di 10