Decreto del Fare: torna l'agevolazione per nuovi investimenti, a suo tempo denominata "Legge Sabatini"

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Stampa Decreto del Fare: torna l'agevolazione per nuovi investimenti, a suo tempo denominata "Legge Sabatini" admin in Contributi e finanziamenti, Novità legislative (legge di stabilità...) Abbiamo pubblicato un ebook sul Decreto del Fare, clicca qui per maggiori informazioni... Il Decreto Legge 69/2013, così come convertito in Legge il 9 agosto u.s. contiene disposizioni in materia di agevolazioni per nuovi investimenti: il Fondo di garanzia per le PMI ed il contributo per i nuovi investimenti (si tratta in sostanza di una riedizione della ben nota legge Sabatini ). Il Fondo di garanzia per le PMI L'articolo 1 del Decreto Legge 69/2013 prevede il rafforzamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese a suo tempo introdotto dall'articolo 2, comma 100 della legge 662/1996. Il fondo ha come obiettivo quello di fornire una garanzia ai finanziamenti erogati dal sistema bancario alle piccole e medie imprese per agevolare ed incrementare il loro accesso al credito. Infatti i finanziamenti garantiti dal fondo rappresentano delle operazioni con un rischio prossimo allo zero per gli istituti di credito in quanto, in caso di default dell'impresa finanziata, la banca viene risarcita dal fondo ed in caso di incapienza del fondo stesso la garanzia viene accollata dallo Stato, di conseguenza il sistema creditizio dovrebbe essere incentivato ad erogare finanziamenti alle imprese produttive con il duplice risultato di consentire alle imprese di accedere al credito bancario e di poterne usufruire a condizioni più favorevoli disponendo di un merito di credito superiore a quello cui che si vedrebbero altrimenti riconoscere. L'operatività del istituto del Fondo di Garanzia viene rafforzata dal Decreto principalmente ampliando il novero dei soggetti che hanno titolo ad accedere alle garanzia da esso erogate mediante l'aggiornamento dei criteri con cui vengono valutate le imprese richiedenti al fine di tenere conto dell'attuale congiuntura economica e semplificando le procedure previste per la richiesta dell'accesso all'agevolazione attraverso la telematizzazione della domanda. Inoltre il decreto prevede in riferimento ad alcune tipologie di operazioni l'estensione della copertura della garanzia da esso erogata fino all'80% dell'ammontare finanziato (attualmente la garanzia può arrivare a coprire solo il 70% dell'importo dell'operazione e comunque non può eccedere il 70% del finanziamento in conto capitale). Si tratta delle operazioni, effettuate su tutto il territorio nazionale, di: anticipazione del credito, senza che si abbia cessione dello stesso, a favore delle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione; 1 di 6

operazioni finanziarie di durata almeno pari a 36 mesi. L'anticipazione del credito vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione consente alle imprese creditrici di ottenere l'accredito di liquidità sul proprio conto corrente consegnando al debitore ed alla banca copia delle disposizione irrevocabile di versare il rimborso su di un apposito conto intestato all'impresa ed acceso presso l'istituto che ha concesso l'anticipazione. Normalmente le anticipazioni sono concesse per un ammontare pari all'80%-90% del credito rimborsabile. Al fine di incentivare l'utilizzo dell'istituto dell'anticipazione è prevista la possibilità per l'impresa creditrice di ottenere in via telematica la certificazione del credito. Il Decreto 69/2013 prevede anche la possibilità di ottenere dal Fondo una garanzia pari all'80% dell'ammontare della somma richiesta ed anticipata dalla banca. Sempre al fine di incrementare l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia il Decreto prevede che potrà essere utilizzato esclusivamente per garantire operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione (e non per coprire operazioni già in essere) salvo che si tratti di garantire finanziamenti già concessi ma che subordinavano la concessione del capitale all'ottenimento della garanzia dal Fondo stesso. Le modalità di attuazione delle norme in parola verranno stabilite da un apposito decreto attuativo che dovrà essere emanato da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Di conseguenza vengono abrogati l'articolo 11, comma 3 del DL 185/2008 sugli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi e le norme del DL 201/2011che prevedevano una riserva del Fondo pari all'80% della sua consistenza finalizzata all'erogazione di finanziamenti di consistenza unitaria non superiore a 500.000 euro. Viene inoltre soppressa la norma in base alla quale veniva estesa alle grandi imprese la possibilità di beneficiare delle garanzie del Fondo PMI per i finanziamento erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti in base a quanto disposto dall'articolo dall'articolo 39, comma 4, del DL 201/2011. 2 di 6

Art. 1 Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a: a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite: 1) l'aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio; 2) l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli ulteriori limiti nonché i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; 3) la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche; 4) misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento; b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo. b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. 2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Comma soppresso. 4. Al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento». 5. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» sono soppresse. 5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse. 5-ter. Al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono affluire, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi su base volontaria per essere destinati alla microimprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma nonché le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini al predetto fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996. 3 di 6

Il contributo per i nuovi finanziamenti accanto al potenziamento del Fondo di Garanzia il Decreto 69/2013 introduce una riedizione della Legge Sabatini del 1965 che, seppur datata, viene unanimemente riconosciuta come una delle norme in materia di agevolazioni creditizie più utilizzata. Così come era nella versione originaria della Legge Sabatini l'articolo 2 del Decreto 69/2013 prevede l'erogazione da parte dello Stato di un contributo a fondo perduto a parziale copertura degli interessi che le imprese devono corrispondere sui finanziamenti accesi per l'acquisto di macchinari produttivi. L'indicazione delle modalità operative, delle caratteristiche che devono avere le imprese al fine di poter beneficiare dell'agevolazione, della misura massima ammissibile del contributo e delle modalità di controllo sono demandare ad un Decreto che dovrà essere emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Quali sono le imprese agevolate Il nuovo incentivo all'acquisto di macchinari produttivi è destinato alle piccole e medie imprese così come sono individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. Si tratta, in sostanza, delle imprese il cui organico sia inferiore alle 250 unità ed il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro od il cui totale di bilancio annuale non ecceda i 43 milioni di euro (medie imprese), il cui organico non superi le 50 persone ed il fatturato o il totale di bilancio annuo non superi i 10 milioni di euro (piccole imprese), il cui personale sia inferiore alle dieci unità ed il cui fatturato o il totale di bilancio non superi i 2 milioni di euro (microimprese). Il Decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico dovrà indicare anche quali sono i settori produttivi che potranno beneficiare del contributo: nel caso in cui dovesse accadere come per la Legge Sabatini, infatti, il Decreto attuativo potrebbe escludere dall'operatività della norma alcuni settori. Inoltre, la Legge Sabatini prevedeva una differenziazione delle misure del contributo (e quindi dell'ammontare degli interessi che rimanevano a carico dello Stato) in base alla localizzazione geografica delle imprese beneficiarie. I finanziamenti 4 di 6

La Cassa Depositi e Prestiti fornirà agli istituti di credito interessati la provvista per l'erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato impiegando i fondi della gestione separata nei limiti di 2,5 miliardi di euro, dei quali 1 miliardo nel corso del 2014 e 750 milioni di euro per il 2015 ed il 2016. l'ammontare della provvista potrà essere incrementato sino a 5 miliardi di euro solo a fronte dei risultati dell'attività di monitoraggio sull'andamento dei finanziamento che dovrà essere svolta ogni tre mesi dal Ministero per lo Sviluppo Economico. I finanziamenti dovranno essere erogati dagli istituti di credito entro il 31 dicembre 2016 ed avranno una durata massima di 5 anni a partire dalla data di stipula del relativo contratto. L'ammontare massimo del finanziamento viene previsto in 2 milioni di euro per ogni impresa beneficiaria, eventualmente suddivisibili in più finanziamenti. Ogni finanziamento potrà riguardare anche il 100% del costo del bene da acquisire. La Cassa Depositi e Prestiti e l'abi provvederanno a stipulare una o più convenzioni al fine di disciplinare l'ammontare del plafond attribuito a ciascun istituto, i contratti-tipo del finanziamento e della cessione del credito posto a garanzia, le attività finalizzate all'esercizio del controllo e del monitoraggio che dovranno essere svolte dalle banche al fine di assicurare la trasparenza nella misura e nella gestione del finanziamento Le garanzie e gli investimenti agevolabili I finanziamenti richiesti dalle piccole e medie aziende possono beneficiare delle garanzie del Fondo PMI fino all'80% del loro ammontare, in caso di default del debitore Cassa Depositi e Prestiti e lo Stato intervengono accollandosi l'onere. Come già accennato possono usufruire delle agevolazioni in parola gli interessi corrisposti su operazioni di finanziamento e di leasing finalizzati all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature produttive nuove. La casistica dei beni il cui acquisto è agevolabile dovrà essere individuata con un prossimo decreto ministeriale di attuazione ma vale la pena ricordare che la precedente Legge Sabatini escludeva espressamente i beni destinati alla mera sostituzione di altri in possesso della medesima azienda nonché l'acquisto di automezzi destinati al trasporto persone. Erano invece inclusi i personal computer destinati alla progettazione, all'organizzazione del lavoro ed alla contabilità aziendale. Il contributo L'articolo 2 del Decreto Legge 69/2013 allo scopo di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo concede in favore delle piccole e medie imprese un contributo proporzionale in conto interessi sugli oneri finanziari che le imprese devono corrispondere agli istituti di credito sui finanziamenti o sui contratti di leasing stipulati per l'acquisto di attrezzature, impianti o macchinari nuovi di fabbrica. La misura del contributo e le modalità di erogazione dovranno essere fissate per decreto dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Secondo stime del Governo il contributo dovrebbe consentire una riduzione nella misura del 2,7% degli interessi pagati dalle imprese abbattendo così del 50% il costo finanziario degli acquisti. In ogni caso la misura agevolativa dovrà passare l'esame della Commissione europea per non rischiare di incorrere nelle norme relative agli aiuti di Stato. 5 di 6

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