LA GIUNTA COMUNALE Vista la proposta di deliberazione avanzata dall'ufficio Patrimonio relativa al seguente oggetto: DALL ABITAZIONE AL CENTRO DI FORMAZIONE ISTITUTI RIUINITI SALOTTO E Ritenuto di dover provvedere in merito; Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione circa la regolarità tecnica e contabile; Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142; Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la Legge 3 agosto 1999, n. 265; Con votazione unanime, palesemente espressa; D E L I B E R A Di approvare la proposta di deliberazione presentata, avente oggetto: DALL ABITAZIONE AL CENTRO DI FORMAZIONE ISTITUTI RIUNITI SALOTTO E *****
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE, AVENTE OGGETTO: DALL ABITAZIONE AL CENTRO DI FORMAZIONE ISTITUTI RIUNITI SALOTTO E Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 9 novembre 1999 veniva concesso in locazione - a far data dal 1.10.1999 - con contratto di natura transitoria (in quanto corrispondente alla durata dei corsi di formazione al lavoro per i cittadini alpignanesi), una porzione (mq 200) dell edificio ubicato in Via Matteotti n. 10 - facente parte dei beni patrimoniali disponibili del Comune - agli Istituti Riuniti Salotto e Fiorito di Rivoli - per la durata di mesi 9. Constatato che essendo l attività corsistica, di formazione al lavoro, dell Istituto Salotto e Fiorito di Rivoli ulteriormente sviluppata ed ampliata con durata nel tempo, non sussistono più le precedenti condizioni per un contratto di natura transitoria, ma vi è necessità, invece, di formalizzare un contratto con maggiore durata. Verificato che la locazione di un bene immobile ad uso diverso dall abitazione non soggiace alla Legge n. 431/98 (Riforma delle locazioni), ma alla legge 27 luglio 1978, n. 392, sia nella parte normativa, sia in quella economica e che pertanto può essere applicato il canone, così determinato dall Ufficio Patrimonio, di. 3.200.000 mensili più indice ISTAT, oltre le spese accessorie e gli interventi di manutenzione ordinaria nonché un contratto avente la durata di sei anni più sei (art. 27 legge 392/78). Ritenuto opportuno, pertanto, consentire agli Istituti Riuniti Salotto e Fiorito di Rivoli l attività corsista di formazione al lavoro per i cittadini alpignanesi e non, concedendo in locazione, una porzione ( mq 400 ) dell edificio sito in Via Matteotti n. 10 ( ex Scuola Elementare Riberi ), come risulta dall allegata planimetria, per la durata di sei anni più sei al canone mensile di. 3.200.000 più indice ISTAT. Atteso che l adozione del presente provvedimento compete alla Giunta ai sensi della legge 142/90 e s.m.i.; SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE D E L I B E R I Di modificare il disposto della precedente deliberazione n. 229 del 9.11.1999 con cui veniva approvato un contratto di natura transitoria, nel modo seguente: "1) - Di concedere in locazione, a far data dal 1.9.1999, con contratto ad uso diverso dall abitazione una porzione (mq 400) dell edificio ubicato in Via Matteotti n. 10 facente parte dei beni patrimoniali disponibili del Comune, agli Istituti Riuniti Salotto
e Fiorito di Rivoli, per la durata di anni sei più sei al canone mensile di. 3.200.000 più indice ISTAT, per svolgere l attività dei corsi di formazione al lavoro per i cittadini alpignanesi e non. 2) - Di approvare lo schema del contratto di locazione ad uso diverso dall abitazione, avente la durata di anni sei più sei, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 3) - Di dare atto che il Direttore dell Area Finanze sottoscriverà il contratto di locazione ad uso diverso dall abitazione. 4) - Di affidare al responsabile dell Ufficio patrimonio l attuazione degli aspetti patrimoniali, economici e finanziari. 5) - Di introitare il canone di locazione sul Capitolo PEG 1380 per. 12.800.000 (settembre/dicembre 1999) e. 38.400.000 (gennaio/dicembre 2000 )." ********* delsalo1 f. patrimomio
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE. Con la presente privata scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge, tra il Comune proprietario, rappresentato dal..., che di seguito viene indicato locatore, nato il... a..., residente in..., via..., n... cod. fisc. n... e il Sig...., nato il...residente in..., via..., n...., cod. fisc. n...., di seguito indicato come conduttore, si accetta e si stipula senza riserva alcuna quanto segue: 1) - Il Sig....si obbliga a far godere al Sig.... il seguente bene immobile urbano: locali al piano terreno e primo piano sito in Comune di Alpignano Via Matteotti n. 10, di metri quadrati 400, riportato in catasto alla partita n. 251-252- 787, foglio n. 19, subalterno n. 1-3, categoria B/5, con il valore economico - come risulta dall inventario dei beni immobili comunale - di. 1.783.350.000. 2) - I locali saranno adibiti ad uso di attività corsistica per la formazione professionale, la cui destinazione non può essere modificata. 3) - La durata della locazione, a norma dell art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è stabilita in anni sei con decorrenza dall'1.9.1999 al 31.8.2005. 4) - Il conduttore può, qualora ricorrano gravi motivi, recedere in qualsiasi momento dal contratto, con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata. 5) - Il contratto si rinnova tacitamente di sei anni se non sopravviene disdetta da comunicarsi all altra parte almeno 12 mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata. 6) - Il locatore può esercitare alla prima scadenza contrattuale la facoltà di diniego della rinnovazione per motivi previsti dell art. 29 - comma b - legge n. 392/1978; tale volontà deve essere semplicemente comunicata. 7) - Il canone stabilito ed accettato dalle parti è di lire 3.200.000 mensili da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese alla Tesoreria comunale presso la Banca CRT Agenzia di Alpignano Via Mazzini n. 38. 8) - Il canone deve essere aggiornato secondo le variazioni, accertate dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 9) - Il conduttore non può sublocare l immobile o cedere il contratto di locazione in caso di cessione o affitto dell attività.
10) - In caso di vendita dell immobile si stabilisce il diritto di prelazione in favore del conduttore. 11) - Le spese di registrazione della presente scrittura sono a carico del locatore e conduttore in parti uguali. 12) - Sono a carico del conduttore gli oneri accessori: spese relative al servizio di pulizia, alla fornitura di acqua e di energia elettrica, del riscaldamento e condizionamento d aria, allo spurgo di pozzi neri e latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. 13) - A titolo di deposito cauzionale il conduttore versa, con la sottoscrizione della presente, che ne è anche quietanza, al locatore la somma di lire 9.600.000 pari a tre mensilità, da restituirsi alla scadenza del contratto. 14) - A norma dell art. 1609 c.c. le riparazioni di piccola manutenzione sono a carico del conduttore; tali sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall uso e non quelle dipendenti da vetustà o caso fortuito. 15) - In caso di riparazioni urgenti, che sono a carico del locatore, il conduttore deve darne avviso al locatore ed in caso di rifiuto dello stesso può eseguirle a sue spese, salvo rimborso (art. 1577 c.c.). 16) - Il conduttore dichiara di ricevere l immobile in ottimo stato di manutenzione ed assume l obbligo di riconsegnarlo alla scadenza nello stesso stato. 17) - L inadempienza di una qualsiasi delle clausole stabilite comporta ipso jure la risoluzione del contratto. 18) - Per quanto non previsto si rinvia al codice civile e alla legislazione speciale. 19) - Le spese contrattuali derivanti dal presente contratto sono a carico del conduttore. Letto, approvato e sottoscritto.