LA GIUNTA COMUNALE D E L I B E R A

Documenti analoghi
CONTRATTO DI LOCAZIONE. REP. del. Con la presente scrittura privata tra il locatore Comune di Itri in. persona del, Responsabile del Servizio

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO AD USO DI ABITAZIONE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA COMUNE DI AYMAVILLES CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERO DALL ABITAZIONE TRA

Con Delibera n. 74 dell 11 giugno 2013, la Giunta della Camera di. Commercio di Napoli stabilì di stipulare idoneo contratto di locazione previo

Delibera di Giunta Comunale n. 33 del

CONTRATTO DI LOCAZIONE. L anno duemilaquindici e questo dì ( ) del mese di CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA

C O M U N E D I GINOSA

COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA Provincia di Novara

ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'ambiente dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi

Scrittura privata per la locazione relativa all immobile comunale di. proprietà sito in Galatone via Milano, 55 in favore del Circolo San

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA. TRANSITORIA. (ai sensi dell'art. 5, c. 1, della legge , n. 431)

CITTA DI CASTELLANZA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO D ENTRATA

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE TRA:

CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO EX ART.45 LEGGE n.203/82

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DD/ DEL 29/12/2011. Comune di Parma

SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTO DELLA MALGA SENTIERI E PERTINENZE DI PASSAGGIO PIAN DEL LUPO STIPULATO A MEZZO DI ACCORDO AI SENSI DELL ART.

CRITERI E CONDIZIONI PER LA STIPULA DI CONTRATTO ACCESSIVO ALLA CONCESSIONE DI LOCALE IN FRAZ. COLFIORITO LOC. CASERMETTE A POSTE ITALIANE S.P.A.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO (4+4) (aggiornata a luglio 2015) Avv. Giorgio Trono -

COMUNE DI RAVENNA. Codice Fiscale n CONTRATTO DI LOCAZIONE, CON, INERENTE I LOCALI, DI PROPRIETA COMUNALE, ADIBITI A, SITI IN.

COMUNE DI DORNO. (Provincia di Pavia) C O N T R A T T O CONCESSIONE IN AFFITTO DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE, EX CONSULTORIO, DA ADIBIRE AD

Schema Scrittura Privata (allegato C) CONTRATTO DI LOCAZIONE

LE LOCAZIONI AD USO ABITATIVO

REPUBBLICA ITALIANA. II giorno del mese di dell anno duemilaquindici con. Segretario Comunale Sartori Luigi, nato a Rovereto il

Contratto di Concessione d uso. tra. DIGITEN S.r.l. Comune di SAN GIORGIO MONFERRATO (AL) PER IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N DI DATA SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO DI PORZIONE DI IMMOBILE UBICATO A BRENTONICO

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO. L'anno duemila... (..) il giorno. Tra

INDICE SOMMARIO. Introduzione... Pag. XV Premessa...» XVII. Capitolo I LE LOCAZIONI AD USO ABITATIVO

COMUNE DI TRADATE. Provincia di Varese CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE. L anno duemila a questo giorno ( ) del mese di, tra

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI IMMOBILE URBANO DA. L'anno DUEMILAQUINDICI, addì (.) del mese di. alle ore

Concessione locazione terreno di proprietà comunale in Via Ticino. LA GIUNTA COMUNALE

CITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 143

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE. Con la presente scrittura, la Società.. srl con sede in Bologna via C.F. e

L anno duemilasedici e questo dì del mese di. in TRA. - l Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Codice


COMUNE DI ROTTOFRENO CONTRATTO DI COMODATO D USO

CONCESSIONE D USO A TITOLO ONEROSO DEL LOCALE AMBULATORIO UBICATO NELL EDIFICIO CHE OSPITA SCUOLA ELEMENTARE SITO IN PIAZZA MUNICIPIO N.

Oggetto: Atto unilaterale d' obbligo per la realizzazione di

OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE D USO DI POSTEGGIO PER COMMERCIO SU AREA PUBBLICA UBICATO NEL MERCATO DI

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE TRA:

- l Amministrazione Comunale con delibera di C.C. n. 247 del 28/12/1995, esecutiva ai sensi di

Comune di Mentana Provincia di Roma

ATTO COSTITUTIVO DI DIRITTO DI SUPERFICIE ************************ L anno il giorno del mese di in Borgomanero nel sottoindicato

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Servizio URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

C O M U N E D I B A R G A P r o v i n c i a d i L u c c a

Sommario 1. LE LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO 1

ESEGUIBILE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO

CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE. L anno duemiladodici e questo dì del mese CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA

Transcript:

LA GIUNTA COMUNALE Vista la proposta di deliberazione avanzata dall'ufficio Patrimonio relativa al seguente oggetto: DALL ABITAZIONE AL CENTRO DI FORMAZIONE ISTITUTI RIUINITI SALOTTO E Ritenuto di dover provvedere in merito; Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione circa la regolarità tecnica e contabile; Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142; Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la Legge 3 agosto 1999, n. 265; Con votazione unanime, palesemente espressa; D E L I B E R A Di approvare la proposta di deliberazione presentata, avente oggetto: DALL ABITAZIONE AL CENTRO DI FORMAZIONE ISTITUTI RIUNITI SALOTTO E *****

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE, AVENTE OGGETTO: DALL ABITAZIONE AL CENTRO DI FORMAZIONE ISTITUTI RIUNITI SALOTTO E Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 9 novembre 1999 veniva concesso in locazione - a far data dal 1.10.1999 - con contratto di natura transitoria (in quanto corrispondente alla durata dei corsi di formazione al lavoro per i cittadini alpignanesi), una porzione (mq 200) dell edificio ubicato in Via Matteotti n. 10 - facente parte dei beni patrimoniali disponibili del Comune - agli Istituti Riuniti Salotto e Fiorito di Rivoli - per la durata di mesi 9. Constatato che essendo l attività corsistica, di formazione al lavoro, dell Istituto Salotto e Fiorito di Rivoli ulteriormente sviluppata ed ampliata con durata nel tempo, non sussistono più le precedenti condizioni per un contratto di natura transitoria, ma vi è necessità, invece, di formalizzare un contratto con maggiore durata. Verificato che la locazione di un bene immobile ad uso diverso dall abitazione non soggiace alla Legge n. 431/98 (Riforma delle locazioni), ma alla legge 27 luglio 1978, n. 392, sia nella parte normativa, sia in quella economica e che pertanto può essere applicato il canone, così determinato dall Ufficio Patrimonio, di. 3.200.000 mensili più indice ISTAT, oltre le spese accessorie e gli interventi di manutenzione ordinaria nonché un contratto avente la durata di sei anni più sei (art. 27 legge 392/78). Ritenuto opportuno, pertanto, consentire agli Istituti Riuniti Salotto e Fiorito di Rivoli l attività corsista di formazione al lavoro per i cittadini alpignanesi e non, concedendo in locazione, una porzione ( mq 400 ) dell edificio sito in Via Matteotti n. 10 ( ex Scuola Elementare Riberi ), come risulta dall allegata planimetria, per la durata di sei anni più sei al canone mensile di. 3.200.000 più indice ISTAT. Atteso che l adozione del presente provvedimento compete alla Giunta ai sensi della legge 142/90 e s.m.i.; SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE D E L I B E R I Di modificare il disposto della precedente deliberazione n. 229 del 9.11.1999 con cui veniva approvato un contratto di natura transitoria, nel modo seguente: "1) - Di concedere in locazione, a far data dal 1.9.1999, con contratto ad uso diverso dall abitazione una porzione (mq 400) dell edificio ubicato in Via Matteotti n. 10 facente parte dei beni patrimoniali disponibili del Comune, agli Istituti Riuniti Salotto

e Fiorito di Rivoli, per la durata di anni sei più sei al canone mensile di. 3.200.000 più indice ISTAT, per svolgere l attività dei corsi di formazione al lavoro per i cittadini alpignanesi e non. 2) - Di approvare lo schema del contratto di locazione ad uso diverso dall abitazione, avente la durata di anni sei più sei, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 3) - Di dare atto che il Direttore dell Area Finanze sottoscriverà il contratto di locazione ad uso diverso dall abitazione. 4) - Di affidare al responsabile dell Ufficio patrimonio l attuazione degli aspetti patrimoniali, economici e finanziari. 5) - Di introitare il canone di locazione sul Capitolo PEG 1380 per. 12.800.000 (settembre/dicembre 1999) e. 38.400.000 (gennaio/dicembre 2000 )." ********* delsalo1 f. patrimomio

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE. Con la presente privata scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge, tra il Comune proprietario, rappresentato dal..., che di seguito viene indicato locatore, nato il... a..., residente in..., via..., n... cod. fisc. n... e il Sig...., nato il...residente in..., via..., n...., cod. fisc. n...., di seguito indicato come conduttore, si accetta e si stipula senza riserva alcuna quanto segue: 1) - Il Sig....si obbliga a far godere al Sig.... il seguente bene immobile urbano: locali al piano terreno e primo piano sito in Comune di Alpignano Via Matteotti n. 10, di metri quadrati 400, riportato in catasto alla partita n. 251-252- 787, foglio n. 19, subalterno n. 1-3, categoria B/5, con il valore economico - come risulta dall inventario dei beni immobili comunale - di. 1.783.350.000. 2) - I locali saranno adibiti ad uso di attività corsistica per la formazione professionale, la cui destinazione non può essere modificata. 3) - La durata della locazione, a norma dell art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è stabilita in anni sei con decorrenza dall'1.9.1999 al 31.8.2005. 4) - Il conduttore può, qualora ricorrano gravi motivi, recedere in qualsiasi momento dal contratto, con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata. 5) - Il contratto si rinnova tacitamente di sei anni se non sopravviene disdetta da comunicarsi all altra parte almeno 12 mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata. 6) - Il locatore può esercitare alla prima scadenza contrattuale la facoltà di diniego della rinnovazione per motivi previsti dell art. 29 - comma b - legge n. 392/1978; tale volontà deve essere semplicemente comunicata. 7) - Il canone stabilito ed accettato dalle parti è di lire 3.200.000 mensili da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese alla Tesoreria comunale presso la Banca CRT Agenzia di Alpignano Via Mazzini n. 38. 8) - Il canone deve essere aggiornato secondo le variazioni, accertate dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 9) - Il conduttore non può sublocare l immobile o cedere il contratto di locazione in caso di cessione o affitto dell attività.

10) - In caso di vendita dell immobile si stabilisce il diritto di prelazione in favore del conduttore. 11) - Le spese di registrazione della presente scrittura sono a carico del locatore e conduttore in parti uguali. 12) - Sono a carico del conduttore gli oneri accessori: spese relative al servizio di pulizia, alla fornitura di acqua e di energia elettrica, del riscaldamento e condizionamento d aria, allo spurgo di pozzi neri e latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. 13) - A titolo di deposito cauzionale il conduttore versa, con la sottoscrizione della presente, che ne è anche quietanza, al locatore la somma di lire 9.600.000 pari a tre mensilità, da restituirsi alla scadenza del contratto. 14) - A norma dell art. 1609 c.c. le riparazioni di piccola manutenzione sono a carico del conduttore; tali sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall uso e non quelle dipendenti da vetustà o caso fortuito. 15) - In caso di riparazioni urgenti, che sono a carico del locatore, il conduttore deve darne avviso al locatore ed in caso di rifiuto dello stesso può eseguirle a sue spese, salvo rimborso (art. 1577 c.c.). 16) - Il conduttore dichiara di ricevere l immobile in ottimo stato di manutenzione ed assume l obbligo di riconsegnarlo alla scadenza nello stesso stato. 17) - L inadempienza di una qualsiasi delle clausole stabilite comporta ipso jure la risoluzione del contratto. 18) - Per quanto non previsto si rinvia al codice civile e alla legislazione speciale. 19) - Le spese contrattuali derivanti dal presente contratto sono a carico del conduttore. Letto, approvato e sottoscritto.