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REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO FIRST CAPITAL 2015-2020 5,00% CODICE ISIN IT0005095101 Il presente prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni (il Regolamento ). IMPORTO, TITOLI, REGIME DI DEMATERIALIZZAZIONE E AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE 1.1 Il prestito obbligazionario denominato FIRST CAPITAL 2015-2020 5,00%, di un ammontare nominale complessivo massimo pari ad Euro 10.000.000,00 1 (il Prestito o il Prestito Obbligazionario ) è emesso da First Capital S.p.A. (di seguito, First Capital, Società o Emittente ), con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno, 17/A, capitale sociale alla Data di Emissione, come di seguito definita al paragrafo 4.3, pari ad Euro 5.000.688,55 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e numero d'iscrizione 06061920960, ed è costituito da massime n. 100 obbligazioni nominative (le Obbligazioni ) del valore nominale di Euro 100.000,00 cadauna (il Valore Nominale ). 1.2 Il lotto minimo di sottoscrizione è pari a n. 1 Obbligazione e, quindi, ad Euro 100.000,00. 1.3 Le Obbligazioni vengono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ( Monte Titoli ) ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (il TUF ), del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e del regolamento adottato congiuntamente dalla Consob e da Banca d Italia con provvedimento del 22 febbraio 2008, e successive modifiche. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l esercizio dei relativi diritti patrimoniali potrà essere effettuato esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli (gli Intermediari Aderenti ) ai sensi della normativa applicabile. I titolari delle Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. 1.4 Alla Data di Emissione, come di seguito definita al paragrafo 4.3, le azioni First Capital sono ammesse alle negoziazioni sull AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ( Borsa Italiana ) e le Obbligazioni non sono quotate o ammesse alle negoziazioni in alcun mercato regolamento o non regolamentato. La Società presenterà presso Borsa Italiana domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su di un mercato anche non regolamento, ivi incluso il Segmento Professionale ( ExtraMOT PRO ) del sistema multilaterale di negoziazione (MTF) ExtraMOT organizzato e gestito da Borsa Italiana (la Ammissione alle Negoziazioni ) entro il 30 giugno 2015. La negoziazione dei titoli presso l ExtraMOT PRO è riservata solo agli Investitori Professionali. 1.5 Le Obbligazioni sono nominative e non frazionabili, fermo restando che la Società ha facoltà di frazionare il Valore Nominale ed adeguare conseguentemente il presente Regolamento ove fosse necessario o opportuno in sede di Ammissione alle Negoziazioni. NATURA GIURIDICA 2.1 Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato dell Emittente 1 L ammontare complessivo del Prestito ed il numero complessivo delle Obbligazioni (articolo 1) saranno comunicati mediante apposita comunicazione ai sensi del presente Regolamento. 1

e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari presenti e futuri dell Emittente, fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge. 2.2 Ai titolari delle Obbligazioni ( Obbligazionisti ) non è attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società. Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall Emittente né da terzi. PREZZO DI EMISSIONE 3.1 Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè per un corrispettivo unitario pari al loro Valore Nominale e quindi al prezzo di sottoscrizione di Euro 100.000,00 ciascuna (il Prezzo di Sottoscrizione ). DATA DI EMISSIONE, GODIMENTO, MODALITÀ DI EMISSIONE E CIRCOLAZIONE 4.1 L emissione del Prestito Obbligazionario è stata deliberata dal consiglio di amministrazione della Società in data 19 marzo 2015 a rogito del dott. Mathias Bastrenta, Notaio in Milano, rep. n. 839/526, tale delibera è stata iscritta presso il competente a Registro Imprese in data 25 marzo 2015. 4.2 Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte tra il 30 marzo 2015 e il 30 aprile 2015 (il Periodo di Sottoscrizione ). 4.3 Il Prestito Obbligazionario è emesso il 30 aprile 2015, indipendentemente da quando sia stato sottoscritto, ed ha godimento a partire dalla stessa data (la Data di Emissione ). 4.4 La corresponsione del Prezzo di Sottoscrizione da parte di ciascuno degli Obbligazionisti dovrà avvenire in unica soluzione con versamento del relativo importo e valuta a favore della Società entro il Periodo di Sottoscrizione. La Società provvederà all accredito delle Obbligazioni sui conti (c.d. dossier) titoli indicati dagli Obbligazionisti all atto della sottoscrizione e dagli stessi intrattenuti presso i propri Intermediari Aderenti. 4.5 Non sono previste commissioni o oneri a carico dei sottoscrittori delle Obbligazioni. 4.6 La domanda di sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita comunicazione di sottoscrizione, da compilare e consegnare da parte dei richiedenti direttamente presso la sede legale dell Emittente, in Milano, Via Luigi Majno n. 17/A. La comunicazione di sottoscrizione, in linea con gli articoli 30, 31 e 32 del TUF sarà disponibile esclusivamente presso la sede legale dell Emittente e la sottoscrizione delle Obbligazioni potrà avvenire esclusivamente presso la sede legale dell Emittente. 4.7 Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche (gli Investitori Professionali ). In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali. 4.8 Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall obbligo di pubblicazione di un prospetto d offerta ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 100 del TUF ed all articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche. 4.9 Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità. Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle 2

Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime. 4.10 La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007 e successive modifiche. DURATA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 5.1 Il Prestito Obbligazionario ha durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla Data di Emissione e sino al corrispondente giorno del 5 (quinto) anno successivo alla Data di Emissione e cioè sino al 30 aprile 2020 (la Data di Scadenza ), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza per effetto di quanto stabilito agli articoli 8, 9 e 10 del presente Regolamento. INTERESSI 6.1 Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo del 5,00% (il Tasso di Interesse Nominale ) a partire dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), salve le ipotesi di rimborso anticipato di cui agli articoli 8 e 9 e 10 del presente Regolamento. 6.2 Gli interessi maturati saranno corrisposti con pagamento semestrale posticipato al 30 aprile e 31 ottobre di ciascun anno di durata del Prestito Obbligazionario (ciascuna di esse, una Data di Pagamento ). 6.3 L'importo degli interessi di spettanza di ciascuna cedola sarà determinato dall Emittente o dall Agente di Calcolo, se nominato, (come infra definito) di cui al successivo articolo 12 del presente Regolamento, applicando al Valore Nominale di ciascuna Obbligazione il Tasso di Interesse Nominale su base annua lorda. Gli interessi di ciascuna cedola saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi su numero di giorni compresi nell anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366), secondo la convenzione Actual/Actual (ACT/ACT) (ICMA following business day unadjusted), come intesa nella prassi di mercato. L importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore). 6.4 La prima cedola di pagamento rappresenterà gli interessi maturati dalla Data di Emissione (inclusa) al 31 ottobre 2015 (escluso) (la Prima Data di Pagamento ). L ultima cedola rappresenterà gli interessi maturati nel periodo compreso tra l ultima Data di Pagamento (inclusa) e, alternativamente ed a seconda dei casi, (i) la Data di Scadenza (esclusa), (ii) la Data di Rimborso Anticipato a favore dell Emittente di cui al successivo articolo 8 (esclusa) o (iii) la Data di Rimborso Anticipato Facoltativo di cui al successivo articolo 9 (esclusa) o (iv) la data di Rimborso Anticipato Obbligatorio di cui al successivo articolo 10 (esclusa). 6.5 Qualora la Data di Pagamento degli interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo (come infra definito), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale differimento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o il differimento delle successive Date di Pagamento. 6.6 Per Periodo di Interessi si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, (i) limitatamente all ultimo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra l ultima Data di Pagamento (inclusa) immediatamente precedente l applicabile data di rimborso del Prestito e, alternativamente ed a seconda dei casi, (a) la Data di 3

Scadenza (esclusa), (b) la Data di Rimborso Anticipato a favore dell Emittente di cui al successivo articolo 8 (esclusa) o (c) la Data di Rimborso Anticipato Facoltativo di cui al successivo articolo 9 (esclusa), o (ii) la data di Rimborso Anticipato Obbligatorio di cui al successivo articolo 10 (esclusa), fermo restando che laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo e venga quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi (Following Business Day Convention unadjusted). 6.7 Per Giorno Lavorativo deve intendersi ogni giorno di calendario con la sola esclusione del sabato, della domenica e degli altri giorni nei quali le banche sono autorizzate a restare chiuse sulla piazza di Milano per l esercizio della loro normale attività. RIMBORSO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 7.1 Salvo quanto previsto ai successivi articoli 8, 9 e 10, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari, e quindi per un importo pari al 100% del loro Valore Nominale, in un unica soluzione alla Data di Scadenza. 7.2 Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti. RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL EMITTENTE 8.1 A decorrere dal 1 maggio 2016, l Emittente si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento al rimborso anticipato totale o parziale del Prestito Obbligazionario. 8.2 Dell eventuale esercizio della facoltà di rimborso anticipato, unitamente alla data in cui verrà effettuato il rimborso, verrà dato avviso pubblicato sul sito internet dell Emittente (www.firstcapital.it) almeno 15 Giorni Lavorativi prima della data prevista per il rimborso anticipato e con le eventuali altre modalità e tempistiche previste dalla normativa applicabile (la Data di Rimborso Anticipato a favore dell Emittente ). 8.3 Per gli effetti del presente articolo 8., il prezzo di rimborso (espresso come percentuale della quota del Valore Nominale oggetto di rimborso) è quello stabilito di seguito, maggiorato del rateo degli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni rimborsate alla Data di Rimborso Anticipato a favore dell Emittente. Periodo in cui è effettuato il rimborso Fra il 1 maggio 2016 (incluso) e il 30 aprile 2017 (incluso) Fra il 1 maggio 2017 (incluso) e il 30 aprile 2018 (incluso) Fra il 1 maggio 2018 (incluso) e sino alla Data di Scadenza (inclusa) Prezzo di rimborso 102% del Valore Nominale 101% del Valore Nominale 100% del Valore Nominale RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DEGLI OBBLIGAZIONISTI 9.1 In caso di intervenuta sottoscrizione e liberazione da parte di un Obbligazionista, di aumenti di capitale della Società, deliberati o da deliberarsi prima dell integrale rimborso del Prestito Obbligazionario (la Sottoscrizione dell Aumento di Capitale ), tale Obbligazionista avrà facoltà di richiedere all, ed ottenere dall, Emittente il rimborso anticipato delle Obbligazioni detenute dallo stesso, alle condizioni ed ai termini di cui ai successivi paragrafi 9.2 e 9.3, previo invio della relativa 4

richiesta (la Richiesta di Rimborso Anticipato ). 9.2 Per gli effetti di cui al presente articolo 9, l Obbligazionista (1.) dovrà inviare all Emittente la Richiesta di Rimborso Anticipato contenente, a pena di inefficacia, (a) l indicazione dell importo della Sottoscrizione dell Aumento di Capitale (l Importo della Sottoscrizione ) e la data in cui è intervenuto il pagamento; (b) la richiesta irrevocabile di rimborso anticipato del Prestito, per un importo pari o inferiore all Importo della Sottoscrizione, con l indicazione del numero intero di Obbligazioni per le quali richiede il rimborso (le Obbligazioni Oggetto della Richiesta ); e (c) l indicazione di una unica data di esecuzione del rimborso anticipato per ciascuna Obbligazione Oggetto della Richiesta che dovrà essere compresa tra il 15 ed il 30 Giorno Lavorativo successivo al ricevimento da parte dell Emittente della Richiesta di Rimborso Anticipato (la Data di Rimborso Anticipato Facoltativo ); e (2.) dovrà far pervenire all Emittente la certificazione e/o comunicazione dell Intermediario Aderente comprovante l intervenuta Sottoscrizione dell Aumento di Capitale. La Richiesta di Rimborso Anticipato prevista al punto (1.) del presente paragrafo e la certificazione e/o comunicazione dell Intermediario Aderente prevista al punto (2.) del presente paragrafo dovranno pervenire all Emittente, entro e non oltre, a pena di decadenza, il 15 Giorno Lavorativo successivo alla data di effettivo integrale pagamento della Sottoscrizione dell Aumento di Capitale. 9.3 Per gli effetti di cui al presente articolo 9, il prezzo di rimborso delle Obbligazioni Oggetto della Richiesta (espresso come percentuale della quota del Valore Nominale oggetto di rimborso), è pari al 102% del Valore Nominale ed è maggiorato del rateo degli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni Oggetto della Richiesta sino alla data di ricevimento della Richiesta di Rimborso Anticipato. RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO 10.1 Qualora si verifichi anche solo una delle seguenti circostanze: (i) l Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del presente Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni di calendario da apposita comunicazione da inviarsi da parte del Rappresentante Comune (come di seguito definito nel paragrafo 14.2); (ii) l Emittente sia inadempiente rispetto agli obblighi previsti dal successivo articolo 15, sempre che l Emittente non vi abbia posto rimedio entro il termine indicato nel precedente punto (i) del presente paragrafo 10.1; (iii) l Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, versi in uno stato di crisi ovvero venga assoggettata a procedura concorsuali; (iv) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l Emittente l adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal presente Regolamento, salvo che il Regolamento non sia modificato o adeguato con l assenso dell assemblea degli Obbligazionisti; senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intrapresi dal Rappresentante Comune anche in esecuzione delle delibere dell assemblea degli Obbligazionisti, ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta (il Rimborso Anticipato Obbligatorio ) corrispondente al Prezzo di Emissione sommato al rateo degli interessi maturati sino alla data di effettiva esecuzione del Rimborso Anticipato Obbligatorio, secondo le modalità indicate nell articolo 6 del presente Regolamento, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell Emittente, della richiesta di Rimborso Anticipato formulata dall Obbligazionista, fermo restando il diritto di ciascun Obbligazionista di ritirare la richiesta di Rimborso Anticipato 5

Obbligatorio ovvero di rinunciarvi con comunicazione scritta da inviare all Emittente entro la data entro la quale deve avvenire il Rimborso Anticipato Obbligatorio. 10.2 Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l Obbligazionista. NORME COMUNI AL RIMBORSO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 11.1 Dalla data di rimborso, le Obbligazioni rimborsate cesseranno di essere fruttifere e verranno cancellate. 11.2 L Emittente può in ogni momento acquistare tutte le, o parte delle, Obbligazioni sul mercato o sulla base di transazioni bilaterali con gli Obbligazionisti che avranno la facoltà (ma non l obbligo) di venderle. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta sarà rivolta a tutti i titolari di Obbligazioni a parità di condizioni. 11.3 Le Obbligazioni possono essere, a scelta dell Emittente, mantenute, rivendute oppure cancellate, fermo restando che l Emittente non potrà partecipare alle deliberazioni dell assemblea degli Obbligazionisti per le Obbligazioni da esso eventualmente mantenute, ai sensi dell art. 2415, quarto comma, del Codice civile. 11.4 Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati ai sensi del presente Regolamento esclusivamente per il tramite degli Intermediari Aderenti. AGENTE DI CALCOLO 12.1 L Emittente curerà le verifiche ed i calcoli relativi alle Obbligazioni come previsti dal presente regolamento del Prestito Obbligazionario. 12.2 Ove l Emittente conferisca ad un soggetto terzo l incarico di effettuare le verifiche ed i calcoli relativi alle Obbligazioni come previsti dal presente Regolamento (l Agente di Calcolo ), tale soggetto agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio e pertanto le sue determinazioni effettuate ai sensi del presente Regolamento saranno considerate (eccetto per il caso di dolo, colpa grave ovvero errore manifesto) come definitive e vincolanti per l Emittente e per gli Obbligazionisti. In caso di conferimento dell incarico all Agente di Calcolo, l Emittente ne darà pronta comunicazione con le modalità previste ai sensi del presente Regolamento. TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA 13.1 Il diritto al pagamento del capitale portato dalle Obbligazioni si prescrive decorsi 10 anni dalla data in cui l Obbligazione è divenuta rimborsabile. 13.2 Il diritto al pagamento degli interessi maturati in relazione alle Obbligazioni si prescrive decorsi 5 anni dalla scadenza della data di pagamento di tali interessi. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI RAPPRESENTANTE COMUNE LIBRO DEGLI OBBLIGAZIONISTI 14.1 Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice civile. Gli Obbligazionisti acconsentono sin d ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni e del Regolamento apportata dall Emittente nei limiti ed ai termini di quanto previsto ai sensi del successivo paragrafo 17.3. 14.2 L assemblea degli Obbligazionisti delibera: 1. sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il 6

Rappresentante Comune ); 2. sulle modifiche delle condizioni del Prestito diverse da quelle indicate nel primo paragrafo del presente articolo 14; 3. sulla proposta di amministrazione controllata (straordinaria) e di concordato; 4. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; 5. sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti. 14.3 L assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte. 14.4 Si applicano all assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito (diverse da quelle indicate nel primo paragrafo del presente articolo 14), è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. Per la legittimazione all intervento e al voto nell assemblea degli Obbligazionisti si applica la normativa speciale prevista per i titoli immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione. 14.5 Le deliberazioni assunte dall assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice civile. L impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Milano, in contraddittorio con il Rappresentante Comune. 14.6 Ai singoli Obbligazionisti spetta il diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli Obbligazionisti. 14.7 Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Il Rappresentante Comune, in carica per i primi tre esercizi decorrenti dalla Data di Emissione del Prestito, è individuato, ai sensi del presente Regolamento, nel dott. Tommaso Coppola, nato a Cremona il 30 agosto 1963 ed il relativo compenso è determinato all atto dell incarico. I costi del Rappresentante Comune dovranno essere definiti in base a criteri di ragionevolezza in linea con la prassi e gli standard di mercato. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all art. 2417 del Codice civile. 14.8 Il Rappresentante Comune provvede all esecuzione delle delibere dell assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell amministrazione straordinaria dell Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell assemblea degli Obbligazionisti. OBBLIGO DELL EMITTENTE AL RISPETTO DI PARAMETRI FINANZIARI A partire dal 31 dicembre 2015 (compreso) e per tutta la durata del Prestito, l Emittente si impegna a mantenere alla data del 31 dicembre di ogni anno di durata del Prestito stesso, il rapporto tra 7

l Indebitamento Finanziario Netto d Esercizio e il Patrimonio Netto d Esercizio pari o inferiore a 1,50 (il Parametro Finanziario ). Il Parametro Finanziario sarà calcolato sulla base del relativo bilancio di esercizio annuale approvato dall Assemblea dei Soci dell Emittente e oggetto di revisione legale dei conti. Ai fini del presente articolo: (i) per Indebitamento Finanziario Netto di Esercizio si intende il risultato della sommatoria delle seguenti voci del relativo bilancio di esercizio dell Emittente: + Debiti verso enti creditizi + Debiti verso enti finanziari + Debiti rappresentati da titoli - Cassa e disponibilità - Crediti verso enti creditizi - Crediti verso enti finanziari - Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso; (ii) per Patrimonio Netto d Esercizio si intende la voce Patrimonio Netto del relativo bilancio di esercizio dell Emittente. REGIME FISCALE 16.1 Gli interessi sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e saranno liquidati al netto delle ritenute fiscali e degli altri oneri di volta in volta vigenti. Gli interessi scaduti non produrranno a loro volta interessi. 16.2 Sono comunque a carico degli Obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. VARIE 17.1 Tutte le comunicazioni dell Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno eseguite, e date per conosciute dagli Obbligazionisti, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell Emittente (www.firstcapital.it) e, ove ve ne siano, con le ulteriori modalità inderogabili previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni. Senza pregiudizio per quanto previsto nel presente paragrafo, resta ferma la facoltà dell Emittente di effettuare, laddove possibile, determinate comunicazioni agli Obbligazionisti anche tramite Monte Titoli. Tutte le comunicazioni alla Società dovranno essere effettuate per iscritto presso la sede sociale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per il tramite di posta elettronica certificata da inviarsi all indirizzo paolo.lapietra@legalmail.it. 17.2 La sottoscrizione, l acquisto ed il possesso delle Obbligazioni di cui al presente Regolamento comporta la conoscenza e la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni del Regolamento stesso. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e regolamentari. Il presente Regolamento sarà depositato presso il competente Registro delle Imprese nonché la sede legale dell Emittente e verrà pubblicato sul sito internet dell Emittente (www.firstcapital.it) alla apposita sezione Investor Relations. 17.3 Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, First Capital potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni o di natura tecnica o formale o al fine di adeguare il medesimo per gli effetti dell Ammissione alle Negoziazioni e/o del regime di dematerializzazione e gestione accentrata delle Obbligazioni e/o di richieste delle relative società di gestione del mercato o della gestione accentrata, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste al precedente paragrafo 17.1. 17.4 Qualsiasi riferimento a un giorno o a un numero di giorni si intenderà come riferimento a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario; fermo restando il disposto dell ultimo comma dell articolo 2963 del codice civile, qualora qualsiasi atto o adempimento debba essere compiuto, ai sensi del presente Regolamento, in o entro uno specifico giorno di calendario e tale 8

giorno non sia un Giorno Lavorativo tale atto o adempimento dovrà essere compiuto il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo. 17.5 Un mese o un anno costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un dato giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente, rispettivamente, del mese o dell anno di calendario successivo o, nel caso in cui tale giorno non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell ultimo comma dell articolo 2963 del codice civile. 17.6 I termini indicati nel presente Regolamento sono calcolati secondo i giorni di calendario, compresi i giorni festivi, salvo ove specificato che trattasi di Giorni Lavorativi, computando il giorno di scadenza ed escludendo il giorno iniziale. 17.7 Salvo che il contesto lo escluda, qualsiasi riferimento a una norma, legge, decreto, regolamento, provvedimento o disposizione, ovvero ad atti e contratti, dovrà intendersi come un riferimento a tale norma, legge, decreto, regolamento, provvedimento, disposizione, atto o contratto come successivamente integrati o modificati. 17.8 Tutti i termini di cui al presente Regolamento sono da intendere termini essenziali e quindi previsti a pena di decadenza dell esercizio del relativo diritto e/o facoltà. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 18.1 Il Prestito Obbligazionario e il presente Regolamento sono disciplinati dalla legge italiana che si applica altresì per quant altro non previsto nel presente Regolamento. I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti. 18.2 Qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento che dovesse sorgere fra l Emittente e gli Obbligazionisti sarà deferita alla esclusiva competenza del Foro di Milano ovvero qualora l Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell articolo 3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche, del Foro di residenza o domicilio elettivo di quest ultimo. 9