SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Documenti analoghi
AMATI, GRANAIOLA, ASTORRE, D ADDA, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Atti parlamentari 138 Senato della Repubblica N XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI. Relazione tecnica

Art.7 Pesca mediante sbarramento, prosciugamento, sommovimento del fondo, durante l asciuttal. occupazione di più della metà del bacino o della metà

LEGGE REGIONALE N. (106-01/101-03)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 436

COMPETENZE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE TABELLA RIASSUNTIVA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 853

DECRETO N. 2763/DecA/117 DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

COMPETENZE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ex art. 37 l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Via Dalmazia, 92/ Brescia. Tel

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2802

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina della medicina omeopatica. d iniziativa del senatore STUCCHI XVII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DECRETO DEL SINDACO DELLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori ROMANO, DALLA ZUANNA, DI GIACOMO, FRAVEZZI, MANCUSO, MASTRANGELI, MOLINARI, SCALIA e SOLLO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3576

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3004

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della figura professionale del medico stomatologo

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n.963 e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

MUSSOLINI, CASSANO, TARQUINIO, SCILIPOTI, CARIDI, AZZOLLINI, PELINO, AIELLO, LONGO, FORMIGONI, LANGELLA, CONSIGLIO

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LETTIERI, SANTAGATA, BENVENUTO, PISTONE, BOTTINO

d iniziativa dei senatori ICHINO, LANZILLOTTA, MARAN, TONINI, BENCINI, DALLA ZUANNA, FUCKSIA, GIANNINI, SUSTA, REPETTI e BUEMI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2225

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Disciplinare per l esercizio della pesca sportiva no kill, nelle acque interne del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di formazione specifica in medicina generale

Norme riguardanti la pesca sul lago di Pusiano

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 583

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1877

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Per la pesca no kill sono previste modalità e attrezzi particolari di cui al successivo articolo 5

Queste le novità introdotte nell articolo 115 del codice della strada, nella versione attuale rispetto a quella modificata.

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Disegno di legge delega recante:

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme a sostegno delle attività del carnevale e delle sue manifestazioni

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2258

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 508

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Estensione dell Art bonus ai luoghi di culto e alle relative opere d arte

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 9. Disposizioni a sostegno dei pazienti anticoagulati

Provincia di Parma Corpo di Polizia Provinciale

d iniziativa dei senatori IURLARO, D ANNA, DE SIANO, FALANGA, GALIMBERTI, Eva LONGO, MILO, PICCINELLI, PICCOLI, SCOMA, SOLLO, TARQUINIO e ZIZZA

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2360

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1254

d iniziativa dei deputati BUSINAROLO, AGOSTINELLI, FERRARESI e SARTI (V. Stampato Camera n. 3365)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2795

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 360

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche alla Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335

DECRETO N. 1996/DecA/39 DEL 1 SETTEMBRE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2830

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DI SALVO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Note sulla taglia minima su prodotti di acquacoltura

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

TURISMO E DIPORTO NAUTICO

DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PESCATURISMO E ITTITURISMO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2703

A.C B. Introduzione dei reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PECORARO SCANIO. Disciplina dell attività agromeccanica

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell ufficio del Garante dei diritti degli animali

DISPOSIZIONI PER L ESERCIZIO TEMPORANEO DELLA PROFESSIONE PER I MAESTRI DI SCI CON TITOLI ESTERI/STRANIERI

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1848 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore SPECCHIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2002 Disciplina della pesca nelle acque interne marittime di tutto il territorio nazionale TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1848 XIV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. La pesca nelle acque del nostro Paese è regolata dal testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604. Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delega le funzioni amministrative in materia di pesca alle regioni, facendo riferimento solo alle acque interne (fiumi, laghi, eccetera). Si riscontrano così difformità legislative tra le stesse regioni ed è pertanto necessario disciplinare la pesca con criteri uniformi sia per le acque interne che per quelle marittime territoriali. Dall emanazione del regio decreto e del decreto del Presidente della Repubblica, innanzi citati, sono cambiati moltissimi aspetti soprattutto ambientali e, quindi, bisogna mettere il pescatore, sia esso professionista che dilettante o sportivo, nella condizione di esercitare la pesca senza arrecare ulteriori danni all ambiente e alla fauna acquatica. È pertanto necessario emanare una legge che non solo disciplini la pesca, ma che abbia come obiettivo principale la salvaguardia della fauna acquatica e dell ambiente, fissando criteri generali validi su tutto il territorio nazionale e che tengano presente il ruolo delle regioni. Il presente disegno di legge ha lo scopo di uniformare la materia della pesca su tutto il territorio nazionale.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1848 XIV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. La presente legge stabilisce i criteri generali per rendere uniforme, su tutto il territorio nazionale, la normativa per l esercizio della pesca praticata nelle acque interne e in quelle marittime. 2. Esercizio della pesca è ogni atto diretto a catturare fauna ittica con gli attrezzi e le tecniche consentite dalle leggi e dai regolamenti delle regioni e delle province autonome. 3. Sono considerati luoghi di pesca le acque marittime territoriali ed i corsi d acqua interni quali fiumi, laghi, stagni, formati sia da acque naturali che salmastre. 4. Fatta salva la fauna ittica protetta, sono oggetto di pesca le specie di cui è consentita la cattura secondo la normativa vigente. Art. 2. 1. Per l esercizio della pesca, nelle acque marittime territoriali e in quelle interne, è necessario conseguire la licenza, rilasciata dalla regione in cui il richiedente risiede, con validità in tutto il territorio nazionale. Art. 3. 1. Chiunque diventa titolare di licenza di pesca, per esercitare la stessa in qualunque forma, deve pagare la tassa annuale alla regione che rilascia la stessa in relazione al tipo di licenza.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1848 XIV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 4. 1. Le licenze per la pesca sono di diverse specie, distinte secondo il tipo di pesca che si intende praticare: a) professionale; b) sportiva; c) dilettantistica. 2. La licenza di cui alla lettera a) del comma 1 è rilasciata a chi esercita la pesca di tipo professionale come attività lavorativa. 3. La licenza di cui alla lettera b) del comma 1 è rilasciata a chi esercita la pesca per sport e senza fini di lucro. 4. La licenza di pesca di cui alla lettera c) del comma 1 è rilasciata a chi pratica la pesca dilettantistica e senza fini di lucro, anche se minore di anni sedici. Art. 5. 1. I limiti entro i quali è consentita la pesca, nonché i divieti, i luoghi, i tempi, i modi e gli strumenti per l esercizio della pesca sono quelli stabiliti dalle leggi in vigore. Art. 6. 1. I possessori di licenza di pesca che non rispettano quanto stabilito dall articolo 5 sono soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla regione o provincia autonoma in cui l infrazione è commessa. Art. 7. 1. Coloro che praticano la pesca sono obbligati a rispettare e proteggere l ambiente in cui esercitano l attività e per ogni danno ambientale prodotto sono tenuti a pagare una sanzione il cui importo è regolamentato dalle regioni.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1848 XIV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 8. 1. A quanti da almeno cinque anni praticano l esercizio della pesca di tipo professionale la regione di residenza rilascia, senza alcun esame, la licenza di pesca previo il pagamento della tassa dovuta senza ulteriori oneri amministrativi.

E 0,50