1 OGGETTO UTILIZZO DELL AUTO PROPRIA PER ESIGENZE AZIENDALI QUESITO (posto in data 31 agosto 2013 ) Il medico incardinato in un ospedale ma chiamato a svolgere la propria opera professionale in un altro ospedale della stessa azienda, può pretendere l'indennità di missione avendo utilizzato la propria auto e non quella aziendale? qual è la legislazione di riferimento? RISPOSTA (inviata in data 4 settembre 2013) L utilizzo della propria auto per spostamenti all interno dell azienda per l esercizio delle funzioni attribuite può dar luogo a rimborsi solo se preventivamente concordato, e comunque compatibilmente con una serie di vincoli che devono essere specificati nel regolamento che ogni azienda è tenuta ad adottare per disciplinare l istituto della trasferta. La normativa di riferimento in materia è l articolo 32 del CCNL 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 1998_2001, articolo che fissa ovviamente solo i principi di carattere generale che devono essere rispettati, e nell ambito dei quali ogni azienda deve definire procedure e strumenti operativi che ne consentano la puntuale applicazione. A titolo meramente esemplificativo del dettaglio al quale possono giungere i regolamenti aziendali si riporta, nella sezione riferimenti normativi, l articolo 5 del regolamento adottato dall Azienda Sanitaria Locale di Ferrara, articolo che ha per oggetto l utilizzo del mezzo proprio per esigenze aziendali. Laddove l Azienda non avesse adottato un regolamento che disciplini in modo organico l istituto in questione, le Organizzazioni Sindacali Aziendali devono chiedere alla direzione generale che si provveda al riguardo per evitare incertezze interpretative e possibili contestazioni.
2 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 32 Trattamento di trasferta 1. definizione di trasferta Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in un luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale, le distanze si computano da quest ultima località. 2. indennità di trasferta Ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio, oltre alla normale retribuzione, compete: a) una indennità di trasferta pari a : 20,66 per ogni periodo di 24 ore di trasferta; un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore, o per le ore eccedenti le 24 ore in caso di trasferta di durata superiore alle 24 ore; b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo, la classe di rimborso è individuata in relazione alla durata del viaggio; per i dirigenti autorizzati ad avvalersi del proprio mezzo, si applica l articolo 24, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000; c) un indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave; d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall azienda;
3 e) il compenso per lavoro straordinario, esclusivamente per i dirigenti che non siano titolari di incarico di struttura complessa, in presenza delle relative autorizzazioni nel caso che l attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato. 3. rimborso delle spese per vitto e pernottamento Per le trasferte di durata superiore a 8 ore compete, oltre all indennità di cui al comma 2 lettera a), il rimborso per un pasto nel limite attuale di 22,26. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di 44,26 per i due pasti giornalieri. Le spese vanno debitamente documentate. 4. indennità di trasferta e rimborso spese Nel caso in cui il dirigente fruisca del rimborso di cui al comma 3, spetta l indennità di cui al comma 2, lettera a), primo alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l opzione per l indennità di trasferta in misura intera. 5. pernottamento in residenza turistico alberghiera Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a 30 giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località. 6. rimborso forfettario in particolari condizioni operative I dirigenti che svolgono le attività in particolarissime situazioni operative che non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione hanno diritto alla corresponsione della somma forfettaria di 20,66 lordi giornalieri in luogo dei rimborsi di cui al comma 3.
4 7. esempi di situazioni nelle quali si applica il comma 6 A titolo meramente esemplificativo, tra le attività indicate nel comma 6 sono ricomprese le seguenti: attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza: assistenza ed accompagnamento di pazienti ed infermi durante il trasporto di emergenza o in particolari condizioni di sicurezza; attività che comportino imbarchi brevi; interventi in zone particolarmente disagiate quali lagune, fiumi, boschi e selve. 8. anticipazioni spettanti sul trattamento di trasferta Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento com-plessivo presumibilmente spettante per la trasferta. 9. computo del tempo occorrente per il viaggio Ai soli fini del calcolo dell indennità di trasferta ai sensi del comma 2 lettera a) nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio. 10. ulteriori spese delle quali è previsto il rimborso Le aziende stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto dei materiali e degli strumenti occorrenti ai dirigenti per l espletamento dell incarico affidato. 11. limiti entro i quali non viene corrisposto il trattamento di trasferta Il trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio di istituto nell ambito territoriale di competenza dell azienda.
5 Estratto dal regolamento adottato dall Azienda USL di Ferrara in data 30 settembre 2011 trattamento di trasferta del personale dipendente Articolo 5 Uso del mezzo proprio e indennità chilometrica Il dipendente, nel rispetto del principio di gestione rigorosa e di contenimento della spesa e su base volontaria, può essere autorizzato all'uso del proprio mezzo di trasporto qualora, verificata l'indisponibilità di automezzi di servizio secondo quanto previsto dal Regolamento aziendale in materia, sia valutata la presenza di uno, o più, dei seguenti presupposti: 1) l attività da svolgere ha natura tecnica di ispezione, controllo, verifica amministrativo-contabile; 2) è evidente la convenienza economica per l Azienda. Tale convenienza economica può sussistere anche in caso di disponibilità di automezzi di servizio; 3) l attività è caratterizzata da emergenza, urgenza, indifferibilità, o comunque consiste nell'organizzazione od erogazione di un servizio assistenziale; 4) l attività da svolgere richiede necessariamente il trasporto di materiale, o attrezzature ingombranti, o pesanti, o fragili in dotazione all interessato. In ogni caso, è necessaria, altresì, la preventiva verifica sull agevole raggiungibilità della località di destinazione con un mezzo pubblico, che esclude l utilizzo del mezzo proprio, purché le modalità ed i tempi di svolgimento dell attività o la presenza di materiale o di strumentazione di supporto lo consentano, anche rispetto agli orari dei mezzi pubblici. Rientrano, in particolare, tra le attività sopra indicate: ٧ la visita dei cantieri con funzione tecnica e di controllo; ٧ il sopralluogo del territorio, finalizzato ad attività progettuale; ٧ la verifica della sicurezza dei cantieri; l ٧ e attività connesse ad emergenze di carattere ambientale, sanitario o zooprofilattico; ٧ il trasporto di beni dell Amministrazione di significativo valore storico, artistico, documentale, economico.
6 Rientrano, altresì, nelle predette attività, quelle volte a garantire i servizi necessari di carattere sociale e sanitario. L'autorizzazione all'uso del proprio mezzo di trasporto è rilasciata mediante l'apposito modulo previsto per l'autorizzazione alla trasferta. Nell'autorizzazione, il soggetto competente dichiara, sotto la propria responsabilità, le esigenze di servizio che impongono detto uso, l'impossibilità per il dipendente, di potersi avvalere di mezzi pubblici di trasporto e di mezzi di proprietà dell'azienda, nonché il rispetto dell'eventuale specifico limite di spesa per missioni, assegnato alla Macroarticolazione di riferimento in sede di negoziazione di budget. L'autorizzazione ha carattere preventivo rispetto alle esigenze di spostamento. Ciò sia ai fini del riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio, sia ai fini delle coperture assicurative. Nei casi di comprovata urgenza, l'autorizzazione può essere rilasciata successivamente, non appena possibile, alle medesime condizioni e con le modalità previste dal presente articolo. Al dipendente autorizzato all uso del proprio mezzo di trasporto spetta il rimborso delle spese autostradali ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro secondo il parametro pubblicato. Non sono rimborsabili le spese di parcheggio e quelle sostenute per la custodia del mezzo, fatte salve esigenze eccezionali riconducibili ad esempio alla necessità di trasporto di materiali o attrezzature ingombranti, o pesanti, o fragili, in dotazione all interessato. L'indennità chilometrica è corrisposta tenendo conto delle distanze riportate nelle tabelle reperibili nel sito Intranet Aziendale, a fronte della compilazione del modulo riepilogativo dei percorsi effettuati ed autorizzati mensilmente. In casi del tutto eccezionali, debitamente documentati ed autorizzati dal Responsabile/Coordinatore, possono essere riconosciuti rimborsi chilometrici non riconducibili a tali tabelle. Sarà cura del soggetto che rilascia l'autorizzazione, controllare le richieste di rimborso prima di vistarle e trasmetterle all'ufficio competente per la relativa liquidazione.
7 I rimborsi spettanti ai sensi del presente articolo sono di norma attribuiti unitamente alle competenze stipendiali del secondo mese successivo all'effettuazione degli spostamenti autorizzati. A tal fine i dipendenti interessati provvedono alla relativa richiesta tenendo conto di tali tempi, per agevolare gli uffici nella corretta individuazione dell'indennità spettante, che è determinata in relazione al prezzo del carburante in vigore nel periodo in cui sono effettuati gli spostamenti. A favore dei dipendenti autorizzati all'utilizzo del proprio mezzo per motivi di servizio trovano applicazione le seguenti coperture assicurative: a) copertura garantita da polizza Kasko per i danni materiali al proprio mezzo, alle condizioni e secondo le modalità previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di rispettiva afferenza; b) copertura assicurativa del conducente mediante apposita polizza infortuni per indennizzo di eventi quali morte, invalidità permanente, aggiuntiva rispetto alla copertura assicurata dall'inail per i casi di infortunio sul lavoro. Le coperture assicurative di cui al comma precedente trovano applicazione per tutti i dipendenti autorizzati all'utilizzo del proprio mezzo, nell'ambito dell'orario di lavoro e limitatamente al tempo strettamente necessario per la prestazione di servizio. Nel caso di incidente intervenuto durante la percorrenza del tragitto dimora abituale - sede ordinaria di servizio, le coperture assicurative di cui alle precedenti lettere a) e b) non trovano applicazione, fatta salva l'attivazione della procedura relativa all'infortunio in itinere presso l'inail. Ai fini del riconoscimento delle coperture assicurative per l'utilizzo del proprio mezzo dalla dimora abituale alla sede della trasferta occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile, il quale, su ogni singola fattispecie, verifica se sia più conveniente che il dipendente non passi dalla sede ordinaria di servizio. Le suddette coperture assicurative trovano inoltre applicazione nei confronti del personale che effettua turni di pronta disponibilità, per gli spostamenti dal luogo di residenza/domicilio alla sede di lavoro, nei casi di chiamata in reperibilità, pur non rientrando il tempo di percorrenza all'interno dell'orario di lavoro.
8 In tal caso, l'autorizzazione all'uso del proprio mezzo è implicita, in quanto strettamente correlata all'urgenza delle prestazioni da erogare e l'attività prestata risulta dalla procedura di rilevazione delle presenze-assenze. Non sono rimborsabili i danni al mezzo proprio causati entro le aree di sosta presso la sede di assegnazione. Sono invece rimborsabili i danni al proprio mezzo causati entro le aree di sosta in sede diversa da quella di assegnazione, ove il dipendente si sia recato nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata. Il personale autorizzato all'uso del mezzo proprio per motivi di servizio è tenuto al rispetto delle disposizioni del Codice della Strada. Il dipendente è altresì tenuto al rispetto delle limitazioni del traffico per inquinamento atmosferico, salvo il caso di specifiche deroghe ed autorizzazioni, per le quali sono disponibili le necessarie informazioni sul sito Intranet Aziendale. Eventuali contravvenzioni elevate per la violazione delle predette disposizioni sono a carico del dipendente. Il personale autorizzato è altresì responsabile dello stato del proprio mezzo e risponde delle violazioni allo stesso riferite.