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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE L'anno 2015, in Cuneo, tra i Comuni facenti parte dell'ambito Territoriale Cuneo 2 - Città di Cuneo e Sud (in seguito, per brevità, Ambito Territoriale Cuneo 2"), nelle date risultanti dall'apposizione da parte di ciascun Comune della propria firma digitale; PREMESSO CHE: - l'art. 15 della L. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune; - l'art. 30 del D. Lgs. 267/00 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; - le convenzioni stipulate ai sensi del punto precedente possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti; - la possibilità di assolvere in forma associata i compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale è espressamente prevista dall'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 164/2000; - il D.M. 18.10.2011 ha individuato i Comuni appartenenti agli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale; - i Comuni firmatari della presente convenzione fanno tutti parte dell'ambito Territoriale Cuneo 2- Città di Cuneo e Sud; - con D.M. 226/2011 è stato approvato il Regolamento per i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, il quale all'art. 2, prevede che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune Capoluogo di Provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la normativa vigente in materia di Enti locali; - ai sensi del medesimo art. 2 del D.M. 226/2011 di cui sopra, la stazione appaltante cura ogni rapporto con il gestore ed, in particolare, svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega espressa degli Enti concedenti, ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti per un massimo di 15 membri; - ai sensi del D.M. 226/2011, gli Enti locali concedenti possono delegare la stazione appaltante al reperimento diretto, presso il gestore uscente, delle informazioni necessarie per la preparazione del bando di gara. Gli Enti locali non deleganti forniscono alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara;

- i Comuni firmatari della presente convenzione intendono gestire in forma associata le attività finalizzate all'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica ed alla gestione del contratto di servizio e ciò sulla base delle deliberazioni consiliari di ciascun Comune con le quali è stato anche approvato lo schema della presente convenzione (in seguito "Convenzione); CONSIDERATO CHE: - il Comune di Cuneo, in quanto capoluogo di Provincia riveste la funzione di Stazione appaltante ai sensi di quanto previsto dal D.M. 226/2011; - il Comune di Cuneo ha preso atto del proprio ruolo di stazione appaltante dell'ambito Territoriale Cuneo 2 con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 23 luglio 2015. Tutto ciò premesso e considerato Articolo 1 - Oggetto SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 1. La convenzione è stipulata allo scopo di regolamentare lo svolgimento in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale all'interno dell'ambito Cuneo 2, nonché la gestione delle varie fasi di gara fino alla formale aggiudicazione della stessa. 2. La convenzione è altresì stipulata ai fini dello svolgimento coordinato ed associato della gestione dei rapporti con il gestore connessi all'attuazione del contratto di servizio di cui all'art. 2, comma 5 del D.M. 226/2011. Articolo 2 - Compiti della Stazione Appaltante 1. I Comuni firmatari della presente Convenzione delegano al Comune di Cuneo, che accetta, l'esercizio delle funzioni connesse alle attività di cui al precedente articolo e lo autorizzano ad operare in nome e per conto degli Enti stessi, assumendo il ruolo di Stazione Appaltante. I Comuni hanno peraltro la facoltà di esercitare in proprio le funzioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, secondo le modalità di cui al comma 6 del medesimo. 2. Per lo scopo di cui al precedente comma e solo per gli Enti che delegano al Comune di Cuneo tutte le funzioni (d ora innanzi Enti deleganti ), la Stazione Appaltante inoltra richiesta ai gestori uscenti dei dati previsti dall'art. 4 del D.M. 226/2011, chiedendo che vengano prodotti sia agli enti concedenti che al Comune di Cuneo. 3. La Stazione appaltante, sulla base degli elementi programmatici di sviluppo forniti da ciascun Comune, prepara le linee guida programmatiche d'ambito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 comma 3 del D.M. 226/2011. 4.La Stazione appaltante anche attraverso l apporto di qualificati professionisti, e d accordo con gli Enti locali concedenti, analizza i dati ricevuti, effettua eventuali ispezioni e accessi agli

impianti, nonché comunica, entro 60 gg. dal ricevimento, eventuali osservazioni e richieste di rettifica. 5. La Stazione appaltante d accordo con gli Enti locali concedenti, anche attraverso l apporto di qualificati professionisti, determina il valore da riconoscere ai gestori uscenti, in applicazione delle disposizioni di cui all art. 5 del D.M. n. 226 del 12 novembre 2011 e in attuazione delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale 22 maggio 2014, recante Approvazione del documento «Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, e gestisce l eventuale contenzioso su tale determinazione ai fini della procedura di gara. 6. Con riguardo alle sole funzioni locali di cui ai precedenti commi 4 e 5, le stesse potranno essere svolte autonomamente dai Comuni (in seguito, "Enti non deleganti"), salvo il coordinamento con la Stazione Appaltante. I suddetti Comuni nello svolgimento delle attività sopra individuate e nella collaborazione con la Stazione Appaltante per la predisposizione della documentazione di gara si avvarranno di professionisti qualificati che si coordineranno con i professionisti incaricati dalla stazione appaltante. Ciascun Comune dovrà comunicare al Comune di Cuneo, entro trenta giorni dall approvazione della presente convenzione, se intende delegare anche le funzioni di cui ai commi 4 e 5 ovvero svolgerle in proprio. In caso di mancata comunicazione, le funzioni si intendono non delegate. 7. La Stazione Appaltante assicura la predisposizione della documentazione contrattuale ed economica da porre a base d'asta dell'espletanda gara, di cui curerà l'indizione e lo svolgimento e ogni correlato adempimento, sino all'aggiudicazione della stessa. A tal fine, la stazione appaltante assicura ai Comuni, anche mediante supporto di professionisti esterni, la necessaria assistenza tecnico-legale, salvo le funzioni locali svolte autonomamente dai singoli Comuni ai sensi del precedente comma 6. 8. La Stazione Appaltante cura anche ogni rapporto con il nuovo gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo sull'erogazione del servizio dal Comitato di Monitoraggio, costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito Territoriale di riferimento, di cui al successivo art. 5. 9. La Stazione Appaltante si impegna a svolgere il proprio ruolo con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione. Articolo 3 - Compiti dei Comuni 1. Ciascun ente convenzionato indicherà, all'interno della propria struttura tecnica o amministrativa, un referente, che fungerà da interlocutore con la Stazione Appaltante per la comunicazione delle esigenze specifiche del proprio Comune e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara. 2. Fatto salvo lo svolgimento in proprio delle funzioni locali da parte dei Comuni che non delegano la Stazione Appaltante ai sensi dell art. 2, comma 6, ciascun Ente locale concedente collabora con la Stazione Appaltante ad analizzare e verificare i dati ricevuti dai Gestori uscenti anche programmando eventuali ispezioni ed accessi agli impianti.

3. Ciascun Comune analizza e verifica i dati ricevuti dai Gestori, formula eventuali osservazioni e richieste di verifica ai gestori uscenti in merito ai dati forniti ed approva la determinazione del valore da riconoscere ai gestori uscenti. 4. Ciascun Comune fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio per consentire alla Stazione Appaltante di predisporre il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione, potenziamento ed efficientamento energetico nell'ambito, secondo quanto disposto dalle linee guida programmatiche d'ambito. 5. Ciascun Comune si impegna altresì ad assistere la Stazione appaltante nella risposta ad eventuali richieste di chiarimenti dell'autorità dell'energia elettrica ed il gas riferite al singolo Comune. 6. Gli enti locali concedenti si impegnano a cooperare con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione. Articolo 4 - Gruppo di lavoro 1. Per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, è istituito un Gruppo di Lavoro composto da 15 rappresentanti dei vari Comuni dell'ambito, dotati delle adeguate competenze tecnico-amministrative per lo svolgimento delle predette attività. I suddetti rappresentanti saranno individuati all'interno dei Sotto-Ambiti in cui sono suddivisi i Comuni previo accordo con la stazione appaltante. 2. Alle sedute del Gruppo di Lavoro possono partecipare, previo invito dei membri del Gruppo stesso, altri soggetti in qualità di professionisti nominati dal Comune di Cuneo o dai singoli Comuni e coinvolti nell'esecuzione delle attività regolate dalla presente Convenzione. 3. I Comuni di ciascun sotto-ambito individuano i propri rappresentanti nel gruppo di Lavoro mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica certificata al Comune di Cuneo. 4. Il Gruppo di lavoro si riunisce periodicamente presso la sede del Comune di Cuneo per esercitare le funzioni ad esso attribuite dal comma seguente. 5. Il Gruppo di Lavoro svolge le seguenti funzioni: a. collabora con la Stazione Appaltante e sovraintende alle procedure seguite per l'elaborazione della documentazione di gara; b. sovraintende le modalità di utilizzo delle somme ottenute come corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, così come definito dal D.M. 226/2011 e dalle Deliberazioni dell'autorità dell'energia Elettrica ed il Gas. n. 407/2012/R/gas e 230/2013/R/gas e s.m.i.; c. collabora nello svolgimento di qualsiasi altra attività tecnica ed amministrativa necessaria per l'indizione della gara e per il miglior esito dell'iniziativa disciplinata dalla presente Convenzione. 6. Il Gruppo di Lavoro decide a maggioranza dei presenti. Le decisioni sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, computando a tal fine anche le deleghe scritte pervenute tempestivamente entro la data e l'ora prevista per ciascun incontro.

7. Al termine di ogni incontro viene redatto un verbale, inviato ai componenti del Gruppo di Lavoro ed a tutti i Comuni dell'ambito. 8. La partecipazione alle attività del Gruppo di lavoro è gratuita ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'istituto. 9. In caso di impedimento temporaneo di uno dei rappresentanti dei sotto-ambiti, questi potrà nominare un soggetto delegato, individuato tra gli altri rappresentanti del medesimo sottoambito. La delega dovrà essere trasmessa tramite PEC alla Stazione appaltante oppure consegnata all'inizio della seduta. 10. Ciascuno dei sotto-ambiti potrà sostituire in via definitiva uno o più rappresentanti di propria designazione, previa comunicazione inviata a mezzo PEC alla Stazione appaltante e previo accordo con i Comuni del sotto-ambito. Articolo 5 - Comitato di Monitoraggio 1. Il Comune di Cuneo, in qualità di controparte del contratto di servizio di distribuzione del gas naturale, è coadiuvato nella funzione di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio nonché sull'esigenze di nuovi investimenti che possano insorgere nel tempo, da un Comitato di Monitoraggio costituito al massimo da 15 rappresentanti. 2. Il Comitato di Monitoraggio, regolarmente costituito ai sensi del successivo comma 6 del presente articolo, rappresenta tutti i Comuni e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed alla presente Convenzione ed obbliga tutti gli Enti locali, ancorché non intervenuti o dissenzienti. 3. La Stazione Appaltante relaziona al Comitato di Monitoraggio sull'andamento delle attività contrattuali e acquisisce eventuali proposte ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo. 4. La Stazione Appaltante svolge le funzioni di segreteria del Comitato di Monitoraggio, determina l'ordine del giorno delle sedute, predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del Comitato, nonché ogni ulteriore documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori. 5. Il Comitato di Monitoraggio si riunisce periodicamente, su convocazione della Stazione Appaltante, o su richiesta di uno dei suoi componenti. In questo caso la richiesta di convocazione deve contenere l'indicazione delle esigenze che determinano una convocazione non programmata. 6. I sotto-ambiti si impegnano a nominare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara, i propri rappresentanti nel Comitato di Monitoraggio mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC al Comune di Cuneo. 7. L'eventuale sostituzione dei rappresentanti designati ai sensi del comma precedente potrà in seguito avvenire previa comunicazione scritta inviata tramite PEC al Comune di Cuneo. 8. Il Comitato di Monitoraggio decide a maggioranza dei presenti; le decisioni sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto. 9. La partecipazione al Comitato di Monitoraggio è gratuita ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'istituto.

10. Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, il Comitato di Monitoraggio può adottare un proprio regolamento di funzionamento. Articolo 6 - Conferenza dei Sindaci d'ambito 1. La Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'ambito svolge le funzioni sovraordinate di coordinamento, indirizzo e controllo, avvalendosi, se del caso, anche del Gruppo di Lavoro di cui al precedente art. 4 della presente Convenzione. 2. Nell'ambito delle sue funzioni, la Conferenza dei Sindaci prende atto preventivamente della valorizzazione delle reti di distribuzione del gas, approva le linee guida programmatiche d'ambito per gli interventi di estensione, manutenzione, potenziamento ed efficientamento energetico nell'ambito e prende atto del documento guida. 3. La Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta dal Sindaco di Cuneo ed è composta dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni convenzionati. Essa può essere convocata dalla Stazione Appaltante, sentito il Comitato di Monitoraggio, anche durante l'esecuzione del contratto di servizio. 4. La seduta è valida con la presenza di un numero di Sindaci, o loro delegati, che rappresentino la maggioranza degli Enti locali concedenti e firmatari della presente convenzione. 5. Tutte le decisioni della Conferenza sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti. 6. Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, la Conferenza dei Sindaci può adottare un proprio regolamento di funzionamento. Articolo 7 - Recesso Vista la finalità della Convenzione volta all'espletamento delle attività prodromiche all'indizione della gara del servizio di distribuzione del gas naturale, è esclusa la facoltà di recesso dei Comuni firmatari della Convenzione. Articolo 8 - Rapporti finanziari 1. Posto che il Comune di Cuneo, in qualità di Stazione appaltante, svolge le funzioni di cui al precedente art. 2 della Convenzione, si dà atto che il corrispettivo una-tantum previsto dalle Deliberazioni dell'autorità per l'energia Elettrica ed il Gas n. 407/2012/R/gas e n. 230/2013/R/gas e s.m.i. spetta al Comune di Cuneo, al quale va attribuito direttamente. 2. Con riferimento alle funzioni locali svolte dal Comune di Cuneo per specifica delega degli Enti locali concedenti ai sensi degli artt. 2 e 3 della presente Convezione, il corrispettivo unatantum previsto dalle Deliberazioni dell'autorità per l'energia Elettrica ed il Gas n. 407/2012/R/gas e n. 230/2013/R/gas è attribuito al Comune di Cuneo esclusivamente per l'acquisizione di servizi esterni. 3. Esclusivamente in relazione ai Comuni di cui all art. 2, comma 6 della presente Convenzione, il corrispettivo una-tantum di cui al precedente comma introitato dal Comune di

Cuneo, in qualità di stazione appaltante, calcolato secondo i criteri di cui al precedente comma 2, è versato ai Comuni medesimi per lo svolgimento in proprio delle funzioni locali. Tale corrispettivo sarà determinato con la formula di calcolo prevista dalla Deliberazione dell'autorità per l'energia Elettrica ed il Gas n. 407/2012/R/gas con la quale si determina il valore QC (onere per lo svolgimento delle funzioni locali) riparametrato sul numero di punti di riconsegna di ciascun Comune non delegante. 4. Qualora, al momento della stipulazione del contratto di servizio con il nuovo Gestore del servizio di distribuzione del gas naturale, si siano verificate dei risparmi/economie per le attività previste dal precedente comma, le stesse saranno ripartite dal Comune di Cuneo tra gli Enti locali concedenti in misura proporzionale al numero di punti di riconsegna di ciascun Comune, come individuati dai documenti di gara. 5. Gli oneri economici non ricompresi nell'ambito dei rimborsi di cui al comma 2, nonché quelli ulteriori derivanti anche da un eventuale contenzioso relativo alla gara, sono ripartiti in base ai criteri di cui al precedente comma 4. 6. Una volta incassato il corrispettivo una tantum di cui al comma 1, il Comune di Cuneo si impegna a riconoscere ai Comuni, i cui rappresentanti fanno parte del Gruppo di Lavoro previsto dall'art. 4 della Convenzione, un rimborso correlato alle spese sostenute per l'effettiva presenza alle sedute del Gruppo di Lavoro, nell'importo forfettario di Euro 50,00 per seduta, fino ad un massimo di 500,00. Articolo 9 - Obbligo di riservatezza 1. Le parti si impegnano, per tutta la durata della convenzione, a non rivelare a terzi ed a non utilizzare in alcun modo i dati e le informazioni di cui siano venuti a conoscenza in ragione della presente Convenzione, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della stessa. 2. Le parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato all'obbligo di cui al presente articolo. Articolo 10 - Durata della Convenzione La presente Convenzione vincola le parti a far data dalla sua sottoscrizione e per tutta la durata del contratto di servizio di distribuzione del gas naturale. Articolo 11 - Controversie 1. Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione saranno sottoposte alla Conferenza dei Sindaci dell'ambito, per una composizione amichevole. 2. In caso di mancato accordo ai sensi del comma precedente, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed, in particolare, al T.A.R. Piemonte. Articolo 12 - Disposizioni finali

1. Non potranno essere apportate modifiche alla presente convenzione se non per iscritto e previa deliberazione consiliare di tutti i Comuni firmatari. 2. Qualora si tratti di modifiche imposte da nuove disposizioni normative o dell Autorità per l energia, il gas ed il servizio idrico, il Comune di Cuneo dovrà inviare a tutti i Comuni la proposta di adeguamento. Qualora entro trenta giorni dal ricevimento almeno un terzo dei Comuni esprima il suo dissenso, la modifica dovrà essere approvato con la procedura di cui al comma precedente. In caso contrario la modifica si intende tacitamente approvata. 3. La nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia di una o più clausole della presente Convenzione non inficia l'intera Convenzione, che rimarrà pienamente in vigore e dovrà ritenersi vincolante tra le parti. 4. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme di legge ed i regolamenti in materia di distribuzione del gas naturale. 5. La presente convenzione redatta nella forma della scrittura privata non autenticata, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B del DPR 642/1972 e s.m.i. e sarà registrata in caso d'uso. Letto confermato e sottoscritto dal Legale rappresentante, o suo delegato, di ciascuno dei Comuni di seguito indicati, la cui titolarità alla firma è stata previamente accertata, come risulta da apposito documento, custodito agli atti dal Comune di Cuneo nella qualità di Stazione appaltante. I Comuni di: Aisone Alto Argentera Bagnasco Beinette Bernezzo Borgo San Dalmazzo Boves Briaglia Briga Alta Caprauna Caraglio Castlemagno Cervasca

Chiusa di Pesio Cuneo Demonte Dronero Entracque Frabosa Soprana Frabosa Sottana Gaiola Garessio Lesegno Limone Piemonte Magliano Alpi Margarita Moiola Monastero Vaco Monasterolo di Casotto Mondovì Montaldo Mondovì Montemale di Cuneo Monterosso Grana Morozzo Niella Tanaro Nucetto Ormea Pamparato Perlo Peveragno Pianfei Pietraporzio Pradleves

Priola Rittana Roaschia Robilante Roburent Rocca de' Baldi Roccaforte Mondovì Roccasparvera Roccavione Sambuco San Michele Mondovì Torre Mondovì Valdieri Valgrana Valloriate Vernante Vicoforte Vignolo Villanova Mondovì Vinadio