Premessa. Roma, Messaggio n. 1648

Documenti analoghi
1.Premessa. Roma, Messaggio n

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 24/06/2011

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Posizione Assicurativa Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

INPS Direzione Centrale Pensioni a cura dell Area Normativa e Contenzioso Amministrativo Pensioni in Regime Generale

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

B) Legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007

INPS - Messaggio 05 dicembre 2014, n. 9464

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Premessa. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Roma, 12/12/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 167

La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri

Roma, Messaggio n. 4885

Premessa. Direzione Centrale Pensioni. Roma, 16/03/2011

Circolare Informativa Confcommercio Imprese per l Italia Settore Politiche Legislative e Welfare

Roma, Messaggio n. 1985

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Roma, Messaggio n OGGETTO:

Direzione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n. 105

INPS - Messaggio 03 marzo 2011, n. 5407

INPS - Messaggio 12 febbraio 2015, n. 1094

1 - Premessa. Direzione centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

1) Quadro normativo 2) Finanziamento e Monitoraggio 3) Istruzioni procedurali e contabili

Lavoratori salvaguardati dalla riforma Fornero

I «SALVAGUARDATI» DEROGATI ED ESODATI. Aggiornato al decreto ministeriale 8 ottobre 2012 in G.U n 17 del 21 gennaio 2013

Direzione centrale Entrate. Direzione centrale Bilanci e Servizi fiscali. Direzione Centrale Pensioni

ALLEGATO 1 Documento sul regime fiscale

OGGETTO: Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.modalità di accesso alle prestazioni straordinarie.

La scomparsa delle indennità di disoccupazione e l introduzione dell ASPI e della Mini Aspi.

INPS - Messaggio 26 gennaio 2015, n. 604

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Prime istruzioni.

OGGETTO: Quattordicesima 2015: liquidazione a luglio

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

L applicativo effettuerà i pagamenti agli interessati in modalità accentrata con contabilizzazioni automatizzate.

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI SEDE

NORMATIVA E DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MATERIA PREVIDENZIALE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell occupazione e del reddito del personale del credito

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

Roma, 29/04/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 70

Roma, 14/03/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 38

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Previdenza. Roma, 19/12/2012

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

Pertanto, i lavoratori ricompresi tra i soggetti salvaguardati possono accedere alla pensione qualora siano in possesso di tali requisiti.

SOMMARIO: Misura delle aliquote contributive e di computo in vigore dal 1 gennaio 2006 per gli iscritti alla Gestione separata.

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE. Lavoro e delle Politiche Sociali, in data relativo alla società AGILE S.r.l.

Pensioni Inps: chiarimenti in merito alla corresponsione della somma aggiuntiva (Inps, Circolare n. 119)

Direzione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n OGGETTO: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati. Agli Enti di Patronato. e, p.c.

Direzione Centrale Previdenza Gestione ex Inpdap. Roma, Messaggio n. 4834

La riforma Tremonti sulla previdenza obbligatoria

Gli interessati, titolari di pensione, sono invitati a verificare limiti e condizioni; gli eredi dovranno presen

HERMES Messaggistica Ufficiale INPS.HERMES.01/03/

RISOLUZIONE N. 399/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del D.lgs. n. 252 del 2005, è stato esposto il seguente

Di seguito una tabella riassuntiva e aggiornata di tutti i casi previsti ad oggi, 26 novembre 2013, per la salvaguardia dei lavoratori interessati

CIRCOLARE N. 7. Roma, 03/04/2009. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali LORO SEDI

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 08/01/2016

Roma, data protocollo Alle Direzioni Centrali Loro Sedi

Prorogati gli incentivi contributivi sull assunzione di disoccupati. (Decreto Ministero del Lavoro )

Roma, 10/04/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 55

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

Roma, 10/06/2011. e, per conoscenza, Circolare n. 82

Premessa. Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale. Roma, Messaggio n. 220

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

QUOTE DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO MATURATE DURANTE IL PERIODO DI FRUIZIONE DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

I.n.p.d.a.p. - Circolare n. 7 1 del 13 maggio 2008 (applicazione legge 247/2007)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale delle Prestazioni

OGGETTO: Articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n.127.

Roma, 22 dicembre 2009

SOMMARIO INTRODUZIONE. Capitolo 1 CRITERI GENERALI. Capitolo 2 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)

Oggetto: CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

INPS - MESSAGGIO 23 MARZO 2010, N. 8123

Roma, 16/12/2009. Circolare n e, per conoscenza,

PREVIDENZA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1993, N. 19

Sospensione dal lavoro o disoccupazione: estesi gli strumenti di tutela del reddito INPS, circolare n. 39

La Riforma del sistema previdenziale

L INDENNITÀ DI MOBILITÀ

SOMMARIO. Presentazione... XIII Nota sull Autore... XV. Parte Prima INTEGRAZIONI SALARIALI PRE RIFORMA

Direzione Centrale Ammortizzatori sociali. Roma, 21/02/2017

QUOTE DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO MATURATE DURANTE IL PERIODO DI FRUIZIONE DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Si fa seguito alla circolare n. 16 del 27 gennaio 2003 e si forniscono ulteriori precisazioni in merito a particolari problematiche.

INSIEME (SINDACATO SLI)

Direzione Centrale Entrate. Roma, 31/01/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PREVIDENZA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1993, N. 19

Approvata la Manovra Finanziaria: NOVITA' per le PENSIONI

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Roma, Messaggio n

Ottava salvaguardia. Via Che Guevara Reggio Emilia. Reggio E Modena Bologna

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2013, n. 157

Bando FiXO: le assunzioni con contratto di apprendistato sono agevolate fino al

Scritto da di Mario Di Corato Venerdì 18 Gennaio :49 - Ultimo aggiornamento Venerdì 18 Gennaio :53

Roma, 11/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 107

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015

Oggetto: Diritto all ASpI e maturazione dei requisiti per il diritto a pensione Circolare INPS n. 180 del 23 dicembre 2014.

A cura di Villiam Zanoni

SOMMARIO: istruzioni operative e contabili per l attuazione della Convenzione stipulata tra INPS ed ENI.

Transcript:

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 30-01-2012 Messaggio n. 1648 Allegati n.2 OGGETTO: Decreto n. 63655 del 5 gennaio 2012 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze per il prolungamento dell intervento di tutela del reddito di cui all art. 12 co. 5 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall art. 1 comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti. SOMMARIO: Premessa 1. Destinatari 2. Importo 3. Istruzioni Operative 4. Istruzioni contabili e fiscali Premessa.

L articolo 12, comma 5 bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, integrato dall articolo 1 comma 37 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, prevede che Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo. In attuazione della norma sopra riportata il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato il decreto n. 63655 del 5 gennaio 2012 (allegato 1) con il quale è concesso il prolungamento dell intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di un numero massimo di 677 lavoratori che nell anno 2011 non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all art.12 comma 5 del suddetto decreto legge n.78 del 2010 (c.d. salvaguardia), ancorché maturino i requisiti per l accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito. Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n.78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall art.12 del medesimo decreto legge. 1. Destinatari. A. lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi dell articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991 sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010. I lavoratori in mobilità ordinaria, destinatari del prolungamento di cui alla norma in oggetto, sono stati individuati perché in possesso delle seguenti caratteristiche: data di licenziamento successiva al 30 ottobre 2008; perfezionamento dei requisiti di età e di contribuzione per la pensione di vecchiaia o di anzianità all interno del periodo di fruizione dell indennità di mobilità ordinaria; data di decorrenza della pensione, ricavata con le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n.78 del 2010, entro il 31-12-2011; presentazione della domanda di pensione ai sensi della salvaguardia prevista dall articolo 12, comma 5, del citato decreto legge n.78 del 2010. B. lavoratori ultracinquantenni di cui all art. 1 del Decreto legge n. 68 del 2006 convertito in legge n. 127 del 2006. I lavoratori ultracinquantenni, destinatari del prolungamento di cui alla norma in oggetto, sono stati individuati perché in possesso delle seguenti caratteristiche:

data di licenziamento successiva al 30 ottobre 2008; perfezionamento dei requisiti di età e di contribuzione per la pensione di vecchiaia o di anzianità nel corso dell anno 2011; data di decorrenza della pensione, ricavata con le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n.78 del 2010, entro il 31-12-2011; presentazione della domanda di pensione ai sensi della salvaguardia prevista dall articolo 12, comma 5, del citato decreto legge n.78 del 2010. C. lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 31 maggio 2010. Vengono ammessi al prolungamento i lavoratori titolari di prestazione straordinaria con le seguenti caratteristiche: titolari di assegno straordinario dal 1 novembre 2008; con decorrenza della pensione, sulla base delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n.78 del 2010, entro il 31-12-2011; che abbiano presentato domanda di pensione ai sensi della salvaguardia prevista dall articolo 12, comma 5, del citato decreto legge n.78 del 2010. che non abbiano intrapreso attività di lavoro. 2. Importo Per i lavoratori in mobilità ordinaria e per i lavoratori ultracinquantenni l importo spettante per il prolungamento di cui trattasi è quello dell indennità in godimento. Il pagamento di detto importo per tutta la durata dovrà essere contrassegnato nella procedura DSWEB dal codice intervento 202. Per i titolari di prestazione a carico dei fondi di solidarietà l importo spettante per il prolungamento di cui trattasi è pari all importo mensile dell assegno straordinario finanziato dall azienda esodante. 3. Istruzioni operative A. Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi dell articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991 sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010. I lavoratori in mobilità ordinaria sono identificati con le tipologie MNA MNM MSA MSM nel file che verrà successivamente inviato ai Direttori delle sedi competenti per il tramite delle Direzioni Regionali. In questo elenco saranno presenti le informazioni necessarie per l individuazione della durata del periodo di prolungamento dell intervento di tutela del reddito, quali la data di decorrenza della pensione ante il citato decreto legge n.78 del 2010 e la data di decorrenza della pensione post il citato decreto legge n.78 del 2010. Per l individuazione della durata di detto periodo si possono presentare le seguenti situazioni: 1) La decorrenza ante legge 122 si pone all interno del periodo della mobilità ordinaria mentre

quella post legge 122 si pone oltre il termine della stessa. In questo caso il periodo di prolungamento si individua secondo la modalità di seguito descritta a titolo esemplificativo: decorrenza pensione ante 122 1-7-2011 decorrenza pensione post 122 1-4-2012 termine mobilità ordinaria 28-10-2011 periodo di prolungamento da corrispondere 29-10-2011/31-3-2012 2) Le decorrenze ante e post legge 122 si pongono dopo il termine del periodo della mobilità ordinaria in questo caso il periodo di prolungamento si individua secondo la modalità di seguito descritta a titolo esemplificativo: decorrenza pensione ante 122 1-10-2011 decorrenza pensione post 122 1-7-2012 termine mobilità ordinaria 13-8-2011 periodo di prolungamento da corrispondere 1-10-2011/30-6-2012. Il periodo 14-8-2011/30-9-2011 non deve essere indennizzato perché eccedente quello previsto dalla norma in oggetto; nella procedura DSWEB deve essere inserita per detto periodo una sospensione che non prevede lo slittamento. In relazione alle situazioni su esposte gli operatori dell Area Servizi all utenza prestazioni a sostegno del reddito per procedere alla corresponsione di quanto dovuto ai lavoratori in mobilità ordinaria dovranno eseguire le seguenti operazioni: verificare, tramite la collaborazione degli operatori dell Area Servizi all utenza assicuratopensionato, la presentazione della domanda di pensione con la quale il lavoratore ha inteso avvalersi della salvaguardia di cui all articolo 12, comma 5, del citato decreto legge n.78 del 2010. La mancata presentazione della domanda di pensione determina la non corresponsione del presente trattamento; verificare che per il periodo di erogazione persista lo stato di disoccupazione; verificare l assenza di cause ostative alla percezione del sostegno del reddito, quali la ripresa dell attività lavorativa o la titolarità di pensione diretta; inserire nella procedura DSWEB nell apposito campo il codice intervento 202 al termine della mobilità ordinaria; inserire nel campo decadenza della procedura DSWEB la data della decorrenza della pensione post legge 122 presente nel file allegato; inserire nel campo prolungamento della procedura DSWEB la data precedente la decorrenza della pensione post legge 122 presente nel file allegato; inserire nella sezione apposita una sospensione come indicato nell esempio del precedente punto 2). Qualora dovessero risultare situazioni non ricomprese nell elenco allegato si prega di segnalarle al seguente indirizzo mail lucian.sorrentino@inps.it per l opportuna valutazione. B. Lavoratori ultracinquantenni di cui all art. 1 del D. L. n. 68 del 2006 convertito in legge n. 127 del 2006. I lavoratori ultracinquantenni sono identificati con la tipologia A27 nel file che verrà successivamente inviato ai Direttori delle sedi competenti per il tramite delle Direzioni Regionali. In questo elenco saranno presenti le informazioni necessarie per l individuazione della durata del periodo di prolungamento dell intervento di tutela del reddito, quali la data di decorrenza della pensione ante il citato decreto legge n.78 del 2010 e la data di decorrenza della pensione post il citato decreto legge n.78 del 2010. Per l individuazione della durata del periodo dei lavoratori in parola la condizione che ricorre è quella descritta al punto 1). della precedente lettera A.

In relazione a detta situazione gli operatori dell Area Servizi all utenza prestazioni a sostegno del reddito per procedere alla corresponsione di quanto dovuto ai lavoratori ultracinquantenni dovranno eseguire le medesime operazioni sopradescritte per i lavoratori in mobilità ordinaria. Si precisa che i lavoratori ultracinquantenni in argomento non entrano nel programma di reimpiego e di conseguenza non devono essere richiesti gli oneri alle aziende. Qualora dovessero risultare stati non ricompresi nell elenco allegato si prega di segnalarle al seguente indirizzo mail lucian.sorrentino@inps.it per l opportuna valutazione. C. Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà Per i titolari di prestazione straordinaria occorre procedere alla liquidazione di una nuova prestazione che sarà analoga all assegno straordinario, ma con l onere a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. E stato a tal fine censito un nuovo codice ente: CAT. COD ENTE DENOMINAZIONE 027 0500 Fondo sociale occupazione e formazione CATEGORIA CONTABILE SEDE CHE INCASSA MATRICOLA AZIENDALE PRIMA DEC. UTILE 223 0014 nessuna 02 2011 ULTIMA DEC. UTILE 12 2011 REGIME TRANSITORIO NO Ai direttori delle sedi competenti verrà inviato il file con l indicazione dei nominativi e le informazioni necessarie per l individuazione della durata della prestazione che avrà inizio dalla decorrenza della pensione ante legge 122/2010 e cesserà alla data di decorrenza della pensione post legge n. 122/2010. Per la nuova prestazione deve essere caricata in Webdom apposita domanda di Assegno straordinario a sostegno del reddito a carico del Fondo Sociale Occupazione. Per consentire il pagamento anche ai soggetti assicurati presso l INPDAP, è possibile selezionare la tipologia DAP. La nuova prestazione deve essere liquidata con le seguenti informazioni: decorrenza pari alla scadenza dell'assegno straordinario eliminato; scadenza indicata in elenco (nuova finestra) codice azienda = 0500 aliquota di tassazione: la stessa della precedente prestazione memorizzata nel campo GP1ALA1; elementi retributivi e contributivi: gli stessi utilizzati per la liquidazione dell'assegno e memorizzati nei campi GP2BC e GP2BB Nel caso di importi erogati quali acconti per i mesi di luglio e agosto, come da messaggio n. 16355 del 12 agosto 2011, la sede dovrà inviare una email al GruppoControlloPensioni per chiedere la localizzazione del pagamento a cassa sede. La gestione degli arretrati deve essere effettuata con le modalità in uso per la categoria. 4. Istruzioni contabili e fiscali

Come anticipato in premessa, l onere per il prolungamento dell intervento di tutela del reddito di cui all art. 12, comma 5 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall art. 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è posto a carico dello Stato (Fondo per l occupazione) per cui deve essere rilevato nell ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali contabilità GAU Gestione degli oneri per il mantenimento del salario. A tal fine vengono istituiti i seguenti conti, riepilogati in allegato n. 2: GAU 30176 per la rilevazione dell onere per il prolungamento dell indennità di mobilità ordinaria, ai sensi dell art. 7, commi 1 e 2 della legge n. 223 del 1991; GAU 30177 per la rilevazione dell onere per il prolungamento delle prestazioni a favore dei lavoratori ultra cinquantenni di cui all art. 1 del decreto legge n. 68 del 2006, convertito in legge n. 127 del 2006; GAU 30178 per la rilevazione dell onere per assegni straordinari a sostegno del reddito dei lavoratori in esodo; GAU 10145 per la rilevazione del debito per assegni straordinari. Il debito per le indennità di mobilità in questione sarà rilevato al conto già esistente GPA 10052. Pertanto, le procedure informatiche che consentono la liquidazione delle prestazioni di indennità di mobilità provvederanno a produrre appositi biglietti contabili per l impegno: GAU 30176 a GPA 10052 a GPA 2..(per la rilevazione delle ritenute erariali ed eventuali altre ritenute) ovvero: GAU 30177 a GPA 10052 a GPA 2..(per la rilevazione delle ritenute erariali ed eventuali altre ritenute) I pagamenti a favore degli interessati, tramite la procedura dei pagamenti accentrati, devono essere imputati in Dare del conto di debito GPA 10052. Per quanto riguarda, invece, i pagamenti degli assegni straordinari a sostegno del reddito a favore degli esodati, la scrittura per la rilevazione dell impegno sarà effettuata dalla procedura automatizzata di imputazione degli oneri pensionistici (P18) con il seguente articolo in partita doppia: GAU 30178 a GAU 10145 La procedura di ripartizione contabile delle pensioni imputerà i pagamenti in dare dello stesso conto di debito e rileverà le corrispondenti ritenute. Riguardo alle modalità di evidenziazione, nell ambito del partitario del conto GPA 10031, di eventuali somme non riscosse dai beneficiari, le stesse devono essere contraddistinte con il codice di bilancio esistente 03074 somme non riscosse dai beneficiari prestazioni diverse a sostegno del reddito GA (Gestione assistenziale). I saldi del nuovo conto GAU 10145 e del conto GAU 10052, già esistente, risultanti alla fine dell esercizio, saranno ripresi in carico nel nuovo esercizio. Le somme eventualmente già erogate in acconto, ed imputate a conti di provvisoria imputazione, devono essere sistemate, in via definitiva, secondo le presenti istruzioni. Per le imputazioni provvisorie effettuate nel corso dell esercizio 2011, tale sistemazione contabile va eseguita entro il termine del periodo suppletivo (31 gennaio 2012). Regime fiscale Per quanto riguarda il regime fiscale delle prestazioni in argomento si precisa che le indennità di

mobilità (di cui ai punti A e B) sono assoggettate al regime di tassazione ordinaria, mentre gli assegni straordinari a favore degli esodati sono sottoposti a tassazione separata con l aliquota del TFR, analogamente a quanto avviene per gli assegni erogati con onere a carico dei Fondi di solidarietà. Si comunica, infine, che i rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine del rimborso degli oneri in questione saranno a cura della Direzione generale. Il Direttore Generale Nori