REGOLAMENTO PER LA MOBILITA ESTERNA

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REGOLAMENTO PER LA MOBILITA - ART. 30 D.LGS. 165/2001 -

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REGOLAMENTO PER LA MOBILITA ESTERNA (approvato con deliberazione di G.P. n. 254 del 07/10/2010, parzialmente modificato con deliberazione di G.P. N. 214 del 04/08/2011) 1

INDICE ART. 1 - Principi Generali..... 3 ART. 2 - Criteri di copertura dei posti......3 ART. 3 - Bando di mobilità...... 3 ART. 4 - Esame delle domande 4 ART. 5 - Valutazione dei candidati...4 ART. 6 - Modalità di svolgimento dei colloqui......4 ART. 7 - Graduatoria... 5 ART. 8 - Norma di rinvio.... 5 2

Art. 1 Principi generali 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l attuazione dei trasferimenti di personale tra la Provincia di Pordenone e gli altri Enti Pubblici, ai sensi dell art. 30 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165, dell art.13, comma 19, della L.R. 30.12.2009, n.24 e dell art.25 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, sottoscritto in data 7.12.2006. 2. La scelta dei dipendenti da assumere mediante mobilità esterna viene effettuata sulla base di apposita selezione con le modalità specificate nel presente regolamento. Art. 2 Criteri di copertura dei posti 1. La copertura dei posti destinati all accesso dall esterno con procedura di mobilità avviene a seguito dell indizione di apposito bando. 2. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all art. 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con collocazione nella stessa categoria del posto che s intende ricoprire ed in possesso del medesimo profilo professionale o di profilo equivalente per tipologia di mansioni. 3. Qualora la selezione sia espletata ai sensi dell art.13, commi 14 e 19, della L.R. 24/2009 sono ammessi alla selezione solo i dipendenti di enti appartenenti al Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia. 4. Al fine di addivenire alla scelta dei dipendenti da assumere, si procederà ad effettuare la selezione sulla base del curriculum professionale e di un colloquio con le modalità indicate negli articoli 4 e 5 del presente regolamento. 5. In relazione al posto da ricoprire, potranno essere richiesti specifici requisiti professionali e/o culturali. 6. La selezione sarà effettuata anche qualora vi sia una sola domanda utile di trasferimento per la professionalità ricercata. Art. 3 Bando di mobilità 1. Il bando di mobilità esterna è pubblicato all Albo Pretorio e sul sito internet dell Ente per almeno 15 giorni continuativi ed è pubblicizzato nelle forme ritenute più opportune in relazione al posto da ricoprire. Esso deve contenere i seguenti elementi: a) numero di posti da ricoprire e relativa categoria professionale d inquadramento; b) profilo professionale da ricercare con la specifica delle mansioni da svolgere; c) servizio di assegnazione; d) eventuali requisiti specifici richiesti; e) le modalità di presentazione della domanda. f) criteri di valutazione delle domande; 3

g) modalità di svolgimento della selezione. 2. I candidati devono dichiarare nella domanda di partecipazione: a) le generalità ed il luogo residenza; b) l ente di appartenenza, categoria e profilo professionale posseduto; c) il possesso dei requisiti richiesti dal bando; e) Il recapito presso il quale, ad ogni effetto, deve essere trasmessa qualsiasi comunicazione relativa al trasferimento richiesto. 3. La domanda, sottoscritta dall interessato, deve essere corredata dal curriculum professionale. Art. 4 Esame delle domande 1. Le domande di partecipazione alla procedura selettiva sono esaminate dal Servizio Personale al fine di verificarne l ammissibilità alla luce dei requisiti previsti nel bando di mobilità. 2. Al termine della fase di verifica il dirigente del Servizio Personale adotta un apposita determinazione di ammissione / esclusione dei candidati, motivando adeguatamente i casi di esclusione dalla procedura di selezione. Dell esclusione dalla procedura verrà data tempestiva comunicazione ai candidati interessati. 3. La determinazione dirigenziale suddetta viene trasmessa alla Commissione Giudicatrice di cui al successivo art.5, unitamente alle domande dei candidati ammessi, per gli adempimenti di competenza. Art. 5 Valutazione dei candidati 1. I candidati sono valutati sulla base del curriculum presentato e del colloquio sostenuto, valutando l esperienza professionale acquisita ed i titoli posseduti, con specifico riferimento al posto da ricoprire. 2. A ciascun candidato ammesso alla selezione viene attribuito il punteggio massimo di 30 punti, così ripartito: - curriculum: punti 10 - colloquio: punti 20 3. Il punteggio minimo di idoneità è di 21/30. 4. La selezione è effettuata da apposita Commissione Giudicatrice composta dal dirigente del servizio di assegnazione, quale presidente, e da due funzionari di categoria D dallo stesso nominati, di cui uno anche con funzioni di verbalizzazione. In assenza di funzionari di categoria D esperti in materia, il dirigente del servizio di assegnazione, in qualità di presidente della Commissione Giudicatrice, può nominare componenti della medesima Commissione persone che, pur non essendo dipendenti della Provincia, siano comunque esperte nello specifico settore cui fa riferimento il posto da ricoprire. 4

Art. 6 Modalità di svolgimento dei colloqui 1. La Commissione giudicatrice, procede alla valutazione dei candidati attraverso singoli colloqui con gli interessati allo scopo di verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire. 2. La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: -preparazione professionale specifica; -conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all esecuzione del lavoro e grado di autonomia; -attitudine e motivazione al posto per il quale avviene la selezione. Art. 7 Graduatoria 1. Ultimati i colloqui, la Commissione giudicatrice formula la graduatoria ottenuta sommando il punteggio attribuito al curriculum a quello del colloquio e trasmette al Servizio del Personale i verbali dei propri lavori per gli adempimenti di competenza. 2. La graduatoria di cui al comma 1 è valida esclusivamente per i posti messi a selezione. Art. 8 Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia di mobilità esterna. 5