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Ord 5203 Prot.912 numero di ordinanza 16 Richiamati: IL COMANDANTE DEL PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE DI FORMIGINE - la Legge n 833 del 23.12.1978 "Istituzione del S ervizio Sanitario Nazionale; - il D.Lgs. n 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice del la Strada" e successive modifiche e integrazioni; - il D.Lgs. n 267 del 18.08.2000 "Testo unico dell e leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni; - il D.Lgs. n 155 del 13.08.2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa". - l'accordo di Programma sulla qualità dell'aria sottoscritto in data 05.10.2010 fra la Regione Emilia Romagna, le Province, i Comuni capoluogo e i Comuni aventi più di 50.000 abitanti dell'emilia Romagna, avente validità biennale; Considerato: - che il citato D.Lgs. n 155 del 13.08.2010 deline a un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria, al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia, nell'ambito del riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali; - che la Regione Emilia Romagna, con DGR n.2001 del 27.12.11 ha avviato un processo di riorganizzazione delle modalità di gestione della qualità dell'aria approvando la nuova zonizzazione del territorio e, conseguentemente, la nuova configurazione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria; - che dall'analisi dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria emerge la necessità di adottare, nell'intero territorio regionale, un complesso di misure volte a favorire la riduzione delle emissioni di PM10 e NO2; Atteso: - che in data 26 luglio 2012 è stato sottoscritto il nuovo "Accordo di Programma 2012-2015" per la gestione della qualità dell'aria fra la Regione Emilia Romagna, le Province, i Comuni capoluogo e i Comuni aventi più di 50.000 abitanti; - che i Comuni con meno di 50.000 abitanti possono valutare di aderire all'accordo, ma senza possibilità di escludere l'applicazione di alcuni punti dello stesso, come avvenuto finora. Preso atto degli indirizzi dell'amministrazione Comunale in ordine alla non opportunità dell'adesione al citato "Accordo di Programma 2012-2015", in quanto contenente misure non applicabili interamente alle caratteristiche del territorio comunale, bensì alla necessità,

invece, di adottare provvedimenti di limitazione della circolazione in continuità con quanto disposto negli anni precedenti al fine di concorrere fattivamente al risanamento della qualità dell'aria. - che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1180 del 21/07/2014 la Regione Emilia- Romagna ha adottato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) che prevede all'art. 4 comma 1 delle NTA, l'applicazione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, tra cui ricade anche il Comune di Formigine; Visti gli artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. n 285 del 30. 04.1992 "Nuovo codice della Strada" e ss.mm.ii., nonché l'art. 107 del D.Lgs. n 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii. Visti gli artt.li 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 nr.285 e successive modificazioni ORDINA 1. nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì comprese nel periodo dal 19.01.2015 al 31.03.2015, nella fascia oraria 8.30-18.30, secondo le disposizioni di cui alle successive lettere a), b), c), d), e), f), il divieto di circolazione dei seguenti veicoli: - veicoli alimentati a benzina PRE EURO, non conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive; - autoveicoli diesel PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive; - autoveicoli diesel EURO 2, conformi alla direttiva 94/12/CE e successive, non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato; - veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2, N3 precedenti all'euro 3, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive, ovvero non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, quali EURO 3 o categoria superiore; - veicoli a due o tre ruote con motore a due tempi PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive. 2. Le restrizioni della circolazione di cui al comma precedente trovano applicazione nelle aree e nelle strade di cui all'allegato A al presente provvedimento. DISPONE: a) E' fatto obbligo a chiunque di rispettare le limitazioni alla circolazione di cui ai precedenti commi 1 e 2. b) Le limitazioni alla circolazione di cui ai commi 1 e 2 non riguardano i veicoli a emissione nulla (veicoli elettrici), ibridi, a GPL, a metano, gli autoveicoli omologati per quattro o più

posti a sedere con almeno tre persone a bordo (pool - car) e gli autoveicoli omologati per due posti a sedere con due persone a bordo (pool - car). c) I veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione sono: I. veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F), veicoli guidati da soggetti aventi difficoltà a deambulare comprovata da certificato medico e veicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui al D.P.R. 24.07.1996 n 503; II. autoveicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente e di trasporto collettivo convenzionato di studenti; III. veicoli adibiti a compiti di sicurezza pubblica e di ordine pubblico, di soccorso e di enti in servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli degli operatori di Polizia e Vigili del Fuoco che si recano al lavoro; IV. veicoli di proprietà dello Stato, della Regione Emilia Romagna, delle amministrazioni provinciali e comunali, dell'ausl, di Arpa, di Hera spa, utilizzati esclusivamente nell'espletamento dei compiti istituzionali; V. veicoli attrezzati per il pronto intervento, la manutenzione di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e dell'utenza civile (sono ricompresi in tale voce gli interventi su impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione), i lavori stradali e la manutenzione del verde pubblico; VI. veicoli di medici e veterinari in visita urgente comprovata e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'ordine professionale; VII. veicoli di soggetti in pronta disponibilità con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o con autocertificazione nel caso di lavoratori autonomi; VIII. autoveicoli per il trasporto di persone o animali per visite mediche, trattamenti sanitari e riabilitativi programmati e/o continuativi attestati da certificato medico o prenotazione; autoveicoli per il trasporto di persone ospitate presso centri delle strutture protette e residenze sanitarie assistenziali muniti di certificazione rilasciata dalla struttura; veicoli di assistenti domiciliari che prestano servizio presso strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione nominativa rilasciata dalla struttura e veicoli di familiari che assistono parenti ammalati, muniti di certificazione attestante tale necessità rilasciata dal medico curante; IX. autoveicoli dei cortei funebri e i veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività; autoveicoli dei cortei matrimoniali; autoveicoli di ministri di culto o di laici autorizzati ad esercitare funzioni religiose diretti o provenienti dalla celebrazione delle funzioni religiose o da luoghi in cui vengono esercitati servizi religiosi; X. veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (es.: gas terapeutici, ecc.) oltre che veicoli di informatori scientifici, durante l'espletamento delle loro mansioni, muniti di apposito contrassegno; veicoli adibiti al trasporto di latte e/o liquidi alimentari, prodotti deperibili (es.: frutta, ortaggi, carni, pesci, fiori, latticini, sementi, ecc.) e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e cantieri; veicoli per il trasporto merci (categorie N2 e N3) in transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e ritorno e veicoli di ditte che svolgono attività di traslochi; XI. veicoli degli ambulanti che si recano o di ritorno dai mercati, degli edicolanti e veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;

XII. veicoli diretti o provenienti dagli alberghi cittadini muniti di prenotazione o ricevuta dell'albergo; XIII. veicoli degli addetti alla vigilanza privata muniti di tesserino di riconoscimento o di licenza rilasciata dal Prefetto (compresi i veicoli degli addetti che si recano sul posto di lavoro) e veicoli adibiti al trasporto di valori e articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali; XIV. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); veicoli diretti alla revisione muniti di prenotazione e veicoli con "targa prova"; XV. veicoli del servizio postale, corrieri e veicoli di agenti immobiliari e rappresentanti di commercio, durante l'espletamento delle loro mansioni, muniti di iscrizione alla Camera di Commercio o con attestazione rilasciata dalla società per la quale prestano servizio; XVI. veicoli di lavoratori su turno (ciclo continuo o doppio turno) purché l'orario di inizio/fine turno ricada fuori dalla fascia oraria 7.00-19.00 muniti di attestazione nominativa, rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione in caso di lavoratore autonomo, indicante la turnazione lavorativa, limitatamente ai percorsi casa - lavoro; XVII. veicoli di insegnanti che operano su più sedi scolastiche nello stesso giorno, o che svolgono il proprio lavoro fuori dal territorio comunale o che insegnano nei corsi serali, muniti di certificazione rilasciata dalla Direzione Didattica ; XVIII. veicoli che partecipano a manifestazioni regolarmente autorizzate dalla Prefettura o dagli Enti Locali competenti e/o veicoli a servizio delle manifestazioni; XIX. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, A.A.V.S., Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI limitatamente alle manifestazioni organizzate; XX. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni agli asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante, inoltre, l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; XXI. autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale così come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada (vedi Allegato B); XXII. macchine agricole di cui all'art.57 del Codice della strada e veicoli impiegati per il trasporto delle medesime. d) Ulteriori deroghe ai provvedimenti di limitazione della circolazione potranno essere stabilite con specifica ordinanza. e) La presente ordinanza può essere derogata in occasione di specifiche manifestazioni autorizzate mediante specifico atto da parte delle Autorità competenti. f) Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, e fermo restando i principi fissati in via generale dalla L. 689/81, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 comma 13bis del D.Lgs. n 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della St rada" e ss.mm.ii., ovvero:

"Sanzione amministrativa pecuniaria: da 164,00 a 663,00, pagamento in misura ridotta 164,00, entro cinque giorni 114,80". "Sanzione amministrativa accessoria nel caso di reiterazione della violazione nel biennio: sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni, senza la riduzione del 30% della sanzione pecuniaria". AVVERTE: Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., è ammesso: - ricorso al TAR di Bologna entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 104/2010; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; - ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.. Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio. SOSPENDE: Tutte le disposizioni precedenti che nelle strade identificate nell'allegato A siano in contrasto con il presente provvedimento. DISPONE INOLTRE CHE: I competenti Servizi Tecnici del Comune sono incaricati dell'apposizione dell'idonea segnaletica prescritta dal Codice della Strada. All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada. Il presente provvedimento sia reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e attraverso altri strumenti d'informazione, per garantire ampia e tempestiva divulgazione. Il presente atto sia trasmesso a: "Regione Emilia Romagna" "Provincia di Modena" "Prefettura di Modena" "Questura di Modena" "Comando Stazione Carabinieri di Formigine" Formigine, 15/01/2015 f.to Il Comandante del Presidio Polizia Municipale di Formigine Commissario Capo M. Rossi Il presente atto, firmato in originale, è conservato presso il Servizio Polizia Municipale.

Allegato A: Elenco vie/piazze nel Comune di Formigine interessate dalle limitazioni alla circolazione veicolare I divieti e le limitazioni di cui alla presente ordinanza si applicano nelle seguenti aree e strade del Comune di Formigine: 1) CENTRI ABITATI DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 8 C.d.s. "I centri abitati sono attraversabili, in deroga ai divieti sopracitati limitatamente alle strade di seguito elencate: Formigine Capoluogo - Via Sant'Antonio, Via Giardini Nord-Sud, Via Sassuolo, Via Ghiarola, Via Ferrari, Via Giotto del Bondone Casinalbo - Via Giardini Nord, Via Radici, Via Bassa Paolucci, Via Sant'Ambrogio Colombaro - Via Sant'Antonio, Via Vandelli Corlo - Via Radici, Via Battezzate Magreta - Via Don Franchini, Via Mazzacavallo, Via Fossa, Via Marzaglia

Allegato B: Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'art. 54 del Codice della Strada 1) Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f) telai con selle per il trasporto di coils; g) betoniere; h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'adr o di normative comunitarie in proposito; j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; l) furgoni blindati per il trasporto valori; m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.. 2) Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: a) trattrici stradali; b) autospazzatrici;

c) autospazzaneve; d) autopompe; e) autoinnaffiatrici; f) autoveicoli attrezzi; g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h) autoveicoli gru; i) autoveicoli per il soccorso stradale; j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile; k) autosgranatrici; l) autotrebbiatrici; m) autoambulanze; n) auto funebri; o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; p) autoveicoli per disinfezioni; q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; r) autoveicoli per radio, televisione, cinema; s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; u) autocappella; v) auto attrezzate per irrorare i campi; w) autosaldatrici; x) auto con installazioni telegrafiche; y) autoscavatrici;

z) autoperforatrici; aa) autosega; bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; cc) autopompe per calcestruzzo; dd) autoveicoli per uso abitazione; ee) autoveicoli per uso ufficio; ff) autoveicoli per uso officina; gg) autoveicoli per uso negozio; hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.