IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione D E C I S I O N E

Documenti analoghi
Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa;

sul ricorso iscritto al NRG. 1522/08, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro in

ha pronunciato la presente

INVALIDI CIVILI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

contro nei confronti di per la riforma

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - SENTENZA.

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

Ric. n. 4048/96 Sent. n. 700/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Sezione, con l intervento dei signori magistrati: SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

contro per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

contro nei confronti di per l'annullamento

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I. ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

L ESCUSSIONE DI GARANZIA DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESENTATA PER LE CONCESSIONI EDILIZIE

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus,

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5856 del 2012, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

per l annullamento, previa sospensione

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sede di Roma - Sezione III quater SENTENZA

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 13 GIUGNO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001

per l'annullamento, previa sospensiva,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

Permesso di soggiorno per motivi familiari: revoca legittima in caso di separazione Consiglio di Stato, sez. IV, decisione n.

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE SENTENZA ZAMMIT VITTORIO ZAMMIT M.BEATRICE SOLERO VITTORIO

Transcript:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. 6168/2007 Reg. Dec. N. 4577 Reg. Ric. Anno 2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente D E C I S I O N E sul ricorso N. 4577 del 2005, proposto da Iervolino Roberto e Zarrillo Antonio, rappresentati e difesi dall avv. Eugenio Manenti, elettivamente domiciliati in Roma, Viale Gorizia n. 51/B, presso l avv. Ferruccio Zannini; contro il ministero dell Economia e delle Finanze, n.c.; e nei confronti di Malgioglio Salvatrice, Posa Domenico, Sulis Ferdinando, n.c.; per l annullamento della sentenza n. 607/04 del TAR della Lombardia- Brescia; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla Camera di consiglio del 23 ottobre 2007 il cons. Anna Leoni; Nessuno è comparso per le parti; FATTO 1. Con ricorso notificato il 18, 20 e 22 marzo 2002, RL

- 2 - N.R.G. 4577/2005 tempestivamente depositato, i signori Roberto Iervolino e Antonio Zarrillo impugnavano avanti al TAR della Lombardia la graduatoria del concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da un colloquio, per il conferimento di n. 163 posti di dirigente nel ruolo del Ministero delle Finanze, pubblicato nella G.U. n. 53 dell 8/7/1997, nella quale lo Iervolino si era classificato al 202^ posto e lo Zarrillo al 527^ posto. Nel ricorso veniva denunciata l illegittimità della graduatoria: 1) per violazione di legge ed eccesso di potere, non avendo l Amministrazione evaso le richieste di accesso agli atti dello stesso concorso; 2) violazione di legge ed eccesso di potere, essendosi l Amministrazione sottratta al dovere di valutare tutti i titoli di cui detti candidati erano in possesso, ivi compresi quelli non indicati nelle domande di partecipazione, ma ben noti e già in possesso dell Amministrazione; 3) violazione dei criteri di attribuzione del punteggio per titoli stabiliti nel bando di concorso ed eccesso di potere; 4) violazione di legge ed eccesso di potere per genericità dell art.3 del bando. Il Ministero delle Finanze si costituiva in giudizio per resister in rito e nel merito alla proposta impugnativa. Venivano, altresì, dedotti motivi aggiunti incentrati sull arbitraria valutazione dei corsi di cui alla lettera d) dell art. 3 del bando e sull omessa valutazione di titoli in danno dei

- 3 - N.R.G. 4577/2005 ricorrenti ed in favore di altri candidati. 2. All udienza camerale del 12/372004, fissata ai sensi dell art.9 della L. n. 205 del 2000, la causa veniva trattenuta a sentenza, nella quale il TAR dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella indicata materia. 3. Appellano i signori Iervolino e Zarrillo, deducendo i seguenti motivi di ricorso: - Violazione e falsa applicazione dell art.63, comma 1 e comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; - Difetto di giurisdizione dell AGO in materia di concorsi riservati per l accesso alla qualifica dirigenziale; - Violazione e falsa applicazione dell art. 113 Cost.; - Difetto di giurisdizione dell AGO in materia di scorrimento e/o utilizzazione delle graduatorie dei concorsi riservati per l accesso alla qualifica dirigenziale - Conseguente giurisdizione del giudice amministrativo; - Error in iudicando. La sentenza impugnata ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, riguardando la controversia la legittimità degli atti di un concorso interno interamente riservato al personale dell Amministrazione finanziaria. La pronuncia sarebbe in contrasto con la recente sentenza n. 15.403 del 15 ottobre 2003 con la quale le

- 4 - N.R.G. 4577/2005 sezioni unite della Suprema Corte hanno sottoposto a rimeditazione il precedente orientamento giurisprudenziale, rilevando che l art. 35, co.1, del D.Lgs. N. 165/01 prescrive che l ingresso nella P.A. deve avvenire tramite procedure selettive, che sono dirette ad accertare la professionalità richiesta e che garantiscono, in misura adeguata, l accesso dall esterno. Secondo detta sentenza la regola deve ritenersi applicabile anche con riferimento all attribuzione al dipendente di una qualifica superiore, dato che, a norma del successivo art. 52, co.1, la qualifica superiore viene acquisita dal lavoratore per effetto dello viluppo professionale o di procedure concorsuali selettive. La decisione della Suprema Corte è avvalorata dalla giurisprudenza costituzionale, intervenuta dopo la privatizzazione del pubblico impiego(v. dec. Corte cost. n. 1/99 e n. 194/02; ord. n. 2/01). 4. Il ricorso è stato inserito nei ruoli di Camera di consiglio del 23 ottobre 2007 e trattenuto per la decisione. DIRITTO 1. Gli odierni appellanti hanno impugnato, col ricorso di I grado, la graduatoria della procedura concorsuale interna per titoli di servizio, professionali, di cultura, integrato da colloquio, a 163 posti di dirigente del ruolo del Ministero delle Finanze, nonché gli atti della procedura.

- 5 - N.R.G. 4577/2005 Il Tribunale amministrativo regionale adito ha dichiarato l inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. Il Collegio, di contro, ritiene di dover condividere l orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione (SS.UU. 15 ottobre 2003 n. 15403), fatto proprio anche dalla Sezione in precedente su analoga fattispecie (C.S., IV Sez., n. 3542/04) - anche con riguardo alla evoluzione della giurisprudenza costituzionale sul punto- in ordine alla riferibilità ad un vero e proprio concorso delle procedure (anche selettive) che consentono il passaggio del pubblico dipendente da un area inferiore a quella superiore. La Suprema Corte, nella precitata sentenza, è motivatamente pervenuta alla conclusione che il quarto comma dell art. 63 del D.Lgs. n. 165/01, laddove riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l assunzione dei dipendenti nelle Pubbliche amministrazioni, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l accesso del personale già assunto ad una fascia od area superiore, dovendosi il termine assunzione essere correlato alla qualifica che il

- 6 - N.R.G. 4577/2005 candidato tende a conseguire e non solo all ingresso iniziale nella pianta organica del personale. Nel caso in esame, la procedura concorsuale oggetto di impugnativa in I grado attiene all accesso alla qualifica dirigenziale e quindi ad area diversa e superiore rispetto a quella di appartenenza degli appellanti: in ragione del richiamato indirizzo giurisprudenziale va, quindi, ritenuto che la controversia appartenga alla sfera di cognizione del giudice amministrativo (cfr. C.S. n. 3542/04 cit.). 2. In conclusione, l appello deve essere accolto in punto di giurisdizione, con rinvio al primo giudice per la prosecuzione del giudizio. Le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio possono essere compensati fra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione IVaccoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in appello di cui in epigrafe e, per l effetto, previo annullamento della sentenza impugnata, rinvia gli atti al TAR della Lombardia- Sezione staccata di Brescia, per la prosecuzione del giudizio. Compensa fra le parti le spese inerenti al doppio grado di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa.

- 7 - N.R.G. 4577/2005 Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 23 ottobre 2007, con l'intervento dei Signori: Paolo SALVATORE - Presidente Antonino ANASTASI - Consigliere Anna LEONI - Consigliere, est. Bruno MOLLICA - Consigliere Carlo DEODATO - Consigliere L'ESTENSORE Anna Leoni IL PRESIDENTE Paolo Salvatore IL SEGRETARIO Rosario Giorgio Carnabuci Depositata in Segreteria Il 04/12/2007 (Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186) Il Dirigente Dott. Antonio Serrao