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S T U D I O L E G A L E R O S S I V i a P o m p e o M a g n o 2 3 / A, 0 0 1 9 2 R O M A T e l. 0 6 3 2 1 2 3 4 4 F a x 0 6 3 2 5 0 2 4 9 9 guidorossiavv@gmail.com Avv. Guido Rossi Avv. Andrea Brocco Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 4 dicembre 2015 Oggetto: parere sull applicabilità del massimale contributivo, di cui al comma 18 dell art. 2 della legge n. 335 del 1995, ai magistrati entrati in servizio dopo il 1 gennaio 1996 i quali possano far valere, anche a domanda, anzianità contributive anteriori. E stato chiesto di sapere se i magistrati entrati in servizio dopo il 1 gennaio 1996, i quali siano in possesso o possano far valere pregresse anzianità contributive, e in particolare quelle derivanti dal riscatto della laurea, siano soggetti, o no, al massimale contributivo di cui all art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995. Ciò anche alla luce della Circolare del Ministero della Giustizia del 27 novembre 2015, che ha stabilito il termine del 30 dicembre 2015 entro il quale i magistrati assunti successivamente al 31 dicembre 1995 devono rendere una dichiarazione attestante il possesso di anzianità contributiva anteriore a tale data, proprio al fine di verificare se a tali magistrati debba essere applicato, o no, il massimale contributivo. **

1. Per rispondere al quesito, va osservato che l art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, per quanto qui rileva, prevede l applicazione del massimale contributivo ai lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie. Questa disposizione introduce un limite al finanziamento e al calcolo delle pensioni soggette interamente al c.d. sistema contributivo (lavoratori privi di anzianità contributiva anteriore al 1 gennaio 1996), prevedendo la sterilizzazione delle quote di reddito eccedenti un certo importo, le quali non vengono assoggettate alla contribuzione previdenziale (né a carico del lavoratore, né a carico del datore di lavoro) e, quindi, non concorrono a finanziare l importo della pensione contributiva. 2. In base al testo e alla ratio della norma, il presupposto per l applicazione del massimale contributivo non è solo quello di essere iscritti ad una determinata forma pensionistica obbligatoria dal 1 gennaio 1996 o da data successiva, ma è anche quello di essere privi di anzianità contributiva anteriore a tale data (la quale darebbe luogo al calcolo col sistema retributivo della relativa quota di pensione). Quest ultima espressione, che fa riferimento all assenza di anzianità contributive, senza ulteriori specificazioni o limitazioni, è stata interpretata dagli Enti previdenziali nel senso che qualsiasi anzianità contributiva anteriore al 1 gennaio 1996, in qualunque modo maturata, esclude l applicazione del massimale contributivo (salvo due fattispecie particolari che si vedranno). In particolare, l allora INPDAP (oggi assorbito nell INPS Gestione Dipendenti Pubblici), con Lettera Circolare prot. 2359 del 18 dicembre 2008, sulla base di un parere reso dal Ministero del Lavoro, ha precisato che al 2

fine di individuare le anzianità contributive anteriori al 1 gennaio 1996, che escludono l applicazione del sistema di calcolo interamente contributivo e del connesso meccanismo del massimale contributivo, devono essere considerati tutti i periodi coperti da contribuzione effettiva o figurativa compresi il lavoro all estero, la maternità obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro e il servizio militare, ed incluso il riscatto volontario del periodo della laurea collocato anteriormente al 1 gennaio 1996. A tal fine, peraltro, la citata Circolare imponeva a tutte le Amministrazioni pubbliche di acquisire dai propri dipendenti assunti dopo il 1 gennaio 1996, e di inviare all allora INPDAP, una dichiarazione attestante l esistenza dei periodi di cui sopra, con la specifica del relativo arco temporale. Analoga interpretazione è stata fornita per il settore privato dall INPS, secondo il quale il massimale contributivo è escluso dall esistenza di qualsiasi tipo di contribuzione anteriore al 1 gennaio 1996, effettiva o figurativa, ivi inclusa quella derivante dal riscatto volontario del corso di studi collocato in epoca anteriore alla suddetta data (Circolare INPS n. 42 del 17 marzo 2009). 3. Come accennato, entrambi gli Enti previdenziali hanno precisato che i principi appena richiamati trovano soltanto due eccezioni, che si spiegano facilmente in ragione della particolarità delle fattispecie. La prima eccezione riguarda il riscatto della laurea da parte di soggetti inoccupati (intendendosi come tali coloro che al momento della domanda di riscatto non hanno mai lavorato e non sono stati mai iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria: Circolare INPS n. 29 dell 11 marzo 2008), il quale, per espressa previsione di legge, avviene mediante versamento di un importo che viene rivalutato e conteggiato, ai fini pensionistici, con il sistema contributivo, indipendentemente dalla collocazione temporale del periodo riscattato (art. 5, comma 5 bis, l. n. 3

184/1997, introdotto dall art. 1, comma 77, della l. n. 247/2007). Pertanto, in questo caso, è la stessa legge a stabilire che anche il riscatto di periodi anteriori al 1 gennaio 1996 ha effetti esclusivamente nel sistema contributivo, con conseguente applicazione in ogni caso del meccanismo del massimale. La seconda eccezione è quella del riscatto dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti prima dell istituzione, a decorrere dal 1996, della Gestione Separata INPS. Anche in questo caso, le disposizioni normative prevedono espressamente che il riscatto operi soltanto con il sistema contributivo, che del resto è l unico applicabile al sistema pensionistico della Gestione Separata INPS (cfr. l art. 51, comma 2, della l. n. 488/1999 e il D.M. 2 ottobre 2001). Onde, anche in questo caso, il periodo riscattato, in qualunque epoca collocato, non determina mai l applicazione del sistema retributivo e, dunque, non determina mai l esclusione del massimale contributivo. Chiaramente nessuna di queste due eccezioni riguarda il riscatto della laurea effettuato da magistrati in servizio. 4. Da quanto detto deriva che i magistrati entrati in servizio dopo il 1 gennaio 1996 non sono assoggettati al massimale contributivo laddove abbiano una qualsiasi anzianità contributiva, effettiva o figurativa, anteriore al 1 gennaio 1996. Tale regola prescinde da ogni elemento volontaristico, in quanto l applicazione, o no, del massimale dipende esclusivamente dall esistenza obiettiva della pregressa anzianità contributiva, a qualunque titolo posseduta o ottenuta. 5. Come ha chiarito l ex INPDAP nella citata Circolare prot. 2359/2008, tra le anzianità pregresse rilevanti a tal fine vi sono anche quelle derivanti dal servizio militare, 4

che per i magistrati sono accreditate in modo automatico e gratuito. Ed infatti, in base alla disciplina previdenziale generale dei dipendenti dello Stato, applicabile anche ai magistrati, il periodo del servizio militare, prestato prima o dopo l immissione in servizio - cioè, per i magistrati, prima o dopo il decreto di nomina - è computato, ex se, nell anzianità utile per il trattamento di pensione, con accreditamento automatico della relativa contribuzione figurativa (artt. 8, 113 e 115 del D.P.R. n. 1092 del 1973; cfr. anche la nota operativa INPDAP n. 24/2009), senza necessità di alcuna domanda e senza alcun onere a carico del magistrato. Lo stesso vale per il servizio volontario civile, che ai fini pensionistici se svolto prima del 31 dicembre 2005, come quello di cui trattasi - è equiparato al servizio militare di leva ed è, quindi, accreditato figurativamente in modo automatico e gratuito (cfr. ancora la nota operativa INPDAP n. 24/2009). Dal punto di vista operativo, il servizio militare (o il servizio civile sostitutivo) dovrebbe essere stato computato dall Ente previdenziale in base alle informazioni rese dal magistrato al momento dell assunzione e della relativa iscrizione previdenziale. Ove così non fosse, o comunque ove il servizio militare (o il servizio civile sostitutivo) non risultasse dall estratto contributivo, sarebbe opportuno che il magistrato interessato a far valere il relativo accredito figurativo effettui le verifiche del caso presso la competente sede dell INPS Gestione Dipendenti Pubblici, fornendo ove occorra le informazioni richieste dall Ente. 6. Per i magistrati che, ad oggi, fossero privi di anzianità contributiva pregressa e intendessero non essere assoggettati al massimale, tale effetto potrebbe essere 5

conseguito, come visto, anche attraverso il riscatto, a domanda, di periodi di laurea anteriori al 1 gennaio 1996. Tale riscatto è consentito, con l effetto di escludere il massimale, a prescindere dal fatto che il periodo riscattato si ponga, o no, in continuità con l immissione in servizio del richiedente, considerato che nessuna disposizione di legge prevede un tale limite. Pertanto, per fare un esempio, se un magistrato nominato nel 2002 riscatta un periodo di laurea svolto dal 1992 al 1995, acquisisce in tal modo un anzianità anteriore al 1 gennaio 1996 che esclude l applicazione del massimale contributivo (e ciò varrebbe anche nel caso in cui il periodo di laurea riscattato si collocasse a cavallo di tale data, ad esempio dal 1994 al 1997, poiché anche in tal caso sarebbe maturata un anzianità anteriore al 1 gennaio 1996). Va anche osservato che la legge, nel prevedere la possibilità del riscatto soltanto parziale della durata legale del corso di studi, non indica un periodo minimo (art. 2, comma 2, l. n. 184/1997) e non constano precisazioni amministrative in ordine alla possibilità di riscattare periodi inferiori all anno. Pertanto, per chi volesse riscattare periodi della laurea inferiori all anno, sarebbe opportuno verificare previamente la misura minima del riscatto consentita dall Ente previdenziale (INPS Gestione Dipendenti Pubblici). 7. Conclusivamente, con riguardo ai magistrati nominati successivamente al 31 dicembre 1995, l Amministrazione deve applicare il massimale contributivo (una volta raggiunto il livello retributivo di riferimento), salvo per coloro che abbiano anzianità contributive pregresse, effettive o figurative, ivi incluse quelle derivanti dal servizio militare (accreditate automaticamente), dal servizio 6

civile (accreditate automaticamente) ovvero dal riscatto totale o parziale della laurea (accreditate a domanda). In quest ottica, la dichiarazione richiesta ai magistrati dalla Circolare del Ministero della Giustizia indicata in epigrafe, avente ad oggetto l esistenza di anzianità contributive anteriori al 1 gennaio 1996, è finalizzata a consentire all Amministrazione di accertare le situazioni obiettive in presenza delle quali non è tenuta ad applicare il massimale contributivo e, dunque, deve effettuare le trattenute previdenziali sull intero stipendio, anche per la parte eccedente il massimale. Si tratta, dunque, di una dichiarazione come visto suggerita dall ex INPDAP sin dal 2008 - che è volta ad agevolare l Amministrazione nell applicare correttamente le ritenute previdenziali di legge, tenendo conto della situazione effettiva in cui versa ciascun magistrato in relazione all applicazione del massimale contributivo. Nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento, porgo distinti saluti. Avv. Guido Rossi 7