Lo stato dell arte della nuova tariffa professionale

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Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 Massimo Mellacina (Consigliere Delegato Area Tariffe) Lo stato dell arte della nuova tariffa professionale Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 Lo stato dell arte della nuova tariffa professionale 1 I principi ispiratori della nuova tariffa Si è cercato di intervenire in maniera meno invasiva possibile. Infatti la struttura della proposta ricalca quella delle tariffe dei dottori commercialisti e dei ragionieri Non è stata operata alcuna differenziazione fra i compensi spettanti agli iscritti nella sezione A e B dell albo. Infatti la proposta di tariffa si limita a disciplinare i compensi spettanti per le attività professionali previste dall art.1 del D.Lgs. 139 senza operare differenziazioni in relazione al titolo professionale dell iscritto all albo che le svolge Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 Lo stato dell arte della nuova tariffa professionale 2

I contenuti della nuova tariffa Disposizioni innovative per disciplinare gli onorari spettanti per le nuove attività previste dall art. 1, D.Lgs. 139/2005, dalla riforma del diritto societario e dalla riforma del diritto fallimentare e per tenere conto dell esperienza applicativa Rivalutazione dei parametri monetari delle attuali tariffe (periodo giugno 1991-dicembre 2007). Nonostante la variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) comunicataci dall ISTAT fosse pari a 58,7% abbiamo operato una rivalutazione del 50% al fine di consentire un più agevole computo dei nuovi compensi Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 Lo stato dell arte della nuova tariffa professionale 3 La rivalutazione Per gli onorari fissi la rivalutazione è stata operata sulla misura del compenso Per gli onorari percentuali la rivalutazione è stata applicata sui parametri di riferimento per la definizione dei compensi (quindi rivalutazione sul valore degli scaglioni e non sulle percentuali da applicarsi sugli scaglioni medesimi; ciò al fine di evitare effetti moltiplicatori dell adeguamento) Sempre al solo fine di agevolarne la relativa applicazione sono stati effettuati arrotondamenti alle volte in eccesso ed alle volte in difetto Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 Lo stato dell arte della nuova tariffa professionale 4

Bersani Eliminata l indicazione degli onorari minimi. In presenza di onorari percentuali è stato fissato per il primo scaglione di riferimento un onorario monetario. Ciò in linea anche con il Decreto Bersani che come è noto ha abrogato l inderogabilità dei minimi tariffari Quindi il minimo non scompare, diventa solamente derogabile previo accordo delle parti (come peraltro già prevedeva ed ancora oggi prevede l art.2233 c.c.) Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 Lo stato dell arte della nuova tariffa professionale 5 Onorari per le nuove attività Abbiamo indicato nuovi onorari, a solo titolo di proposta, per le nuove prestazioni professionali contemplate nella tariffa Remunerate con gli onorari di cui all art. 53 T.P. le attività previste alle lettere g) ed m), co.3 dell art. 1,D.Lgs. 139/2005 Al professionista spetteranno onorari tra lo 0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto di ciascuna delle prestazioni, tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria delle aziende. Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 Lo stato dell arte della nuova tariffa professionale 6

Onorari per le nuove attività Quali sono queste nuove attività? A titolo esemplificativo: studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato e la predisposizione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d investimento; valutazione tecnica dell iniziativa di impresa e di predisposizione dei business plan per l accesso a finanziamenti; Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 Lo stato dell arte della nuova tariffa professionale 7 Onorari per le nuove attività Remunerate con gli onorari di cui all art. 54 T.P. le attività elencate alle lettere l), n), o) e p) co.3 dell art. 1,D.Lgs. 139/05 Anche in questo caso spetteranno onorari tra lo 0,50% ed il 2% del valore della pratica, con opportuno riguardo alla natura ed alla importanza dell azienda, e ai criteri indicati all articolo 3 Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 Lo stato dell arte della nuova tariffa professionale 8

Onorari per le nuove attività Quali sono? ristrutturazioni degli assetti societari, aziendali, organizzativi o produttivi; consulenza nella programmazione economica negli enti locali; monitoraggio e tutoraggio dell utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese; redazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati; predisposizione dei rendiconti degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 Lo stato dell arte della nuova tariffa professionale 9 Onorari per le nuove attività Onorari specifici per assistenza tributaria: domande di agevolazioni o benefici certificazioni tributarie trasmissioni telematiche di dichiarazioni Attraverso una riformulazione della tabella 2, allegata all art. 47 T.P per gli onorari spettanti per l assistenza tributaria Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 Lo stato dell arte della nuova tariffa professionale 10

Altre novità: le spese generali di studio Nel nuovo articolo 17 è stato reintrodotto il rimborso delle spese generali di studio (12,5%), già presente nelle tariffe precedenti a quelle oggi in vigore Questa introduzione è stata bilanciata con l eliminazione della maggiorazione oggi prevista nel vigente articolo 23 A tal fine è opportuno ricordare che notai, avvocati e consulenti del lavoro hanno nelle rispettive tariffe il rimborso spese generali di studio Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 Lo stato dell arte della nuova tariffa professionale 11 Altre novità: perizie, valutazioni e pareri Alla lett. d) del secondo comma dell articolo 31 è stata aggiunta la precisazione che la suddetta norma tariffaria si applica anche per le valutazioni peritali eseguite in forza di altre leggi: Relazioni ex.art.67, comma 3 lett.d) L.F. Relazioni ex art.161, comma 3 L.F. Relazione ex.art.182 bis, comma1, L.F. Altre relazioni richieste da leggi fiscali Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 Lo stato dell arte della nuova tariffa professionale 12

Periodo transitorio nelle more dell emanazione della nuova tariffa gli iscritti nella Sezione A Commercialisti possono continuare ad applicare le disposizioni contenute nelle tariffe dei dottori commercialisti (DPR 10 ottobre 1994, n. 645) e dei ragionieri (DPR 6 marzo 1997, n. 100) in considerazione del combinato disposto dell art. 78, comma 1, D.Lgs. 139/2005 e dell articolo 1 del DPR 10 ottobre 1994, n. 645 e del DPR 6 marzo 1997, n. 100 Quindi gli esperti contabili, iscritti nella sezione B non hanno attualmente una tariffa Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 Lo stato dell arte della nuova tariffa professionale 13 Iter di approvazione art. 29, comma 1, lett. n) D.Lgs. 139/2005 tariffa proposta dal Consiglio Nazionale adottata con decreto del Ministro della giustizia aggiornamenti ogni 4 anni proposta di tariffa approvata dal CNDCEC il 20-21 febbraio 2008 trasmessa al Ministero della Giustizia il 4 marzo 2008 I lavori del tavolo tecnico sono terminati in data 31/07/2009 In data 05/10/2009 il Ministero della Giustizia ha rimesso la proposta di tariffa al Consiglio di Stato per il relativo parere In data 20/11/09 il Consiglio di stato ha rimesso al Ministero formale richiesta di ulteriori elementi istruttori Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 Lo stato dell arte della nuova tariffa professionale 14

Il parere del Consiglio di stato: natura Preliminarmente va precisato che il parere del Consiglio di Stato è consultivo e, quindi, non vincolante Il parere, quindi, non è stato ancora reso. Siamo in una fase interlocutoria in cui il Consiglio di Stato ha chiesto al Ministero ulteriori elementi istruttori ad integrazione di quelli già forniti Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 Lo stato dell arte della nuova tariffa professionale 15 Il parere del Consiglio di stato: contenuto Le questioni più rilevanti affrontate dal Consiglio di Stato sono due: La prima è quella dell adeguamento attraverso l indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) nella misura del 50% Il Consiglio di stato chiede di chiarire le ragioni per cui, tra più parametri astrattamente indicatori della svalutazione monetaria (FOI, NIC, IPCA) quello FOI sia stato ritenuto il più rispondente alle esigenze di adeguamento degli onorari dei commercialisti Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 Lo stato dell arte della nuova tariffa professionale 16

Il parere del Consiglio di stato: rivalutazione Perché il FOI: 1)L indice FOI è previsto da specifiche disposizioni di legge dettate in materia di adeguamento di compensi (art.10 legge 139, del 8/7/90 recante la disciplina dei compensi ai periti e consulenti tecnici, art.54 d.p.r. 115 del 30/5/2002 in materia di spese di giustizia disciplinante la misura degli onorari fissi e variabili) 2)Gli altri due indici indicati dal Consiglio di Stato il NIC e l IPCA oltre a determinare un adeguamento più basso del FOI non sono utilizzati per la rivalutazione dei parametri monetari ma rispettivamente per ottenere un parametro di riferimento nelle politiche economiche di un paese (NIC) e per verificare la convergenze delle economie dei paesi membri dell Unione Europea ai fini dell accesso o della permanenza nell Unione monetaria (IPCA) Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 Lo stato dell arte della nuova tariffa professionale 17 Il parere del Consiglio di stato: rivalutazione 3) Il FOI è l unico indice il cui andamento è riportato nel sito ISTAT sin dal 1991 a dispetto di quanto accade per il NIC e per l IPCA i cui andamenti sono rispettivamente disponibili dal 1996 e dal 2001 4) Infine è lo stesso ISTAT che indica il FOI come parametro di adeguamento dei valori monetari Il Consiglio contesta anche la decorrenza dell adeguamento (1991) ancorché le tariffe oggi in vigore siano state adottate nel 1994. Questa decorrenza trova la sua giustificazione nella circostanza che, nonostante la tariffa in vigore sia stata pubblicata nel 1994, la stessa era stata elaborata nel 1991 e, quindi, era dal 1991 che doveva decorrere l adeguamento monetario. Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 Lo stato dell arte della nuova tariffa professionale 18

Il parere del Consiglio di stato: i minimi La seconda questione attiene agli onorari minimi. Il Consiglio di Stato ritiene che la previsione di un onorario fisso per il primo scaglione costituisca null altro che la riproposizione dell onorario minimo. Sul punto è bene ricordare che il Decreto Bersani non ha abrogato gli onorari minimi ha bensì abrogato la inderogabilità degli stessi, peraltro ciò era già previsto dall articolo 2233 c.c. (gerarchia dei criteri di liquidazione dei compensi). Quindi gli onorari minimi diventano onorari di riferimento che, in quanto tali derogabili, previo accordo delle parti. Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 Lo stato dell arte della nuova tariffa professionale 19 Il parere del Consiglio di stato: altre questioni Altre questioni: a) Mancanza indicazione di parametri per la quantificazione degli onorari relative alle nuove attività b) Arrotondamenti per agevolare i calcoli c) Spese generali di studio d) Attività di conciliazione dell Ordine Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 Lo stato dell arte della nuova tariffa professionale 20