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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA Disegno di legge regionale n. NORME PER LA DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E LA PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA presentato dalla Giunta Regionale Approvato nella seduta consiliare del

INDICE Art. 1 - Oggetto e finalità CAPO I PRINCIPI GENERALI CAPO II COMPITI E FUNZIONI DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI Art. 2 Funzioni della Regione Art. 3 Funzioni della Provincia Art. 4 Funzioni dei Comuni CAPO III COMITATO REGIONALE PER LA SICUREZZA Art. 5 Comitato regionale per la sicurezza CAPO IV SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA Art. 6 Promozione del sistema integrato di sicurezza Art. 7 Volontariato Art. 8 Istituti di vigilanza privata Art. 9 Progetti locali integrati CAPO V 2

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE Art. 10 - Funzioni di polizia locale Art. 11 - Norme generali per l istituzione e il funzionamento del Servizio o del Corpo di polizia locale Art. 12 - Strumenti operativi, segni distintivi ed uniformi Art. 13 - Ambito territoriale dell attività di polizia locale Art. 14 - Regolamento della polizia locale Art. 15 - Rinvio a regolamenti regionali Art. 16 Abrogazione di norme Art. 17- Norma finanziaria Art. 18 - Disposizioni transitorie Art. 19 Entrata in vigore CAPO I Principi generali Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. La Regione autonoma della Sardegna detta norme generali per l esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale dei Comuni singoli o associati e delle Province e per la promozione di un sistema integrato di sicurezza del territorio regionale. 2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 compete ai Comuni, salvo che la legge non le conferisca, per ragioni di adeguatezza, unitarietà e connessione con le competenze già attribuite, alle Province. 3. Allo scopo di garantire un adeguato sistema di controllo e di tutela del territorio e la prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione esercita funzioni di indirizzo, di coordinamento e di sostegno delle attività di polizia amministrativa locale e, in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali e nel rispetto dell esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, promuove ogni forma di collaborazione con le forze di polizia presenti nel territorio e con le compagnie barracellari. CAPO II COMPITI E FUNZIONI DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI 3

Art. 2 (Funzioni della Regione) 1. La Regione, nel rispetto della potestà regolamentare attribuita a Comuni e Province dall art. 117, sesto comma, della Costituzione: a) esercita funzioni di indirizzo generale sull organizzazione e sullo svolgimento dei servizi di polizia amministrativa locale da parte dei Comuni, delle Province e delle loro forme associative, garantendo l uniformità e l omogeneità delle attività sull intero territorio regionale; b) promuove l esercizio associato delle funzioni di polizia amministrativa locale ed il coordinamento dei relativi servizi; c) individua le modalità di accesso e cura la formazione degli addetti alla polizia amministrativa locale; d) programma, in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali, gli interventi necessari per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza e di tutela sociale delle città e del territorio della regione; e) promuove, anche attraverso apposite intese istituzionali con il Governo, forme di collaborazione tra le forze di polizia locale e le forze delle polizie di Stato; f) determina le modalità e fissa i limiti della collaborazione tra i servizi o i corpi di polizia locale, le organizzazioni di volontariato, i soggetti operanti nel settore della vigilanza e le compagnie barracellari; g) garantisce il supporto finanziario e l assistenza tecnica agli enti locali e alle organizzazioni operanti nel settore della sicurezza; h) promuove attività di ricerca e documentazione in tema di sicurezza, prevenzione e repressione dei reati contro l ambiente e il territorio. Art. 3 (Funzioni della Provincia) 1. La Provincia concorre alla definizione del sistema integrato di sicurezza e di tutela sociale sul territorio regionale, mediante: a) la promozione e la gestione dei progetti locali per la sicurezza e la tutela sociale delle città e del territorio provinciale, previsti dal successivo art. 9; b) il monitoraggio dei fenomeni sociali e culturali relativi alla illegalità diffusa e l analisi di tematiche specifiche caratterizzanti il territorio; 4

c) la promozione di attività di formazione sociale e culturale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità e di devianza; 2. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale loro attribuite, le Province istituiscono corpi di polizia amministrativa provinciale. Il relativo ordinamento e l'organizzazione sono disciplinati con il regolamento di cui all'articolo 14. 3. I corpi di polizia provinciale sono istituiti al fine di garantire, prioritariamente, l'ordinato svolgimento delle seguenti attività: a) polizia ambientale ed ittico-venatoria; b) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile; c) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di competenza provinciale. Art. 4 (Funzioni del Comune) 1. Il Comune, nell ambito delle proprie competenze istituzionali concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza con: a) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza e la tutela sociale delle città e del territorio comunale di cui all art. 9; b) l orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche all interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza urbana; c) l assunzione della sicurezza urbana e della tutela dell ambiente e del territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell ambito delle competenze relative all assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico; d) lo svolgimento di azioni positive come campagne informative, l istituzione della vigilanza di quartiere o di altri strumenti e figure professionali con compiti esclusivamente preventivi, la collaborazione con gli istituti di vigilanza privata, la promozione di attività volte all integrazione nella comunità locale dei cittadini immigrati, nonché ogni azione finalizzata a ridurre l allarme sociale, la criminalità e gli atti incivili. 5

CAPO III COMITATO REGIONALE PER LA SICUREZZA Art. 5 (Comitato regionale per la sicurezza) 1. E istituito il Comitato regionale per la sicurezza con funzioni consultive e di indirizzo in materia di polizia amministrativa locale. 2. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto: a) dal Presidente della Regione o da un Assessore delegato che lo presiede; b) dal Dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia amministrativa locale; c) dai Presidenti delle Province o da Assessori loro delegati; d) da quattro Sindaci (di cui almeno due di Comuni capoluogo di Provincia e due rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti) designati dal Consiglio delle Autonomie Locali; e) dal Prefetto della città capoluogo di regione, anche in rappresentanza delle altre prefetture; f) da due comandanti dei corpi di polizia provinciale, da due comandanti dei corpi di polizia municipale e da due comandanti di Compagnie barracellari, designati dal Consiglio per le autonomie locali; 3. In relazione a specifiche e contingenti esigenze possono essere invitati alle sedute del Comitato regionale per la sicurezza amministratori locali diversi da quelli indicati al comma 2, altri soggetti pubblici o associativi interessati all argomento in discussione, nonché i rappresentanti di settori specialistici delle forze dell ordine e degli uffici giudiziari; 4. Il Comitato regionale per la sicurezza disciplina, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento ed un funzionario della struttura regionale competente in materia di polizia locale svolge funzioni di segreteria. Il comitato si riunisce almeno una volta l anno. 5. I provvedimenti di nomina e di revoca sono adottati con decreto del Presidente della Regione su conforme delibera della Giunta regionale proposta dall Assessore competente in materia di polizia locale. 6. Il Comitato regionale per la sicurezza programma e coordina su tutto il territorio regionale, in accordo con gli enti locali e i comitati per 6

l ordine e la sicurezza pubblica, le attività connesse all integrazione ed all efficacia delle politiche della sicurezza, della vigilanza, della prevenzione e dell educazione alla legalità. 7. Il Comitato inoltre, verifica e coordina con tutti i soggetti interessati, la piena attuazione dei programmi integrati di sicurezza di cui al successivo articolo 6. CAPO IV SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA Art. 6 (Promozione del sistema integrato di sicurezza) 1. La Giunta Regionale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali e del Comitato regionale per la sicurezza, nel rispetto delle forme di coordinamento di cui all'articolo 118, comma terzo, della Costituzione, approva, ogni due anni, un programma integrato di interventi finalizzato a garantire: a. lo sviluppo delle politiche regionali per le finalità di cui all art. 1 e la loro realizzazione a livello locale; b. la promozione di accordi di programma quadro con il governo nazionale in tema di sicurezza, di tutela ambientale e territoriale al fine di garantire la costante e leale collaborazione tra la Regione le istituzioni statali, i comuni e le province competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; c. la partecipazione alla realizzazione dei progetti locali per la sicurezza e la tutela sociale delle città e del territorio regionale, di cui al successivo articolo 9; d. la realizzazione di sistemi informativi integrati sui fenomeni di criminalità, disordine urbano e problematiche sociali. 2. La Giunta regionale, nel programma integrato di cui al precedente comma, determina i criteri e le priorità per l'assegnazione del finanziamento ai progetti, i termini e le modalità per la presentazione degli stessi, nonché gli importi massimi e minimi finanziabili. 3. Gli interventi definiti nel programma di cui al comma 1 del presente articolo devono coordinarsi ed integrarsi con le politiche regionali in materia di: a. prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell emarginazione sociale; 7

b. riqualificazione urbana e del territorio, vigilanza urbanistica e del demanio; c. protezione civile, tutela dell ambiente e prevenzione e repressione degli incendi; d. formazione professionale e sviluppo dell occupazione; e. rapporti con gli enti locali. Art. 7 (Volontariato) 1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all art. 118, quarto comma, Cost. e si svolge nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dalle leggi regionali 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell attività del volontariato) e 15 luglio 1988 n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari). In particolare, le associazioni di volontariato e le compagnie barracellari assicurano una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere e garantire l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale, gli interventi di protezione civile e la tutela dell ambiente e del territorio regionale, con particolare riguardo alla prevenzione e repressione degli incendi. 2. La Giunta regionale, al fine di assicurare l uniforme applicazione della presente legge sul territorio regionale, approva, d'intesa con il Consiglio per le autonomie locali e del Comitato regionale per la sicurezza, le direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo delle associazioni di volontariato e in particolare delle compagnie barracellari. Art.8 (Istituti di vigilanza privata) 1. La Giunta regionale, al fine di assicurare l uniforme applicazione della presente legge sul territorio regionale, approva, d'intesa con il Consiglio per le autonomie locali e del Comitato regionale per la sicurezza, le direttive per gli Enti locali relative all utilizzo di istituti di vigilanza privata ad integrazione delle funzioni e dei compiti delle strutture di polizia locale. Art. 9 8

(Progetti locali integrati) 1. La Regione, attraverso strumenti finanziari integrati, anche in concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana. 2. I progetti, in coerenza con quanto previsto nel programma biennale predisposto dalla Giunta ai sensi del comma 1 dell articolo 6, sono finalizzati all'ottenimento di più alti livelli di sicurezza urbana e al risanamento di aree socialmente depresse anche attraverso lo sviluppo di azioni positive di carattere sociale. 3. I progetti sono presentati: a) dalle Province, dalle Comunità montane e dalle Unioni di Comuni ovvero da singoli Comuni che raggiungano, anche in forma associata, una popolazione di almeno diecimila abitanti; b) da Comuni nei quali si siano verificate, nell'ultimo anno, emergenze di criminalità. 4. La Regione promuove la costituzione di un fondo regionale a sostegno degli interventi sulla sicurezza formulati nei progetti di cui al comma precedente. 5. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, la Regione, almeno una volta all'anno, riunisce tutti gli enti locali interessati al fine di svolgere una ricognizione sullo stato di attuazione dei progetti di cui alla presente legge e per formulare indirizzi generali sugli interventi regionali di cui all'articolo 6. CAPO V ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE Art. 10 (Funzioni di polizia locale) 1. Le strutture di polizia locale di Comuni e Province provvedono prioritariamente a: a) esercitare il controllo della mobilità e della sicurezza stradale, con particolare riguardo alle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti, in collaborazione con altre forze di polizie e nel rispetto delle prescrizioni della legislazione statale vigente; b) svolgere funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza; 9

c) svolgere funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi dell articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale; d) prestare opera di soccorso in caso di calamità, disastri o altri avvenimenti che richiedano interventi di protezione civile; e) svolgere funzioni di tutela dei consumatori con particolare riguardo al controllo dei prezzi ed alla repressione delle forme di commercio irregolari; f) prestare servizi d onore, di vigilanza e di scorta; g) cooperare con l amministrazione regionale nelle attività di vigilanza e di tutela urbanistica, ambientale e del demanio. h) esercitare attività di polizia ambientale ed ittico-venatoria; i) svolgere ogni altro compito di polizia amministrativa, ivi compreso il controllo sui tributi di competenza. 2. Al fine di garantire l'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze di polizia locale, nel rispetto dei principi generali e dei limiti minimi e massimi sanciti dall articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni e le Province possono prevedere apposite sanzioni. 3. La Regione promuove accordi fra i Comuni e le competenti autorità dello Stato al fine di garantire un esercizio coordinato e continuativo delle funzioni di pubblica sicurezza spettanti agli addetti alla polizia municipale. 4. La Regione promuove accordi tra gli enti locali per il coordinamento dei sistemi informatici, informativi e di comunicazione e, a tal fine, promuove la costituzione presso il Sistema Informativo Territoriale Regionale di apposite banche dati anche in connessione con i sistemi delle forze di polizia dello Stato operanti sul territorio. 5. Per assicurare uniformità comportamentali ed un efficace scambio di informazioni, la Giunta regionale definisce una modulistica unica sul territorio regionale. Art. 11 (Norme generali per l istituzione e il funzionamento del Servizio o del Corpo di polizia locale) 1. In ogni Comune il servizio di polizia municipale è organizzato con modalità che ne garantiscano l efficienza, l efficacia e la continuità operativa. 10

2. Al fine di rispondere alle esigenze di adeguatezza e di proporzionalità nell esercizio delle funzioni, la Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, definisce per ogni Comune il numero minimo degli addetti alla polizia locale, tenuto conto della densità demografica del Comune, sulla base della popolazione residente e di quella fluttuante, nonché della morfologia del territorio. Definisce inoltre gli standard minimi per lo svolgimento del servizio a livello di singolo Comune, o in forma associata. 3. I moduli organizzativi dell'attività di polizia sono fondati sul principio di prossimità e possono prevedere anche figure di operatori di quartiere ed il coinvolgimento dei cittadini. 4. I servizi di polizia locale composti da almeno dieci addetti possono essere costituiti in Corpo di polizia locale. Il Corpo non può costituire la struttura intermedia di forme organizzative più ampie né può essere posto alle dipendenze dei responsabili di altri settori dell amministrazione comunale. 5. I Comuni le cui dimensioni organizzative non consentono l istituzione di un servizio o di un corpo di polizia locale adeguato agli standard minimi individuati dalla Giunta secondo le previsioni di cui al precedente comma 2, esercitano il relativo servizio attraverso le forme associative previste dalla legislazione regionale. 6. Nel caso di gestione attraverso forme associate dei servizi di polizia locale, nel relativo atto costitutivo deve essere prevista l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, il quale fissa i contenuti essenziali ed individua l'organo di riferimento per gli atti di indirizzo. 7. Gli enti locali, nel disciplinare l'accesso ai ruoli della polizia locale, si uniformano al principio della pari opportunità tra uomini e donne e garantiscono che gli addetti siano in possesso dell'idoneità psicofisica e dell'idoneità formativa conseguita anche attraverso la partecipazione a specifiche attività formative organizzate dalla Regione. 8. I comandanti dei corpi di polizia locale sono responsabili della direzione tecnico-operativa degli appartenenti al corpo e ne rispondono unicamente al Sindaco o al Presidente della Provincia, che impartiscono apposite direttive. Art. 12 (Strumenti operativi, segni distintivi ed uniformi) 1. La Giunta regionale con deliberazione adottata su proposta dell Assessore competente in materia di polizia amministrativa locale, 11

sentito il Comitato previsto all articolo 5, determina, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelli militari, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi simboli distintivi di grado e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale. 2. In ogni caso su ogni divisa sono apposti elementi identificativi dell ente di appartenenza nonché lo stemma della Regione Sardegna. 3. Con medesima procedura di cui ai commi precedenti, sono definite le caratteristiche dei segni distintivi, dei mezzi e delle dotazioni delle compagnie barracellari della regione. Art. 13 (Ambito territoriale dell attività di polizia locale) 1. L'attività di polizia locale è svolta nell'ambito territoriale di ciascun ente di appartenenza o nell'ambito territoriale degli enti che esercitano la funzione in forma associata. 2. Per soddisfare esigenze connesse a fattori di natura contingente e temporanea, gli addetti alla Polizia Locale, previa intesa tra gli Enti interessati, possono svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni di ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza. In tal caso, essi operano alle dipendenze funzionali dell autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza gerarchica dall ente di appartenenza. Art. 14 (Regolamento della polizia locale) 1. L organizzazione e l attività del personale di polizia locale, nel rispetto dei criteri indicati nel precedente articolo 11, sono definite con regolamento adottato dalle Province, dai Comuni singoli o associati, in cui sia operante il Corpo o Servizio di polizia locale. 2. Per garantire una applicazione omogenea della presente legge, i regolamenti di cui al comma precedente saranno adottati sulla base degli indirizzi generali e di un regolamento tipo approvato dalla Giunta regionale sentito il Comitato di cui all articolo 5. 12

Art. 15 (Rinvio alle direttive regionali) 1. Con una o più direttive regionali approvate dalla Giunta su proposta dell Assessore Regionale competente in materia di polizia amministrativa locale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali e del Comitato regionale per la sicurezza, è disciplinato il sistema organizzativo, il coordinamento, la formazione professionale e ogni altra materia e disciplina avente carattere unitario e funzionale per il conseguimento di quanto contenuto all articolo 1 della presente legge, con riguardo alla polizia locale, compagnie barracellari e organizzazioni del volontariato. Art. 16 (Abrogazione di norme) 1. Gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale 15 luglio 1988 n. 25 sono abrogati. Art. 17 (Norma finanziaria) 1. La Giunta Regionale provvede annualmente, in sede di approvazione della proposta di Bilancio annuale, ad individuare, su apposita U.P.B. di nuova istituzione, le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività connesse e derivanti dall applicazione della presente legge. In sede di prima applicazione: Art. 18 (Disposizioni transitorie) 1. entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge saranno nominati i componenti del Comitato regionale per la sicurezza di cui all articolo 5; 2. entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell Assessore competente in materia di polizia 13

locale, sentito il Comitato di cui all articolo 5, al fine di garantirne l omogeneità dell applicazione, approva il regolamento tipo di polizia locale previsto dall articolo 14; 3. entro sei mesi dall approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento previsto dal comma precedente, i Comuni singoli o associati e le Province adeguano i propri regolamenti al regolamento tipo di cui all articolo 14. Art. 19 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 14