Provincia di Torino ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE DI INTERESSE PROVINCIALE DEL LAGO DI CANDIA Ente di diritto pubblico - Legge Regionale I marzo 1995, n. 25 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 05/2011. Oggetto all Ordine del Giorno: Prat. 3/2011 (16.01) - Autorizzazione al livellamento di una porzione di terreno e successiva posa pavimentazione in ghiaietto per la creazione di un dehors estivo nel giardino prospiciente il locale denominato Centro Canottieri, sito in Loc. Sottorivara Zona Lago n. 2, nel Comune di Candia Canavese, all interno del Parco Naturale di interesse Provinciale del Lago di Candia. Parere ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 01/03/1995, n. 25. L'anno duemilaundici, addì otto del mese di marzo presso i locali dell Ente di Gestione, (Str. Sottorivara 2), nel Comune di Candia C.se, alle ore diciotto e trenta, regolarmente convocato mediante avvisi scritti e recapitati a mezzo posta, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco Naturale di interesse provinciale del Lago di Candia, di cui sono componenti i sigg.: AMIONE Luigi COLURCIO Lucrezia GNAVI Marco MORIZIO Carlo MOTTINO Mario Carlo Secondo Risulta assente giustificata la Consigliera COLURCIO Lucrezia Assume la presidenza il Presidente MOTTINO Mario Carlo Secondo; Assiste con funzioni di segretario il Direttore dell'ente di Gestione del Parco, nonchè Funzionario Responsabile del Settore Parchi del Servizio Aree Protette e Vigilanza Volontaria della Provincia di Torino, Daniele CERRATO; Il Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO Vista l istanza della sig.ra Bonino Elisabetta, in qualità di legale rappresentante della Soc. Lago di Candia Sport S.r.l., pervenuta in data 25/02/2011, prot. n. 29, con cui si richiedeva il parere, ai sensi della L.R. 25/95, relativamente all intervento di livellamento di una porzione di terreno e successiva posa pavimentazione in ghiaietto per la creazione di un dehors estivo nel giardino prospiciente il locale denominato Centro Canottieri, sito in Loc. Sottorivara Zona Lago n. 2, nel Comune di Candia Canavese, all interno del Parco Naturale di interesse Provinciale del Lago di Candia; Vista la documentazione prodotta dal soggetto richiedente e costituita da una fotografia della zona oggetto d intervento e planimetria illustrativa in scala 1:500; Vista la porzione di territorio individuata dalla Regione Piemonte come biotopo, codice IT1110036, che consente esclusivamente gli interventi che non compromettono il raggiungimento degli obbiettivi di tutela, le caratteristiche naturalistiche ed ambientali e le tendenze evolutive naturali, nonché gli interventi previsti dai progetti di cui all articolo 5, comma 2, della L.R. 3 aprile 1995, n. 47, finalizzati alla tutela e alla gestione dei biotopi: ogni intervento od opera deve essere comunque sottoposto a valutazione di incidenza ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 357/97 nonché dal D.P.G.R. del 16 novembre 2001; Vista la Tavola L del Parco Naturale di interesse Provinciale del Lago di Candia dalla quale risulta che l intervento sopra descritto non ricade all interno della porzione di territorio inviduata originariamente come Biotopo IT1110036 ma, solamente, nella area di pregio art. 12, comma 1, lettera c) del Piano Territoriale Regionale e art. 14.4, lettera a), del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; Preso atto, tuttavia, della cartografia aggiornata, come confermato dal sito della Regione Piemonte, dal quale risulta che l intervento richiesto ricade all interno del nuovo perimetro del SIC Lago di Candia IT1110036 (che ora coincide con la perimetrazione del Parco); Valutato che l intervento in oggetto nè contrasta e nè va ad incidere su quelli che sono gli aspetti naturali ed ambientali tutelati del SIC; Considerato, per i motivi sopra descritti, di non richiedere la procedura relativa alla Valutazione d Incidenza prevista dall art. 5, comma 3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120; Visto l art. 3 della L.R. 01/03/1995, n. 25, all interno del quale sono descritte le finalità dell istituzione del Parco Naturale di interesse Provinciale del Lago di Candia e, al seguito, elencate: a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio del Parco, anche in funzione dell'uso sociale di tali valori; b) ripristinare le condizioni idrobiologiche del lago, concorrendo ad eliminare le cause di inquinamento anche attraverso interventi di biomanipolazione e attraverso il monitoraggio ambientale; c) concorrere al miglioramento delle condizioni naturali dell'area; d) promuovere ed organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, culturali, scientifici, ricreativi e turistici con particolare riferimento all'ambiente lacustre; e) promuovere attività di studio e di ricerca didattiche e scientifiche anche attraverso la creazione di un centro polifunzionale;
f) promuovere ogni iniziativa necessaria o utile alla qualificazione delle attività agricole esistenti; g) incentivare le attività produttive locali che siano compatibili con la valorizzazione e riqualificazione dell'ambiente; h) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio; i) programmare interventi di utilizzo del territorio in ragione delle esigenze economiche e di sviluppo dello stesso, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi; Vista la Tavola 2/P Tutela naturalistica e Zonizzazione, facente parte degli elaborati del Piano d Area adottato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 02/2002 del 7 febbraio 2002, dalla quale risulta che il giardino dell edificio che ospita il Centro Canottieri ricade in Area a servizi; Visto l'articolo 13, delle Norme di Attuazione del Piano d'area (Aree a servizi) che per gli interventi della stessa natura e tipologia di quello oggetto del presente provvedimento non stabilisce alcuna prescrizione specifica; Considerato che il parere viene espresso per le opere esterne che vengono realizzate e che consistono in: - livellamento di una porzione di terreno per complessivi mq 150 circa, ed un altezza massima di 30 cm, e successiva posa pavimentazione in ghiaietto per la creazione di un dehors estivo nel giardino prospiciente il locale denominato del Centro Canottieri ; Visto quanto sopra detto e visto che il giardino dell edificio in cui si devono eseguire i lavori, oltre che trovarsi all interno di un Parco, è anche prospiciente il Lago di Candia, si elencano le seguenti prescrizioni: - durante la realizzazione dell opera non si deve in alcun modo danneggiare il canneto presente sulle sponde del Lago o qualsiasi altro tipo di vegetazione ad elevato interesse ornitologico ed ambientale; - si chiede di ridurre al minimo l utilizzo di mezzi meccanici che possano inquinare ed emettere rumori forti e fastidiosi, al fine di arrecare il minore disturbo possibile alla fauna selvatica presente nell Area protetta, oltre particolari accorgimenti quali, ad esempio, tenere accesi i motori dei mezzi meccanici solo il tempo strettamente necessario; - in alcun modo, qualsiasi sostanza potenzialmente nociva all ecosistema lacustre, deve raggiungere, direttamente o indirettamente, le acque del Lago di Candia; Relativamente all istanza per il livellamento di una porzione di terreno e successiva posa pavimentazione in ghiaietto del 25/02/2011 si rileva che: * l intervento ricade in Area a servizi; * l esecuzione delle opere all interno del perimetro del parco, e sopratutto nella zona circumlacuale, deve osservare sia i vincoli paesaggistico ambientali e di rispetto delle acque pubbliche e demaniali, sia la conservazione della naturalità dei luoghi in virtù anche della possibilità di non ostacolare il libero movimento della fauna selvatica, oltre da non costituire nel suo insieme una barriera fisica tra le acque ed il terreno di sponda; * l intervento richiesto non comporta modifiche alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del sito e ricade in un area già urbanizzata; * la tipologia dei manufatti e la scelta del materiale utilizzato tiene conto dei caratteri ambientali presenti nell'area a Parco, rispondendo a criteri di inserimento paesaggistico;
Ritenuto che, nel suo complesso, l istanza presentata dalla sig.ra Bonino Elisabetta, in qualità di legale rappresentante della Soc. Lago di Candia Sport S.r.l., non contrasta con le finalità previste dall'art. 3, della Legge Regionale 1 marzo 1995, n. 25, istitutiva del Parco; Considerato, pertanto, che il livellamento di una porzione di terreno e successiva posa pavimentazione in ghiaietto per la creazione di un dehors estivo nel giardino prospiciente il locale denominato del Centro Canottieri, così come previsto, sia tale da non contrastare con quanto previsto dall'art. 13, delle Norme di Attuazione del Piano d'area del Parco (Aree a servizi), adottato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 02/2002 del 7 febbraio 2002; Considerato, altresì, che la natura dell intervento sia tale da classificare lo stesso tra le categorie di opere riconducibili alla procedura autorizzativa prevista, fino all'approvazione del Piano d'area da parte della Regione Piemonte, dall'art. 6, comma 4, della Legge Regionale 1/3/95, n. 25, relativa alla costruzione di nuovi edifici o opere di qualsiasi genere che determinino alterazioni allo stato attuale dei luoghi; Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Direttore dell'ente di Gestione del Parco, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, commi 1 e 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 5 della L.R. 1/3/95, n. 25 e dell'art. 18 dello Statuto dell'ente di Gestione del Parco; Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e l'art. 11, comma 3, dello Statuto dell'ente di Gestione del Parco e ritenuta l'urgenza; con votazione unanime espressa nei termini di legge DELIBERA 1) di prendere atto che la natura dell intervento di cui all istanza della sig.ra Bonino Elisabetta, in qualità di legale rappresentante della Soc. Lago di Candia Sport S.r.l., pervenuta in data 25/02/2011, prot. n. 29, sia tale da classificare lo stesso tra le categorie di opere riconducibili alla procedura autorizzativa prevista, fino all'approvazione del Piano d'area da parte della Regione Piemonte, dall'art. 6, comma 4, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 25, relativa alla costruzione di nuovi edifici o opere di qualsiasi genere che determinino alterazioni allo stato attuale dei luoghi; 2) di prendere atto che l intervento di livellamento di una porzione di terreno e successiva posa pavimentazione in ghiaietto per la creazione di un dehors estivo nel giardino prospiciente il locale denominato del Centro Canottieri, in Località Sottorivara Zona Lago n. 2, nel Comune di Candia Canavese, all interno del Parco Naturale di interesse Provinciale del Lago di Candia, di cui al punto 1), non contrasta con le finalità previste dall'art. 3 della Legge Regionale 1 marzo 1995, n. 25, istitutiva del Parco; 3) di prendere atto, altresì, che il livellamento di una porzione di terreno e successiva posa pavimentazione in ghiaietto, non contrasta con quanto previsto all'art. 13 delle Norme di attuazione del Piano d'area del Parco (Aree a servizi), adottato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 02/2002 del 7 febbraio 2002; 4) di esprimere parere favorevole al livellamento di una porzione di terreno e successiva posa pavimentazione in ghiaietto nel giardino prospiciente il locale denominato del Centro Canottieri, sito in Località Sottorivara Zona Lago n. 2, nel Comune di Candia Canavese,
all interno del Parco Naturale di interesse Provinciale del Lago di Candia, come da indicazioni riportate nella premessa della presente che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando il rispetto delle caratteristiche costruttive e tipologiche rispondenti ai criteri di inserimento, e al seguito riportate: - durante la realizzazione dell opera non si deve in alcun modo danneggiare il canneto presente sulle sponde del Lago o qualsiasi altro tipo di vegetazione ad elevato interesse ornitologico ed ambientale; - si chiede di ridurre al minimo l utilizzo di mezzi meccanici che possano inquinare ed emettere rumori forti e fastidiosi, al fine di arrecare il minore disturbo possibile alla fauna selvatica presente nell Area protetta, oltre particolari accorgimenti quali, ad esempio, tenere accesi i motori dei mezzi meccanici solo il tempo strettamente necessario; - in alcun modo, qualsiasi sostanza potenzialmente nociva all ecosistema lacustre, deve raggiungere, direttamente o indirettamente, le acque del Lago di Candia; 5) di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Provincia di Torino, Servizio Aree Protette e Vigilanza Volontaria Settore Parchi, per il rilascio, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge Regionale 1 marzo 1995, n. 25, dell'autorizzazione definitiva; 6) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile. Del che si è redatto il presente verbale. IL SEGRETARIO (Daniele CERRATO) IL PRESIDENTE (Mario Carlo Secondo MOTTINO) Parere sulla regolarità tecnica e contabile Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile dell'atto ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, commi 1 e 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 5 della L.R. 1/3/95, n. 25 e dell'art. 18 dello Statuto dell'ente di Gestione del Parco; Candia Canavese, lì08/03/2011 IL SEGRETARIO (Daniele CERRATO)