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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO - II SEZIONE In composizione monocratica, dott. Claudio Casarano Ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7781 R.G. anno 2008 Affari Civili Contenziosi promossa da: G s.r.l., in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall avv.; CONTRO S Z di G. S.n.c., in persona del suo legale rappresentante rappresentata e difesa dall avv.; OGGETTO: Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie ; Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti riportate e qui da intendersi richiamate; MOTIVI DELLA DECISIONE IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA PROPOSTA IN VIA MONITORIA Con ricorso depositato in data 09-10-2008 la S Z di G S.n.c. affermava di essere creditrice della somma di euro 2.683,80 nei confronti della G s.r.l., per aver eseguito in suo favore la fornitura di cui alla fattura n. 542 del 07-06-2007. Risultati vani gli avvisi bonari, seguiva l emissione del decreto ingiuntivo n. 1079 del 27-10- 2008. LA DIFESA DELL OPPONENTE La G in via pregiudiziale eccepiva l incompetenza territoriale del giudice adito, posto che per avere la sede in Monteparano, la causa avrebbe dovuto essere introdotta davanti al Tribunale di Taranto Sezione Distaccata di Grottaglie. Nel merito contestava di aver mai ordinato la merce di cui all ingiunzione, non potendosi di certo ritenere che la fattura allegata possa reputarsi prova scritta idonea in sede di cognizione piena. LA DIFESA OPPOSTA E L ISTRUTTORIA

L opposta produceva copia dell ordine inviato a mezzo fax del 07-06-2007, fattura accompagnatoria n. 542 sottoscritta del 07-06-2007 di euro 2.683,80, documento di consegna del corriere del 11-06-2007 con firma del destinatario G e comunicazione a mezzo fax del 17-03- 2008 a firma della G Srl, con allegata la copia di assegno bancario di euro 2.786,80, naturalmente non andata a buon fine, infine comunicazione, sempre a mezzo fax, del 17-03- 2008 con la quale la G assicurava il saldo delle pendenze. Da tutti questi documenti, argomentava la difesa opposta, si arguiva la prova del credito. L opponente eccepiva l inefficacia probatoria dei documenti prodotti, ai sensi dell art. 2712-2719 c.c., per essere stati prodotti in copia. Il giudice, ex art.648 cc, per l operata contestazione riteneva venuta meno l efficacia probatoria dei documenti prodotti e quindi rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà. Altro magistrato, subentrato al primo, alla successiva udienza, meglio interpretando il disposto ex art.2712 cc e le modalità corrette dell intervento di un utile contestazione dell efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche, quali i fax in discorso, concedeva invece la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. L istruttoria la coltivava solo la parte opposta, assumendosi prova delegata. Viceversa l opponente non compariva all udienza fissata per rendere il deferito interrogatorio formale, senza addurre un giustificato impedimento; né coltivava la prova testimoniale addotta. All udienza del 23-01-2013 la causa veniva riservata per la decisione, concedendosi i termini ex art.190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e repliche. LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE DELLA INCOMPETENZA TERRITORIALE TABELLARE L eccezione sollevata deve considerarsi inammissibile, posto che per la sua validità la difesa opponente avrebbe dovuto prendere in considerazione anche gli altri fori alternativi, ai sensi dell art.20 cpc, pur se applicato in via estensiva al caso in esame, i quali ben avrebbero potuto radicare la competenza tabellare della sede centrale adita, in luogo della Sezione Distaccata di Grottaglie. In ogni caso l opposta produceva certificazione attestante che la sede della società ingiunta era localizzata in Taranto, sede circondariale, e non in Monteparano, sede distaccata. LA PROVA DELLA FORNITURA: LA TESTIMONIANZA ADDOTTA DALL OPPOSTA Con la testimonianza assunta in sede di prova delegata deve ritenersi che sia stata fornita la prova della fornitura. L eccezione di incapacità del teste ex art.246 cpc veniva sollevata solo in comparsa conclusionale e quindi al di là della prima difesa successiva alla sua assunzione, da individuarsi subito dopo il suo espletamento, posto che il teste dichiarava la qualità di socio dell opposta già

in sede di deposizione testimoniale( arg. ex art.157, II co, cpc in tema di nullità processuale relativa). GLI ARGOMENTI DI PROVA EX ART.232, II CO., CPC Peraltro anche a voler considerare come prova insufficiente siffatta deposizione, perché non pienamente attendibile, per la qualità rivestita dal teste, ai sensi dell art.232, II co., cpc, la mancata comparizione del legale rappresentante della società opponente, allo scopo di rendere l interrogatorio formale deferitogli, può, unitamente ai documenti prodotti, permettere di ritenere come ammessi i fatti capitolati. I DOCUMENTI PRODOTTI QUALI RIPRODUZIONI MECCANICHE EX ART.2712 CC E L INSUFFICIENZA DEL GENERICO DISCONOSCIMENTO LA DIVERSA IPOTESI DEL DISCONOSCIMENTO EX ART.2719 CC. Ma la prova della fornitura che fondava l ingiunzione, a ben vedere, si desumeva già dai documenti prodotti con la costituzione dell opposta; invece l ingiunzione si era fondata sulla copia della fattura ed estratto delle scritture contabili. In realtà il documento contenente l ordine della fornitura è rappresentato da un fax, prodotto dall opposta evidentemente così come gli era pervenuto; analogamente per gli altri fax, i quali pure deponevano per l implicito riconoscimento dell avvenuta fornitura da parte dell opponente. La fattispecie va quindi sussunta nel disposto ex art.2712 cc, che contempla le riproduzioni meccaniche di fatti o di atti. In questa ipotesi il disconoscimento utile per sconfessare la efficacia probatoria dei fax non può essere generico o, come avveniva nel caso in esame, confondersi con la diversa ipotesi del disconoscimento di copia di scrittura all originale ex art.2719 cc, posto che per i fax manca un originale. Deve invece trattarsi di contestazione puntuale sulla riconducibilità dei fax all apparente autrice, ovvero sulla veridicità del suo contenuto; ad esempio, sotto il primo profilo, che il numero di telefono che su di esso appare è diverso da quello della mittente. A tale onere di puntuale contestazione l opponente non assolveva, essendosi limitato a contestare la stessa esistenza del rapporto e quindi, deve supporsi, addirittura l artificiosità ( ex art.640 cp) dei documenti prodotti dall opposta, come peraltro già evidenziato dal giudice che concedeva la provvisoria esecutorietà. Peraltro la contestazione ex art.2712 cc, per la mancanza di una norma speciale, quale quella contenuta nell art.214 cpc, circa il disconoscimento della sottoscrizione o scrittura, deve ritenersi che sia assoggettata alle normali preclusioni istruttorie, beninteso con riferimento al caso in cui si contesti il contenuto della riproduzione meccanica.

Viceversa per quel che concerne il diverso caso in cui si contesti addirittura la stessa provenienza della riproduzione dal supposto autore, dovrebbe trovare applicazione il disposto ex art.214 cpc, applicato estensivamente e non analogicamente( nel rispetto dell art.14 delle Preleggi), posto che si verterebbe pur sempre in tema di questione della riconducibilità o meno dello scritto al suo apparente autore, pur se non sottoscritto( se mi viene da parte avversa in ogni caso attribuita la paternità di uno scritto, o di una riproduzione che in un caso particolare sia al primo assimilabile, pur in mancanza di sottoscrizione, è giusto ritenere che vi sia un onere di immediata contestazione a carico della supposta autrice). Occorre poi puntualizzare che oltre ai fax, che presupponevano la ricorrenza dell ordine posto a base della domanda creditoria, l opposta produceva la fattura accompagnatoria della merce venduta. Questa però doveva essere necessariamente una copia, posto che l originale viene consegnato dal corriere all acquirente; quindi in questo caso il richiamo all art.2719 cc sarebbe stato pertinente, nel presupposto che potesse valere come scrittura privata per essere stata apposta la firma di ricezione da parte del destinatario, ma l opponente avrebbe potuto e quindi dovuto produrre l originale per contestare la valenza probatoria della copia; ovvero, più propriamente avendo riguardo alla difesa in concreto assunta, e cioè in caso di negazione del rapporto e quindi del possesso di un originale, contestare specificatamente il rapporto, nei termini ex art.2712 cc sopra chiariti. La contestazione infine della provenienza dal suo apparente autore avrebbe dovuto invece farla, per quel che si è sopra precisato, tempestivamente, ex art.214 cpc, subito dopo la sua produzione; invece avveniva la sola contestazione ex art.2712 e 2719 cc. Dunque deve ritenersi dimostrato il fondamento della domanda. Non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria. Le spese seguono la soccombenza dell opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell effettiva attività svolta. PTM Definitivamente pronunziando sull opposizione a decreto ingiuntivo n. 1079-2008, proposta con atto di citazione regolarmente notificato dalla G s.r.l. nei confronti della S Z di G S.N.C., quindi sulla domanda proposta in via monitoria dalla seconda nei confronti della prima, con ricorso depositato in data 09-10-2008, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: Rigetta l opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo; Rigetta la domanda ex art.96 cpc;

Condanna la società opponente al pagamento delle spese processuali sopportate dalla società opposta, che si liquidano in suo favore in euro 3.500,00 compenso professionale, oltre accessori di legge.