Responsabilità del subappaltatore

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Servizi centrali T: 043 233 49 00, F: 043 233 49 01 info@smgv.ch Responsabilità del subappaltatore Ai Soci dell ASPIG Il 26 giugno 2013, il Consiglio federale ha deciso l'entrata in vigore il 15 luglio 2013 della responsabilità solidale dei subappaltatori. La responsabilità solidale permette di rendere responsabili gli appaltatori primari per il mancato rispetto delle condizioni salariali e lavorative da parte dei suoi subappaltatori. La realizzazione della responsabilità solidale è stata concretizzata nell Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) (allegato 1). La responsabilità solidale è applicabile all'attività principale e secondaria del settore edile. Quando un subappaltatore non rispetta le condizioni salariali e lavorative minime vigenti in Svizzera, il diritto civile permette di perseguire in giudizio l'appaltatore primario per far valere le richieste dei prestatori d'opera. Egli risponde per ogni singolo subappaltatore all'interno della catena degli appalti. L'appaltatore primario può tuttavia liberarsi dalla sua responsabilità se dimostra che ha utilizzato la diligenza richiesta dalle circostanze riguardo al rispetto delle condizioni salariali e lavorative in ciascuna riattribuzione dei lavori all'interno della catena contrattuale. Tale condizione è soddisfatta se esige che i subappaltatori rendano verosimile il rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime. L'appaltatore primario è responsabile in modo sussidiario al subappaltatore. Ciò significa che il lavoratore deve innanzitutto citare in giudizio il suo datore di lavoro prima di avanzare diritti nei confronti dell'appaltatore primario. La nuova regolamentazione sulla responsabilità solidale è applicabile soltanto se il contratto, con il quale l'appaltatore primario ha affidato i lavori al primo subappaltatore, è stato concluso dopo l'entrata in vigore della legge (15 luglio 2013). Obbligo di diligenza dell'appaltatore primario Per l'applicazione pratica è decisiva la domanda, cosa l'appaltatore primario deve intraprendere per rispettare l'obbligo di diligenza, rispettivamente con quali premesse possa sgravarsi dalla responsabilità. Conformemente all Ordinanza sui lavoratori distaccati, l'obbligo di diligenza dell'appaltatore primario consiste fondamentalmente in tre elementi:

Pagina 2/5 1. Dimostrazione del rispetto delle condizioni salariali e lavorative (art. 8b cap. 1 e 2 ODist) Questa fase interviene al momento dell'attribuzione dei lavori. L'appaltatore primario deve esigere che il subappaltatore renda verosimile, sulla base di documenti convincenti, che rispetta le condizioni salariali e lavorative minime. L Ordinanza sui lavoratori distaccati differenzia tra documenti per il rispetto delle condizioni salariali minime (art. 8b cpv 1) e documenti per il rispetto delle condizioni lavorative minime (art. 8c cpv 2). L'appaltatore primario può farsi dimostrare il rispetto delle condizioni salariali minime in base ai seguenti documenti: A. Per i subappaltatori stranieri (art. 8b cpv 1 let a ODist), con una conferma del distacco firmata dal subappaltatore e dal lavoratore. Vedere al riguardo il "Documento tipo Conferma del distacco subappaltatore con sede/domicilio all'estero: Dichiarazione del subappaltatore concernente il rispetto delle condizioni salariali minime" (allegato 2). B. Per i subappaltatori svizzeri (art. 8b cpv 1 let. b ODist) con una autodichiarazione del subappaltatore, a conferma che le condizioni minime sono soddisfatte. Questa dichiarazione deve essere firmata anche dai lavoratori previsti per l'esecuzione dei lavori o dal personale fisso. Vedere al riguardo il "Documento tipo Subappaltatore con sede/domicilio in Svizzera: Dichiarazione del subappaltatore concernente il rispetto delle condizioni salariali minime" (allegato 3). Raccomandazione L'ASIPG raccomanda di farsi presentare i documenti A e B per ogni riattribuzione dei lavori. Integrativamente possono essere impiegati i documenti C e D. C. Conferma degli organi d'esecuzione paritetici (art. 8b cpvv 1 let c ODist), secondo cui il rispetto delle condizioni salariali e lavorative da parte del subappaltatore è stato controllato e non sono state riscontrate infrazioni. D. L'iscrizione nel registro delle professioni (art. 8b cpv. 1 let. d ODist), che attesta l assenza di procedimenti in corso per infrazioni alle condizioni salariali e lavorative minime e che simili infrazioni non sussistono. La validità di questa conferma premette un controllo e una rispettiva decisione rilasciata da una commissione paritetica. L'attuale conferma del registro professionale per la professione dei pittori e gessatori di regola non soddisfa questa premessa. Può però essere ugualmente rilasciata a complemento dei documenti A e B. Appartengono alle condizioni lavorative minime gli orari di lavoro e di riposo, le vacanze, la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute, la protezione delle donne incinte e dei giovani nonché la parità di trattamento di uomo e donna. Come prova del rispetto

Pagina 3/5 delle condizioni lavorative minime, l'appaltatore primario può farsi esibire dal subappaltatore la rispettiva autodichiarazione (art. 8b cpv 2 let. a). Vedere anche: - "Documento tipo Conferma di distacco subappaltatore con sede/domicilio all'estero: Dichiarazione del subappaltatore concernente il rispetto delle condizioni lavorative minime" (allegato 4). - "Documento tipo Subappaltatore con sede/domicilio in Svizzera: Dichiarazione del subappaltatore concernente il rispetto delle condizioni lavorative minime" (allegato 5). Questi documenti devono essere in ogni caso consegnati assieme a quelli per il rispetto delle condizioni salariali minime (documento A o B in alto). Il subappaltatore può mettere a disposizione integrativamente, sempre che siano disponibili, anche certificazioni riconosciute relative alla sicurezza lavorativa e alla protezione della salute. Nota: I subappaltatori, con sede o domicilio in Svizzera, che sono iscritti nel registro di commercio svizzero da meno di due anni e che non sono in grado di presentare una conferma del PBK" (precedente documento C) e nemmeno una "iscrizione nel libro professionale" (precedente documento D), devono inoltre inviare l'autodichiarazione per il rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime anche agli organi paritetici competenti. (art. 8b cpv 3 ODist). Una facilitazione pratica risulta dal fatto che, in caso di ripetuta assegnazione dei lavori (collaborazione ripetitiva) allo stesso subappaltatore, non è necessario provare ogni volta a nuovo il rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime; questo sarà necessario solo in casi motivati (art. 8b cpv 4 ODist). L Ordinanza sui lavoratori distaccati descrive cosa è considerato un caso motivato (art. 8b cpv. 5 ODist). 2. Provvedimenti contrattuali (Art. 8c ODist) Giusta l'art. 8c ODist, l obbligo di diligenza dell appaltatore primario comprende anche i provvedimenti contrattuali necessari affinché egli possa esigere che i subappaltatori incaricati di eseguire lavori, nell ambito o al termine della "catena contrattuale", dimostrino che rispettano le condizioni salariali e lavorative minime. Fa parte dei provvedimenti contrattuali anche la possibilità di vietare categoricamente la riattribuzione dei lavori. A seconda del tipo dei lavori e della rispettiva valutazione del rischio, la riattribuzione dei lavori può essere vietata già al primo livello di subappalto. Al riguardo vedere le "Disposizioni tipo per contratti d'appalto tra appaltatore primario e subappaltatore" (allegato 6).

Pagina 4/5 3. Provvedimenti organizzativi (Art. 8c ODist) Giusta l'art. 8c ODist, l obbligo di diligenza dell appaltatore primario comprende anche i provvedimenti organizzativi necessari affinché egli possa esigere che i subappaltatori incaricati di eseguire lavori nell ambito o al termine della "catena contrattuale" dimostrino che rispettano le condizioni salariali e lavorative minime. Secondo la Seco, l'adempimento dell'obbligo di diligenza deve consistere anche nel fatto che, l'appaltatore primario, oltre a verificare i documenti precedentemente elencati, deve esercitare anche una determinata vigilanza in loco. I provvedimenti organizzativi, concretamente opportuni nel singolo caso, non sono regolati nell Ordinanza sui lavoratori distaccati. Secondo la Seco questi possono consistere, ad es., in controlli d'accesso già oggi usuali nei grandi cantieri. Nei cantieri di minori dimensioni, per l adempimento del provvedimento organizzativo dovrebbe risultare sufficiente la presenza regolare dell'appaltatore primario sul cantiere, rappresentato dal capocantiere o dal capomastro. Tutti gli allegati citati si possono scaricare dalla nostra pagina web www.smgv.ch presso i nostri servizi servizio giuridico. Raccomandazioni e come procedere in futuro In futuro, sia gli appaltatori primari che i subappaltatori devono adattare i loro processi interni ai nuovi obblighi e doveri risultanti dalla nuova regolamentazione. Gli appaltatori primari devono in futuro prendere i necessari provvedimenti contrattuali e organizzativi, al fine di soddisfare l'obbligo di diligenza. I subappaltatori, prima di concludere il contratto, devono presentare le necessarie documentazioni e farle firmare dai lavoratori interessati. In vista della realizzazione della responsabilità, sia gli appaltatori primari che i subappaltatori devono chiarire la loro situazione di diritto assicurativo (adattamento dell'assicurazione aziendale di responsabilità civile). Per concludere, particolarmente le aziende che svolgono attività di appaltatori primari, devono determinare e realizzare i provvedimenti organizzativi indicati in base al tipo di commessa edile.

Pagina 5/5 Raccomandazione Raccomandiamo a tutte le aziende che svolgono l'attività come appaltatore primario e subappaltatore, di informare immediatamente tutti i collaboratori interessati (quadri e personale di cantiere) sulle nuove regolamentazioni. Particolarmente i subappaltatori devono informare il personale di cantiere sulla necessità di firmare, in futuro, l'autodichiarazione per poter ottenere un incarico. Gli appaltatori primari devono istruire soprattutto i quadri che firmano i contratti, sui documenti che devono richiedere ai subappaltatori e sulle disposizioni contrattuali da utilizzare (allegato 6). Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio legale dell'asipg. Peter Baeriswyl / 11 luglio 2013