REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONE DI PAGAMENTO PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI

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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONE DI PAGAMENTO PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI Anno 2015 Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 19 del 29-07-2015 Pubblicato sul sito del Federalismo Fiscale il 07-08-2015

INDICE DISPOSIZIONI Pag. Art. 1. Oggetto del regolamento 3 Art. 2. Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità 3 Art. 3. Criteri di dilazione e/o rateizzazione di pagamento 4 Art. 4. Modalità di dilazione e/o rateizzazione 4 Art. 5. Interessi 5 Art. 6. Domanda di concessione 5 Art. 7. Procedimento 5 Art. 8 Provvedimento di concessione o diniego principale 6 Art. 9 Norme in contrasto 6 Art. 10. Entrata in vigore 6 2

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria in genere: - siano essi derivanti da avvisi di accertamento/liquidazione o da iscrizione in ruoli ordinari; - siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola; - sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenze dell azione amministrativa. Possono essere oggetto di rateazione tutti i tributi comunali in vigore ed i tributi che potranno essere istituiti successivamente all approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato; Art. 2 REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA' Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente. Di conseguenza si considerano cause soggettive: 1. lo stato di salute proprio o dei propri familiari - ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa; 2. qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1. Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni: Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali 1. Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno al minimo; 2. Disoccupato/a iscritto/a al collocamento; 3. Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione; 4. Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente; 5. Soggetto in cura presso comunità terapeutica; 6. Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena; 7. Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall Ente e/o associazione competente; 3

8. Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente. A dimostrazione deve essere allegata la seguente documentazione: a. Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente); b. Certificazione mobilità/cassa integrazione; c. Certificato disoccupazione; d. Ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata; Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica: Si stabilisce per Società o Enti in momentanea difficoltà economica; A dimostrazione va allegata la seguente documentazione: a. Ultimo Modello unico presentato; b. Visura camerale aggiornata; c. Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente. Art. 3 CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO 1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti: - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. 2. E in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi. 3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l applicazione degli interessi. Art. 4 MODALITA DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE 1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero massimo di rate fino a 12, con importo minimo della rata fissato in 50,00; 2. Le somme rateizzabili si riferiscono per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario e agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso. 4

3. Le rate mensili scadono l ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo 4. L importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all unità di euro più vicina. Art. 5 INTERESSI Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all interesse legale in vigore alla data di presentazione all Ente della richiesta da parte del contribuente. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite. Art. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all Ufficio Tributi di questo Ente. La domanda dovrà contenere: a) l indicazione espressa della richiesta di rateizzazione; b) l esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento, ecc.); c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito. Alla stessa dovrà essere allegata documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all art. 2 del presente Regolamento. Art. 7 PROCEDIMENTO L istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell atto di richiesta. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito. 5

L esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell art. 11 del D.P.R. n. 403/98. Art. 8 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 9 NORME IN CONTRASTO Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento. Art. 10 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato. 6