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CORSO DI FORMAZIONE OPERATORI DI SPORTELLO IMMIGRATI IV' Incontro a cura dell'avv. Giorgio Bindi Il P.d.s. CE per soggiornanti di lungo periodo La Cittadinanza

I PARTE IL P.D.S. CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO Il P.d.s. CE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito nel gennaio 2007 la carta di soggiorno per cittadini stranieri, ed è regolato all'art 9 del T.U. Trae origine dal D.Lgs. n.3/2007 che ha recepito la Direttiva CE n.109/2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. La Direttiva Europea, mediante l istituzione di uno status uniforme per i cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo, era mirata ad armonizzare le legislazioni dei paesi dell UE e a garantire un trattamento paritario su tutto il territorio europeo, indipendentemente dal paese dell UE di residenza. Assicura maggiori vantaggi e tutele di un normale P.d.s.

Le Principali Caratteristiche È a tempo indeterminato e non deve essere rinnovato, ma solo aggiornato ogni 5 anni o in caso di cambio di residenza o di stato civile; Deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta (art 9 T.U.); Il titolare può: Accedere ai servizi e alle prestazioni della Pubblica Amministrazione, in materia sanitaria, scolastica, sociale e previdenziale (compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi popolari) Avere l'assegno dell'inps per gli invalidi civili e l'assegno sociale. La Corte Costituzionale è più volte intervenuta dichiarando l illegittimità costituzionale dell art. 80, comma 19, L. n. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della Carta di soggiorno P.d.s. CE L.P.- la concessione ai cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nello stato italiano di alcune tipologie di prestazioni assistenziali richieste.

In base a quanto statuito dalla Corte Cost. l'indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l'assegno mensile di invalidità e l'indennità mensile di frequenza, ferme restando le verifiche degli ulteriori requisiti di legge (condizioni sanitarie, residenza in Italia ecc.), dovranno essere concesse a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione. Partecipare alla vita pubblica locale, anche votando (se previsto); Non essere più espulso dall'italia, tranne che per gravi motivi di sicurezza nazionale.

Può inoltre, di lavorare e studiare in un altro Stato Europeo per più di tre mesi. Per Soggiornare, occorre dimostrare di avere sufficienti mezzi di sostentamento. Al fine del soggiorno, lo Stato può richiedere che lo straniero dia dimostrazione di adeguate risorse finanziarie, di un alloggio e di una copertura sanitaria. Inoltre, a seconda del motivo per cui lo straniero si reca nel secondo Stato membro, può essere richiesto: a) il contratto di lavoro, una dichiarazione del datore di lavoro secondo cui è stato assunto alle condizioni previste dalla legislazione nazionale; b) la disponibilità degli adeguati fondi necessari a titolo della legislazione nazionale per esercitare un attività economica. c) la prova dell iscrizione presso un istituto riconosciuto al fine di seguire un corso di studi o di formazione professionale.

Nel secondo Stato membro, allo straniero sarà rilasciato un permesso relativo all attività svolta (per lavoro subordinato, autonomo o per studio) del quale viene data comunicazione alle Autorità del Paese che ha rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il trasferimento in un altro Stato membro per motivi di lavoro o studio dello straniero, non comporta la revoca del permesso di lungo periodo. La revoca è espressamente prevista qualora sia conferito un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte del secondo Stato membro dell'unione europea, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

I Requisiti Il P.d.s. UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto dai cittadini stranieri in possesso dei seguenti requisiti: Occorre soggiornare regolarmente in Italia da almeno 5 anni; Le assenze dello straniero non interrompono la durata del periodo se sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio (se non dipese dagli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi). Essere titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità; Occorre dimostrare la disponibilità di un reddito non inferiore all importo annuo dell assegno sociale (anche contratti a tempo determinato) Nel caso di richiesta relativa ai familiari (gli stessi per cui è possibile il ricongiungimento familiare), di un reddito sufficiente secondo gli stessi parametri per il ricongiungimento familiare) e di un alloggio idoneo. Avere superato un test di conoscenza della lingua italiana.

Il Test d'italiano Dal 2010, in base all Art 9, c. 2-bis, del T.U. è previsto un'esame d'italiano che deve essere già stato superato al momento della domanda. Non devono sostenere il test: I figli minori di quattordici anni, anche nati fuori dal matrimonio Gli stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento Gli stranieri in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana di livello A2 rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri, dell istruzione Gli stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico o frequenta un corso di studi presso una Università italiana o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario; Gli stranieri titolari di protezione internazionale (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);

Il Test d'italiano deve essere prenotato online sul sito del ministero dell'interno che inoltra la Domanda alla Prefettura competente. La Prefettura convocherà lo straniero, entro 60 giorni dalla richiesta, per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, l ora ed il luogo in cui sostenere il test. Quando convocato, lo straniero dovrà dimostrare un livello di conoscenza e comprensione scritta e orale di livello A2. Il risultato della prova e comunicato allo straniero ed è inserito nel sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l immigrazione del Ministero dell interno. In caso di non superamento della prova, lo straniero può ripetere la prova, ripresentando la domanda.

Chi non può richiedere il P.d.s. CE L.P. In base all'art 9 c.3 T.U. il P.d.s. CE per L.P. non può essere richiesto da chi, al momento della domanda: E' titolare di permesso per motivi di studio o formazione professionale; Soggiorna a titolo di protezione temporanea o umanitaria o ha chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo ed'è in attesa di una decisione La direttiva 2011/51/UE attuata con il D. Lgs. n.12/2014 ha esteso la possibilità di ottenere il CELP ai beneficiari di protezione internazionale. E' titolare di visti o permessi di soggiorno di breve periodo; Il permesso inoltre non può essere rilasciato a chi è considerato pericoloso per l ordine pubblico o la sicurezza dello stato;

La presenza di condanne non può comportare un automatico diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Dovranno essere infatti presi in considerazione la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. "Nella valutazione della pericolosità dello straniero il criterio automatico previsto dalla previgente normativa è sostituito da un giudizio di pericolosità complessivo che tiene conto anche delle condanne subite e che, inoltre, un eventuale diniego "dovrà riportare una articolata motivazione su tutti gli elementi che hanno contribuito a formulare un giudizio di pericolosità attuale e concreta e dovrà tener conto dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nonché della durata del soggiorno sul territorio nazionale" (circolare del Ministero dell'interno, prot. n. 400/A/2007/463/P/10.2.2 del 2007, TAR Lazio sentenza n.8587/2014).

Gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione che abbiano, successivamente alla perdita del posto di lavoro, trovato un nuovo impiego, potranno richiedere il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (sempre che soddisfino gli altri requisiti) dimostrando l attualità delle risorse economiche sufficienti. Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato anche ai titolari di un permesso di soggiorno per assistenza minore, per motivi religiosi, o per residenza elettiva, qualora i titolari rispondano ai requisiti richiesti. I titoli di soggiorno che non consentono di accedere direttamente al permesso di soggiorno CE, sono però utilizzabili per il raggiungimento del requisito dei 5 anni di permanenza regolare, al contrario dei P.d.s. per breve durata.

Lo Straniero in possesso di un P.d.s. di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro Chi ha un P.d.s. di lungo periodo rilasciato da un altro Stato dell'unione Europea può entrare in Italia senza visto e soggiornarvi per un periodo superiore a 3 mesi, al fine di: Svolgere un'attività di lavoro subordinato, per il quale occorrerà il nulla osta al lavoro. Svolgere un'attività di lavoro autonomo (occorre la certificazione che attesti che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività) Seguire un corso di studi o di formazione professionale Soggiornare per altro scopo, dimostrando, però, una disponibilità di risorse economiche e di un'assicurazione sanitaria. Allo straniero verrà rilasciato un permesso di soggiorno attinente ai motivi di permanenza sul territorio nazionale.

I familiari dello straniero titolare di un 'permesso di soggiorno CE' rilasciato da un altro Stato membro, possono entrare in Italia senza visto ed ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari. Sono però necessari gli stessi requisiti di alloggio e di reddito previsti per il ricongiungimento familiare e, da parte dei familiari, il possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza. Dopo 5 anni di regolare permanenza in Italia, lo straniero, può richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Per soggiorni inferiori a 3 mesi, lo straniero titolare di un P.d.s. CE per L.P. rilasciato da un altro Stato membro e i suoi familiari devono dichiarare la loro presenza alla Questura della provincia in cui si trovano, entro 8 giorni lavorativi dal loro ingresso.

La Revoca del P.d.s. CE per L.P. In base all'art 9 del T.U. c.7 Il permesso di soggiorno è revocato: Se è stato acquisito fraudolentemente (documenti falsi o ha effettuato dichiarazioni non corrispondenti a verità) In caso di espulsione (nei casi tassativi previsti per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale) Quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio Non può essere revocato per la sopravvenuta mancanza di reddito da parte del cittadino straniero in fase di aggiornamento (T.A.R. Lombardia sentenza n.128/2015). In caso di assenza dal territorio dell'unione per un periodo di 12 mesi consecutivi; In caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

Cosa accade dopo la revoca Successivamente alla revoca, se non è necessario disporre l espulsione nei confronti dello straniero, viene rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo. Dopo la revoca per assenza per un periodo di dodici mesi consecutivi e dopo la revoca per rilascio di un titolo analogo da parte di altro Paese dell Unione Europea, è comunque possibile di riacquistarlo, sempre se in presenza dei requisiti, ed il periodo di soggiorno è ridotto da 5 a 3 anni. Contro il rifiuto del rilascio o la revoca del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere proposto un ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dal provvedimento.

Il costo è di 227,50 euro più 16 euro di marca e 30 euro per la spedizione. Come si richiede Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo occorre compilare il modello 1 e 2 e allegare: copia del passaporto copia della dichiarazione dei redditi e per i collaboratori domestici (colf/badanti) i bollettini INPS o l-estratto contributivo certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali; un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari; copie delle buste paga relative all'anno in corso; documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia; superamento del test sulla conoscenza della lingua italiana

Per I beneficiari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria) e i loro familiari, non è richiesta la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio, ferma restando la necessità di indicare un luogo di residenza. Con una sentenza del 2014 la Corte di Giustizia dell Unione europea ha affermato che anche il familiare del lungo soggiornante deve dimostrare di aver risieduto per un periodo di cinque anni prima di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

II PARTE LA CITTADINANZA La cittadinanza: La condizione di appartenenza di un individuo a uno Stato, con i diritti e i doveri che tale relazione comporta; tra i primi, vanno annoverati in particolare i diritti politici, ovvero il diritto di voto e la possibilità di ricoprire pubblici uffici; tra i secondi, il dovere di fedeltà e l obbligo di difendere lo Stato. La Costituzione garantisce e stabilisce una serie di diritti e di doveri in capo ai cittadini e, all'art 22 stabilisce che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. La cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91/92 (e relativi regolamenti di esecuzione).

Come si acquista la Cittadinanza La cittadinanza italiana si acquista per: a) ius sanguinis (nascita) b) per adozione c) ius soli (nascita nel Territorio) d) per matrimonio: e) per naturalizzazione in base alla residenza f) in caso di discendenza entro il secondo grado da Italiano e servizio militare, impiego pubblico, o se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno

L'acquisto per nascita e adozione L'Art. 1 stabilisce che è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. E' inoltre considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza. In caso di adozione: Il minore straniero adottato da cittadino italiano Acquista la cittadinanza italiana Il maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l adozione.

In caso di riconoscimento o dichiarazione giudiziale di paternità: E cittadino italiano il figlio riconosciuto o dichiarato durante la minore età. Nel caso in cui il figlio riconosciuto o dichiarato sia maggiorenne, è necessaria l elezione di cittadinanza da parte di quest ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso.

L'Acquisto per Ius Soli In base all'art 4 Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore eta', diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (tra i 18 e i 19 anni). La cittadinanza in questo caso viene concessa per beneficio di legge. Il periodo di residenza legale deve essere dimostrato sin dalla nascita in Italia tramite il certificato storico di iscrizione che rilascia l anagrafe e il possesso del titolo di soggiorno. Se i genitori non avessero provveduto ad iscrivere all anagrafe i figli nati in Italia oppure hanno chiesto in ritardo l inserimento nel proprio permesso di soggiorno, verrebbe a mancare il requisito della residenza legale ininterrotta dalla nascita al compimento della maggiore età, pregiudicando il diritto alla presentazione della domanda.

Una recente ed importante sentenza: Un giovane filippino, nato nel 1994 e che ha frequentato sempre e solo le scuole in Italia, dalla materna fino al diploma di liceo scientifico non vedeva riconosciuta la Cittadinanza perché i genitori che, quando è nato erano senza permesso di soggiorno, l'hanno iscritto nel 1996. "Il requisito della regolarità del soggiorno dei genitori del richiedente la cittadinanza, non è previsto quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza. La condizione necessaria (e sufficiente, insieme alla nascita in Italia e alla dichiarazione entro il diciannovesimo anno) è solamente la legale e ininterrotta residenza dalla nascita al diciottesimo anno di età dell interessato" stabilendo così che le "colpe" dei genitori non possono ricadere sui figli. (Tribunale di Milano 29/01/2015).

Il disegno di legge per il nuovo ius soli Uno ius soli temperato: cittadinanza per i bambini che nascono in Italia da genitori immigrati, a patto però che concludano un ciclo scolastico. Scuola dell'obbligo per chi è nato in Italia, oppure la scuola secondaria superiore per chi è arrivato già adolescente.

L'Acquisto per matrimonio In base all'art 5 il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all estero, qualora non sia intervenuto lo scioglimento, l annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. L acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio è un vero e proprio diritto soggettivo, condizionato unicamente dalla eventuale esistenza di circostanze che permettono di affermare la pericolosità per la sicurezza dello stato o per l ordine pubblico della persona richiedente. La domanda deve essere presentata al Prefetto della provincia in cui si risiede in Italia o al Console italiano della zona di residenza all'estero.

Precludono l'acquisto della cittadinanza in base al matrimonio: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale (delitti contro la personalità internazionale dello Stato e interna dello Stato e contro i diritti politici del cittadino b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

L'Acquisto per residenza La richiesta di cittadinanza italiana per residenza è prevista dall art. 9 della Legge n. 91/92 sulla cittadinanza. In questo caso si tratta di una concessione fatta con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno. Si tratta di un processo caratterizzato dalla discrezionalità.

La cittadinanza per residenza può essere concessa: al cittadino di uno stato membro delle Comunità Europee se risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio della Repubblica; allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica; all'apolide che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio della Repubblica; allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita che è nato nel territorio della Repubblica e vi risiede legalmente da almeno tre anni; Le domande di concessione della cittadinanza vanno presentate al Ministero dell'interno tramite la locale Prefettura.

Ai fini del periodo di residenza si considera la residenza anagrafica nel territorio italiano (cioè dopo la registrazione alla popolazione residente del comune) documentata dal certificato di residenza storica. La tempistica per il trattamento della domanda è di 730 giorni, cioè 2 anni dal momento in cui la domanda viene acquisita dall autorità. Una volta che l interessato ha il decreto in mano deve presentarsi al Comune di residenza, entro 6 mesi dalla notifica, per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica.

Il requisito del reddito Lo straniero deve dimostrare di essere in possesso di un reddito minino per almeno il triennio antecedente alla presentazione della domanda. L importo del reddito minimo necessario per presentare la domanda della cittadinanza non può essere inferiore all importo richiesto per l esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria: Euro 8.500 per richiedenti senza persone a carico; Euro 11.500 per i richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 550 per ogni ulteriore persona a carico.

La documentazione da presentare Per la domanda di cittadinanza per residenza occorre: Compilazione Modello B Marca da bollo da Euro 16,00 e contributo di 300 euro Estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità con l'indicazione della paternità e maternità del richiedente, e relativa traduzione in lingua italiana; Certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, e relative traduzioni in lingua italiana; Fotocopia del permesso/carta di soggiorno L'attestazione di soggiorno (residenza storica); Modelli fiscali degli ultimi 3 anni (CUD, UNICO, 730) Certificato del casellario giudiziale; Certificato dei carichi pendenti;

Possibili cause di rigetto delle domande Interruzioni, anche molto brevi, dei periodi di residenza nell'arco dei dieci anni previsti; Accadono dei casi in cui l anagrafe cancella per irreperibilità un cittadino perché ad esempio non si reca nei termini di legge a dichiarare la nuova residenza. In questo caso è possibile integrare la propria pratica con documentazione attestante che la cancellazione per irreperibilità si tratta solo di un difetto amministrativo, ma che il cittadino risiedeva stabilmente in Italia. (TAR Lombardia sentenza n.1208/2012). Alla luce di tali considerazioni,che ugualmente sono supportate da recenti pronunce giurisprudenziali, eventuali assenze temporanee non dovranno essere ritenute pregiudizievoli ai fini della concessione dello "status civitatis", quando l'aspirante cittadino che si sia dovuto recare all'estero, abbia comunque mantenuto in Italia la propria residenza legale nonché il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. Tali periodi, determinati da necessità di studio, di lavoro, di assistenza alla famiglia di origine, di cure mediche, dovranno essere documentate.

Reddito insufficiente: Presenza di condanne penali, anche lievi, ma indicative di mancanza d'integrazione o ripetute: E' il principale motivo di rigetto in assoluto della maggior parte delle istanze; Difetto d'integrazione: insufficiente grado di conoscenza della lingua italiana e dell'ordinamento dello stato; Pericolosità sociale del richiedente o di potenziale pericolosità per la sicurezza dello Stato

L'Acquisto della cittadinanza dei figli di genitori naturalizzati Se il genitore straniero acquista la cittadinanza: Figli minorenni: la richiesta di cittadinanza presentata da un cittadino straniero ha effetti anche sui figli stranieri purché questi siano con lui conviventi e non abbiano superato i diciotto anni. In questo caso è sufficiente allegare alla domanda i necessari certificati (atto di nascita, autocertificazione stato di famiglia e residenza) dei figli. Va riconosciuta la trasmissione della cittadinanza italiana al figlio minore di cittadini stranieri separati giudizialmente, anche quando il genitore non affidatario non convivente acquisti la cittadinanza successivamente alla separazione (Corte d'appello Salerno n.32/2009) Figli maggiorenni: possono presentare la domanda di cittadinanza dopo 5 anni di residenza nel territorio italiano che decorrono dalla data di naturalizzazione del genitore.

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