accertamento dei redditi dei pensionati residenti all estero relativi all anno L accertamento reddituale

Documenti analoghi
Per i pensionati residenti all estero in arrivo il Red/Est 2010 da riconsegnare entro il 30 giugno 2010

Richiesta RED/EST. Al Sig.

AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

Roma, 17/10/2005. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati. Agli Enti di Patronato

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Organizzazione

Oggetto Estensione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell amianto ai malati di mesotelioma per esposizione non professionale.

STUDIOIMPRESA SRL DETRAZIONI I SERVIZI DI STUDIOIMPRESA: DETRAZIONI

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione da parte delle Sedi provinciali INPDAP, si forniscono i criteri di attuazione della nuova normativa.

Il plico, in relazione alle caratteristiche della prestazione, può contenere:

COMUNE DI CAMPO CALABRO Provincia di Reggio Calabria. DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L AFFITTO ANNO 2010 I_ sottoscritt_. nat_ a (Prov. di ) il...

COMUNE DI LA LOGGIA Provincia di Torino

RICHIESTA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNO 2015

OGGETTO: Operazione RED. Elaborazione delle dichiarazioni reddituali per l anno 2005.

COMUNE DI BUONABITACOLO Provincia di Salerno LEGGE 448/98 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA - A.S. 2016/2017

Circolare N.141 del 11 Ottobre Da ottobre 2012, domande per l assistenza a un familiare disabile solo online

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA Prov. di Como

OGGETTO: CU Modalità di rilascio

Parte I - Informazioni personali e reddituali

Corrispondente del CAF UIL per le Province. Ceser S.r.l. Helios S.r.l. A. S. UIL S.r.l. Uil Service S.r.l. Unione Servizi S.r.l.

RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO

COMUNE DI SCALENGHE. Richiesta di contributo per il sostegno alla locazione di cui all art. 11 L. 431/98 e s.m.i.

Roma, 11/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 107

COMUNE DI ALESSANDRIA

Premessa Emissione modulistica reddituale 2012 per l anno 2011

1) chi può partecipare?

INSIEME (SINDACATO SLI)

COMUNE DI. Richiesta di contributo per il sostegno alla locazione di cui all art. 11, L. 431/98 e s.m.i. Esercizio finanziario 2013 (canone anno 2012)

Servizi telematici per la presentazione di domande di indennità di disoccupazione ASpI, mini-aspi e mini-aspi 2012.

Richiesta di riconoscimento della Qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (SOCIETA DI PERSONE) Il/la sottoscritto/a nato/a a

L INPS con la circolare n 56 del 18 aprile 2012 ha indicato le nuove modalità di presentazione.

Associazione di Diritto Privato Via Mantova, Roma C. F

Direzione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n OGGETTO: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Posizione Assicurativa Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE Provincia di Torino

CIRCOLARE N. 7. Roma, 03/04/2009. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali LORO SEDI

Direzione Centrale Pensioni. Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA 1. DATI DELL ADERENTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CONDIZIONI SOCIO ECONOMICHE DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONI RETTE. Il/la sottoscritto/a

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Organizzazione

DOMANDA DI INTERVENTO ASSISTENZIALE PER DANNI SUBITI A CAUSA DEGLI EVENTI SISMICI INTERVENUTI DAL 24 AGOSTO 2016

ISTRUZIONI PER L ISCRIZIONE AL CINQUE PER MILLE. ENTI DEL VOLONTARIATO e ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ANNO 2012

RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA

file://f:\fulvia\messaggio%20numero% %20del% htm

OGGETTO: CUD 2013: la consegna entro il 28 febbraio

COMUNE DI MARTIS Provincia di Sassari

Direzione Centrale delle Prestazioni DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

(Facsimile) ASSEGNO DI CURA TIPO A (supporto alla famiglia che presta direttamente assistenza al proprio familiare non autosufficiente)

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Organizzazione

SEDE PERIFERICA VERONA. Ai contribuenti interessati alla compilazione del modello RED Loro indirizzi

COMUNE DI CIRIE. Richiesta di contributo per il sostegno alla locazione di cui all art. 11, L. 431/98 e s.m.i.

MODALITA DI INVIO DELLA DOMANDA

OGGETTO : Riforma dell imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1 gennaio 2005.

PROVINCIA DI CASERTA SETTORE POLITICHE DEL LAVORO COLLOCAMENTO PROVINCIALE DISABILI

INPS - Messaggio 26 gennaio 2015, n. 604

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI. AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE 1 - PREMESSA

OGGETTO: CU Modalità di rilascio

Roma, 08 gennaio 2008

CISOA Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli

Istituto Nazionale Previdenza Sociale AVVISO. per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso INPS

Il/La sottoscritt nat_ a. (Prov. ) il e residente a. in Via n. Io sottoscritt, nat_ a. (Prov. ) il e residente a. in Via n.

MGRNTN33L25C351L U Codice fiscale. Cod. rilevanza. Anno richiesto Codice stato. coniuge. civile

Allegato parte integrante

N. I / 1 / / 03 protocollo

Comune di Mentana Provincia di Roma

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ministero dell Economia e delle Finanze Comune difirenze

RICHIESTA COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BAREGGIO AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA. Il sottoscritto.

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Direzione Centrale Organizzazione

COMUNE DI VALENTANO. Provincia di Viterbo. Prot. n

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA (Art. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445) Il/la sottoscritto/a...

Domanda di contributo integrativo per il pagamento di canone di locazione di cui all art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 ANNO 2011.

COMUNE DI VALLEDORIA Provincia di Sassari

Lavoro & Previdenza N Pensionati: dichiarazione dei redditi autonomi. La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE Manuale utente

Direzione Centrale Pensioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Organizzazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA (Art. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445)

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO

(approvato con deliberazione consiliare n.5 del , successivamente modificato con deliberazione G.C. n. 11 del

Oggetto: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.

Assegno di MATERNITÀ Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n Art. 74

Messaggio numero del

REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI DEL COMUNE DI PIACENZA

Richiesta di contributo per il sostegno alla locazione di cui all art. 11, L. 431/98 e s.m.i.

Il sottoscritto Nato a Prov. Stato residente in Via /Piazza n. Cod. Fisc. C H I E D E. Scadenza 27 ottobre2014

A. CONCESSIONE PER MATRIMONIO

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

Per conoscere e saper leggere. LE CERTIFICAZIONI e I MODELLI

L abbinamento delle prestazioni pensionistiche del soggetto è stato operato sulla base del codice fiscale.

Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali. Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati. Enti di Patronato.

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Richiesta di riconoscimento della Qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (DITTA INDIVIDUALE)

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE Provincia di Salerno AVVISO PER BANCO ALIMENTARE ANNUALITA' 2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

Roma, 02/10/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 117

OGGETTO: Articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n.127.

Direzione Centrale Previdenza Gestione ex Inpdap. Roma, Messaggio n. 4834

Bandi di Concorso. Termine presentazione domanda 15/3/2017

Modulo di domanda compilata on-line

BANDO DI CONCORSO. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER L ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2011/2012 L. n. 448/98 art.27-

Transcript:

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 24-05-2012 Messaggio n. 8948 OGGETTO: Accertamento dei redditi dei pensionati residenti all estero. Emissione della modulistica per la verifica dei redditi relativi all anno 2011 (RED/EST 2012). SOMMARIO: Premessa. 1. L accertamento reddituale. 2. Richiesta dei dati reddituali. 3. I dati personali. 4. La dichiarazione della cittadinanza italiana. 5. Pensionati rientrati in Italia. 6. I dati reddituali. 7. Compilazione e termine di presentazione dei Mod. RED/EST 2012. 8. Attività degli Enti di Patronato e dei Consolati. 9. Procedura di acquisizione. 10. Elaborazione delle dichiarazioni reddituali. Premessa. Con circolare n 124 dell 8 luglio 2003, sono state fornite le disposizioni per l applicazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in ordine all l accertamento dei redditi per i pensionati residenti all estero (art. 49, punto 1). In attuazione dell art. 13 della legge 31 dicembre 1991, n. 412, che impone all INPS di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulle prestazioni pensionistiche, si dispone l avvio dell operazione di

accertamento dei redditi dei pensionati residenti all estero relativi all anno 2011. 1. L accertamento reddituale Le modalità di accertamento reddituale per i percettori di prestazioni collegate al reddito residenti all estero hanno la loro fonte normativa nell articolo 49, punto 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Decreto ministeriale del 12-5-2003 di attuazione del citato articolo 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22-5-2003, agli articoli 1 e 2 precisa in quali casi l'accertamento reddituale debba effettuarsi con l'acquisizione di certificazioni rilasciate dagli Organismi esteri ed in quali altri possa essere sufficiente l'autocertificazione. Gli articoli 1 e 2 del Decreto di attuazione dispongono : Articolo 1 I redditi prodotti all estero, rilevanti per l accertamento dei requisiti reddituali previsti per l accesso alle prestazioni pensionistiche, sono valutati dall Ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito: - redditi previdenziali italiani ed esteri; - redditi da lavoro; - redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione; - redditi di capitali e di partecipazione; - redditi a carattere assistenziale. Articolo 2 1) I redditi di cui all articolo 1 vengono rilevati, negli Stati elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, attraverso la presentazione all Ente erogatore di: - certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascun Stato provvedono all erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali; - copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti la prova dell avvenuta consegna o trasmissione all Autorità fiscale dello Stato di residenza, ovvero, per i pensionati per i quali il livello di reddito non preveda, secondo la normativa locale, la presentazione della dichiarazione all Autorità fiscale, di una autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti. 2) Negli Stati non compresi tra quelli di cui al comma 1, l accertamento dei requisiti viene effettuato attraverso la presentazione all Ente erogatore di : - certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascun Stato provvedono all erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali - autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti. 3) Le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b,) devono contenere l accertamento dell identità personale del dichiarante, effettuato dall Autorità consolare o dagli Enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Il decreto considera due tipologie di certificazione: quella relativa alla percezione di prestazioni previdenziali e/o assistenziali e quella relativa agli altri redditi, prevedendo, inoltre, i casi nei quali le certificazioni possano essere sostituite da autocertificazioni. 1. I redditi derivanti dalla percezione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, devono essere certificati dagli Organismi che erogano, nei singoli Paesi esteri, le prestazioni stesse. 2. Gli ulteriori redditi, per i pensionati residenti nei Paesi elencati nell'allegato 1, derivanti da cespiti diversi da quelli previdenziali e assistenziali, devono essere certificati attraverso la presentazione di copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti l'avvenuto inoltro all'autorità fiscale del Paese di residenza.

Qualora il livello del reddito non preveda, secondo la normativa del paese estero di residenza, la presentazione della dichiarazione all Autorità fiscale, i pensionati devono integrare la certificazione degli Organismi previdenziali o assistenziali con una autocertificazione, dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti. 3. Gli ulteriori redditi, per i pensionati residenti in Paesi esteri non compresi nell allegato 1, derivanti da cespiti di natura diversa da quella previdenziale assistenziale, possono essere attestati mediante autocertificazione. Le autocertificazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 debbono essere rese all'autorità consolare italiana o ad uno degli Enti di Patronato di cui alla legge n.152 del 30 marzo 2001. Al riguardo, il Consolato o l'ente di Patronato annotano sull'autocertificazione l'avvenuto accertamento dell identità personale del dichiarante e la presentazione delle citate certificazioni. A titolo esemplificativo si riportano le seguenti possibili tipologie di certificazione degli Enti previdenziali e/o assistenziali esteri, da ritenersi valide ai fini dell'accertamento in questione: - certificazione già in possesso del pensionato, assimilabile ai modd. ObisM e CUD; - certificazione, rilasciata a richiesta dell'interessato, dalla quale risulti la titolarità della prestazione ed il relativo importo; - ricevuta o avviso di pagamento, solo nel caso in cui sia evidenziato l'organismo ordinante e si possa desumere l'importo complessivo annuo della pensione. Sulla regolarità delle autocertificazioni, l'istituto effettuerà controlli a campione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. 2. Richiesta dei dati reddituali. La verifica dei redditi per l anno 2011 è stata avviata con l invio del modello RED/EST 2012. Il suddetto modello RED/EST 2012 contiene le istruzioni essenziali alle quali il pensionato si deve attenere sia nella produzione della certificazione che nella compilazione. I modelli sono disponibili sul sito Internet dell Istituto anche nella versione in inglese, francese e bilingue italo-tedesca, sotto la voce Moduli-Convenzioni Internazionali, nonché all interno del portale Intranet dell Istituto nella modulistica on line dell area Assicurato Pensionato-Convenzioni Internazionali. Il mod. RED/EST 2012, parzialmente precompilato con i dati rilevabili dagli archivi dell Istituto, prevede quattro sezioni: la prima per le avvertenze sulla compilazione del modulo; la seconda per i dati del titolare della pensione, del coniuge e dei familiari; la terza per la dichiarazione di responsabilità e l informativa sul trattamento dei dati personali; la quarta per la delega al Patronato. E prevista la possibilità, come già avvenuto nelle precedenti emissioni, di rinunciare a dichiarare i redditi. 3. I dati personali. Nel modello RED/EST 2012 inviato ai pensionati le sezioni anagrafiche del modulo sono precompilate con i dati personali del titolare, del coniuge e dei familiari. Qualora si rilevi che una o più informazioni relative ai dati personali siano state riportate in modo inesatto o siano state omesse, l interessato è tenuto a comunicare i dati esatti o

mancanti per le conseguenti operazioni di aggiornamento dell archivio da parte delle sedi. 4. La dichiarazione della cittadinanza italiana. Il possesso della cittadinanza italiana deve essere autocertificato da parte dei pensionati. L Istituto successivamente verificherà tale requisito con tutti i mezzi probatori ritenuti idonei (documento di identità italiano, presenza del nominativo negli archivi AIRE o del Ministero degli Affari Esteri, comunicazioni e/o certificazioni delle competenti Autorità Consolari, ecc.). 5. Pensionati rientrati in Italia. Qualora il pensionato abbia trasferito la propria residenza in Italia, dovrà comunicare alla Struttura INPS del luogo di residenza la data del suo rientro e restituire la modulistica ricevuta. Il pensionato rientrato in Italia dovrà fornire le informazioni reddituali secondo le modalità previste per la generalità dei pensionati residenti in Italia. 6. I dati reddituali. 6.1 - Redditi pensionistici. Il modello spedito ai pensionati è già precompilato con le informazioni relative alle pensioni presenti nel Casellario dei Pensionati. La sezione dedicata alle pensioni estere è precompilata con le informazioni già in possesso dell Istituto, pertanto, il pensionato dovrà utilizzare le righe in bianco per la comunicare le informazioni relative ad eventuali ulteriori pensioni estere di cui sia titolare. L interessato deve indicare l importo di ogni trattamento pensionistico percepito nell anno 2011, al netto di eventuali arretrati corrisposti nell anno ma di competenza degli anni precedenti, dei trattamenti di famiglia e degli eventuali contributi previdenziali. Deve, altresì, indicare il numero dei mesi nei quali ha percepito pensione. Gli importi delle pensioni devono essere esposte nella valuta del Paese che eroga il trattamento. 6.2 - Redditi non pensionistici. La sezione successiva del modello prevede la possibilità di dichiarare il conseguimento di altri redditi oltre a quelli pensionistici. Nel caso in cui il pensionato abbia conseguito altri redditi, dovrà indicare: - i redditi prodotti per l anno 2011 in Paesi diversi dall'italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi nella moneta dello Stato nel quale il pensionato risiede; - i redditi prodotti per l anno 2011 in Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi in euro. I redditi prodotti, inoltre, dovranno essere dichiarati distintamente per le seguenti tipologie: - Redditi da lavoro dipendente; - Redditi da lavoro autonomo, professionale e di partecipazione; - Redditi da immobili (esclusa la casa di abitazione); - Redditi da capitali; - Redditi relativi ad arretrati riferiti ad anni precedenti,compresi eventuali arretrati di pensioni estere, riferiti ad anni precedenti; - Rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso;

- Redditi assistenziali. 6.3 -Dati reddituali del coniuge e dei familiari. Con le medesime modalità illustrate per la dichiarazione dei redditi del titolare devono essere compilate le sezioni del mod. RED/EST 2012 relative ai redditi del coniuge e dei familiari del titolare. 7. Compilazione e termine di presentazione del Mod. RED/EST 2012. Per la compilazione dei mod. RED/EST 2012, i pensionati possono avvalersi dell assistenza degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. I modelli, compilati con le informazioni necessarie e accompagnati dalla relativa documentazione, devono essere presentati, entro il 30 giugno 2012, agli Enti di Patronato o ai Consolati d Italia, che provvederanno ad inoltrarli telematicamente all Istituto. All approssimarsi della scadenza del termine, come di consueto, sarà effettuata un analisi dei flussi di rientro delle dichiarazioni e una valutazione delle possibili iniziative dirette a favorire il completamento dell accertamento da parte di tutti i soggetti coinvolti. In alternativa, i pensionati possono spedire entro la stessa data i modelli compilati e sottoscritti, con allegata la documentazione richiesta e una fotocopia di un documento di riconoscimento valido, alla sede INPS che ha in carico la pensione. Per rendere possibile la ricostituzione delle pensioni, le sedi dovranno acquisire le dichiarazioni pervenute entro il 30 luglio. 8. Attività degli Enti di Patronato e dei Consolati. Gli Enti di Patronato ed i Consolati, al momento della consegna da parte dei pensionati dei modelli reddituali allegati alla lettera di richiesta, dovranno: accertare l identità personale del dichiarante; ricevere i modelli RED/EST 2012 opportunamente compilati e sottoscritti; verificare la conformità della documentazione presentata ai dati indicati nei modelli; provvedere all acquisizione dei dati attraverso il collegamento via internet con il sito web dell INPS, secondo le indicazioni fornite nell apposito manuale tecnico disponibile nella procedura di acquisizione. 9. Procedure di acquisizione La procedura di acquisizione dei redditi dei pensionati residenti all'estero è disponibile dal 15 maggio 2012: in ambiente Internet per i Patronati e i Consolati attraverso le pagine loro dedicate sul sito www.inps.it ; in ambiente Intranet, attraverso il seguente percorso: processo assicurato pensionato, box Modelli Red, Procedure Red, Redditi Esteri per le sedi dell'istituto. Per eventuali problemi tecnici le sedi potranno richiedere consulenza all' indirizzo: RedditiEst@inps.it. Eventuali problematiche di carattere amministrativo potranno essere rappresentate con comunicazioni all indirizzo rosalia.mariani@inps.it.

10. Elaborazione delle dichiarazioni reddituali. Le suddette modalità operative di verifica dei redditi prodotti all estero, consentono ai Patronati ed ai Consolati di interagire con gli archivi dell Istituto e permettono di limitare l intervento delle sedi nella gestione dell attività di accertamento reddituale. Le ricostituzioni reddituali saranno attivate in modalità batch dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici sulla base delle informazioni pervenute. Le Sedi saranno chiamate ad intervenire esclusivamente nei casi in cui si rendano necessari ulteriori atti istruttori e sulla base di comunicazioni che saranno loro inviate dalle Strutture Centrali. Il Direttore Generale Nori