ANCL VERONA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR. Verona, 13 aprile 2007

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ANCL VERONA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Verona, 13 aprile 2007

MODALITA DI FINANZIAMENTO Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari puo' essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando.

FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO AL TFR L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore puo' decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l'entita' del contributo e il fondo di destinazione

MODALITA DI FINANZIAMENTO In caso di finanziamento con il solo TFR il lavoratore sceglie il fondo che vuole. Se il lavoratore vuole anche il contributo a carico del datore di lavoro deve scegliere il fondo per il quale il datore è obbligato dal c.c.n.l a contribuire (in questi casi è previsto anche un contributo a carico del lavoratore da trattenere in busta paga)

MODALITA DI FINANZIAMENTO Ferma restando la facolta' per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entita' della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti le modalita' e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi

CONFERIMENTO DEL TFR Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo: a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, puo' conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta puo' essere successivamente revocata e il lavoratore puo' conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

CONFERIMENTO DEL TFR modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi previsti: il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale; in caso di presenza di piu' forme pensionistiche, il TFR maturando e' trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda; qualora non siano applicabili le disposizioni di cui SOPRA, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'inps;

VECCHI ISCRITTI Lavoratori con primo rapporto antecedente al 29 aprile 1993: qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, e' consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volonta', alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano gia' aderito

VECCHI ISCRITTI Lavoratori con primo rapporto in data antecedente al 29 aprile 1993: qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto, a forme pensionistiche complementari, e' consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura gia' fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilita' di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volonta', si applica l adesione tacita

LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria prima del 29.4.1993 al 1 gennaio 2007 ISCRITTO a forme pensionistiche complementari MODALITÀ DI SCELTA ESPLICITA MODALITÀ DI SCELTA TACITA MODALITÀ DI SCELTA ESPLICITA - entro il 30 giugno 2007 o - entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1 gennaio 2007, ESPRIME la volontà di: - entro il 30 giugno 2007 o - entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1 gennaio 2007, NON ESPRIME alcuna volontà - entro il 30 giugno 2007 o - entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1 gennaio 2007, ESPRIME la volontà di: mantenere il residuo TFR maturando presso il datore di lavoro In tal caso, per i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti, il TFR residuo è trasferito ad apposito Fondo, gestito dall INPS conferire il residuo TFR maturando alla forma complementare collettiva alla quale già aderisce il datore di lavoro provvede a: mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti, il TFR residuo è trasferito ad apposito Fondo, gestito dall Inps conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare nella misura già fissata dagl accordi o contratti collettivi 100% del Tfr al 1 gennaio 2007 NON ISCRITTO a forme pensionistiche complementari MODALITÀ DI SCELTA TACITA - entro il 30 giugno 2007 o - entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1 gennaio 2007, NON ESPRIME alcuna volontà Il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando del dipendente a: 1 2 forma pensionistica collettiva (*) prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo diverso accordo aziendale In caso di più forme pensionistiche collettive applicabili: quella con il maggior numero di adesioni di lavoratori dell azienda, salvo diverso accordo aziendale Se non applicabili 1 e 2 (*) Per forma pensionistica collettiva si intende fondo negoziale o fondo aperto con adesione collettiva. 3 forma pensionistica istituita presso l INPS

LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria dal 29.4.1993 al 1 gennaio 2007 NON ISCRITTO a forme pensionistiche complementari MODALITÀ DI SCELTA ESPLICITA MODALITÀ DI SCELTA TACITA -EEntro il 30 giugno 2007 oppure Entro 6 mesi dalla data di assunzione, se successiva al 1 gennaio 2007 ESPRIME la Volontà di: -Eentro il 30 giugno 2007 oppure - entro 6 mesi dalla data di assunzione, se successiva al 1 gennaio 2007 NON ESPRIME alcuna volontà conferire il TFR maturando alla forma di previdenza complementare da lui scelta mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti, l intero TFR è trasferito ad apposito Fondo gestito dall INPS. Il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando del dipendente a: 1 2 3 forma pensionistica collettiva (*) prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo diverso accordo aziendale In caso di più forme pensionistiche collettive applicabili: quella con il maggior numero di adesioni di lavoratori dell azienda, salvo diverso accordo aziendale Se non applicabili 1 e 2 forma pensionistica istituita presso l INPS al 1 gennaio 2007 ISCRITTO a forme pensionistiche complementari Non deve esprimere nessuna scelta in quanto già versa il 100% del TFR al Fondo (*) Per forma pensionistica collettiva si intende fondo negoziale o fondo aperto con adesione collettiva. (*) Per forma pensionistica collettiva si intende fondo negoziale o fondo aperto con adesione collettiva.

IN FORZA AL 31-12 - 2006 Se aderisce al fondo nel corso del semestre il versamento ( a luglio 2007) al fondo riguarda il TFR maturato dal momento dell adesione. Quello relativo al periodo da gennaio al momento dell adesione rimane in azienda anche se ha 50 dipendenti e oltre. In caso di silenzio il versamento riguarda il TFR maturando dal luglio 2007 e quello precedente rimane in azienda anche se ha 50 dipendenti ed oltre. Se sceglie di mantenere il TFR in azienda la scelta (a prescindere dal momento del semestre in cui viene fatta) vale per quello maturato dal gennaio 2007 e se l azienda ha 50 dipendenti ed oltre deve versarlo all INPS.

ASSUNTI DAL 1-1 - 2007 Se sceglie di aderire al fondo entro sei mesi dall assunzione il datore di lavoro versa il TFR al fondo dal momento della scelta. Quello maturato dall assunzione al momento della scelta rimane in azienda che se ha 50 addetti ed oltre lo versa all INPS. Se non sceglie entro sei mesi dall assunzione il datore di lavoro dal settimo versa il TFR maturando al fondo e quello precedente resta in azienda che se ha 50 addetti ed oltre lo versa all INPS. Se sceglie di mantenere il TFR in azienda la scelta vale dal momento dell assunzione e se l azienda ha 50 addetti ed oltre, lo versa all INPS

Fiscalità della previdenza complementare

1. CONTRIBUZIONE - del lavoratore Contributi deducibili max 5.164,57 euro - del datore LIMITE 5.164,57 euro 1) considera anche quote accantonate dal datore in fondi ex art. 1051 TUIR 2) considera anche contributi per familiari A CARICO Concorreranno a determinare l imposta al momento dell erogazione della prestazione

1. CONTRIBUZIONE se CONTRIBUTI superano i 5.164,57 euro annui a) contribuente comunica entro 31 dicembre al fondo l importo NON dedotto b) c) principio di correlazione La prestazione correlata ad un contributo non dedotto non viene tassata

1. CONTRIBUZIONE Regola particolare: lavoratori di prima occupazione post 1/1/2007 POSSONO = dal 6 al 25 anno di partecipazione ai fondi possono dedurre anche contributi superiori a 5.164,57 pari a = 25.822,85 euro contributi versati nei primi 5 anni in ogni caso max 2.582,29 annui 5.164,57 + 2.582,29 =7.746,86

2. Gestione risorse e tassazione rendimenti Le rendite finanziarie degli accantonamenti effettuati al fondo pensione e gestiti dal fondo stesso verranno tassate con un aliquota fissa dell 11% all interno del fondo,ma,in linea di principio, non saranno tassate al momento dell erogazione della prestazione

PRESTAZIONI Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

PRESTAZIONI Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa puo' essere erogata in capitale

PRESTAZIONI A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. In tale caso e' autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.

PRESTAZIONI Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

IMPOSTA sia FORMA DI CAPITALE sia FORMA DI RENDITA Ritenuta a titolo d imposta del 15% 1) L ALIQUOTA 0,30% PER OGNI ANNO SUCCESSIVO AL 15 2) RIDUZIONE MAX 6% DOPO 20 anni (35 di iscrizione) => 9%

TRATTAMENTODI FINE RAPPORTO E ALTRE INDENNITA VECCHIO REGIME 31/12/2000 NUOVO REGIME TFR e RIV. TFR e RIV. FINOAL 31/12/2000 Tassazione separata Tassazione separata DEFINITIVA DEFINITIVA RIV. DALL 1/1/2001 Imp.sostitutiva 11% DEFINITIVA TFR DALL 1/1/2001 Tassazione separata NON DEFINITIVA

Calcolo dell imposta sul TFR Gli Uffici finanziari successivamente* riliquidano l imposta in base all aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello della cessazione del rapporto, Notificando la cartella di pagamento con le maggiori imposte Rimborsando le minori imposte *(Entro il 31 dicembre del 4 anno successivo a quello di presentazione del mod. 770)

RICHIESTA DI ANTICIPAZIONI In qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, e' applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tale imposta è a titolo definitivo.

RICHIESTA DI ANTICIPAZIONI CAUSA QUANDO -- QUANTO Spese sanitarie in ogni momento max 75% Gravissime situazioni (per sé e familiari) Tassazione (importo erogato redditi già assoggettati) x 15% (r. imposta) Aliquota si riduce di 0,3% ogni anno post 15 max riduzione 6%

RICHIESTA ANTICIPAZIONI Decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento

RICHIESTA ANTICIPAZIONI CAUSA QUANDO -- QUANTO Acquisto 1^ casa Dopo 8 anni di iscrizione max 75% (x sé o figli) Interventi su 1^ casa (non dei figli) Tassazione (importo erogato redditi assoggettati a imposta) x 23% (r. imposta)

RICHIESTA ANTICIPAZIONI Decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento

RICHIESTA ANTICIPAZIONI CAUSA QUANDO -- QUANTO Ulteriori esigenze Dopo 8 anni di iscrizione Max 30% Tassazione (importo erogato redditi assoggettati a imposta) x 23% (r. imposta)

ANTICIPAZIONI Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, e' riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato

Anticipazioni del TFR Per le anticipazioni di ammontare non superiore al TFR maturato entro il 31 dicembre 2000 la base imponibile è costituita dall importo della anticipazione corrisposta, diminuita della riduzione di 309,87 euro annui commisurate all anzianità di servizio. Per la eventuale parte delle anticipazioni eccedente l ammontare del TFR maturato entro il 31 dicembre 2000, la base imponibile è costituita dall importo dell anticipazione, ridotto delle rivalutazioni già assoggettate all imposta sostitutiva dell 11% ad esso riferibili (cioè quelle relative al TFR maturato al 31 dicembre dell anno precedente alla data di richiesta dell anticipazione.

CESSAZIONE E PORTABILITA Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono A) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attivita' B) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilita', cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria

CESSAZIONE E PORTABILITA Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono C) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidita' permanente che comporti la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facolta' non puo' essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 11

MORTE DELL ASSICURATO In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata e' riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche

TRASFERIMENTO DI POSIZIONE Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facolta' di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facolta' e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilita' dell'intera posizione individuale

TRASFERIMENTO DI POSIZIONE Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislativo. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio delle facolta' di trasferimento devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso