CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO INTEGRATIVO DEL C.C.N.L.

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CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 20 MAGGIO 2004 Addì 20 giugno 2007, presso la sede dell Associazione Industriali della Provincia di Oristano, tra la Sezione Costruttori Edili dell Associazione degli Industriali della Provincia di Oristano, aderente all Ance, rappresentata dal Presidente Massimiliano de Seneen e da una delegazione di imprenditori composta dal Vicepresidente Giampiero Cabras e dai Signori Germano Garau, Roberto Girat e Giovanni Oppo, assistiti dal geom. Fabrizio Impera, Segretario della Sezione Costruttori Edili e dalla dott.ssa Barbara Ferrandu in rappresentanza dell Associazione degli Industriali della Provincia di Oristano ; E, in ordine alfabetico, la Fe.N.E.A.L. UIL, rappresentata dal Segretario Territoriale Sig. Sergio Marras e da una delegazione composta da Ignazio Pinna e Luciano Zoccheddu; la F.I.L.C.A. C.I.S.L. rappresentata dal Segretario Territoriale Sig. Pier Filippo Madeddu e da una delegazione composta da Salvatore Loi e Salvatore Feurra; 1

la F.I.L.L.E.A. C.G.I.L. rappresentata dal Segretario Territoriale Sig. Felice Marcias e da una delegazione composta Roberta Manca, Fabiano Frongia, Tina Serra e Mauro Spano; visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, segnatamente con riferimento agli articoli che demandano alla contrattazione territoriale di secondo livello la definizione sotto il profilo normativo ed economico, ed il successivo accordo nazionale 23 marzo 2006 relativo al secondo biennio di validità del predetto c.c.n.l. viene stipulato il presente contratto provinciale di lavoro, integrativo del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini 20 maggio 2004, da valere per tutto il territorio della Provincia di Oristano, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato c.c.n.l. e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati. PREMESSA Le Parti nel corso della trattativa hanno esaminato la situazione congiunturale del settore in ambito provinciale, e concordano sulla necessità di avviare ulteriori azioni a sostegno del rilancio del comparto edile, attraverso le seguenti linee d azione: adeguare ruolo e funzioni degli Enti paritetici ai nuovi compiti ai quali gli stessi sono chiamati dalle nuove norme, primo fra tutti quelli connessi alle procedure per il rilascio del D.U.R.C.; intensificare le iniziative di formazione ed informazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, valorizzando sempre di più il ruolo del CPT, per incrementare la cultura della sicurezza e della prevenzione tra tutti gli operatori del comparto edile, quali i lavoratori, i datori di lavoro, i professionisti; implementare il sistema della formazione professionale in favore dell edilizia, valorizzando le capacità progettuali in grado di consentire l accesso a fondi aggiuntivi, destinati alla formazione continua ed a quella di primo ingresso, nonché per promuovere la diffusione dell apprendistato professionalizzante anche in edilizia; riconoscere la Previdenza complementare come giusto sostegno alla costruzione di un sistema pensionistico adeguato ai mutati scenari legislativi, prevedendo una capillare diffusione del sistema tra i lavoratori; 2

Le Parti, altresì, concordano di perseguire una seria e coerente politica di rilancio e sviluppo, perseguendo gli irrinunciabili obiettivi tesi a: combattere il lavoro nero in tutte le forme e ambiti di mercato in cui esso si presenta nella provincia, favorendo la leale concorrenza tra le imprese; favorire la formazione professionale, quale condizione fondamentale per dare al settore risposte in termini di qualità di prodotto e di processo, e, dunque, quale volano per una graduale crescita di competitività ed occupazionale favorire la cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, dando pieno adempimento alle prescrizioni normative e predisponendo ogni utile strumento formativo ed informativo a favore di imprese e lavoratori; esaltare il ruolo degli Enti paritetici quali strumenti di gestione delle politiche di settore, operando anche gli opportuni adeguamenti degli statuti e regolamenti vigenti, e favorendo il raccordo operativo con gli enti assicurativi ed ispettivi; a riguardo le parti si impegnano, nel periodo di vigenza del presente contratto, a porre in essere ogni utile iniziativa per completare la riorganizzazione degli enti in oggetto; sensibilizzare i committenti, pubblici e privati, a verificare il pieno rispetto delle normative contrattuali e di legge da parte delle imprese esecutrici in special modo nel caso di aggiudicazioni di appalti con ribassi ritenuti anomali, perché sensibilmente più alti rispetto alla media delle offerte presentate; favorire la formazione di primo livello e la formazione continua per migliorare le capacità e le conoscenze professionali, anche per riqualificare i livelli più bassi. ART.1 DETERMINAZIONE DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE In conformità agli accordi nazionali del 23 marzo 2006, l Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall art. 38 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 e dall articolo 2 del D. L. 25 marzo 1997, n.67 convertito nella Legge 23 maggio 1997, n.135. Nella determinazione dell Elemento Economico Territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della Provincia di Oristano, all andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: numero di imprese e di lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Oristano, 3

numero di ore lavorate e monte salari relativo alle denunce delle imprese alla suddetta Cassa; numero e importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati; numero degli addetti collocati in CIG ordinaria e straordinaria e iscritti nelle liste di mobilità e numero di ore autorizzate di Cassa Integrazione. L E.E.T. di cui agli artt.38. lett.d e 46 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 è pertanto stabilito nella misura del 7% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1 marzo 2006 e sarà corrisposto con le seguenti modalità e cadenze temporali: 7% a decorrere dal 1 luglio 2007; Gli importi dell Elemento Economico Territoriale sono quelli riportati nella allegata tabella. Ai fini della conferma o variazione della misura dell Elemento Economico Territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di gennaio di ogni anno di durata del presente contratto integrativo. Con riferimento alla nota a verbale di cui all art.12 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, l indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre attualmente in atto. DICHIARAZIONE A VERBALE In attuazione dell'accordo nazionale 23 marzo 2006 le parti concordano che gli importi dell'e.e.t. in vigore al 30 giugno 2007 saranno conglobati con effetto dal 1 luglio 2007 nell'indennità territoriale di settore per gli operai e nel premio di produzione per gli impiegati, come da tabelle allegate. ART. 2 MENSA Nei cantieri dove non siano costituite mense aziendali sarà riconosciuta a tutti i dipendenti, con decorrenza 1 luglio 2007, una indennità sostitutiva giornaliera, per ogni giornata di effettiva prestazione pari a Euro 2,80. La suddetta indennità non verrà corrisposta nel caso di istituzione del servizio di mensa. 4

Gli oneri relativi - in caso di istituzione del servizio di mensa - sono ripartiti per 3/4 a carico dell'impresa e 1/4 a carico del lavoratore. Per i cantieri di durata non inferiore ad un anno, che occupino almeno 40 dipendenti di cui l'80% richiedano di consumare in via continuativa un pasto caldo in cantiere, verrà istituito il servizio di mensa. ART. 3 INDENNITA' CONCORSO SPESE TRASPORTO A far data dal 1 luglio 2007 viene erogata una indennità complessiva di trasporto, subordinata a giornata di effettiva presenza, di Euro 1,00 giornaliere per i lavoratori percorrenti fino a 25 Km. di distanza, oltre tale limite l'indennità verrà aumentata di Euro 0,05 per Km. Le indennità non sono dovute nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzo proprio. ART. 4 TRASFERTA Ferme restando le altre innovazioni e tenuto conto delle innovazioni intervenute in materia di assoggettabilità fiscale e previdenziale del trattamento economico di trasferta, la diaria giornaliera prevista a titolo risarcitorio del maggior disagio verrà corrisposta all'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il confine territoriale del comune di assunzione, nella seguente misura: - oltre km. 12 10% 5

ART. 5 ATTREZZI DA LAVORO La fornitura degli attrezzi da lavoro incomberà alle imprese e gli operai avranno il dovere del loro buon uso e conservazione. Nel caso eccezionale in cui l azienda non fornisca gli attrezzi da lavoro sarà corrisposta, agli operai che usano i propri, una indennità mensile di Euro 12,91. ART. 6 VESTIARIO Fermo restando l obbligo di dotare per il tempo strettamente necessario di mezzi protettivi i lavoratori adibiti a particolari specifiche mansioni, le imprese forniranno altresì a ogni lavoratore nei cantieri con durata prevista di lavoro di oltre un anno, una tuta e un paio di scarpe antinfortunistiche. ART. 7 FERIE Salvo diversi accordi aziendali, i periodi di godimento delle ferie collettive saranno quelli appresso indicati: - due settimane nel mese di agosto; - una settimana in occasione delle feste di fine anno. Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi diversi con accordi a livello aziendale, fatte salve le esigenze delle imprese. ART. 8 PATRONATI In attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 20.05.1970 n. 300, le parti concordano che, previo avviso al datore di lavoro, potrà recarsi nei cantieri, nell'intervallo per i pasti e comunque senza arrecare pregiudizio alla produzione, un rappresentante esterno degli Istituti di Patronato, aderenti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947 n. 804. Fatto salvo il contenuto dei commi precedenti, in presenza di particolari e motivate esigenze la Sezione Costruttori Edili, su proposta delle OO.SS., si 6

adopererà presso le imprese associate per il soddisfacimento delle stesse. ART. 9 DECORRENZA E DURATA Le presenti norme integrative entrano in vigore, per tutto il territorio della Provincia di Oristano, il 1 luglio 2007 ed hanno una durata fino alla data che, per i contratti integrativi provinciali, sarà fissata in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Letto, approvato e sottoscritto. per la Sezione Costruttori Edili per la FENEAL UIL per la FILCA CISL per la FILLEA CGIL 7