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Transcript:

COMUNE di CASALBELTRAME Provincia di Novara DELIBERAZIONE N. 43 del 06/06/2016 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: RECEPIMENTO PROSPETTO SITUAZIONE FERIE 2015-2016. L anno DUEMILASEDICI addì SEI del mese di GIUGNO alle ore 17:30 nella Sala della Giunta, previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali. All appello risultano i Signori : Presenti Assenti 1 PORZIO CLAUDIA Sindaco X 2 CESTARI MARIA Assessore X 3 ERBA THOMAS Assessore X TOTALE 2 1 Partecipa all adunanza il Segretario comunale Dott. Armando PASSARO il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Maria CESTARI, Vice-Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato;

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL ART. 49 DEL T.U. DELLE LEGGI SULL ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI D.LGS. 18-8-2000 N. 267 Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e/ contabile: Il Responsabile dei servizi amministrativi Sig.ra Porzio Claudia Il Responsabile del servizio tecnico: Geom. Sigismondo Inglese Il Il Responsabile del servizio tributi: Dott. Thomas Erba Il Responsabile del servizio finanziario: Sig.ra Porzio Claudia Parere favorevole del Segretario Comunale, in relazione alle proprie competenze, ai sensi dell art. 49 - comma 2 - del D.Lgs. n. 267/2000 in mancanza del responsabile dei servizi: Passaro dott. Armando Su proposta del Sindaco: LA GIUNTA COMUALE Il Sindaco presenta il prospetto ferie residue 2015-2016 relativamente al personale dipendente; Informa che tale prospetto evidenzia una situazione patologica intervenuta negli anni pregressi nella gestione dell istituto delle ferie foriera di dare luogo a notevoli difficoltà gestionali; Da atto che l art 18 del C.C.N.L. del 06.07.1995 - comma 12 - stabilisce che: In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. Evidenzia che il residuo permesso ordinario sopra evidenziato deriva, come comunicato verbalmente dai Responsabili dei vari Servizi, dal Sindaco e dall Assessore al personale, da indifferibili esigenze di servizio (senza qui entrare nel merito delle singole posizioni ad essi riferibili, che ammettono una diversa specificità, assimilabile o comunque riconducibile alle caratterizzazioni previste per la dirigenza); Da lettura del seguente parere espresso dall Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni A.R.A.N.: RAL 1070_Orientamenti Applicativi Presso un ente il personale dirigente e non dirigente non ha fruito nei termini previsti dai contratti (anno di competenza o motivi particolari entro il 30 giugno dell anno successivo) le ferie maturate. Come comportarsi? E' corretto disporre un piano di smaltimento e, qualora non svolto, eliminare le ferie? Oppure cosa fare? Giova innanzitutto evidenziare che la situazione prospettata, sicuramente rilevante sotto il profilo gestionale, non trova alcun supporto nella vigente disciplina legale e contrattuale delle ferie e non si

ritiene che possa essere, in generale, giustificata con prassi comportamentali, dato che queste non possono essere in contrasto con le prime. In proposito, preliminarmente, si reputa opportuno evidenziare che non può essere invocata a sostegno dello slittamento e dell accumulo delle ferie la disciplina del D.Lgs. n.213/2004. Questa, infatti, si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e privati dall 1.9.2004, facendo comunque salva la eventuale disciplina contrattuale vigente in materia di ferie. Conseguentemente la disciplina dei CCNL in materia di ferie e sempre valida ed efficace e deve essere quindi rispettata come vincolo negoziale. Sul punto della fruizione delle ferie, si richiamano i seguenti principi già espressi nei vari orientamenti applicativi già pubblicati: - le ferie sono un diritto irrinunciabile; - le ferie non fruite nel periodo previsto dal CCNL, possono sempre essere fruite anche in periodi successivi; - la monetizzazione delle ferie e consentita solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro; - il divieto di monetizzazione e anche contenuto nel D.Lgs. n.66l2003; Rispetto alla disciplina delle ferie, le situazioni, come quella descritta, devono considerarsi aspetti patologici della disciplina dell istituto. Infatti, occorre ricordare che nella vigente regolamentazione, fermo restando la necessita di assicurare la fruizione del diritto da parte del dipendente, l ente, in base, alle previsioni dell art.18 del CCNL del 6.7.1995, è chiamato a governare responsabilmente l istituto attraverso la programmazione delle ferie. Tale aspetto assume particolare rilevo anche nei casi in cui il dipendente non abbia fruito delle ferie nell'anno di maturazione per ragioni di servizio. Difatti, l istituto non dipende, nelle sue applicazioni, esclusivamente dalla volontà del dipendente. L art. 2109 c.c. espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, disciplina pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all ente anche la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie. In base alla norma codicistica, le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell impresa e degli interessi del lavoratore. L applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all ente anche la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie. Si veda, su tale materia, anche l art.10, comma 2 del D.Lgs.n.66l2003. Per il caso della mancata fruizione delle ferie per ragioni di servizio entro il primo semestre o nel caso di mancata fruizione derivante dalla mancata richiesta del dipendente si richiamano i contenuti dello specifico orientamento applicativo 795-18H5 i cui contenuti possono riassumersi come di seguito indicato. In queste ipotesi, patologiche e che dovrebbero essere perciò anche di eccezionale verificazione, esclusa sia la monetizzazione delle ferie sia la perdita delle stesse, dato che si tratta di un diritto irrinunciabile, il dipendente può fruirne anche al di la dei termini fissati ma è l amministrazione, eventualmente, a fissare i periodi di fruizione, in applicazione dell art. 2109 del c.c. (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell impresa e degli interessi del lavoratore).

Normalmente, infatti, l amministrazione garantisce la continuità dei servizi ed assicura il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto anche delle scadenze previste dal contratto, avvalendosi del citato art. 2109 del c.c. attraverso la predisposizione di appositi e completi piani ferie e in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi anche attraverso l assegnazione d ufficio delle ferie. In caso di disfunzioni organizzative determinatesi a seguito della cattiva gestione dei poteri datoriali, tra cui rientrano sicuramente quelli di amministrazione del personale, e tradottesi in risponderne alla luce di quella responsabilità dirigenziale più volte richiamata dal D.Lgs. n. 165l2001. Peraltro, solo specifiche e straordinarie esigenze di servizio ( indifferibili secondo l indicazione contrattuale) possono giustificare il rinvio della fruizione, a tale titolo, delle ferie fino alla fine dell anno successivo a quello di maturazione; la sussistenza di esigenze aventi tali caratteristiche deve essere, formalmente ed espressamente, comprovata dal datore di lavoro. Pertanto, una eventuale comunicazione in materia da parte del datore di lavoro comporta una precisa assunzione di responsabilità da parte dello stesso in ordine non solo alla sussistenza delle esigenze ma anche alla natura di indifferibilità dello stesso; si tratta di un aspetto rilevante anche in ordine ad eventuali forme di contenzioso con i dirigenti, in ordine alla lesione della propria integrità psicofisica derivante dalla mancata fruizione delle ferie; Si deve anche rilevare che, in materia di monetizzazione delle ferie, la regola generale sancita dall art. 18 del CCNL del 6.7.1995 è che essa può aver luogo solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ed esclusivamente con riferimento a quelle non godute dal dipendente per rilevanti ed indifferibili ragioni di servizio, risultanti da atto formale avente date certa (comprovante la richiesta del dipendente di fruizione delle ferie e l impossibilita di assegnazione delle stesse da parte del datore di lavoro per le ragioni di servizio di cui si è detto). Relativamente a tale ultimo punto, si può affermare che qualunque atto formale, di data certa, dell ente comprovante la richiesta del dipendente di fruizione delle ferie e l impossibilita di assegnazione delle stesse da parte del datore di lavoro per rilevanti e perciò indifferibili esigenze di servizio è sufficiente ai fini dell applicazione della disciplina contrattuale (utili indicazioni si possono ritrovare nella sentenza del CDS, sez. n.7989l2001). La mancanza dei requisiti contrattuali non consente, pertanto, la monetizzazione delle ferie. Per ulteriori indicazioni, si rinvia ai contenuti degli orientamenti applicativi 795-18F1 e ss. (in particolare agli orientamenti 795-18F3 3 795-18F4 per l ipotesi delle dimissioni del dipendente aggiornare con nuova numerazione sito. In base all art.10 del CCNL del 5.10.2001, il compenso per ferie non godute deve essere determinato con riferimento all'anno di mancata fruizione delle stesse e, quindi, con riferimento all'anno di maturazione dato che le ferie dovrebbe essere godute dal dipendente nel corso dell anno di maturazione; nessuna regola contrattuale o legale prevede o prescrive la rivalutazione, annuale, degli importi dei compensi per ferie non godute. Analoghe considerazioni valgono anche per la dirigenza. In relazione a tale categoria di personale, per completezza informativa, si ritiene utile aggiungere anche che, secondo la giurisprudenza (Cassazione civile, sez. lav., 27 agosto 1996, n. 7883; Cassazione civile, sez. lav., 7 marzo 1996, n. 1793; Cassazione civile, sez. lav., 6 novembre 1982, n. 5825; Corte appello Milano, 29 novembre 2001; Pretura Como, 1 ottobre 1985; Cass.Sez.Lav.n.11786l2005; Cons. Stato n.560l2007), il diritto al compenso sostitutivo delle ferie (monetizzazione) non spetta quando il mancato godimento delle stesse sia imputabile esclusivamente al dirigente, circostanza che ricorre tutte le volte in cui il dirigente abbia il potere di attribuirsi le ferie

senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, salvo che non sia dimostrata la ricorrenza di eccezionali ed obiettive necessita aziendali ostative alla fruizione delle stesse Per quanto sopra, Visto il D.Lgs. 267/2000; Visto lo Statuto comunale; RITENUTO il presente atto di propria competenza trattandosi principalmente di atto di controllo sull operato dei Responsabili dei vari Servizi; VISTO l art. 48 del T.U. delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267l2000); VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell atto espresso, ai sensi dell art. 49 - comma 1 - D.Lgs. 18082000, n.267 dal Segretario comunale; Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge, DELIBERA 1. Di approvare il PROSPETTO SITUAZIONE FERIE 2015-2016 allegato alla presente deliberazione quale ALLEGATO A, demandando ad atto successivo il riordino delle residuanti ferie; 2. Autorizzare i dipendenti comunali a fruire delle ferie residue entro e non oltre il 31.12.2017, salvo il verificarsi di eventi imprevisti, attestati dal Responsabile del Servizio competente e/o dal Sindaco, che impediscano al dipendente l utilizzo del congedo ordinario entro il termine sopra fissato (senza qui entrare nel merito delle singole posizioni ad essi riferibili, che ammettono una diversa specificità, assimilabile o comunque riconducibile alle caratterizzazioni previste per la dirigenza); 3. Nel presupposto di contemperare una corretta organizzazione lavorativa con le esigenze di carattere personale, stabilire che nel minor tempo possibile, e comunque tempestivamente, venga da ciascuno prodotto debito piano ferie 2017 (comprendente giorni residui anni 2015 e 2016); 4. Di disporre che i soggetti competenti (Segretario comunale per i Responsabili di servizio, e Responsabili di servizio per gli altri dipendenti) provvedano ad assicurare che il monte ferie residue collocamento in ferie d ufficio. 5. Dare atto che dovranno comunque essere salvaguardate le esigenze di servizio, settore per settore, con quindi necessita di verificare con i colleghi i rispettivi intendimenti / esigenze, senza che si vadano a determinare sempre problematiche sovrapposizioni di congedi ordinari, assicurando che, una volta vidimato dai Responsabili di Servizio, dal Segretario Comunale e dall Amministrazione Com.le, in persona del Sindaco quale Capo dell Amministrazione e Legale rappresentante dell Ente, il Piano Ferie in discussione risulterà vincolante anche per l Ente, per ogni conseguente effetto; 6. Trasmettere copia del presente atto a tutti i dipendenti 6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente Maria Cestari CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Certifico che questa deliberazione della Giunta comunale è stata affissa all Albo Pretorio del Comune di Casalbeltrame oggi è vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ai sensi dell art.124, primo comma della T.U. n. 267/2000. CERTIFICATO Dl ESECUTIVITÀ Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell art.134, comma 3 del T.U. n. 267/2000. Addi ORIGINALE della Deliberazione COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo Addi