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Tribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza 07.02.2006, n. 43 Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DEL LAVORO Il Giudice Dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2360/2004 ruolo generale, sezione lavoro, promossa da: St. Po. elettivamente domiciliato in Bo., Via Em. Le. n. 192/6, presso e nello studio dell'avvocato Gi. Mu. che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso; ricorrente contro Poste Italiane S.p.A. in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Bo., Via Sa. St. n. 45, presso e nello studio dell'avvocato Si. Ma., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Lu. Fi. e Gi. Ca., come da mandato in calce alla memoria difensiva; convenuto In punto a: "Nullità apposizione termine al contratto di lavoro". Conclusioni delle parti. Per il ricorrente: "A) Dichiarare la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati in data 2 maggio 2003 e 1 dicembre 2003; B) dichiarare che fra le parti è intercorso dalla data di stipula del primo contratto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

C) dichiarare che il rapporto discendente da tale contratto è tuttora in essere; D) per l'effetto ordinare alla società Poste Italiane S.p.A. in persona del suo legale rappresentante p.t., di riammettere il ricorrente St. Po. nel posto di lavoro occupato per effetto del contratto di cui sopra; E) condannare la predetta società al pagamento delle retribuzioni a far data dal 2 marzo 2004 o, in subordine, dal 26 maggio 2004 data dell'effettuazione del tentativo di conciliazione, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata fino al definitivo soddisfo, oltre al versamento dei contributi previdenziali relativi; F) condannare, la società convenuta in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa". Per il convenuto: "Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa respingere il ricorso avversario in quanto infondato, in fatto ed in diritto in ogni sua parte; in accoglimento dell'eccezione gradata sollevata, dare atto che eventuali somme riconosciute in favore di parte ricorrente devono essere decurtate con quanto percepito da altri datori di lavoro o a seguito di attività lavorativa comunque remunerata e, in ogni caso, con gli importi riconosciuti a titolo di trattamento di fine rapporto da parte della Società resistente". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 23.09.04, St. Po. conveniva in giudizio Poste Italiane S.p.A. dinanzi al Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermavano di avere lavorato alle dipendenze di Poste Italiane S.p.A., rispettivamente nei periodi dal 02.05.2003 al 30.09.2003, e dal 01.12.2003 al 14.02.2004, in forza di distinti contratti a tempo determinato. Affermava che le clausole di apposizione del termine erano illegittime per l'indeterminatezza della causa giustificatrice, ed erano conseguentemente radicalmente nulle.

Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse la nullità delle clausole del termine e la conseguente sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a far data dalla prima assunzione, e condannasse Poste Italiane S.p.A. a ripristinare la funzionalità del rapporto ed a pagare le retribuzioni globali di fatto maturate nel periodo di mancata prestazione lavorativa, dalla data di proposizione del tentativo di conciliazione, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, e con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio Poste Italiane S.p.A., eccependo in primis la legittimità dell'apposizione del termine ex art. 1 D.Lgs. n. 368/2001. Affermava poi che in ogni caso, dall'eventuale illegittimità del termine, non poteva discendere la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande proposte da parte ricorrente, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 11.05.2005 e 20.01.2006. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti processuali è emerso che nei periodi in questione, Poste Italiane S.p.A. aveva una strutturale e permanente carenza di organico, cui l'azienda poneva rimedio con reiterate assunzioni a termine. Occorre poi osservare che le asserite esigenze di carattere eccezionale, affermate da parte convenuta, sono state solamente allegate in maniera generica ed indistinta, e non provate né richieste di provare, nella loro specifica sussistenza, in relazione alle specifiche assunzioni a termine dei ricorrenti. Infatti, il D.Lgs. n. 368/2001 pur ampliando la sfera di utilizzabilità del contratto a termine, non ha reso semplicemente facoltativa la scelta di apporre un termine al contratto di lavoro.

Ciò in quanto il contratto a tempo indeterminato costituisce la regola, mentre il contratto a termine l'eccezione. Occorre pertanto che il datore di lavoro indichi e provi nell'eventuale successivo giudizio, quale sia la specifica esigenza aziendale che ha giustificato l'apposizione del termine al contratto di lavoro. Nel caso che il contratto a termine sia stipulato per la sostituzione di uno o più lavoratori, devono essere identificati nel contratto stesso, i lavoratori sostituiti. Ugualmente, nel caso di contratti a termine adottati per ragioni di carattere produttivo e/o organizzativo, le suddette ragioni devono essere indicate e specificate in modo analitico e dettagliato, e provate successivamente nell'eventuale giudizio. In altre parole, la norma in questione, non ha conferito a Poste Italiane S.p.A., la facoltà di assumere ad libitum personale a tempo determinato, sul semplice presupposto di una generica ed indeterminata situazione di ristrutturazione aziendale, di cui tra l'altro non sono neppure chiari i tempi, i modi e le finalità, e che asseritamente si protrae da oltre dieci anni. Dalla nullità della clausola di apposizione del termine, non deriva la nullità dell'intero contratto, bensì la sua conversione in contratto a tempo indeterminato ex art. 1419 comma secondo c.c., applicabile anche al contratto di lavoro (Cass. 645/1999). Ciò in forza del fatto che la legge stabilisce espressamente che contratto a tempo indeterminato costituisce la regola, mentre il contratto a termine l'eccezione. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità dei termini apposti ai successivi contratti di lavoro subordinato del ricorrente, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 02.05.2003. Da tale trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, consegue, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, il diritto del ricorrente alla ricostituzione del rapporto medesimo ed al risarcimento del danno, in misura pari alle retribuzioni mensili globali di fatto non percepite, dal giorno della costituzione in mora, dedotto l'aliunde perceptum. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in 2.500,00 per diritti ed onorari.

Spese generali, IVA e CPA seguono come per legge. P.Q.M. Il Giudice del Tribunale di Bologna in finzione di Giudice del Lavoro, dichiara la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra le parti, in data 02.05.2003 e 01.12.2003. Dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 02.05.2003, tutt'ora in essere. Condanna Poste Italiane S.p.A. a reintegrare St. Po. nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte. Condanna Poste Italiane S.p.A. a corrispondere a St. Po. le retribuzioni dovute e non pagate dal 02.03.2004, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, dalla mora al saldo, dedotto l'aliunde perceptum. Condanna Poste Italiane S.p.A. alla regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro in essere, a far data dal 02.03.2004. Condanna Poste Italiane S.p.A. alla rifusione delle spese processuali a favore di St. Po., somma liquidata in 2.500,00 per diritti ed onorari. Spese generali, IVA e CPA seguono come per legge.