DIVISIONE STUDI LEGISLATIVI Roma 01.08.2009 Spett.le FEDERLAB ITALIA Spett.le ASPAT Loro e-mail Oggetto: interventi a sostegno dl reddito DISOCCUPAZIONE IN DEROGA PER 90 GIORNI. Tutela del reddito per sospensione dal lavoro o disoccupazione. Disciplina Ammortizzatori in deroga. Decreto attuazione. E stato emanato l annunciato decreto interministeriale che disciplina l accesso all indennità di disoccupazione per sospensione dell attività lavorativa di cui all art.19 del decreto-legge 185/2008 convertito nella legge 2/2009. Nel fornire una prima anticipazione degli elementi più significativi, si fa presente che i provvedimento risulta attualmente all esame della Corte dei Conti e diverrà operativo dal momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Sospensione per crisi aziendali o occupazionali (art.2) Per sospensioni dal lavoro riconducibili a situazioni di crisi aziendali o occupazionali (art.19, comma. 1, lettere a) b) e c) ) si intendono eventi transitori e di carattere temporaneo dovuti a situazioni di mercato o eventi naturali che comportino, per qualunque tipologia di datori di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o di clienti ed in particolare: a) crisi di mercato, comprovata dall andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari complessivamente considerati; b) mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini ovvero contrazioni o cancellazione delle richieste di missioni nel caso delle agenzie di somministrazione di lavoro; c) mancanza di materie prime o contrazione di attività non dipendente da inadempienze contrattuali dell azienda o da inerzia del datore di lavoro; d) sospensioni o contrazioni dell attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell impresa che esercita l influsso gestionale prevalente; e) eventi improvvisi ed imprevisti quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte; f) ritardati pagamenti di oltre 150 giorni, in caso di appalti o forniture verso la pubblica amministrazione.
Sono esclusi dal campo di applicazioni dell art.19, comma 1, del citato decreto-legge i casi di sospensioni programmate ed i rapporti di lavoro a tempo parziale verticale stipulati per periodi di sospensione contrattualmente programmati. Accesso all indennità di disoccupazione ordinaria per i lavoratori sospesi per crisi aziendali od occupazionali Per l accesso all indennità di disoccupazione ordinaria, di cui al citato art. 19, comma 1, lett. a), sono richiesti i seguenti requisiti: a) essere dipendenti da imprese non destinatarie, per settore o dimensione,di interventi di CIGO o CIGS ovvero da imprese artigiane; b) usufruire di un intervento integrativo, pari ad almeno il 20% dell indennità di disoccupazione a carico dell Ente bilaterale ovvero di fondi interprofessionali per la formazione continua; c) far valere almeno due anni di assicurazione ed almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro; d) presentazione, mediante l apposita modulistica predisposta dall INPS, della dichiarazione di immediata disponibilità all impiego o ad un percorso formativo e di riqualificazione professionale. Il lavoratore sospeso in possesso dei predetti requisiti ha diritto ad un trattamento pari all indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali per un numero di giornate pari a quelle di sospensione e, comunque non superiore a 90 giornate. Tale periodo può essere fruito in forma frazionata e non continuativa. Il trattamento è subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale, secondo modalità e procedure stabilite da accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale istitutive degli enti bilaterali. Nell ambito dei rapporti di somministrazione di lavoro, qualora previsto dagli enti bilaterali, il beneficio spetta anche in caso di interruzione o di fine anticipata della missione. Per il solo biennio 2009-2010 i beneficiari dell intervento in esame hanno diritto al trattamento riconosciuto per gli ammortizzatori in deroga, cioè l 80% della retribuzione percepita anziché il 60%, fermo restando il rispetto dei massimali previsti. 2 Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti Per l accesso all indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti per tutti i lavoratori dipendenti sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che risultino destinatari di trattamenti di integrazione salariale (art.19 comma1 lettera b) sono previste le stesse modalità già illustrate per l indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali. Indennità pari alla disoccupazione per gli apprendisti I beneficiari dell indennità di disoccupazione per gli apprendisti (art.19 comma 1 lettera c) devono possedere i seguenti requisiti: a) qualifica di apprendista; b) anzianità aziendale di almeno 3 mesi; per il resto, valgono i medesimi requisiti previsti per i lavoratori dipendenti comuni. Cumulo fra trattamento per sospensione e trattamenti di disoccupazione. Il trattamento per sospensione dell attività (art.19, comma 1 lettere a) e b) non riduce la durata del trattamento di disoccupazione. Gli accordi sindacali debbono precisare le modalità di esaurimento dei periodi di tutela delle lettere a), b) e c) del citato art.19,le conseguenze dell esaurimento delle risorse della
bilateralità, prima che siano decorsi i 90 giorni e la successiva fruizione della cassa integrazione guadagni in deroga. Qualora non si verifichi l intervento degli enti bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali per la formazione continua, i periodi di tutela si considerano esauriti ed i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga. Per le imprese artigiane, commerciali e turistiche rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali territoriali o aziendali, il trattamento in deroga è condizionato al rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Adempimenti dei datori di lavoro e dei lavoratori Le aziende ed i lavoratori interessati alle sospensioni debbono comunicare in via telematica ai servizi competenti, direttamente o tramite l INPS, i consulenti del lavoro o gli altri soggetti abilitati, la sospensione dell attività lavorativa, le relative motivazioni ed i nominativi dei lavoratori nonché inviare all INPS copia degli accordi collettivi. I datori di lavoro interessati alle sospensioni debbono comunicare tempestivamente all Istituto, con le medesime modalità, l eventuale ripresa dell attività. Erogazione dei benefici di cui all art.19 comma 1) A partire dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo l erogazione dei trattamenti di cui all art.19, comma 1 è subordinata alla comunicazione mensile dell ente bilaterale all INPS dei nominativi dei lavoratori che hanno titolo alla fruizione della quota integrativa, del relativo periodo di erogazione e dell impegno ad effettuare tali erogazioni. L ente bilaterale eroga la quota integrativa al lavoratore, con tempi e modalità proprie, entro il limite massimo di sei mesi dalla comunicazione della sospensione o, nel caso previsto dall art.19 comma 1 lettera c), dal licenziamento. L INPS eroga i trattamenti in base alla data di presentazione delle domande. 3 Linee guida per il concorso integrativo degli enti bilaterali Dalla data di pubblicazione del decreto attuativo nella Gazzetta Ufficiale, i trattamenti di cui all art.19, comma 1, sono concessi subordinatamente all intervento integrativo a carico dell ente bilaterale ovvero, per il 2009, a carico dei fondi interprofessionali per la formazione continua. L INPS dovrà stipulare con gli enti bilaterali, settoriali o territoriali, ovvero con i fondi interprofessionali apposite convenzioni, che dovranno contenere i seguenti elementi: a) modalità di segnalazione dei nominativi dei lavoratori che ricevono la quota integrativa a carico dell ente bilaterale e della durata dell intervento; b) modalità di indicazione del progressivo utilizzo delle risorse impegnate rispetto all ammontare delle risorse disponibili; c) comunicazione trimestrale delle somme effettivamente corrisposte dall ente bilaterale rispetto all ammontare impegnato; d) tempi e modalità di segnalazione a seguito dell esaurimento delle risorse; e) modalità di accesso alla banca dati di cui a successivo art.10; f) modalità e periodicità della rendicondazione. Gli accordi interconfederali ed i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dovranno stabilire la dotazione minima, per ogni lavoratore e per ogni settore o categoria produttiva, della contribuzione a carico di imprese e di lavoratori per far fronte alla quota integrativa del 20%. Tali indicazioni nazionali valgono per i territori che non abbiano già provveduto a determinare le risorse con specifica contrattazione collettiva. Gli accordi devono
prevedere che la destinazione delle risorse sia prioritariamente orientata alla tutela delle sospensioni, non escludendo la possibilità di includere altre forme di tutela del reddito anche di lavoratori disoccupati. Gli enti bilaterali devono rendicontare le predette risorse in modo completo e veritiero destinandole integralmente alle prestazioni previste senza la possibilità di far valere sulle predette risorse le spese amministrative di gestione. L ente bilaterale è tenuto a erogare gli interventi integrativi fino a concorrenza delle risorse disponibili risultanti dall ultimo bilancio annuale approvato. Convenzionalmente le risorse disponibili devono essere conteggiate con riferimento alle entrate dell anno solare (1 gennaio 31 dicembre) precedente all anno di erogazione. Convenzionalmente la spesa deve essere contabilizzata nell anno di erogazione (1 gennaio 31 dicembre). In sede di prima applicazione il suddetto meccanismo determina l ammontare delle risorse disponibili sui valori contabili di competenza del 2008, mentre la quantificazione della spesa tiene conto delle erogazioni dall 1.1. 2009 al 31.12.2009. In assenza di certificazione del bilancio dell ente bilaterale, la sede INPS può accertare le risorse disponibili ivi incluso l esaurimento delle specifiche risorse. Banca dati dei percettori di trattamenti previdenziali o di altri sussidi o indennità pubbliche L INPS dovrà consentire agli enti bilaterali ed ai fondi convenzionati il libero accesso a una banca dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei trattamenti, ivi compresi i casi di sospensione dell attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori disponibili a un percorso di riqualificazione professionale ovvero, in caso di perdita di lavoro, ad un lavoro congruo. Tale procedura sarà accessibile anche ai Servizi competenti, alle Regioni e Province autonome e alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all occupazione del Ministero del Lavoro. Gli apprendisti a seguito del licenziamento devono comunicare all INPS, secondo le modalità stabilite dall Istituto, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, la richiesta del beneficio e la dichiarazione preventiva di disponibilità a un lavoro congruo. L INPS dovrà acquisire i dati del lavoratore, contestualmente al riconoscimento della relativa indennità. La banca dati deve contenere tutte le informazioni utili, compresa la qualifica professionale e il titolo di studio del percettore del trattamento o sussidio e ogni altra informazione utile ai fini delle politiche di formazione e attivazione del lavoratore. 4 Dichiarazione di disponibilità L INPS deve adeguare, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo, la modulistica on line e cartacea per la dichiarazione preventiva di immediata disponibilità al lavoro o la dichiarazione preventiva di immediata disponibilità ad un percorso di riqualificazione professionale di tutti i lavoratori beneficiari di indennità, a cui è subordinata la concessione di interventi a sostegno del reddito. La dichiarazione di immediata disponibilità deve essere prodotta all INPS, all atto della domanda, utilizzando la modulistica, predisposta dall Istituto entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento. Decadenza dal trattamento di sostegno del reddito Il beneficiario di un trattamento di sostegno al reddito che rifiuti un lavoro congruo perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
Il beneficiario di un trattamento di sostegno al reddito che: - rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità, - sottoscriva la dichiarazione ma rifiuti la partecipazione a un percorso di riqualificazione professionale, - non partecipi regolarmente a un percorso di riqualificazione professionale, senza adeguata giustificazione perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati. Nelle ipotesi sopraindicate i Servizi per l Impiego, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro, i datori di lavoro, per il tramite dei servizi competenti devono comunicare tempestivamente all INPS, secondo modalità individuate dall Istituto, i nominativi dei lavoratori da ritenere decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative motivazioni. L Istituto, a sua volta, dichiarerà, la decadenza dandone comunicazione agli interessati. Nelle ipotesi sopraindicate i Servizi per l Impiego, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro, i datori di lavoro che assumono i lavoratori disponibili ad un offerta di lavoro congrua comunicano tempestivamente all INPS i nominativi di coloro che sono stati avviati ad attività formative o di reinserimento, la durata e la tipologia di tali attività o contratti, sulla base di apposita modulistica on line, che dovrà essere predisposta dall Istituto entro 15 giorni dall entrata in vigore del decreto attuativo. L obbligo di partecipazione ad un percorso di formazione o riqualificazione professionale è sospeso qualora il lavoratore riprenda l attività lavorativa. 5 Indennità una tantum ai collaboratori coordinati e continuativi L indennità una tantum ai collaboratori coordinati e continuativi verrà erogata dall INPS ai soggetti in possesso dei prescritti requisiti, sulla base di una domanda predisposta sull apposita modulistica. Criteri di priorità per l erogazione delle prestazioni Tutte le indennità verranno corrisposte dall INPS sulla base della data di presentazione della domanda ed entro il limite di spesa previsto, che comprende anche gli oneri per la contribuzione figurativa e per gli assegni al nucleo familiare. L INPS trasmette mensilmente al Ministero del lavoro ed al Ministero dell economia la rendicontazione delle domande accolte e della relativa spesa. Le informazioni relative alle misure dell art.19 saranno rese disponibili agli enti bilaterali e, per il monitoraggio, all ISFOL. Ripartizione risorse Le risorse da utilizzare fra gli strumenti di sostegno al reddito sono così suddivise: a) 189 milioni di euro per il 2009 per gli interventi dell art.19, comma 1 lettere a), b) e c). Per gli anni successivi, le risorse saranno quantificate con apposito decreto; b) 100 milioni di euro per il 2009 per gli interventi a favore dei collaboratori a progetto. Rif normativi: Decreto ministero del Lavoro e dell Economia Art.19 decreto-legge 185/2008 convertito nella legge 2/2009