I Piani triennali di azioni positive
Fonti normative: Artt. D.Lgs. n. 165/2001, recante Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, come modificato da ultimo dalla Legge n. 183/2010, che prevede la costituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.); Art. 48 D.Lgs. n. 198/2006 (c.d. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ); Direttiva 23 maggio 2007 del Ministero per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministero per i diritti e le pari opportunità recante Misure per attuare parità e pari opportunità nella Pubblica Amministrazione
Art. 48 D.Lgs 198/2006 In base a tale norma le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, devono predisporre piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.
Art. 48 D.Lgs 198/2006 Detti piani hanno l'obiettivo, tra le altre cose, di: - promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, - favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.
Art. 48 Dlgs 198/2006 A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile e' accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale.
Art. 48 Dlgs 198/2006 Per la predisposizione del Piano Triennale, l'amministrazione dovrà avvalersi del parere del Comitato Unico di Garanzia costituito all'interno dell'ente nonché del parere della consigliera o del consigliere di parità territorialmente competente.
Il parere è obbligatorio? Il parere richiesto agli organismi di parità ha natura obbligatoria, ma non vincolante e deve contenere un giudizio di congruità del piano alle finalità di cui alla legge.
Scopi azioni positive: Eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità.
Scopi azioni positive: Superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione nell avanzamento professionale e di carriera, ovvero nel trattamento economico e retributivo.
Scopi azioni positive: Promuovere l inserimento delle donne nelle attività nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate ed ai livelli di responsabilità.
Scopi azioni positive: Favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro l equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
La mancata predisposizione è sanzionabile? La predisposizione del Piano, ha per le Pubbliche Amministrazioni carattere obbligatorio, con previsione in caso di mancato adempimento, dell applicazione della sanzione in base alla quale le Amministrazioni Pubbliche che non provvedono agli adempimenti non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. Art. 6 comma 6 D.Lgs. 165/01
Chi predispone il piano? I vertici dell Amministrazione consultando: Comitato Unico di Garanzia Le R.S.U. o in loro assenza le OO.SS. rappresentative nell'ambito del comparto La Consigliera di Parità competente