REGOLAMENTO PER L'USO DI LOCALI ED ATTREZIATURE SCOLASTICHE. Proposta

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REGOLAMENTO PER L'USO DI LOCALI ED ATTREZIATURE SCOLASTICHE. Proposta Art. 1 Il Comune vista la carenza sul territorio di locali idonei ed attrezzature per lo svolgimento delle attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, didattico-educativo, sportivo e ricreativo, può disporre, previo assenso del Consiglio di Circolo o di Istituto la concessione temporanea di locali ed attrezzature scolastiche al di fuori del normale orario di servizio scolastico. Art. 2 In nessun caso dalle utilizzazioni dei locali dovrà derivare impedimento o difficoltà per il normale svolgimento del servizio scolastico. Il Direttore Didattico o il Preside ove l'utilizzazione diventi di ostacolo allo svolgimento del servizio scolastico, dovrà, sentito il Consiglio di circolo o d'istituto, inoltrare all autorità competente la richiesta di revoca della concessione. Art. 3 Le utilizzazioni di locali ed attrezzature scolastiche non potranno essere concesse per attività e manifestazioni che non siano coerenti con la destinazione e la funzione dei locali nell ambito dell'istituto scolastico di cui fanno parte. Art. 4 Non rientrano tra le attrezzature scolastiche che possono essere oggetto delle utilizzazioni e delle concessioni, gli audiovisivi, le apparecchiature dei gabinetti scientifici, le macchine delle aule speciali di dattilografia e di calcolo oltre che le biblioteche. Nella stipula delle convenzioni d uso relative ai locali e alle attrezzature di cui il Comune è proprietario, si dovrà tener conto del disposto dell'art. 12 secondo comma della legge 517/77 che stabilisce che debba trattarsi di attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. Art. 5 Le utilizzazioni sono consentite a tempo determinato. Le convenzioni hanno la durata massima di un anno scolastico e sono rinnovabili a richiesta del concessionario, in base allo schema allegato al presente regolamento. Art. 6 Qualora il Concessionario rechi grave turbamento allo svolgimento del servizio scolastico o abbia danneggiato locali/attrezzature, è facoltà del Direttore Didattico o Preside d Istituto di interdire l'accesso ai locali scolastici e provvedere ad eventuale sospensione temporanea o revoca (vedi art. 2). Art. 7 Sono ammesse a richiedere l'uso in concessione di locali e attrezzature scolastiche per le promozioni di cui all'art. 1 del presente regolamento, le organizzazioni riconosciute e più precisamente: - Associazioni sportive affiliate ad una federazione riconosciuta dal Coni; - Cooperative ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni; - Ente ed Associazioni di promozione culturale o che svolgano attività in campo

giovanile o rivolta agli anziani; - Enti ed associazioni di assistenza a portatori di handicaps e di volontariato; - soggetti singoli e società che non perseguono fini di lucro e richiedono l'uso per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. Art. 8 Il destinatario della concessione non dovrà perseguire fini di lucro ed eventuali utili dovranno necessariamente essere reinvestiti per l'attività o devoluti a scopi sociali e ciò dovrà risultare dallo statuto o Atto Costitutivo da allegare unitamente al modulo (a) parte integrante del presente regolamento all'atto della richiesta di concessione. Art. 9 L Amministrazione tra le richieste pervenute darà la precedenza a quelle formulate dalle associazioni operanti in collaborazione con l'amministrazione stessa, i Quartieri dove hanno sede le strutture richieste in concessione, e le scuole. Art. 10 Il richiedente della concessione deve presentare al Comune ed al Consiglio di Circolo o d Istituto un programma dettagliato dell'attività che intende svolgere nei locali richiesti. Saranno prescelti i programmi tendenti allo sviluppo psico-motorio, o che prevedano attività didattico-ricreative rivolte ai ragazzi sia in concomitanza con il periodo di attività di attività scolastica che durante il periodo di vacanze estive. Art. 11 Le domande verranno esaminate da una commissione formata dal Dirigente della Rip.ne P.I. e da altri funzionari, uno dello Sport, uno della Cultura e uno del Servizio Patrimonio nominati dal medesimo Dirigente. La scelta sarà effettuata attenendosi, di norma, oltre a quanto richiamato negli altri articoli del presente regolamento, ai seguenti criteri: - iniziative e programmi ritenuti utili e idonei per lo sviluppo psico-motorio, o validi dal punto di vista didattico-ricreativo, o volti a realizzare il coinvolgimento dei ragazzi nel periodo di vacanze estive; - iniziative, attività e programmi che comunque siano ritenuti in linea ed aderenza con finalità socio-educative, sportive, culturali. Tali valutazioni, comunque, non possono prescindere dall'assenso preventivo del relativo Consiglio di Circolo o di Istituto. Art. 12 In caso di richieste dell uso delle palestre o altri locali per iniziative culturali, conferenze, dibattiti, per limitati periodi di tempo (da uno a sei giorni), l Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare i locali, dopo il nulla osta del Consiglio di Circolo o di Istituto richiedendo un rimborso forfettario di. 50.000 giornaliere, con la precisazione che non è consentita una presenza superiore alle 100 persone aggiornabile con deliberazione di G.C., ogni biennio dell approvazione del regolamento. Art. 13 La richiesta di concessione dovrà essere presentata contestualmente al Comune di Pescara e al Presidente del Consiglio di Circolo o di Istituto: - 60 giorni prima se I'utilizzo è previsto per un periodo non inferiore a sei mesi; - 45 giorni prima se I utilizzo è previsto per un periodo non inferiore a tre mesi;

- 30 giorni prima se l utilizzo è previsto per un periodo fino a tre mesi. Art. 14 La quota oraria per rimborso forfettario comprendente le spese per consumo di acqua potabile, energia elettrica e riscaldamento è di.10.000 + IVA, come da tariffario allegato al regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di cui alla deliberazione consiliare n. 166/92. Art. 15 Per le concessioni di durata fino a tre mesi la suddetta quota oraria dovrà essere versata dal destinatario della concessione per l'intero importo entro i primi 30 giorni di utilizzo, per le altre concessioni la quota dovrà essere versata al 50% prima dell inizio dell'attività; l'altro 50% entro e non oltre i 60 giorni antecedenti il termine dell attività stessa, tramite versamento sul c/c n. 4655 intestato al Comune di Pescara. Art. 16 Il concessionario sarà responsabile per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone e a cose, sollevando il Direttore didattico o il Preside e l Amministrazione da ogni qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all utilizzo della struttura concessa. Art. 17 Prima dell inizio dell utilizzo della struttura il Responsabile dell associazione, o altro legittimato, sottoscriverà dichiarazione che la palestra o quant'altro concesso dovrà essere riconsegnato nello stato in cui trovavasi al momento della consegna, dichiarandosi contestualmente personalmente responsabile. Quanto sopra, ai fini anche dell eventuale riconoscimento dei danni. Art. 18 Il concessionario per tutto il tempo in cui ha l'uso dei locali si considera subconsegnatario. Qualora il Concessionario rilevi prima dell'uso dei locali difformità delle attrezzature e dello stato dei locali rispetto alla dichiarazione di ricognizione di cui all'art. 15 deve darne immediata comunicazione scritta al Direttore Didattico o al Preside e all Amministrazione concedente. Art. 19 Le stesse norme di cui al presente regolamento saranno applicate anche per le concessioni di locali o palestre ad Associazioni Sportive, Culturali, Cooperative ed Enti che non perseguono fini di lucro, per lo svolgimento di attività che abbiano un fine culturale, sociale, didattico-educativo, sportivo, rivolte però ad un'utenza extrascolastica. Art. 20 Per quanto previsto al precedente art. 15 l'onere delle pulizie dei locali è a carico del concessionario. In caso di utilizzo dei locali per attività extrascolastiche di più realtà nello stesso giorno il Comune può richiedere alle Associazioni, Cooperative ed Enti che utilizzano i locali scolastici un dettagliato programma delle pulizie.

CONVENZIONE PER L'USO DI LOCALI SCOLASTICI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO ART. 1 Tra il Dirigente della P.I., in esecuzione del regolamento per l uso dei locali scolastici ed attrezzature scolastiche, e la società..di.. rappresentata dal Sig.è stipulata, previo assenso del Consiglio della Scuola la presente convenzione per l uso ai fini dello svolgimento di attività.. ART. 2 - L uso dei locali e delle attrezzature suddetti è concesso soltanto fuori dell orario scolastico dalle ore alle ore.nei giorni.. L uso dei locali e delle attrezzature è concesso esclusivamente per attività e manifestazioni coerenti con la destinazione prevista dal regolamento per l'uso dei e Palestre scolastiche. ART. 3 La Società, l Ente o Associazione si assume la diretta responsabilità circa lo svolgimento delle esercitazioni; al riguardo dovranno essere segnalati al Responsabile della Scuola e all'amministrazione i nominativi dei responsabili che presiederanno l'attività (la presenza di almeno uno dei predetti dirigenti deve essere elemento determinante per l'accesso degli atleti alla palestra), nonché l elenco nominativo degli allievi iscritti, che accederanno alla palestra. ART. 4 - La Società stipulante si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale in ordine alla manutenzione, sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio, esonerando sia l'amministrazione che il Capo d'istituto da ogni responsabilità per eventuali danni, provocati all'immobile ed alle attrezzature nel corso delle esercitazioni, che verranno comunque risarciti dalla Società stessa. ART. 5 - La Società deve prevedere un'adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone e cose e contro i rischi di furto di arredi o attrezzature, gli estremi della polizza dovranno essere comunicati al Capo di Istituto e all Amministrazione e deve provvedere al deposito cauzionale di. 142.000. ART. 6 La Società all atto della stipula della convenzione deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da parte del Legale Rappresentante, dal quale si evinca l assolvimento di tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e qualunque altro per i propri soci o addetti, che comunque non possono, in nessun caso, essere posti a carico del comune. ART. 7 - Tutte le spese di pulizia, funzionamento e manutenzione dell'impianto, nonchè le spese comunque connesse all'uso dei locali e delle attrezzature, saranno a carico della Società stipulante. ART. 8 - La quota oraria per rimborso forfettario comprendente le spese per consumo di acqua potabile, energia elettrica e riscaldamento è di. 10.000 + IVA, come da tariffario allegato al regolamento per l uso e la gestione degli impianti sportivi di cui alla deliberazione consiliare n. 166/92 e successive modificazioni. ART. 9 - Per le concessioni di durata fino a tre mesi la suddetta quota oraria dovrà essere versata dal destinatario della concessione per l'intero importo, entro i primi 30 giorni di utilizzo per le altre concessioni la quota dovrà essere versata al 50% prima dell inizio dell attività, l altro 50% entro e non oltre i 60 giorni antecedenti il termine

dell attività stessa tramite versamento su c/c n. 4655 intestato al Comune di Pescara, Servizio Tesoreria. Per tutto quanto non espressamente riportato nella presente convenzione si richiama il regolamento per l uso dei locali ed attrezzature scolastiche. Pescara, li REGOLAMENTO PER L'USO DI LOCALI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE. Art. 1 Il Comune vista la carenza sul territorio di locali idonei ed attrezzature per lo svolgimento delle attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, didattico-educativo, sportivo e ricreativo, può disporre, previo assenso del Consiglio di Circolo o di Istituto la concessione temporanea di locali ed attrezzature scolastiche al di fuori del normale orario di servizio scolastico. Art. 2 In nessun caso dalle utilizzazioni dei locali dovrà derivare impedimento o difficoltà per il normale svolgimento del servizio scolastico. Il Direttore Didattico o il Preside ove l'utilizzazione diventi di ostacolo allo svolgimento del servizio scolastico, dovrà, sentito il Consiglio di circolo o d'istituto, inoltrare all autorità competente la richiesta di revoca della concessione. Art. 3 Le utilizzazioni di locali ed attrezzature scolastiche non potranno essere concesse per attività e manifestazioni che non siano coerenti con la destinazione e la funzione dei locali nell ambito dell'istituto scolastico di cui fanno parte. Art. 4 Non rientrano tra le attrezzature scolastiche che possono essere oggetto delle utilizzazioni e delle concessioni, gli audiovisivi, le apparecchiature dei gabinetti scientifici, le macchine delle aule speciali di dattilografia e di calcolo oltre che le biblioteche. Nella stipula delle convenzioni d uso relative ai locali e alle attrezzature di cui il Comune è proprietario, si dovrà tener conto del disposto dell'art. 12 secondo comma della legge 517/77 che stabilisce che debba trattarsi di attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. Art. 5 Le utilizzazioni sono consentite a tempo determinato. Le convenzioni hanno la durata massima di un anno scolastico e sono rinnovabili a richiesta del concessionario, in base allo schema allegato al presente regolamento.

Art. 6 Qualora il Concessionario rechi grave turbamento allo svolgimento del servizio scolastico o abbia danneggiato locali/attrezzature, è facoltà del Direttore Didattico o Preside d Istituto di interdire l'accesso ai locali scolastici e provvedere ad eventuale sospensione temporanea o revoca (vedi art. 2). Art. 7 Sono ammesse a richiedere l'uso in concessione di locali e attrezzature scolastiche per le promozioni di cui all'art. 1 del presente regolamento, le organizzazioni riconosciute e più precisamente: - Associazioni sportive affiliate ad una federazione riconosciuta dal Coni; - Cooperative ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni; - Ente ed Associazioni di promozione culturale o che svolgano attività in campo giovanile o rivolta agli anziani; - Enti ed associazioni di assistenza a portatori di handicaps e di volontariato; - soggetti singoli e società che non perseguono fini di lucro e richiedono l'uso per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. Art. 8 Il destinatario della concessione non dovrà perseguire fini di lucro ed eventuali utili dovranno necessariamente essere reinvestiti per l'attività o devoluti a scopi sociali e ciò dovrà risultare dallo statuto o Atto Costitutivo da allegare unitamente al modulo (a) parte integrante del presente regolamento all'atto della richiesta di concessione. Art. 9 L Amministrazione tra le richieste pervenute darà la precedenza a quelle formulate dalle associazioni operanti in collaborazione con l'amministrazione stessa, i Quartieri dove hanno sede le strutture richieste in concessione, e le scuole. Art. 10 Il richiedente della concessione deve presentare al Comune ed al Consiglio di Circolo o d Istituto un programma dettagliato dell'attività che intende svolgere nei locali richiesti. Saranno prescelti i programmi tendenti allo sviluppo psico-motorio, o che prevedano attività didattico-ricreative rivolte ai ragazzi sia in concomitanza con il periodo di attività di attività scolastica che durante il periodo di vacanze estive. Art. 11 Le domande verranno esaminate da una commissione formata dal Dirigente della Rip.ne P.I. e da altri funzionari, uno dello Sport, uno della Cultura e uno del Servizio Patrimonio nominati dal medesimo Dirigente. La scelta sarà effettuata attenendosi, di norma, oltre a quanto richiamato negli altri articoli del presente regolamento, ai seguenti criteri: - iniziative e programmi ritenuti utili e idonei per lo sviluppo psico-motorio, o validi dal punto di vista didattico-ricreativo, o volti a realizzare il coinvolgimento dei ragazzi nel periodo di vacanze estive; - iniziative, attività e programmi che comunque siano ritenuti in linea ed aderenza con finalità socio-educative, sportive, culturali. Tali valutazioni, comunque, non possono prescindere dall'assenso preventivo del relativo Consiglio di Circolo o di Istituto.

Art. 12 In caso di richieste dell uso delle palestre o altri locali per iniziative culturali, conferenze, dibattiti, per limitati periodi di tempo (da uno a sei giorni), l Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare i locali, dopo il nulla osta del Consiglio di Circolo o di Istituto richiedendo un rimborso forfettario di. 50.000 giornaliere, con la precisazione che non è consentita una presenza superiore alle 100 persone aggiornabile con deliberazione di G.C., ogni biennio dell approvazione del regolamento. Art. 13 La richiesta di concessione dovrà essere presentata contestualmente al Comune di Pescara e al Presidente del Consiglio di Circolo o di Istituto: - 60 giorni prima se I'utilizzo è previsto per un periodo non inferiore a sei mesi; - 45 giorni prima se I utilizzo è previsto per un periodo non inferiore a tre mesi; - 30 giorni prima se l utilizzo è previsto per un periodo fino a tre mesi. Art. 14 La quota oraria per rimborso forfettario comprendente le spese per consumo di acqua potabile, energia elettrica e riscaldamento è di.10.000 + IVA, come da tariffario allegato al regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di cui alla deliberazione consiliare n. 166/92. Art. 15 Per le concessioni di durata fino a tre mesi la suddetta quota oraria dovrà essere versata dal destinatario della concessione per l'intero importo entro i primi 30 giorni di utilizzo, per le altre concessioni la quota dovrà essere versata al 50% prima dell inizio dell'attività; l'altro 50% entro e non oltre i 60 giorni antecedenti il termine dell attività stessa, tramite versamento sul c/c n. 4655 intestato al Comune di Pescara. Art. 16 Il concessionario sarà responsabile per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone e a cose, sollevando il Direttore didattico o il Preside e l Amministrazione da ogni qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all utilizzo della struttura concessa. Art. 17 Prima dell inizio dell utilizzo della struttura il Responsabile dell associazione, o altro legittimato, sottoscriverà dichiarazione che la palestra o quant'altro concesso dovrà essere riconsegnato nello stato in cui trovavasi al momento della consegna, dichiarandosi contestualmente personalmente responsabile. Quanto sopra, ai fini anche dell eventuale riconoscimento dei danni. Art. 18 Il concessionario per tutto il tempo in cui ha l'uso dei locali si considera subconsegnatario. Qualora il Concessionario rilevi prima dell'uso dei locali difformità delle attrezzature e dello stato dei locali rispetto alla dichiarazione di ricognizione di cui all'art. 15 deve darne immediata comunicazione scritta al Direttore Didattico o al Preside e all Amministrazione concedente. Art. 19 Le stesse norme di cui al presente regolamento saranno applicate anche per le

concessioni di locali o palestre ad Associazioni Sportive, Culturali, Cooperative ed Enti che non perseguono fini di lucro, per lo svolgimento di attività che abbiano un fine culturale, sociale, didattico-educativo, sportivo, rivolte però ad un'utenza extrascolastica. Art. 20 Per quanto previsto al precedente art. 15 l'onere delle pulizie dei locali è a carico del concessionario. In caso di utilizzo dei locali per attività extrascolastiche di più realtà nello stesso giorno il Comune può richiedere alle Associazioni, Cooperative ed Enti che utilizzano i locali scolastici un dettagliato programma delle pulizie. Art. 21 Eventuali danneggiamenti di locali ed attrezzature dovranno essere contestati e denunciati al momento della cessazione dell uso e non più tardi di cinque giorni da tale cessione. Art. 22 L utilizzo dei locali nei periodi di non attività scolastica dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune sentito il parere non vincolante del Direttore Didattico o Preside dell Istituto. Art. 23 Al fine del rilascio della concessione, avranno priorità assoluta le Associazioni, Enti e Cooperative che hanno sede legale nel Comune di Pescara, tenendo conto della qualità del servizio e del numero degli associati.