REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SPIN-OFF DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

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REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SPIN-OFF DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA ART. 1 PRINCIPI GENERALI 1. L Università degli Studi della Tuscia, di seguito indicata Università, ai sensi dell articolo 7 dello Statuto, dei principi sanciti dal Regolamento Generale d Ateneo e nel rispetto della normativa nazionale in materia, favorisce la costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e l offerta di nuovi prodotti e servizi. 2. Vengono definiti spin-off partecipati dall Università esclusivamente quelle società per azioni o a responsabilità limitata alle quali l Università partecipa in qualità di socio. 3. Vengono definiti spin-off approvati dall Università quelle società per azioni o a responsabilità limitata, costituite secondo l iter previsto dal presente Regolamento, nelle quali l Università non acquisisce alcuna quota di partecipazione. ART. 2 SOCI PROPONENTI E ALTRI PARTECIPANTI 1. La costituzione di uno spin-off può essere proposta: a) da uno o più professori o ricercatori dell'università della Tuscia. b) da uno o più professori o ricercatori dell'università della Tuscia e uno o più unità di personale tecnico-amministrativo. 2. Oltre ai soci proponenti, possono partecipare alle attività e al capitale sociale dello spin-off i dipendenti dell Università appartenenti al ruolo dei docenti e del personale tecnico amministrativo, i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca; gli studenti dei corsi di studio impegnati in attività di ricerca certificata dal proponente, coerente con l oggetto sociale dello spinoff, i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato; i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca nonché ogni altra persona fisica e/o giuridica italiana o straniera.

ART. 3 PROCEDURA DI COSTITUZIONE DEGLI SPIN-OFF Regolamento per la costituzione di spin-off 1. La proposta di costituzione della società è preliminarmente approvata dal Consiglio di Dipartimento che ospiterà l iniziativa, secondo quanto previsto al successivo comma 7. 2. Successivamente la proposta è approvata dal Consiglio di Amministrazione che, previo parere favorevole della Commissione Ricerca e del Senato Accademico, autorizza l attivazione dello spinoff, indicando la quota di capitale di proprietà dell Università nel caso di spin-off partecipato. 3. All atto dell approvazione della proposta di costituzione di spin-off, il Consiglio di Amministrazione dell Università designa, altresì, il componente del Consiglio di Amministrazione dello spin-off riservato alla nomina dell Ateneo, nel rispetto delle norme sulle incompatibilità previste dalla normativa vigente. 4. La Commissione Ricerca ha il compito di: a) esprimere parere sulle richieste per la costituzione di nuovi spin-off formulate dai soggetti di cui all articolo 2 e, nel caso di richiesta di spin-off partecipati, valutare l opportunità della partecipazione dell Università e la relativa quota richiesta dai proponenti, secondo quanto previsto al successivo articolo 5; b) esprimere parere sul rinnovo degli spin-off già attivati sulla base dei risultati previsti ed ottenuti, tenuto anche conto dei parametri di valutazione dettati dall ANVUR e dal Nucleo di Valutazione; c) esprimere parere sulla convenzione prevista al successivo articolo 4. Per un più approfondito esame delle domande di costituzione di spin-off ed in qualunque altra occasione in cui sia strettamente necessario, la Commissione Ricerca può invitare ai suoi lavori esperti in settori specifici, anche esterni all Università. 5. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese spin-off i proponenti dell iniziativa. 6. La proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente: a) la proposta di statuto dello spin-off; b) gli obiettivi, le prospettive economiche e il mercato di riferimento; c) il piano finanziario; d) il carattere innovativo del progetto; e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto; f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin-off, al fine di

consentire al Consiglio di Amministrazione di valutarne la compatibilità con i compiti didattici e di ricerca in seno all Ateneo, ai sensi della normativa vigente in materia; g) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta; h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, secondo la normativa vigente; i) la dichiarazione di assenza dei conflitti di interesse e di non concorrenza dell attività proposta con quelle di didattica e ricerca svolte istituzionalmente dall Università; l) l indicazione delle modalità di copertura assicurativa per la responsabilità civile a carico dello spin-off riguardo a persone, anche estranee all Università e a beni. 7. Ad ogni proposta di costituzione dello spin-off deve essere, altresì, allegata la delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento, cui afferisce ciascun socio, contenente: b) l interesse a supportare lo spin-off; c) la disponibilità a mettere a disposizione gli spazi, le attrezzature ed i servizi richiesti; d) l approvazione della convenzione per la disciplina dei rapporti tra lo spin-off e la Struttura ospitante di cui al successivo articolo. ART. 4 REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON LO SPIN-OFF 1. I rapporti tra l Università e lo spin-off vengono regolati da apposita convenzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo della Commissione Ricerca e, del Consiglio di Dipartimento, che disciplina: a) le modalità di utilizzo dei locali e delle attrezzature, eventualmente stabilendone il prezzo e/o gli oneri derivanti dall'uso; b) la partecipazione giornaliera e oraria del personale; c) l'indicazione delle spese di funzionamento (acqua, energia elettrica, telefono, gas riscaldamento, pulizie, etc.) che gli spin-off dovranno rimborsare all'università a fronte dell'utilizzo delle strutture; d) i servizi che l'università riterrà opportuno erogare come supporto agli spin-off, specificandone l'onere economico; e) la disciplina dell'accesso all Università di personale estraneo; f) la definizione degli accordi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come previsti dalla normativa vigente;

g) l indicazione del referente di cui al comma 2. Regolamento per la costituzione di spin-off 2. Il referente, nominato dalla struttura ospitante o, in mancanza di richiesta di spazi all Università, dalle strutture di afferenza, non può in ogni caso ricoprire la carica di amministratore della società o possedere azioni o quote della società; è tenuto a monitorare costantemente la corretta applicazione di tutte le condizioni previste dalla convenzione ed a redigere una relazione annuale sullo stato delle attività degli spin-off. Nel caso in cui il referente rilevi violazioni degli obblighi previsti nella convenzione, o conflitti di interesse, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Rettore, che provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione dell Università, per l adozione dei provvedimenti di competenza. 3. La permanenza degli spin-off all interno delle strutture dell Università, limitatamente alla disponibilità di spazi di queste ultime e secondo le regole fissate dalla stessa nella convenzione di cui al presente articolo, non potrà eccedere i tre anni. Detto periodo potrà essere prorogato una sola volta, alle condizioni che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione dell Università su proposta della Commissione Ricerca, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità. ART. 5 PARTECIPAZIONE DELL UNIVERSITA' 1 La partecipazione dell Università nello spin-off, che potrà consistere anche in soli conferimenti di beni in natura, non potrà superare il 10% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell Università non disponga diversamente, sentita la Commissione Ricerca, ricorrendo particolari motivi di convenienza o opportunità. 2. Tale partecipazione non potrà essere ridotta se non per volontà dell Università e dovrà assicurare alla stessa adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote, nonché, comunque, la presenza del proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dello spin-off. A tal fine lo statuto dello spin-off dovrà prevedere, tra l altro, che: a) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello spin-off, tra cui l Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e che, ove la prelazione non venga esercitata, il trasferimento sia subordinato al gradimento degli altri soci e, quindi, dell Università; b) la partecipazione dell Università nello spin-off, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata, ove previsto, nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali;

c) il concorso dell Ateneo, ove previsto, sia limitato nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione; d) la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione di almeno tre membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all Università la nomina di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell articolo 3, comma 3 e di un sindaco, se sia previsto il collegio sindacale. 3. I soci dello spin-off dovranno inoltre sottoscrivere con l Università adeguati patti parasociali, di durata non inferiore a cinque anni o comunque della durata massima consentita dalla legge, se inferiore, i quali prevedano che: a) per il caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dall Università debbano fare fronte, nelle dovute proporzioni, ai ripianamenti delle perdite e agli eventuali aumenti di capitale anche per la parte necessaria a mantenere invariata la percentuale di partecipazione dell Università; b) la remunerazione per l attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci; c) i soci non possano deliberare aumenti di capitale dello spin-off, la modifica di previsioni statutarie a salvaguardia della partecipazione dell Università o l acquisizione di partecipazione dirette e indirette in altre società senza il preventivo consenso della stessa. d) la determinazione di un opzione di vendita della partecipazione dell Università nello spin-off, esercitabile dalla stessa allo scadere degli stessi patti parasociali o, in caso di mutamento della compagine sociale, nei confronti degli altri soci, ad un prezzo, comunque, non inferiore al valore nominale della partecipazione. L importo sarà determinato da un esperto indipendente al momento dell esercizio dell opzione, tenendo conto del valore di mercato a tale data dello spin-off. ART. 6 DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ 1. Il Rettore, i membri del Senato Accademico, i membri del Consiglio di Amministrazione, i professori ed i ricercatori membri della Commissione Ricerca Scientifica e delle altre Unità di ricerca di Ateneo, i Direttori dei Dipartimenti dell Università, non possono assumere cariche

direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin-off. E fatta salva l ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato a far parte del Consiglio di Amministrazione dello spin-off, del quale non sia socio o proponente, dall Ateneo di appartenenza. 2. Lo svolgimento dell attività a favore delle società spin-off non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento dei compiti didattici e di ricerca legati al rapporto di lavoro con l Università. Qualora la partecipazione alle attività dello spin-off divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all Università e a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell attività a favore dello spin-off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale. 3. Il Direttore del Dipartimento di afferenza e il Presidente del Consiglio del corso di studio di appartenenza vigilano sul rispetto di quanto sancito ai commi precedenti. ART. 7 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AGLI SPIN-OFF 1. L approvazione di cui all articolo 3, comma 2, del presente regolamento implica per il personale proponente l'attivazione di uno spin-off con rapporto di lavoro a tempo pieno, l autorizzazione allo svolgimento di attività retribuita a favore dello spin-off. 2. Il personale docente che proponga l attivazione di uno spin-off, deve partecipare al capitale dello spin-off e deve impegnarsi con atto scritto a non cedere la propria partecipazione per tutto il periodo di permanenza dello spin-off all interno delle strutture dell Università e a non esercitare, nell ambito dello spin-off, attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi che l Università svolge con enti pubblici e privati. 4. Il personale docente e tecnico amministrativo a tempo pieno che, successivamente alla costituzione di uno spin-off, intenda prestare attività retribuita a favore dello spin-off deve chiedere agli organi competenti apposita autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia di conferimento di incarichi retribuiti, ferma restando l osservanza per ogni altro aspetto di quanto previsto ai commi precedenti. 5. Il personale autorizzato a partecipare a qualunque titolo allo spin-off deve comunicare all Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dallo spin-off. La remunerazione per l attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non può in nessun caso eccedere quanto praticato

usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né deve costituire strumento per l attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci. 6. Il rappresentante dell Università, nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin-off, ai sensi dell articolo 3, comma 3, deve riferire alla Commissione Ricerca almeno una volta all anno sullo spin-off. 7. L Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte alla società di spin-off la quale è tenuta a rispondere entro 30 giorni dalla richiesta. 8. In ogni caso, l appartenenza ai ruoli dell Università non deve essere utilizzata come strumento per l attribuzione al personale che partecipa allo spin-off di vantaggi, diretti e indiretti, di strumenti discriminatori o di pregiudizio nei confronti degli altri soci. 9. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello spin-off attività non retribuita o attività retribuita purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale, nel rispetto della vigente normativa in materia di incarichi retribuiti. 10. E fatto espressamente divieto allo spin-off ed al personale tecnico amministrativo che partecipa allo stesso di svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte dall Università. ART. 8 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA E/O DI DOTTORANDI AGLI SPIN-OFF I titolari di assegni di ricerca ed i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita o non retribuita, compatibilmente con le attività loro assegnate, su autorizzazione rispettivamente del Consiglio di Dipartimento, previo parere del Responsabile della Ricerca e del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato. ART. 9 AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO 1. Alle società di spin-off partecipati è concesso l utilizzo del logo dell Università secondo modalità concordate con l Università.

2. Alle società di spin-off approvati è concesso l utilizzo del logo dell Università sulla base di un apposito contratto di licenza sottoscritto contestualmente alla stipula dell atto costitutivo. 3. Il contratto di licenza deve prevedere, tra l altro, che lo spin-off tenga manlevata e indenne l Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall utilizzo del logo, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all utilizzo dello stesso. 4. Agli spin-off approvati e partecipati è concesso l utilizzo gratuito della denominazione, rispettivamente, Società spin-off approvata dall Università degli Studi della Tuscia e Società spin-off partecipata dall Università degli Studi della Tuscia. 5 Qualora l Università cessi di essere socia dello spin-off, quest ultimo dovrà interrompere con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del logo e delle denominazioni concesse. ART. 10 PROPRIETA' INTELLETTUALE La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin-off è regolata dalle vigenti disposizioni in materia ART. 11 COLLEGIO ARBITRALE Eventuali controversie che dovessero sorgere verranno risolte dal collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno designato dall Università, uno designato dal Consiglio di Amministrazione dello spin-off e un terzo, con funzioni di presidente, nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente dell Ordine dei commercialisti. Il Collegio deciderà nelle forme dell arbitrato irrituale e secondo equità. ART. 12 NORME FINALI Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.