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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Progetto per lo sviluppo della riforma istituzionale LE COMUNITA Elezioni 2015 1

LA REVISIONE DELLA LEGGE DI RIFORMA ISTITUZIONALE La riforma della legge provinciale n. 3 del 2006 approvata lo scorso anno ha rivisto l assetto dei rapporti istituzionali con l obiettivo di valorizzare le peculiarità locali, semplificare il quadro istituzionale con la revisione degli organi delle Comunità e la riorganizzazione dei Comuni. In tale contesto il ruolo delle Comunità, quali enti associativi dei Comuni, è quello di rappresentare la SEDE DI COORDINAMENTO DELLE DECISIONI STRATEGICHE di livello provinciale che riflettono i propri effetti sulle realtà locali. 2

GLI ORGANI DELLA COMUNITA La revisione degli organi delle Comunità introdotta con la legge provinciale n. 12 del 2014 ha previsto il superamento del sistema di elezione misto (3/5 dei componenti e il presidente eletti direttamente, 2/5 nominati dai consigli comunali) rendendo i consigli comunali protagonisti delle elezioni degli organi delle Comunità, rafforzando in tal modo il rapporto tra i Comuni e le Comunità. Gli organi delle Comunità sono rappresentati: dal CONSIGLIO dal PRESIDENTE dal COMITATO ESECUTIVO 3

IL CONSIGLIO COSA FA Il consiglio è l organo di indirizzo e controllo della Comunità. Approva i bilanci, i regolamenti, gli atti di indirizzo e di programmazione, i piani e i programmi. COME E E COMPOSTO DA CHI E E ELETTO Il numero dei componenti del Consiglio varia a seconda della dimensione demografica delle Comunità; rispetto alla precedente composizione è stato ridotto il numero dei consiglieri, passando da assemblee che oggi arrivano a più di 90 membri a consigli che saranno composti da massimo 22 consiglieri (oltre al Presidente). I consiglieri sono eletti dai rappresentanti dei consigli comunali che formano il corpo elettorale. CHI PUO CANDIDARE A CONSIGLIERE Sono eleggibili alla carica di consigliere i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica. Sono comunque compatibili le cariche di sindaco, consigliere e assessore comunale. Si applicano le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali. 4

NUOVA COMPOSIZIONE CONSIGLI DI COMUNITA COMUNITA N. COMPONENTI ATTUALI ASSEMBLEE (escluso il Presidente) N. COMPONENTI NUOVI CONSIGLI (escluso il Presidente) Territoriale Val di Fiemme 28 12 Primiero 20 10 Valsugana e Tesino 53 16 Alta Valsugana e Bernstol 45 22 Valle di Cembra 28 12 Val di Non 95 16 Valle di Sole 35 12 Giudicarie 98 16 Alto Garda e Ledro 18 22 Vallagarina 43 22 Magnifica Comunità Altipiani Cimbri 8 10 Rotaliana Königsberg 20 16 Paganella 13 10 Valle dei Laghi 15 12 519 208 5

IL PRESIDENTE COSA FA Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità. Nomina il Comitato esecutivo. Presiede il Consiglio e il Comitato esecutivo. DA CHI E E ELETTO Il Presidente è eletto dai rappresentanti dei consigli comunali che formano il corpo per l elezione degli organi di Comunità. CHI PUO CANDIDARE A PRESIDENTE Sono eleggibili alla carica di Presidente i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica. Sono comunque compatibili le cariche di sindaco, consigliere e assessore comunale. Si applicano le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali. 6

IL COMITATO ESECUTIVO COSA FA COME E E COMPOSTO E l organo esecutivo che governa l ente. E nominato dal Presidente. Nelle Comunità con oltre ventuno comuni gli statuti possono prevedere modalità di nomina tali da garantire la rappresentanza di sottoterritori definiti dallo statuto. E composto dal Presidente e da un numero di componenti che varia a seconda del numero dei componenti del consiglio di Comunità: massimo 4 componenti nelle comunità il cui consiglio ha 22 membri; massimo 3 componenti nelle comunità il cui consiglio ha 16 membri; massimo 2 componenti nelle comunità il cui consiglio ha 12 membri. Lo statuto di ciascuna Comunità stabilisce il numero dei componenti del comitato esecutivo entro il limite indicato. Nelle Comunità il cui consiglio è composto da 10 componenti le funzioni del comitato esecutivo sono attribuite al presidente con possibilità di delega, per affari specifici, a singoli consiglieri. Nelle Comunità nel cui territorio sono presenti minoranze linguistiche (mocheni e cimbri) il comitato esecutivo è composto da un ulteriore componente e, se il comitato esecutivo non è costituito, il presidente delega ad un consigliere la tutela di dette minoranze. 7

(segue) CHI PUO ESSERE NOMINATO I componenti del comitato esecutivo sono nominati dal presidente. Possono essere nominati i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica. Sono comunque compatibili le cariche di sindaco, consigliere e assessore comunale. Si applicano le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali. Nelle Comunità in cui il comitato esecutivo è costituito da almeno tre componenti, uno di questi deve appartenere al genere meno rappresentato. 8

IL SISTEMA ELETTORALE Con le modifiche introdotte dalla legge provinciale di revisione della riforma istituzionale (L.P. n. 12/2014) è stato modificato il sistema di elezione degli organi di comunità passando da un sistema di elezione misto (3/5 dei componenti e il Presidente eletti direttamente, 2/5 dei componenti nominati dai consigli comunali) a un sistema indiretto. Il nuovo sistema elettorale prevede che il presidente e i componenti del consiglio di Comunità siano eletti dal CORPO PER L ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLA COMUNITA, composto da rappresentanti eletti dai singoli Consigli comunali. QUANDO SI VOTA Il Presidente della Provincia, con decreto n. 50 del 22 maggio 2015, ha indetto le elezioni del Consiglio e del Presidente di Comunità per il giorno VENERDI 10 LUGLIO 2015 dalle ore 8.00 alle ore 20.00. L eventuale turno di ballottaggio è previsto per venerdì 24 luglio 2015. Non si vota nel territorio della Valle di Fassa dove le elezioni degli organi del Comun General de Fascia si sono già svolte il 10 maggio 2015 secondo specifiche disposizioni di tutela della popolazione di lingua ladina. 9

(segue) CHI PUO ESSERE VOTATO Sono eleggibili alla carica di presidente e di consigliere di Comunità i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica. Sono compatibili le cariche di sindaco, consigliere e assessore comunale dei comuni appartenenti alla Comunità. Le candidature alla carica di presidente, unitamente al programma e ad un'unica lista di candidati alla carica di consigliere di Comunità, devono essere sottoscritte da almeno il 10% dei consiglieri comunali complessivi dei comuni appartenenti alla Comunità di riferimento. Le candidature devono essere presentate presso le Comunità dalle ore 8 di MARTEDI 9 GIUGNO alle ore 12 di MERCOLEDI 10 GIUGNO 2015. Ogni lista è individuata dal nome e cognome del candidato presidente cui essa è collegata e si compone di un numero di candidati non superiore al numero dei seggi da assegnare e non inferiore al 60% degli stessi. Nelle liste nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 30% del numero dei candidati. 10

(segue) CHI VOTA l presidente e i consiglieri sono eletti dal CORPO PER L ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE COMUNITA, composto da rappresentanti eletti dai consigli comunali ( grandi elettori ). I consigli comunali eleggono i propri rappresentanti nel corpo elettorale in numero proporzionale alla dimensione demografica del loro comune. La popolazione da prendere a riferimento è quella dell'ultimo censimento del 9 ottobre 2011 (G.U. Serie generale n. 294 del 18/12/ 2012 Suppl. ordinario n. 209). In ciascun comune sono riservati alle minoranze consiliari un terzo dei rappresentanti spettanti ai comuni, con arrotondamento all'unità inferiore; i restanti componenti sono riservati alla maggioranza. Ogni consigliere comunale può esprimere fino a quattro preferenze sulla base delle candidature presentate. 11

(segue) CHI VOTA (segue) I candidati che hanno ottenuto più voti, ferma restando la riserva a favore della minoranza, rappresentano il comune nel corpo elettorale. In caso di parità di voti è preferito il candidato più giovane. I consigli comunali devono procedere alla designazione dei propri rappresentanti ENTRO GIOVEDI 25 GIUGNO 2015. Se un consiglio comunale non provvede entro tale termine, esso è rappresentato nel corpo elettorale dal sindaco e dai consiglieri di maggioranza e minoranza più votati fino al raggiungimento del numero complessivo dei consiglieri spettanti. 12

NUMERO COMPONENTI DEL CORPO PER L ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE COMUNITA CLASSE DEMOGRAFICA DEI COMUNI (*) MAGGIORANZA MINORANZA TOTALE Fino a 500 abitanti 2 1 3 da 501 a 1000 abitanti 3 1 4 da 1001 a 2000 abitanti 4 1 5 da 2001 a 4000 abitanti 5 2 7 da 4001 a 5000 abitanti 6 2 8 da 5001 a 8000 abitanti 6 3 9 da 8001 a 12000 abitanti 8 3 11 da 12001 a 20000 abitanti 10 4 14 da 20001 a 30000 abitanti 11 5 16 superiore a 30000 abitanti 14 6 20 (*) Popolazione censimento 2011 13

(segue) DOVE SI VOTA COME SI VOTA I rappresentanti dei consigli comunali che compongono il corpo per l elezione degli organi di Comunità votano presso la sede di ciascuna Comunità in un unica giornata fissata per venerdì 10 luglio 2015. Ad ogni componente del corpo elettorale è consegnata una sola scheda. La scheda riporta i nominativi dei candidati alla carica di presidente e lo spazio per l espressione del voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere. Ciascun elettore può esprimere il voto per un solo candidato presidente e per un solo candidato consigliere appartenente alla lista del candidato presidente votato. Può essere espressa una seconda preferenza solo per un candidato di genere diverso dal primo. CHI RISULTA ELETTO E proclamato eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Se nessun candidato raggiunge tale maggioranza il giorno venerdì 24 luglio 2015 si procede al turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti ottenuti è ammesso al ballottaggio il candidato più giovane. In caso di parità di voti nel ballottaggio risulta eletto il candidato alla carica di presidente più giovane. 14

CHI RISULTA ELETTO (segue) Alla lista collegata al presidente eletto sono attribuiti almeno il 60% dei seggi previsti (premio di maggioranza) e comunque non più del 70%; almeno il 30% dei seggi è infatti assegnato alle altre liste. caso 1: a seguito delle operazioni di scrutinio, la lista collegata al presidente eletto non raggiunge il 60% dei seggi da attribuire. A tale lista viene comunque garantito il 60% dei seggi; il restante 40% è assegnato alle altre liste. caso 2: a seguito delle operazioni di scrutinio, la lista collegata al presidente eletto raggiunge una percentuale di seggi compresa tra il 60 e il 70% dei seggi da attribuire. In questo caso sono assegnati i seggi corrispondenti alla percentuale ottenuta. I restanti seggi (tra il 30 e il 40%) sono assegnati alle altre liste. caso 3: a seguito delle operazioni di scrutinio, la lista collegata al presidente eletto supera il 70% dei seggi da attribuire. A tale lista sono assegnati non più del 70% dei seggi; il restante 30% è assegnato alle altre liste. 15

CHI RISULTA ELETTO (segue) Stabiliti i seggi da assegnare a ciascuna lista, si procede alla proclamazione dei consiglieri eletti. Sono proclamati eletti consiglieri, in relazione ai seggi spettanti, in primo luogo i candidati presidenti non risultati eletti e poi, per ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti di preferenza ottenuti è anteposto il candidato appartenente al genere meno rappresentato tra gli eletti. In caso di ulteriore parità è preferito il candidato più giovane. La prima seduta del consiglio di comunità è convocata dal presidente entro 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti. 16