CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Documenti analoghi
PROGETTO DI LEGGE N di iniziativa dei Consiglieri regionali: Fatuzzo, M. Romeo, De Corato, Baldini, Galli, Pedrazzini, Capelli.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa dei deputati GIAMMANCO, OCCHIUTO, SISTO, RAVETTO, BIANCOFIORE, CALA- BRIA, DE GIROLAMO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IL CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Quinta Commissione consiliare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

REGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

1 NdR: Si riporta il comma 7-bis dell art. 59 del D. Lgs. n. 82/2005, aggiunto dall art. 25 del D. Lgs. 4 aprile 2006, n.

Regione Liguria L.R. 28 maggio 1992 n.15 "Disciplina del volontariato" B.U.R. n. 10 del 10 giugno 1992

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Si aggiunga come primo riconoscimento:

Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (2).

LEGGE REGIONALE N. 82 DEL REGIONE TOSCANA. Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 settembre

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MARTI, CHIARELLI, ALTIERI, PALESE, CIRACÌ, FUCCI, LATRONICO, DISTASO

Riflessioni sulla riforma dei controlli a distanza nel decreto attuativo del Jobs Act. Massimo Malena & Associati 13 Maggio 2015

D.L n. 210

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del

(2) Inserisce un periodo, dopo il primo, all'art. 2, comma 6, L. 12 giugno 1990, n. 146.

D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 22

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

5. Regime per il trasferimento dei beni immobili non necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza statale.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione)

Profilo professionale degli assistenti sociali

Circolare N. 50 del 5 Aprile 2017

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

per maggiori info vai su:

(2) Nella Gazzetta Ufficiale la legge n. 447 viene erroneamente indicata con la data del 26 novembre IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

15/11/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 91. Regione Lazio

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017

Consiglio Regionale della Puglia 1

COOPERAZIONE LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1988, N. 15. Promozione e sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi 1

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Regione Lazio. Decreti del Commissario ad Acta 04/02/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 10

Controlli in materia lavoro: il GPS necessita di accordo sindacale

Bando FiXO: le assunzioni con contratto di apprendistato sono agevolate fino al

Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 9. L uso di Internet sul luogo di lavoro

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2285

Legge Regionale Basilicata 13/4/1996 n.21. B.U.R. 20/4/1996 n.20

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA Area: SAN. PUBBL., PROM. SALUTE, SIC. ALIM.

Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (1/circ). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PRIORITARIO 3 ISTRUZIONE E FORMAZIONE. DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE ROBERTO DONEDDU

JOBS ACT 1 IL DECRETO POLETTI SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N 37 DEL 04/12/2015. Il Commissario, Dott. Enrico Desideri su proposta della struttura aziendale U.O.

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

Regione Lazio. Leggi Regionali 14/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56

PREMESSO CHE: - il R. R. n. 11 del 7 aprile 2015 ha novellato il citato R. R. n. 4/2007. CONSIDERATO CHE:

REGIONE MARCHE - Legge regionale 15 novembre 2010, n. 16: Assestamento del Bilancio (B.U.R.M. 10 novembre 2010, n. 101 Suppl. n.

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1991, n. 27 Art. 1 Art. 2

LA CONFERENZA UNIFICATA

Decreto legislativo n. 276/03 artt

Segue decreto n. LA PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO AD ACTA. (delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)

12. CHE FINALITA HA LA LEGGE 6 /2004?

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO 328/2000. Adozione del Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali. (Art.

Province autonome di Trento e di Bolzano, recante ridefinizione implementazione e

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 (1).

Province autonome di Trento e di Bolzano, recante ridefinizione implementazione e

CONSIGLIO REGIONALE ATTI III COMMISSIONE CONSILIARE SANITA E POLITICHE SOCIALI PROGETTO DI LEGGE N. 0272

LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1993, N. 11

Decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2003, n. 235 S.O. n. 159

Legge 23 dicembre 2000, n "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"

Comune di Cattolica Provincia di Rimini

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI CITTA METROPOLITANA DI BARI

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12. Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva

file://\\poldo\ecologia\aria\impianti TERMICI\normativa per sito internet\dpr_551_1999.html

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477

Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento

COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL REGIONE BASILICATA

Decreto Ministeriale 1 agosto 2014 n Contratti statali per le specializzazioni mediche a.a. 13/14

Apprendistato e Formazione interna all azienda: obbligo di Regolamentazione Regionale

LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. Art. 8. Agevolazioni fiscali

Legge regionale 13 aprile 1996, n. 21

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria. (11G0181)

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

amministrativa dei fondi regionali di previdenza complementare)

REPUBBLICA ITALIANA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA PALERMO - VENERDÌ 9 NOVEMBRE N. 53

DETERMINAZIONE N. 42 PROT. N DEL 16/03/2016

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 30 NOVEMBRE 2012 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPESA SANITARIA IL CONSIGLIO REGIONALE. Ha approvato

2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull'attivita' privata di formazione professionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Allegato N.1. TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101

Consiglio regionale della Toscana

D.P.C.M. 22 dicembre 2000 (1).

progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1 e le attività di supporto di cui all'articolo 3 sono finanziate dalla SOGIN S.

R E G I O N E P U G L I A

CONVENZIONE TRA. l Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,

OONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Terza Commissione consiliare

«Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali.»

Transcript:

Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 04/05/2016-0011471 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO A ^ Consiglio Regionale del Veneto N del 04/05/2016 Prot.: 0011471 Titolario 2.8 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente della QUINTA Commissione Consiliare Sede X i..i-,i,;:isijvriiiia oggetto: Progetto di legge statale n. 20 Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale -ai sensi dell'art. 121 della Costituzione - di iniziativa dei Consiglieri Alberto Semenzato, Riccardo Barbisan, Francesco Calzavara, Roberto Ciambetti, Nicola Fineo, Marino Finozzi, Franco Gidoni, Alessandro Montagnoli, Silvia Rizzotto, Stefano Valdegamberi e Alberto Villanova relativa a "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE D'INFANZIA NONCHÉ PRESSO LE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI, DISAGILI E MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO". Si comunica che con nota pervenuta il 28 aprile 2016, il Consigliere Forcolin ha sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto. Cordiali saluti. IL PRESIDENTE (Rqberio. GV/sd pdi\pdls 020 rìuova sottoscrizione SERNaZIO ATTmXA E R,\PPORTI ISTITUZIONALI Unità atti istituzionali San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini 30124 Venezia +39 041 2701416 tei +39 041 2701271 fax uai@consiglioveneto.it www.consiguoveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 20 PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Pariamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione d'iniziativa dei Consiglieri Semenzato, Montagnoli, Gidoni, Ciambetti, Fineo, Villanova, Rizzotto, Finozzi, Barbisan Riccardo, Valdegamberi, Calzavara e Forcolin * DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE D'INFANZIA NONCHÉ PRESSO LE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI, DISABILI E MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO Presentato alla Presidenza del Consiglio il 21 aprile 2016. * Con nota del 28 aprile 2016, prot. 11003 il consigliere Forcolin ha sottoscritto la proposta di legge.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE D'INFANZIA NONCHÉ PRESSO LE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI, DISABILI E MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO Relazione: Alla luce degli innumerevoli episodi di maltrattamento perpetrati a danno di minori, anziani e disabili compiuti ali 'interno di strutture, pubbliche e private, quali asili nido, scuole per l'infanzia o strutture socio - assistenziali di cui gli stessi sono ospiti, si rende necessario e urgente intervenire affinché tali strutture siano dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso che garantiscano la loro sicurezza. L'installazione dì un sistema dì videosorveglianza costituirebbe, da un lato, un elemento di maggiore tranquillità per le famiglie e dall'altro, un deterrente per evitare ogni eventuale tipo di abuso da parte dì soggetti che operano in tali strutture o, addirittura, di soggetti esterni. Bisogna ricordare, tra l'altro, che proprio l'utilizzo di telecamere a circuito chiuso installate all'interno delle strutture da parte delle forze dell 'ordine ha permesso di individuare, in diversi casi, le persone responsabili di maltrattamenti. La presente proposta di legge statale pone, quindi, l'obiettivo di prevenire e contrastare le pratiche di abuso fisico e psichico nei confronti dì soggetti che non sono in grado dì provvedere autonomamente alle proprie esigenze e alla propria autodifesa. Nel dettaglio la proposta di legge statale: l'articolo 1 definisce le finalità della proposta dì legge; l'articolo 2 prevede l'installazione di un sistema dì videosorveglìanza ali 'interno di asili nido e scuole dell 'infanzia pubbliche e private e che la gestione dell'attività di videosorveglìanza sìa affidata al personale della struttura interessata nel pieno rispetto della privacy; l'artìcolo 3 dispone che tutte le strutture socio - assistenziali pubbliche e private per anziani, per dìsabili e per minori in situazione dì disagio sia esse a carattere residenziale o semìresìdenzìale, devono dotarsi di un sistema dì videosorveglìanza e che la gestione sìa affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura interessata; l'artìcolo 4 dispone che le regioni e le provìnce autonome dì Trento e Bolzano, con propri provvedimenti, ai fini anche delle relative autorizzazioni e accreditamenti delle succitate strutture, provvedano ad adottare specifico regolamento relativo ali 'installazione di impianti di videosorveglìanza a circuito chiuso, con particolare attenzione alla gestione delle registrazioni. Infine il medesimo articolo prevede che le strutture di nuova istituzione, devono obbligatoriamente installare gli impiantì di videosorveglìanza pena il diniego dell 'autorizzazione e dell 'accreditamento delle medesime strutture; l'artìcolo 5 prevede l'istituzione di un fondo a copertura degli interventi di cui agli artìcoli 2 e 3 della presente legge.

I jfrrimh [ ii-ffiftiirir

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE D'INFANZIA NONCHÉ PRESSO LE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI, DISABILI E MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO Art. 1 - Finalità. 1. Lo Stato, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, promuove politiche di contrasto agli abusi fisici e psicologici a tutela dei soggetti deboli, quali bambini, anziani, diversamente abili sia fisici che psichiatrici, ospiti nelle strutture pubbliche e private. 2. Gli interventi disciplinati dalla presente legge sono attuati secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" e s.m.i. Art. 2 - Sorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia pubbliche e private. 1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubbliche e private, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere dotati di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture, in conformità a quanto prescritto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 2. L'attività di gestione del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 deve essere affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura interessata e deve essere svolta con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 4. Art. 3 - Sorveglianza nelle strutture residenziali socio - assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio. 1. Le strutture socio - assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio Sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere dotati di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle medesime strutture, in conformità a quanto prescritto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 2. L'attività di gestione del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 deve essere affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura interessata e deve essere svolta con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 4. Art. 4 - Installazione dei sistemi di videosorveglianza. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento, assicurano che le strutture di cui all'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 3, comma 1, provvedano all'installazione di telecamere a circuito chiuso nei propri locali. 2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adottare specifico regolamento, previo parere del Garante della privacy, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, assicurando, in particolare che la visione, la gestione e la custodia siano nel pieno rispetto della privacy.

ma 3. Le disposizioni delle presente legge trovano immediata applicazione per le strutture di nuova istituzione ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento di cui all'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Art. 5 - Norma fìnanziaria. 1. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito un fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per gli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 della presente legge. 2. L'ammontare di detto fondo è disposto dal Ministro dell'economia e delle Finanze, su proposta del Ministro al Lavoro e alle Politiche Sociali, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del bilancio di previsione dello Stato per l'armo finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018.

1*11! INDICE Art. 1 - Finalità 3 Art. 2 - Sorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia pubbliche e private 3 Art. 3 - Sorveglianza nelle strutture residenziali socio - assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio 3 Art. 4 - Installazione dei sistemi di videosorveglianza 3 Art. 5 - Norma finanziaria 4 J.» 1 fi l

PDLS n. 20 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all'articolo 1 Legge 20 maggio 1970, n. 300 (1). NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEI LAVORATORI, DELLA LIBERTÀ SINDACALE E DELL'ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO E NORME SUL COLLOCAMENTO Art. 4 - Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (2) 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piii regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di piii Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (3) 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. (3) 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 maggio 1970, n. 131. (2) Articolo così sostituito dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015. (3) Vedi, anche, l'art. 171, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come sostituito dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

Nota all'articolo 4 Legge 8 novembre 2000, n. 328 (1) LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCL\LI. Art. 11 - Autorizzazione e accreditamento. 1.1 servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (2). 2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni. 3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'àmbito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n). 4. Le regioni, nell'àmbito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O. (2) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi D.M. 21 maggio 2001, n. 308. m